285 milioni di euro per ridurre la
vulnerabilità sismica degli edifici pubblici, con una quota
prevalente delle risorse destinata direttamente agli interventi
strutturali e una prima fase dedicata anche al completamento delle
verifiche di sicurezza.
Con il
decreto del Ministro per la Protezione civile e le
Politiche del mare del 31 luglio 2026, adottato
di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, è stato
approvato il
Programma nazionale di prevenzione sismica,
previsto dall’art. 1, commi 400-402, della Legge n.
213/2023, che definisce priorità, linee di azione,
criteri di selezione, modalità di monitoraggio e cause di revoca
dei finanziamenti.
La nuova dotazione finanziaria resta distinta dal più ampio
sistema di risorse già destinate alla prevenzione del rischio
sismico: il Fondo istituito dalla Legge n. 213/2023 dispone di
45 milioni di euro per il 2024 e di 60
milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, per un
totale di 285 milioni.
Prevenzione sismica degli edifici pubblici: 285 milioni per
verifiche e interventi fino al 2028
Il nucleo principale del Programma riguarda gli interventi
strutturali finalizzati alla riduzione del rischio sismico.
Dei 285 milioni complessivamente disponibili, 221,5
milioni di euro, pari al 77,7% del totale, sono destinati
agli interventi strutturali, mentre 35 milioni
finanziano le verifiche di vulnerabilità e ulteriori 28,5 milioni
servono a potenziare le attività previste dall’art. 11 del
D.L. n. 39/2009, che ha istituito il Piano
nazionale di prevenzione sismica.
La distribuzione delle risorse segue una precisa scansione
temporale, con l’obiettivo di rafforzare inizialmente la conoscenza
della vulnerabilità del patrimonio pubblico e concentrare
progressivamente la maggior parte delle risorse sugli interventi di
messa in sicurezza.
Per il 2024 sono stati programmati 35 milioni per le
verifiche di vulnerabilità e 10 milioni per una prima
serie di interventi strutturali. Dal 2025 al 2028, per ciascuna
annualità, 52,875 milioni sono destinati agli interventi e 7,125
milioni al potenziamento delle attività previste dall’art. 11 del
D.L. n. 39/2009.
Edifici strategici e rilevanti: quali immobili hanno priorità nei
finanziamenti
Il Programma definisce una gerarchia che tiene conto soprattutto
della funzione svolta dall’immobile e delle conseguenze che un
eventuale danneggiamento o collasso potrebbe produrre.
Al primo livello si collocano gli edifici pubblici
strategici, destinati a funzioni necessarie alla gestione
dell’emergenza e che devono quindi mantenere la propria operatività
anche dopo un evento sismico. Rientrano in questa categoria, tra
gli altri, ospedali, strutture di coordinamento della protezione
civile, caserme dei Vigili del fuoco e sedi istituzionali.
Seguono gli edifici pubblici rilevanti, per i
quali assumono particolare importanza le possibili conseguenze del
collasso in termini di perdita di vite umane, elevato affollamento
o danneggiamento del patrimonio storico e culturale. È il caso, ad
esempio, delle scuole, degli edifici particolarmente frequentati e
degli immobili di interesse storico, artistico, archivistico,
bibliografico o archeologico.
Il Programma consente infine di finanziare anche altre tipologie
di edifici di proprietà pubblica nei quali vengono erogati servizi
di pubblica utilità, purché la necessità della verifica o
dell’intervento derivi da condizioni accertate e documentate di
grave vulnerabilità o rischio
imminente.
Per tutte le linee di azione, gli immobili interessati devono
essere di proprietà pubblica.
Verifiche di vulnerabilità sismica: 35 milioni e criteri di
riparto
La prima linea di azione riguarda il finanziamento delle
verifiche di vulnerabilità, intese come
valutazioni della sicurezza ai sensi del capitolo 8 delle Norme
Tecniche per le Costruzioni approvate con il D.M. 17
gennaio 2018 e della relativa Circolare n. 7/2019.
Per la formazione delle graduatorie assumono rilievo
l’indice di rischio dell’edificio, determinato
sulla base della pericolosità sismica, della vulnerabilità e
dell’esposizione, nonché l’eventuale disponibilità di rilievi e
indagini già effettuati.
Le verifiche finanziate dovranno essere completate entro il
31 dicembre 2028.
La ripartizione dei 35 milioni tiene conto di un indice
costruito sulla base di zona sismica, vulnerabilità ed esposizione.
Il calcolo è stato effettuato su 18.098 edifici
per i quali erano disponibili le informazioni necessarie.
La quota maggiore è destinata al Ministero
dell’istruzione e del merito, con circa 11,55 milioni di
euro, seguito dal Ministero della salute con 7,61 milioni, dal
Ministero dell’interno con 5,08 milioni e dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti con 4,61 milioni.
Interventi antisismici ammessi: miglioramento, adeguamento e
ricostruzione
La seconda linea di azione costituisce la parte finanziariamente
più rilevante del Programma e riguarda gli interventi
strutturali di riduzione del rischio sismico.
Sono ammessi gli interventi di miglioramento
sismico e adeguamento sismico definiti
dal § 8.4 delle NTC 2018. Gli interventi locali sono invece
esclusi, salvo casi adeguatamente motivati che tengano conto anche
delle valutazioni in termini di costi e benefici.
Per gli edifici strategici e rilevanti sottoposti a
miglioramento dovrà essere raggiunto, salvo il caso degli immobili
tutelati, un livello di sicurezza almeno pari al 60% di
quello richiesto per le nuove costruzioni. Per gli altri
edifici pubblici dovrà invece essere assicurato un incremento
minimo del 20% rispetto al livello di sicurezza esistente.
Quando l’adeguamento di un edificio non risulti conveniente dal
punto di vista tecnico ed economico, il Programma apre anche alla
possibilità di finanziare interventi di demolizione e
ricostruzione, eventualmente accompagnati dalla
delocalizzazione dell’immobile.
Restano esclusi gli interventi destinati alla riparazione dei
danni derivanti da calamità per i quali siano già previste
specifiche risorse.
Finanziamenti antisismici: requisiti di accesso e termine del
2028
Non tutti gli edifici vulnerabili possono entrare nella
graduatoria degli interventi strutturali. Il Programma richiede
infatti che le proposte abbiano già raggiunto un livello
significativo di maturità tecnica e progettuale.
Per essere ammesso alla selezione, l’intervento deve rispettare
contemporaneamente quattro condizioni:
- l’edificio deve essere ubicato in zona sismica 1 o
2; - deve essere disponibile una valutazione della sicurezza ai
sensi delle NTC 2018 dalla quale risulti un ζE minimo
inferiore a 0,8; - deve essere disponibile almeno un progetto di
fattibilità tecnico-economica già approvato ai sensi del D.Lgs. n.
36/2023, oppure un progetto definitivo approvato secondo
il previgente D.Lgs. n. 50/2016; - il cronoprogramma deve prevedere l’ultimazione dei
lavori entro il 31 dicembre 2028.
La selezione è quindi orientata verso interventi già
sufficientemente maturi sotto il profilo tecnico e amministrativo e
compatibili con l’orizzonte temporale del finanziamento.
Graduatoria degli interventi: criteri, punteggi e priorità
Superata la verifica dei requisiti, gli interventi saranno
ordinati attraverso un sistema di punteggi, fino a un massimo di
100 punti, che attribuisce un peso prevalente alla
vulnerabilità sismica dell’edificio.
Il valore di ζE può da solo attribuire fino a
50 punti: il punteggio massimo spetta agli edifici con ζE minimo
inferiore a 0,3, mentre valori compresi tra 0,3 e 0,6 consentono di
ottenere 40 punti e quelli compresi tra 0,6 e 0,8 ne attribuiscono
30.
Alla classe d’uso sono attribuiti fino a 20
punti, mentre ulteriori 10 punti possono derivare dalla presenza di
significative criticità strutturali per azioni non sismiche e altri
10 dalla disponibilità di un progetto esecutivo già
approvato.
Il Programma assegna inoltre 5 punti agli interventi che
combinano mitigazione del rischio sismico ed
efficientamento energetico e ulteriori 5 punti agli
edifici ubicati in zona sismica 1.
A parità di risultato complessivo, viene data precedenza agli
edifici con maggiore indice di affollamento e, successivamente, a
quelli caratterizzati da una maggiore pericolosità sismica del
sito.
Ciascuna Amministrazione può proporre un massimo di 20
interventi.
Spese ammissibili: quali costi copre il finanziamento e quali
restano agli enti
Ai fini del contributo possono essere riconosciute anche le
spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio
2024.
Tra i costi finanziabili rientrano le opere
strutturali, gli oneri della sicurezza, le opere edili
strettamente connesse agli interventi strutturali, oltre alle spese
tecniche per progettazione, direzione lavori, rilievi, indagini,
coordinamento della sicurezza e collaudo.
Può essere riconosciuta anche l’IVA effettivamente sostenuta
quando non sia recuperabile secondo la normativa vigente.
Negli interventi di demolizione e ricostruzione rientrano
inoltre i costi delle opere di demolizione, fermo restando il
meccanismo di rimodulazione previsto dal Programma quando la
volumetria del nuovo edificio risulti superiore a quella
dell’immobile esistente per il rispetto di requisiti normativi
inderogabili.
Resta però in capo alle Amministrazioni beneficiarie la
copertura delle spese non ammissibili e degli
eventuali aumenti del costo complessivo rispetto al finanziamento
riconosciuto. L’Amministrazione deve quindi garantire in ogni caso
il completamento dell’opera e la restituzione di un edificio
agibile, funzionale e fruibile.
Anche sotto il profilo finanziario il termine ultimo è il
31 dicembre 2028, data entro la quale devono
essere sostenute le spese ammesse al finanziamento.
Comuni ed enti territoriali: come partecipano al Programma di
prevenzione sismica
Il Programma non è strutturato come un bando nazionale
direttamente aperto ai Comuni.
Per le attività della Parte 2, i soggetti responsabili sono le
Amministrazioni centrali assegnatarie delle
risorse, individuate in funzione delle rispettive
competenze istituzionali. Queste possono assumere direttamente il
ruolo di soggetti attuatori oppure individuare uno o più soggetti
ai quali affidare l’esecuzione degli interventi e trasferire le
relative risorse.
Gli enti territoriali possono quindi essere coinvolti
nell’attuazione, ma all’interno di una struttura nella quale
programmazione, coordinamento, monitoraggio e gestione finanziaria
fanno capo alle Amministrazioni centrali. Nell’Appendice,
Conferenza delle Regioni, ANCI e UPI sono considerate nell’ambito
del supporto all’attuazione territoriale e come beneficiari
indiretti.
Programma di prevenzione sismica: termini per linee guida, elenchi
e graduatorie
Entro 30 giorni dall’entrata in vigore del
decreto, la Cabina di coordinamento dovrà predisporre le linee
guida operative, mentre entro 45 giorni dovranno
essere acquisite dalle Amministrazioni interessate sia le
graduatorie degli edifici da sottoporre alle verifiche di
vulnerabilità sia gli elenchi degli interventi per i quali viene
richiesto il finanziamento.
Da quel momento, la Cabina avrà 60 giorni per
elaborare la graduatoria degli interventi ammissibili, corredata
dai CUP e dai relativi cronoprogrammi. La graduatoria dovrà poi
essere approvata entro i successivi 30 giorni con
decreto del Ministro per la Protezione civile e le Politiche del
mare.
Il Programma prevede la revoca totale o
parziale dei finanziamenti in presenza di irregolarità,
inadempimenti negli obblighi di monitoraggio, utilizzo delle
risorse per finalità diverse da quelle autorizzate, rinuncia del
soggetto attuatore oppure mancato completamento dell’intervento
entro il 31 dicembre 2028.
Le somme recuperate possono essere riallocate su altri
interventi in possesso dei requisiti previsti e secondo l’ordine
della graduatoria, nei limiti stabiliti dal Programma.
Prevenzione sismica degli edifici pubblici: coordinamento tra
fondi, PNRR e coesione
Il Programma si inserisce in un sistema nel quale la prevenzione
sismica è stata finora finanziata attraverso canali differenti,
dalle risorse nazionali ai fondi di coesione e al PNRR. La
ricognizione svolta dalla Cabina di coordinamento ha evidenziato
differenze nelle banche dati, nei criteri di priorità e nelle
modalità di finanziamento adottate dalle singole
Amministrazioni.
La nuova programmazione prova quindi a ricondurre verifiche e
interventi all’interno di criteri comuni di
selezione, con un elemento destinato a incidere in modo
determinante: la necessità di disporre di progetti sufficientemente
maturi da consentire il completamento dei lavori e della spesa
entro il 31 dicembre 2028.
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