Il 2026 si presenta, per l’osservatore attento all’evoluzione della materia, come un anno di consolidamento per quello che è ormai possibile definire diritto alimentare in senso proprio: non più un insieme di discipline settoriali giustapposte — igienico-sanitaria, doganale, della concorrenza — ma un corpus normativo che si va progressivamente sistematizzando attorno a un interesse protetto unitario, quello della sicurezza e della genuinità della filiera agroalimentare. La sequenza di scadenze che si addensa nell’arco di pochi mesi — imballaggi, comunicazione ambientale, responsabilità civile da prodotto, rendicontazione di sostenibilità, materie prime, e il versante penale già inasprito dalla riforma dei reati agroalimentari — non è casuale, ma riflette una tendenza di fondo del legislatore europeo e nazionale: ricondurre a un disegno organico ciò che fino a pochi anni fa era regolato per compartimenti stagni.
Per un settore strutturalmente esposto — filiera frammentata, densità regolatoria tra le più elevate d’Europa, crescente proiezione sui mercati esteri — orientarsi tra le date di entrata in applicazione costituisce un prius logico rispetto a qualunque intervento di compliance. Nelle pagine che seguono si propone una ricognizione cronologica delle scadenze più rilevanti, corredata da alcune osservazioni sulle ricadute sistematiche di ciascun intervento normativo, oltre che dalle indicazioni operative che ne conseguono per la prassi.
| Giornale di Diritto Amministrativo, Direzione scientifica: Cassese Sabino, Ed. IPSOA, Periodico. Tratta tutta la complessa materia con autorevoli commenti a norme, giurisprudenza e documenti che offrono una panoramica completa delle novità nell’ambito del diritto pubblico sia a livello nazionale che comunitario. Scarica gratuitamente un numero omaggio |
12 agosto 2026 — Il Regolamento imballaggi (PPWR) è già pienamente applicabile
Il Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR) è entrato in vigore l’11 febbraio 2025 ed è divenuto applicabile, senza necessità di recepimento — trattandosi per l’appunto di un regolamento e non di una direttiva, con quanto ne consegue in punto di efficacia diretta negli ordinamenti nazionali — dal 12 agosto 2026. Sul piano sistematico, la scelta dello strumento del regolamento, in luogo della precedente direttiva 94/62/CE, merita di essere segnalata: essa risponde all’esigenza di superare la frammentazione applicativa che aveva caratterizzato il precedente regime, armonizzando in modo puntuale obblighi che in passato erano rimessi, entro margini talora significativi, alla discrezionalità dei singoli legislatori nazionali.
Per le imprese alimentari la prima operazione da compiere resta di natura ricognitiva: individuare il proprio ruolo nella filiera degli imballaggi — fabbricante, utilizzatore, importatore o distributore — poiché da tale qualificazione dipendono gli obblighi concretamente applicabili, dalla dichiarazione di conformità UE alla documentazione tecnica sui materiali, fino all’iscrizione ai registri EPR (Responsabilità Estesa del Produttore). Rilevano inoltre i nuovi limiti su PFAS e metalli pesanti negli imballaggi a contatto con alimenti, e l’estensione della nozione di imballaggio a cialde, capsule e bustine per bevande. Va peraltro rilevato che larga parte delle prescrizioni del PPWR segue un calendario di applicazione progressivo esteso fino al 2040: la scadenza di agosto costituisce, in questa prospettiva, un primo tassello di un percorso normativo destinato a completarsi solo con l’adozione dei successivi atti di esecuzione della Commissione.
27 settembre 2026 — Piena efficacia sanzionatoria del decreto anti-greenwashing
Il D.Lgs. 20 febbraio 2026, n. 30, di recepimento della Direttiva (UE) 2024/825 (“Empowering Consumers for the Green Transition”), è in vigore dal 24 marzo 2026 e interviene sul Codice del Consumo introducendo un regime compiuto in materia di asserzioni ambientali, etichette di sostenibilità e sistemi di certificazione. Il periodo transitorio si chiude il 27 settembre 2026, data dalla quale l’apparato sanzionatorio — affidato, secondo lo schema consueto in materia di pratiche commerciali scorrette, all’AGCM — diventa pienamente operativo.
Sotto il profilo tecnico-giuridico, l’intervento merita attenzione per il metodo seguito: il legislatore non si limita a vietare le asserzioni ambientali generiche prive di riscontro documentale — le quali vengono espressamente ricondotte al novero delle pratiche commerciali ingannevoli — ma introduce una tassonomia di definizioni (asserzione ambientale, asserzione ambientale generica, etichetta di sostenibilità, sistema di certificazione) destinata a orientare l’interprete e, prevedibilmente, la stessa giurisprudenza amministrativa che si formerà nei prossimi anni sull’applicazione della norma. Per le imprese alimentari, storicamente esposte all’uso di claim come “naturale”, “sostenibile” o “a basso impatto”, la scadenza impone una verifica puntuale delle comunicazioni commerciali in uso, incluso il divieto — di immediata applicazione pratica — di dichiarare la neutralità climatica di un prodotto quando il risultato sia conseguito soltanto mediante compensazione.
Si tratta, a ben vedere, dell’occasione per un audit incrociato tra funzione legale, marketing e qualità, che nel comparto alimentare coinvolge tipicamente anche le certificazioni volontarie richiamate in etichetta: un esercizio che presuppone la ricostruzione, per ciascun claim in uso, del relativo dossier probatorio, prima che la scadenza di fine settembre trasformi la medesima comunicazione da leva competitiva a fattore di rischio sanzionatorio.
1° gennaio 2027 — Il rientro degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità (CSRD) per le imprese di maggiori dimensioni
Meno immediata nell’impatto operativo, ma non meno rilevante per la pianificazione di lungo periodo degli studi legali che assistono gruppi alimentari strutturati, è la scadenza del 1° gennaio 2027, data dalla quale riprende — dopo il rinvio disposto dalla Direttiva (UE) 2025/794 (il cosiddetto “stop the clock”) e dal successivo pacchetto Omnibus I — l’obbligo di rendicontazione di sostenibilità per le grandi imprese non quotate che superano le nuove soglie dimensionali (oltre 1.000 dipendenti e 450 milioni di euro di fatturato), con prima pubblicazione del bilancio di sostenibilità nel 2028. Le PMI quotate seguiranno un anno dopo, a partire dall’esercizio 2028, con pubblicazione nel 2029.
Il percorso normativo della CSRD, nella sua evoluzione dal 2022 a oggi, offre un caso di studio istruttivo sul rapporto, non sempre lineare, tra ambizione regolatoria e sostenibilità amministrativa degli oneri imposti alle imprese: la revisione delle soglie operata dal pacchetto Omnibus ha ridotto sensibilmente la platea dei soggetti obbligati rispetto all’impianto originario, senza tuttavia intaccare la sostanza dell’obbligo per chi vi rientra. Per i gruppi alimentari a controllo familiare in fase di crescita per linee esterne — spesso prossimi, per fatturato e organico, alle nuove soglie — la scadenza non è più un adempimento lontano: appare opportuno strutturare fin da ora i processi di raccolta dati ESG lungo la filiera, anche in considerazione delle richieste di informazioni che le imprese obbligate riverseranno inevitabilmente sui propri fornitori, ancorché di dimensioni non direttamente rilevanti ai fini della normativa.
9 dicembre 2026 — Termine di recepimento della nuova direttiva sulla responsabilità da prodotto difettoso
Entro il 9 dicembre 2026 gli Stati membri sono tenuti a recepire la Direttiva (UE) 2024/2853, che sostituisce un impianto normativo risalente al 1985 e si applicherà ai prodotti immessi sul mercato a partire da tale data. Sotto il profilo dogmatico, la riforma merita di essere segnalata per un duplice ordine di ragioni: da un lato amplia sul piano soggettivo il novero dei responsabili, includendovi — accanto al produttore — importatori, rappresentanti autorizzati, fornitori di servizi logistici e piattaforme di vendita online; dall’altro incide sul piano probatorio, introducendo presunzioni di difettosità che alleggeriscono l’onere gravante sul danneggiato quando la complessità tecnica del prodotto renda la dimostrazione del difetto e del nesso causale eccessivamente difficile — una soluzione che riecheggia, pur con le dovute differenze di contesto, le tendenze già emerse in altri settori dell’ordinamento in tema di riparto dell’onere probatorio a fronte di asimmetrie informative strutturali.
Il termine di decadenza ordinario resta fissato in dieci anni, ma sale fino a venticinque anni nei casi di danno da lesioni a lenta manifestazione: previsione di particolare rilievo per il comparto alimentare, ove gli effetti di una contaminazione o di un’esposizione prolungata a una sostanza possono manifestarsi a distanza considerevole di tempo dal consumo. Meritano inoltre segnalazione l’inclusione, tra i danni risarcibili, dei danni psicologici clinicamente accertati, e l’estensione della nozione di “prodotto” a beni che integrano componenti digitali — profilo non estraneo al comparto alimentare, ove la tracciabilità di filiera si avvale sempre più spesso di sistemi connessi ed etichette intelligenti.
Per le imprese del settore, la scadenza suggerisce fin d’ora una revisione delle clausole di responsabilità e manleva nei contratti di filiera e di commercio elettronico, oltre a un rafforzamento della documentazione difensiva su tracciabilità e controlli di qualità: fascicoli tecnici solidi restano, anche nel nuovo regime, lo strumento principale per resistere alle presunzioni di difettosità introdotte dalla direttiva.
30 dicembre 2026 e 30 giugno 2027 — L’EUDR sulla deforestazione, dopo un anno di rinvii
Il Regolamento (UE) 2023/1115 (EUDR) entrerà in applicazione, dopo un ulteriore rinvio rispetto al calendario originario — vicenda che testimonia le difficoltà incontrate dal legislatore europeo nel bilanciare l’ambizione della disciplina con la effettiva prontezza degli operatori economici — il 30 dicembre 2026 per le medie e grandi imprese e il 30 giugno 2027 per le piccole imprese. Il regolamento impone obblighi di due diligence su materie prime a rischio deforestazione — cacao, caffè, olio di palma, soia, gomma e derivati del bestiame — di rilievo peculiare per l’industria alimentare italiana, importatrice significativa di talune di queste materie prime per la produzione dolciaria, da forno e dei prodotti trasformati.
Le imprese dovranno tracciare la provenienza geografica dei prodotti lungo l’intera filiera e predisporre dichiarazioni di due diligence corredate da geolocalizzazione degli appezzamenti di origine, con implicazioni dirette sulla contrattualistica internazionale di fornitura: le clausole di garanzia e di audit inserite nei rapporti con i fornitori extra-UE dovranno essere ridisegnate in modo da consentire all’impresa acquirente di raccogliere, in tempo utile, le informazioni necessarie alla dichiarazione di conformità. Le imprese che rientrano nella prima finestra applicativa dispongono, a questo punto, di un margine di preparazione ormai ridotto.
La leva contrattuale: adeguare la filiera alle nuove scadenze
Le scadenze sin qui esaminate condividono un tratto operativo comune, che merita di essere posto in evidenza: esse incidono, prima ancora che sui rapporti con le autorità di vigilanza, sulla contrattualistica di filiera. Contratti di fornitura, distribuzione e private label che non riflettano gli obblighi PPWR sull’imballaggio, le nuove presunzioni di difettosità o gli oneri di due diligence EUDR espongono l’impresa acquirente a un rischio che, in difetto di adeguate clausole di riallocazione, ricade per intero su quest’ultima — con esiti non dissimili, sul piano economico-sostanziale, da quelli di una mancata previsione contrattuale delle sopravvenienze.
Un intervento di revisione contrattuale efficace richiede di agire su alcuni nuclei tipici: le dichiarazioni e garanzie rese dal fornitore in ordine alla conformità normativa; gli obblighi di informazione e aggiornamento in caso di modifiche regolatorie sopravvenute; le clausole di audit e di accesso alla documentazione tecnica; e — per i rapporti di produzione per conto terzi (toll manufacturing) e di private label, sempre più diffusi nel comparto — la tutela di know-how, ricette e responsabilità di prodotto. Per i rapporti con controparti estere, estranee alla disciplina unionale, si aggiunge l’esigenza di trasporre in via contrattuale obblighi che la legge non può imporre direttamente, mediante clausole di conformità volontaria e di scelta di legge e foro adeguate al contesto cross-border.
Va da ultimo ricordato che la contrattazione di filiera nel comparto agroalimentare resta soggetta alla disciplina sulle pratiche commerciali sleali (D.Lgs. 198/2021, di recepimento della relativa direttiva unionale), concepita per riequilibrare i rapporti tra il contraente debole della filiera e la grande distribuzione organizzata: un sistema di tutele che si sovrappone, senza sostituirsi, agli adempimenti regolatori sin qui descritti.
Operazioni straordinarie: la due diligence integrata come strumento di prevenzione
La convergenza di scadenze descritta assume un rilievo particolare nelle operazioni di M&A, di aggregazione di filiera o di passaggio generazionale, sempre più frequenti tra cooperative e consorzi in fase di consolidamento e tra gruppi familiari in crescita per linee esterne. In tali operazioni, limitarsi a valutare gli aspetti societari e finanziari del target, senza un’analisi puntuale dei suoi profili di compliance alimentare, significa lasciare scoperto un rischio che nel 2026 si è fatto più concreto e, soprattutto, più agevolmente quantificabile.
Una due diligence integrata corporate e regolatoria dovrebbe oggi verificare, oltre agli elementi tradizionali, lo stato di avanzamento del target rispetto a ciascuna delle scadenze sin qui illustrate: il ruolo assunto ai fini PPWR e la relativa documentazione; l’esposizione a claim ambientali non ancora verificati; gli eventuali procedimenti pendenti con le autorità di controllo; il grado di preparazione rispetto agli obblighi EUDR per le materie prime utilizzate. Gli esiti dell’analisi si traducono, sul piano tecnico-contrattuale, in clausole specifiche — rappresentazioni e garanzie tarate sui rischi food, meccanismi di indennizzo dedicati, prezzo condizionato al superamento di verifiche regolatorie — che consentono di allocare correttamente, tra le parti, un rischio che altrimenti rimarrebbe implicito e, in quanto tale, foriero di contenzioso post-closing.
Lo sfondo penale: la riforma dei reati agroalimentari (L. 75/2026)
Le scadenze regolatorie del 2026 si innestano su un quadro penale già mutato a decorrere dal 30 maggio 2026, data di entrata in vigore della Legge 21 aprile 2026, n. 75, che ha riscritto il Titolo VIII del codice penale introducendo un nuovo Capo dedicato ai delitti contro il patrimonio agroalimentare. Sul piano sistematico, l’intervento è di sicuro rilievo: eleva la genuinità e la qualità alimentare a bene giuridico autonomo, superando l’impostazione tradizionale che relegava la tutela penale del settore a una funzione meramente accessoria rispetto alla tutela del consumatore o della fede pubblica. Tra le fattispecie di nuovo conio si segnalano la frode alimentare e il commercio con segni mendaci, oltre all’aggravante di agropirateria, riservata alle condotte organizzate; la riforma estende altresì il catalogo dei reati presupposto della responsabilità degli enti ex D.Lgs. 231/2001, e introduce la confisca obbligatoria, anche per equivalente, dei beni utilizzati per la commissione dei nuovi reati.
Le imprese che nei prossimi mesi aggiornano le proprie procedure di etichettatura, packaging e due diligence di filiera per adeguarsi alle scadenze unionali hanno, per ciò stesso, una ragione ulteriore per rivedere contestualmente i modelli organizzativi, mappando i nuovi rischi-reato introdotti dalla riforma: un aggiornamento del Modello 231 condotto in coordinamento con l’adeguamento regolatorio evita di dover intervenire due volte sui medesimi processi aziendali, con evidente economia di tempo e di risorse, oltre che con maggiore coerenza sistematica dell’intero impianto di compliance.
Tutela dei segni distintivi e mercati esteri: il rischio reputazionale nella corsa alle scadenze
Un ultimo profilo, non di rado trascurato nella gestione degli adempimenti normativi, concerne la tutela dei marchi e delle denominazioni di origine nei mercati esteri verso cui numerose imprese alimentari italiane stanno accelerando la propria espansione. Il rafforzamento sanzionatorio della L. 75/2026 e i nuovi obblighi di trasparenza su etichette e claim ambientali intervengono, non a caso, proprio mentre si accentua il fenomeno dell’Italian sounding e dell’evocazione ingannevole del prodotto italiano su mercati privi di una tutela equivalente delle denominazioni DOP e IGP: una circostanza che conferma, ancora una volta, come la tutela della genuinità del prodotto e la tutela della sua identità commerciale rappresentino, in ultima analisi, due facce del medesimo interesse protetto.
Le imprese maggiormente esposte all’export dovrebbero pertanto affiancare all’adeguamento normativo interno un presidio attivo dei propri segni distintivi nei Paesi di destinazione, verificando la registrazione dei marchi e la disponibilità di strumenti di contrasto alla contraffazione, in coordinamento con la verifica di conformità regolatoria richiesta per l’ingresso in ciascun nuovo mercato: due percorsi che, ove condotti separatamente, rischiano di procedere a velocità disallineate, lasciando scoperta proprio la fase più delicata dell’espansione internazionale.
Gestione della crisi e dei rapporti con le autorità di controllo
L’inasprimento sanzionatorio descritto nei paragrafi che precedono — dalle sanzioni AGCM fino a 10 milioni di euro per il greenwashing, alla confisca obbligatoria prevista dalla L. 75/2026, fino alle nuove voci di danno risarcibile introdotte dalla direttiva sulla responsabilità da prodotto — rende plausibile, nei prossimi mesi, che le imprese alimentari si trovino a gestire situazioni ad elevata esposizione reputazionale: richiami di prodotto, ispezioni, procedimenti sanzionatori o penali.
In tali scenari la tempestività della risposta legale incide in misura diretta sull’entità del danno, reputazionale prima ancora che patrimoniale. Appare pertanto opportuno che le imprese del settore si dotino, già in sede di adeguamento normativo, di procedure interne per la gestione delle allerte alimentari e dei richiami — con ruoli e tempistiche definiti tra funzione qualità, ufficio legale e comunicazione — nonché di un canale di raccordo strutturato con le autorità di controllo competenti: ASL, NAS, ICQRF e Ministero della Salute sul versante alimentare, AGCM per le pratiche commerciali scorrette e i claim ambientali.
Un ulteriore profilo da monitorare, in un settore ove i rapporti con la grande distribuzione organizzata restano non di rado squilibrati a sfavore del fornitore, attiene alla gestione preventiva del contenzioso su pratiche commerciali sleali: la tempestiva contestazione di condotte rilevanti ai sensi del D.Lgs. 198/2021 può evitare che situazioni di squilibrio contrattuale si consolidino nel tempo, rendendo più ardua una successiva reazione legale. Anche su questo versante, un presidio strutturato e continuativo — non limitato al singolo episodio di crisi — costituisce la differenza tra una gestione meramente reattiva e una gestione realmente preventiva del rischio.
Certificazioni e rapporti con la GDO: un adempimento che si intreccia con le nuove scadenze
Accanto alle scadenze normative in senso stretto, le imprese alimentari continuano a confrontarsi con un sistema di certificazioni che, pur avendo natura contrattuale o volontaria, condiziona di fatto l’accesso a clienti e mercati: quelle obbligatorie per legge, quali l’HACCP e le autorizzazioni sanitarie, e quelle richieste dalla grande distribuzione organizzata e dai mercati esteri — BRCGS, IFS, FSSC 22000, ISO 22000, oltre alle certificazioni biologico, halal e kosher per l’export verso specifici mercati.
Il punto di intersezione con le scadenze sin qui esaminate è più stretto di quanto possa apparire a un primo esame: i disciplinari di tali certificazioni vengono periodicamente aggiornati anche in ragione delle nuove normative unionali, e un’impresa che stia già rivedendo etichette e claim in vista del 27 settembre, o la documentazione tecnica di imballaggio in vista del PPWR, ha ogni convenienza a coordinare questi interventi con il rinnovo delle certificazioni in scadenza, evitando revisioni frammentate della medesima documentazione a distanza di pochi mesi l’una dall’altra.
Una convergenza da governare in modo unitario
Il tratto comune delle scadenze qui esaminate è la loro trasversalità: nessuna di esse riguarda esclusivamente il regolatorio alimentare in senso stretto, ma ciascuna richiede di leggere congiuntamente il profilo corporate/contrattuale e quello di compliance food-specific. Un’impresa che affronti packaging, claim ambientali, responsabilità di prodotto, rendicontazione di sostenibilità e due diligence di filiera come adempimenti tra loro separati rischia di duplicare gli sforzi o, peggio, di lasciare scoperti proprio i punti di intersezione — a cominciare dalle clausole contrattuali con fornitori e distributori, che dovrebbero riflettere contemporaneamente gli obblighi PPWR, le nuove presunzioni di difettosità e la due diligence EUDR.
In sintesi, le priorità operative per i prossimi mesi possono essere così riassunte:
• Da subito — verifica del ruolo assunto ai fini PPWR e audit dei claim ambientali in vista del 27 settembre;
• Entro dicembre 2026 — revisione delle clausole di responsabilità e manleva nei contratti di filiera, in vista del recepimento della direttiva sulla responsabilità da prodotto difettoso e della prima finestra applicativa EUDR;
• Nel medio periodo — aggiornamento dei modelli 231 alla luce della L. 75/2026 e, per le imprese di maggiori dimensioni, avvio dei processi di raccolta dati in vista della ripresa degli obblighi CSRD dal 2027.
Un percorso di compliance integrato, capace di calendarizzare gli adempimenti e di coordinare i diversi filoni normativi in un’unica regia legale, costituisce oggi la condizione per trasformare un anno di scadenze fitte in un vantaggio competitivo, anziché in una somma di rischi gestiti in emergenza. È in questa prospettiva sistematica — più che nella mera successione cronologica degli adempimenti — che il diritto alimentare, disciplina un tempo ancillare rispetto ad altri settori dell’ordinamento, va assumendo oggi la fisionomia di un ramo autonomo, meritevole di uno studio e di una prassi altrettanto autonomi.
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