European Innovation Act, fino a 452 miliardi di PIL in dieci anni


Fino a 452 miliardi di euro di PIL aggiuntivo e 507.000 nuovi posti di lavoro nell’Unione entro dieci anni. È lo scenario più favorevole associato all’European Innovation Act, la proposta con cui Bruxelles punta a trasformare più rapidamente ricerca e brevetti europei in investimenti, tecnologie e attività produttive.

Il provvedimento, presentato dalla Commissione il 9 settembre 2026, interviene su due ostacoli: la difficoltà di utilizzare la proprietà intellettuale per ottenere finanziamenti e il ricorso ancora limitato agli appalti pubblici di ricerca e sviluppo (R&S).

Le stime macroeconomiche sono state elaborate dal Joint Research Centre per la valutazione d’impatto della proposta. Non descrivono risultati già acquisiti, ma scenari costruiti ipotizzando diversi livelli di efficacia delle nuove misure.

European Innovation Act, due scenari per misurarne l’impatto

Il JRC ha valutato le riforme attraverso RHOMOLO, il modello economico territoriale della Commissione che considera 235 regioni europee. L’analisi simula su un orizzonte di dieci anni gli effetti di maggiori investimenti privati, aumenti di produttività, variazioni della spesa pubblica e risparmi amministrativi.

Nello scenario più prudente, l’European Innovation Act genererebbe quasi 256 miliardi di euro di PIL aggiuntivo cumulato e 238.000 posti di lavoro al momento di massimo impatto. Nello scenario più favorevole, il beneficio salirebbe a quasi 452 miliardi di euro e 507.000 occupati.

Al decimo anno il PIL dell’Unione risulterebbe tra lo 0,24 e lo 0,42% superiore rispetto allo scenario senza interventi. Questa percentuale misura lo scostamento raggiunto nell’ultimo anno della simulazione; i 256-452 miliardi rappresentano invece la crescita aggiuntiva accumulata nell’intero decennio.

Il principale motore dell’aumento sarebbe la possibilità di trasformare brevetti e altri diritti di proprietà intellettuale in strumenti utilizzabili per ottenere capitale. A questa leva si aggiungono gli effetti degli appalti R&S. Secondo i dati richiamati dal JRC, ogni euro speso in questa forma di acquisto produce circa tre euro di ritorni per i fornitori, grazie all’apprendimento tecnologico, allo sviluppo di nuove soluzioni e al miglioramento dei processi produttivi.

I risultati restano condizionati dalla capacità delle misure di funzionare nella pratica. Proprio per questo l’analisi presenta un intervallo e non un unico valore: i 452 miliardi costituiscono il limite superiore dello scenario, non una previsione certa.

Brevetti e know-how diventano più accessibili alla finanza

Molte startup e imprese innovative possiedono brevetti, software, know-how e altri asset immateriali, ma incontrano difficoltà nel presentarli come garanzia a banche e investitori. L’assenza di metodi condivisi per determinarne il valore aumenta l’incertezza e penalizza soprattutto le aziende che dispongono di pochi beni materiali.

La proposta introduce quindi un quadro volontario europeo per la valutazione della proprietà intellettuale. Dovrà aiutare le imprese a individuare gli asset adatti a sostenere un finanziamento, stimarne il valore e trasformare le valutazioni tecniche in informazioni utilizzabili dagli operatori finanziari.

Il metodo non sarà obbligatorio per le imprese. Verrà però utilizzato dalle istituzioni, dalle agenzie e dagli organismi dell’UE quando la valutazione della proprietà intellettuale sarà necessaria per gestire programmi finanziari europei.

L’EUIPO collegherà imprese, valutatori e investitori

Le attività saranno coordinate da un Centro di competenza presso l’EUIPO, l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale. Il Centro svilupperà strumenti digitali, linee guida per i valutatori, servizi di assistenza e una base informativa dedicata ai finanziamenti garantiti dagli asset immateriali.

È prevista anche una piattaforma digitale multilingue per collegare titolari dei diritti, investitori, intermediari e potenziali acquirenti. Non sarà un mercato regolamentato: acquisti e licenze saranno conclusi al di fuori del sistema, che avrà una funzione di incontro e orientamento. L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso europeo verso una maggiore sovranità digitale.

Secondo la Commissione europea, questa parte della riforma potrebbe rendere disponibili ogni anno tra 2,7 e 10,2 miliardi di euro di finanziamenti aggiuntivi garantiti dalla proprietà intellettuale. L’armonizzazione dei criteri di valutazione dovrebbe inoltre produrre 35 milioni di euro di risparmi amministrativi annui.

Gli appalti pubblici sostengono la domanda di innovazione

Il secondo asse dell’European Innovation Act riguarda gli appalti pubblici di ricerca e sviluppo. Nell’UE valgono attualmente circa 17,3 miliardi di euro l’anno, equivalenti allo 0,6% della spesa complessiva per gli appalti pubblici. Le altre principali economie mondiali investono, secondo la Commissione, da cinque a otto volte di più e destinano alla R&S una quota compresa tra il 3 e il 5%.

Bruxelles propone regole comuni per consentire alle amministrazioni di acquistare ricerca, sviluppo e sperimentazione di soluzioni non ancora disponibili sul mercato. La domanda pubblica potrebbe così accelerare tecnologie destinate alla sanità, all’istruzione, alla mobilità pulita e alla modernizzazione dei servizi.

Università, startup, scaleup e grandi imprese potranno partecipare alle procedure. Gli enti pubblici dovranno adottare requisiti finanziari proporzionati, specifiche funzionali o prestazionali e condizioni favorevoli all’innovazione nella gestione dei diritti di proprietà intellettuale. La valutazione delle offerte dovrà concludersi entro due mesi.

La procedura potrà essere utilizzata anche congiuntamente da amministrazioni di più Stati membri. Le gare saranno aperte agli operatori dell’UE e dei Paesi terzi coperti da accordi internazionali pertinenti; almeno il 50% delle attività di ricerca e sviluppo previste dal contratto dovrà essere svolto in uno dei Paesi ammessi.

Sono previste deroghe quando questi criteri riducano eccessivamente il numero dei concorrenti o comportino costi sproporzionati. Nel settore della difesa e degli appalti sensibili per la sicurezza, l’utilizzo della procedura resterà facoltativo. La preferenza europea si inserisce in una strategia più ampia, che assegna alla domanda pubblica il compito di sostenere l’innovazione e la capacità produttiva dell’Unione. La stessa impostazione emerge nella revisione europea degli appalti pubblici e nei criteri low-carbon e Made in EU previsti dall’Industrial Accelerator Act.

La Commissione stima un miliardo di euro di risparmi amministrativi annui per gli acquirenti pubblici e 25,9 miliardi di euro di profitti aggiuntivi ogni anno per gli operatori coinvolti. Anche in questo caso, però, si tratta di effetti potenziali, legati alla diffusione effettiva degli appalti R&S e alla capacità di portare le tecnologie oltre la sperimentazione.

I sandbox sperimentano le regole senza eliminarle

Alla proposta di regolamento si affianca una raccomandazione sui sandbox normativi, ambienti controllati nei quali imprese e ricercatori possono sperimentare per un periodo limitato prodotti, servizi e tecnologie sotto la supervisione delle autorità.

Lo strumento è già previsto in alcuni ambiti della legislazione europea. L’AI Act, per esempio, richiede l’attivazione di sandbox regolatorie nazionali, nelle quali sviluppare e verificare sistemi di intelligenza artificiale prima dell’immissione sul mercato.

I sandbox possono offrire indicazioni sull’applicazione delle norme e, in casi circoscritti, prevedere deroghe temporanee. Servono sia a ridurre l’incertezza per gli innovatori sia a fornire ai regolatori evidenze sull’adeguatezza delle disposizioni esistenti. Rispondono quindi anche all’esigenza di evitare che incertezza e costi di conformità frenino l’innovazione, emersa nell’applicazione della disciplina europea sull’intelligenza artificiale.

La Commissione chiarisce che questi strumenti non costituiscono una forma di deregolamentazione. Anche durante i test dovranno essere tutelati sicurezza, salute, concorrenza, dati personali e diritti fondamentali.

La raccomandazione mira ad avvicinare approcci nazionali ancora differenti, ma conserverà carattere non vincolante. Resta quindi aperto il nodo dell’attuazione: il potenziale economico stimato dal JRC dipenderà non soltanto dall’approvazione delle nuove regole, ma dalla capacità di finanziatori e amministrazioni di utilizzarle su scala europea. Senza capitali disponibili, competenze negli enti pubblici e una domanda capace di accompagnare le tecnologie verso il mercato, anche un quadro normativo comune rischia di non colmare il divario tra ricerca e produzione.


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