L’Inps sblocca gli ammortizzatori sociali agevolati contro le ondate di calore. Deroghe e zero limiti per imprese edili, lapidee e agricole.
Le ondate di calore bloccano i cantieri e i campi, ma arrivano nuovi aiuti per le imprese. Dal primo luglio al 31 dicembre 2026, i datori di lavoro del settore edile, lapideo e agricolo possono richiedere la cassa integrazione con regole semplificate per tutelare la salute dei dipendenti. Il Governo ha stanziato 15,2 milioni di euro attraverso il decreto legge Infrastrutture (Dl n. 107/2026), in vigore dal 27 giugno. L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (Inps) ha subito diffuso le istruzioni operative con il messaggio n. 2418 del 20 luglio 2026, confermando sconti contributivi e deroghe ai limiti massimi di utilizzo degli ammortizzatori sociali.
Regole generali ed eventi inevitabili
Le temperature proibitive mettono a rischio la sicurezza dei lavoratori. Per questo motivo, la legge inquadra le ondate di calore tra gli eventi oggettivamente non evitabili (Eone). La norma interviene per proteggere il reddito della manodopera a fronte di sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa. Questa finestra temporale straordinaria copre l’intero secondo semestre del 2026. L’obiettivo del legislatore è prevenire infortuni e malori legati all’esposizione al sole cocente e alle temperature estreme. La normativa assicura alle aziende uno scudo economico immediato e privo di vincoli eccessivi.
Cassa integrazione edile senza limiti
La prima grande novità riguarda la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (Cigo). La platea dei beneficiari comprende le imprese industriali e artigiane dell’edilizia e dei settori affini, le aziende estrattive e quelle incaricate della lavorazione dei materiali lapidei. Restano escluse dalla misura agevolata solo le imprese operative all’interno di laboratori con strutture e organizzazioni del tutto separate rispetto all’attività di escavazione vera e propria (articolo 10, lettere m, n, o, del Dlgs n. 148/2015).
Nel regime normale, i periodi di cassa integrazione attivati per cause di forza maggiore si sommano e consumano il limite massimo di 52 settimane consentite in un biennio mobile. L’articolo 6 del decreto Infrastrutture cambia in modo radicale il conteggio. Se l’azienda ferma i lavori per il clima eccezionale, i giorni di sospensione non erodono il monte ore a disposizione. In pratica, l’Inps neutralizza il periodo e non lo conteggia nel tetto massimo legale.
Le aziende ottengono inoltre un importante vantaggio economico: l’esenzione totale dal pagamento del contributo addizionale. Esiste però un dettaglio tecnico a cui i consulenti del lavoro devono prestare attenzione. Se in futuro l’impresa chiederà altra cassa integrazione per motivi diversi dal caldo, i periodi di fermo estivo faranno cumulo per calcolare la percentuale del contributo dovuto in quel preciso momento, all’interno del conteggio del quinquennio mobile.
Cisoa agricola: ok ai contratti a termine
Il settore primario riceve un pacchetto di aiuti su misura attraverso la Cassa Integrazione Speciale Operai Agricoli (Cisoa). Le regole ordinarie (legge n. 457/1972) subiscono una profonda revisione per fare fronte alle intemperie stagionali del secondo semestre 2026.
La novità di maggiore impatto allarga il perimetro dei beneficiari. Il trattamento economico spetta agli operai agricoli con contratto a tempo indeterminato, ma si estende in via eccezionale anche ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato. L’azienda agricola ha il diritto di chiedere l’ammortizzatore sociale persino per una semplice riduzione dell’attività pari alla metà del normale orario giornaliero. Il legislatore ha inoltre cancellato il requisito del numero minimo di giornate lavorative per ottenere l’assegno.
Anche in agricoltura scatta il meccanismo della neutralizzazione. Le giornate indennizzate per caldo estremo non intaccano il limite massimo di 90 giornate fruibili all’anno. Questi periodi di sosta forzata assumono inoltre il valore di giornate di lavoro effettivo, sia per maturare il diritto alla futura disoccupazione agricola, sia per raggiungere il requisito formale delle 181 giornate lavorative annue imposto dalla normativa di settore.
L’esempio pratico per le imprese
Per calare la teoria nella realtà dei cantieri, ipotizziamo un’impresa edile con dieci dipendenti impegnata nella costruzione di una palazzina. Nel mese di agosto 2026, le temperature superano i 38 gradi per due settimane consecutive. Il datore di lavoro decide di sospendere le attività all’aperto per tutelare la salute della squadra.
Grazie al nuovo decreto, l’impresa chiede la Cigo per quelle due settimane senza pagare alcun contributo extra all’Inps. Se tra i dieci operai vi è un neo-assunto con soli cinque giorni di anzianità in cantiere, anche quest’ultimo riceverà l’assegno, in totale deroga alla regola ordinaria dei 30 giorni minimi di lavoro effettivo. Infine, le due settimane di chiusura del cantiere non ridurranno la scorta di ammortizzatori sociali a disposizione dell’impresa per i successivi due anni. Il contatore dell’Inps, in virtù della neutralizzazione, resta di fatto immobile.
Scadenze e adempimenti burocratici
Le procedure burocratiche impongono tempistiche rigorose, con percorsi differenti in base al settore di appartenenza. Per le aziende edili, lapidee e affini (Cigo), la procedura prevede direttive chiare:
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assenza del vincolo di anzianità minima per i dipendenti sospesi;
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esenzione immediata dal pagamento del contributo addizionale Inps;
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scadenza della domanda telematica fissata inderogabilmente alla fine del mese successivo a quello dell’evento atmosferico avverso;
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informativa ai sindacati permessa anche in una fase successiva all’inizio della contrazione lavorativa (l’obbligo di consultazione preventiva permane solo per le istanze di proroga oltre le 13 settimane continuative).
Per il settore agricolo (Cisoa), le scadenze risultano molto più strette. Il datore di lavoro agricolo ha l’obbligo di presentare la domanda entro e non oltre 15 giorni dall’inizio della sospensione o della riduzione dell’attività nei campi. A differenza della Cigo edile (concessa a conguaglio o a pagamento diretto), per le aziende agricole i pagamenti dei sussidi vengono effettuati sempre in forma diretta da parte della sede Inps competente per territorio. Questo meccanismo solleva le imprese agricole dal gravoso onere di anticipare le somme nelle buste paga dei dipendenti.
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Angelo Greco
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