Un commercialista può insegnare in una scuola pubblica?


Il pubblico impiego di norma chiude le porte alla libera professione, ma per chi sta in cattedra esiste una porta laterale rimasta aperta.

Un dottore commercialista che decide di intraprendere anche la carriera di insegnante in una scuola pubblica, oppure un docente che vuole aprire uno studio professionale, si trova davanti a un dubbio non da poco: le due attività sono conciliabili, oppure il rapporto di pubblico impiego impone di scegliere l’una o l’altra strada? Molti si chiedono: un commercialista può insegnare in una scuola pubblica? Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, con l’informativa 102 pubblicata il 22 luglio 2026, chiarisce che per il personale docente degli istituti scolastici pubblici esiste una deroga specifica al regime generale di incompatibilità, applicabile però soltanto al ricorrere di tre condizioni precise.

Perché serve un chiarimento sull’incompatibilità dei commercialisti pubblici dipendenti?

La necessità di un intervento chiarificatore nasce da una divergenza interpretativa emersa tra diversi pronunciamenti del Consiglio nazionale. Alcuni Ordini territoriali e l’Associazione dottori commercialisti avevano segnalato, con un comunicato del 17 luglio, che il Pronto Ordini 37/2026 sembrava fornire indicazioni diverse rispetto ai precedenti Pronto Ordini 8 e 29 del 2025. Nel PO 37/2026 veniva ribadito che il dipendente della pubblica amministrazione versa in una situazione di incompatibilità con l’esercizio della professione, mentre i due precedenti del 2025 richiamavano una norma speciale per il personale docente, l’articolo 508, comma 15, del D.Lgs. 297/1994, che consente l’esercizio delle libere professioni previa autorizzazione del dirigente scolastico.

Qual è la regola generale sull’incompatibilità dei dipendenti pubblici?

L’ordinamento professionale dei commercialisti stabilisce un principio di base da cui partire per comprendere l’intera disciplina. L’articolo 4, comma 3, del D.Lgs. 139/2005 prevede che non possono essere iscritti all’Albo coloro ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato l’esercizio della libera professione. Con riferimento ai dipendenti pubblici trova applicazione, in via generale, l’articolo 53 del D.Lgs. 165/2001, che recepisce il principio di esclusività del rapporto di pubblico impiego. Ne consegue che il pubblico dipendente, quando il proprio ordinamento vieta lo svolgimento della libera professione, versa nella causa di incompatibilità prevista dalla normativa professionale.

Esiste una disciplina speciale per il personale docente?

Per il personale docente degli istituti scolastici pubblici opera effettivamente una disciplina differenziata rispetto alla regola generale appena descritta. L’articolo 508, comma 15, del D.Lgs. 297/1994 dispone che al personale docente è consentito, previa autorizzazione del dirigente scolastico, l’esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all’assolvimento delle attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l’orario di insegnamento e di servizio. Questa disposizione rappresenta una deroga al regime generale del pubblico impiego, applicabile esclusivamente alla categoria dei docenti.

Un esempio chiarisce il meccanismo: un insegnante di scuola superiore che vuole aprire uno studio di commercialista nel pomeriggio deve prima ottenere il via libera del proprio dirigente scolastico, dimostrando che l’attività professionale non interferisce con l’orario delle lezioni né con la qualità dell’insegnamento.

Quali condizioni devono ricorrere insieme per la deroga?

La possibilità di esercitare la libera professione da parte del personale docente non è automatica, ma richiede la presenza congiunta di tre condizioni distinte. La prima è l’autorizzazione del dirigente scolastico, senza la quale l’esercizio della professione non può considerarsi legittimo. La seconda è la compatibilità dell’attività professionale con l’orario di servizio del docente, in modo che l’impegno professionale non si sovrapponga agli obblighi scolastici. La terza è l’assenza di pregiudizio per l’attività di insegnamento, requisito che tutela la qualità e la continuità della funzione docente. Tutte e tre le condizioni devono sussistere contemporaneamente perché la deroga possa operare validamente.

Cosa succede se l’autorizzazione non viene richiesta o viene negata?

Questo aspetto pratico trova risposta nei Pronto Ordini 8 e 29 del 2025, richiamati come coerenti dall’informativa 102/2026. Il docente autorizzato dal dirigente scolastico può esercitare regolarmente la libera professione, mantenendo la propria posizione nella sezione ordinaria dell’Albo. Qualora invece l’autorizzazione non venga richiesta, oppure venga negata dal dirigente scolastico, l’iscritto non può permanere nella sezione ordinaria dell’Albo. In questa situazione, il docente può richiedere l’iscrizione nell’Elenco speciale dei non esercenti, una sezione riservata a chi mantiene il titolo professionale senza però esercitare attivamente la professione. L’iscrizione in questo elenco speciale avviene esclusivamente su richiesta dell’interessato, e non costituisce quindi un passaggio automatico o imposto d’ufficio.

Perché il PO 37/2026 sembrava contraddire i chiarimenti precedenti?

La divergenza apparente tra i diversi pronunciamenti trova una spiegazione precisa nell’informativa 102/2026. Il PO 37/2026, nel richiamare la disciplina generale delle incompatibilità del pubblico impiego, rispondeva a un quesito riferito genericamente a un dipendente del ministero dell’Istruzione con contratto a tempo determinato, senza però specificare che si trattasse di personale docente. Nella risposta fornita era stato richiamato il principio generale in materia di incompatibilità, senza richiamare la disciplina speciale prevista per il personale docente dall’articolo 508 del D.Lgs. 297/1994. Questa impostazione risulta coerente con le «Note interpretative sulla disciplina delle incompatibilità», che nel paragrafo dedicato al personale docente presso istituti scolastici pubblici riconoscono espressamente l’applicabilità della norma speciale, distinguendo così la posizione dei docenti da quella degli altri dipendenti pubblici, per i quali resta pienamente valido il principio generale di esclusività del rapporto di impiego.




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 Paolo Florio

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