Il Fisco può pignorare il conto corrente senza giudice: cosa può fare davvero l’Agenzia delle entrate-Riscossione


di Edoardo Ferragina – Cartelle non pagate, conti correnti e fatture da incassare. Come funziona il pignoramento esattoriale, quali limiti incontra e cosa cambia con i dati della fatturazione elettronica.

Il mancato pagamento della cartella di pagamento legittima l’agente della riscossione ad azionare la procedura speciale di pignoramento presso terzi ex art. 72-bis del D.P.R. 602/1973, aggredendo direttamente non soltanto i conti correnti, ma anche depositi al risparmio, dossier titoli e qualsiasi altro rapporto finanziario o bene mobile detenuto dagli istituti di credito, con ordine stragiudiziale di pagamento e senza preventiva instaurazione del giudizio dinanzi al giudice dell’esecuzione.

La citata disposizione consente all’atto di pignoramento di contenere, in luogo della citazione prevista dall’articolo 543, secondo comma, numero 4, del codice di procedura civile, l’ordine al terzo di pagare il credito direttamente all’agente della riscossione fino a concorrenza del credito per cui si procede. Il pagamento va eseguito entro sessanta giorni dalla notifica dell’atto per le somme il cui diritto alla percezione sia già maturato, e alle rispettive scadenze per le somme restanti. Manca dunque la fase dinanzi al Giudice dell’esecuzione, non il controllo giurisdizionale. Se il terzo non ottempera all’ordine, la procedura torna nel binario ordinario, perché il secondo comma dell’articolo 72-bis richiama l’articolo 72, comma 2, dello stesso decreto, che impone di procedere previa citazione del terzo intimato e del debitore secondo le norme del codice di procedura civile.

Quei sessanta giorni pesano più di quanto la lettera della norma lasci intendere. La Corte di cassazione, con la sentenza n. 28520 del 27 ottobre 2025, ha stabilito che il vincolo non colpisce soltanto il saldo esistente al momento della notifica, ma si estende alle somme che affluiscono sul conto nel corso del termine, e che non si esaurisce con il primo pagamento eseguito dalla banca. Per il contribuente la conseguenza pratica è notevole, dal momento che l’eventuale pagamento eseguito dalla banca prima dello spirare del sessantesimo giorno non determina, di per sé, la cessazione del vincolo, che può estendersi alle ulteriori somme accreditate nel corso di tale periodo.

Tale strumento ha, tuttavia, confini precisi dal momento che l’articolo 72-bis fa salvi i crediti pensionistici, che restano estranei all’ordine di pagamento diretto, e fa salvi i limiti posti dall’articolo 545, commi quarto, quinto e sesto, del codice di procedura civile e dall’articolo 72-ter dello stesso d.P.R. 602/1973. Quando il terzo è una banca, il pignoramento colpisce il credito che il contribuente vanta verso l’intermediario. Quando il terzo è il datore di lavoro, il committente o il cliente, colpisce il credito verso quel soggetto.

L’oggetto del vincolo va identificato con esattezza, ed è qui che si concentra la maggior parte degli errori e delle criticità. Non esiste una sorta di franchigia generale che protegga una porzione del rapporto per il solo fatto che si tratti di un conto corrente. I limiti graduati dell’articolo 72-ter, pari a un decimo per gli importi fino a 2.500 euro, a un settimo per gli importi superiori a 2.500 e non superiori a 5.000 euro e alla misura ordinaria del quinto oltre tale soglia, riguardano le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, non il saldo bancario in quanto tale. Un conto alimentato da incassi professionali o da risparmi non gode di quelle soglie.

Sul conto corrente la protezione passa da un’altra strada. Quando sul conto sono accreditate somme a titolo di stipendio, salario, indennità o pensione, opera l’articolo 545, ottavo comma, del codice di procedura civile, che rende pignorabili le somme accreditate prima del pignoramento solo per la parte eccedente il triplo dell’assegno sociale, mentre agli accrediti successivi si applicano i limiti ordinari. Per le somme di natura retributiva vale poi il comma 2-bis dell’articolo 72-ter, secondo cui, in caso di accredito sul conto intestato al debitore, gli obblighi del terzo pignorato non si estendono all’ultimo emolumento accreditato allo stesso titolo. Guardare il saldo non basta. Occorre ricostruire la provenienza delle somme e la data degli accrediti, perché è lì che si annidano i vincoli eccedenti.

Il conto corrente non è l’unico bersaglio e nel 2026 la riscossione dispone di un nuovo strumento informativo per individuare più facilmente altri crediti del contribuente presso terzi. L’articolo 1, comma 117, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ha inserito la lettera b-ter) nell’articolo 1, comma 5-bis, del d.lgs. 5 agosto 2015, n. 127, consentendo all’Agenzia delle entrate di mettere a disposizione dell’agente della riscossione i dati ricavati dalle fatture elettroniche per le analisi dirette all’avvio di procedure esecutive presso terzi. Il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 22 maggio 2026, prot. n. 153611/2026, ha definito le modalità operative. Il flusso riguarda, in particolare, la somma dei corrispettivi e il numero delle fatture elettroniche emesse dai debitori iscritti a ruolo e dai loro coobbligati nei confronti di uno stesso soggetto nei sei mesi precedenti, insieme ai dati identificativi del possibile terzo, per le operazioni tra soggetti passivi Iva. Sul disegno del flusso, improntato alla minimizzazione dei dati, si è espresso il Garante per la protezione dei dati personali nella seduta del 14 maggio 2026.

Tale innovazione non introduce una nuova procedura esecutiva ma migliora la capacità dell’amministrazione di individuare il terzo giusto. Il dato della fatturazione elettronica indica che tra due soggetti sono intercorse operazioni recenti, non che il credito esista ancora, che sia liquido e che sia esigibile. Né il dato aggregato equivale, di per sé, alla dichiarazione del terzo sull’esistenza del credito. La fattura documenta un’operazione, non certifica la permanenza del credito alla data del pignoramento. Il vincolo nasce soltanto con la notificazione dell’atto di pignoramento. Per un professionista o per un’impresa la conseguenza pratica è che i rapporti commerciali attivi, prima poco visibili, sono ora facilmente tracciabili, e che il rischio si è spostato dal denaro già incassato al denaro ancora da incassare.

Il fatto che l’agente disponga di poteri esecutivi incisivi non rende legittimo ogni pignoramento. L’articolo 57 del d.P.R. 602/1973 limita le opposizioni esecutive ordinarie, ma la Corte costituzionale, con la sentenza 31 maggio 2018, n. 114, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della lettera a) del primo comma nella parte in cui non ammette le opposizioni regolate dall’articolo 615 del codice di procedura civile nelle controversie sugli atti dell’esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella o dell’intimazione prevista dall’articolo 50. Resta invece ferma la lettera b), che sottrae al giudice dell’esecuzione le opposizioni relative alla regolarità formale e alla notificazione del titolo esecutivo, attratte nella giurisdizione tributaria.

Il riparto dipende quindi dalla natura della contestazione e dall’atto cui essa si riferisce. Le questioni che riguardano la pretesa tributaria e la notificazione del titolo seguono le regole della giurisdizione tributaria. Le contestazioni relative al diritto di procedere all’esecuzione e agli atti propri della fase esecutiva successivi alla cartella o all’intimazione possono invece ricadere nella giurisdizione del giudice ordinario dell’esecuzione, con i termini brevi previsti dall’articolo 617 per l’opposizione agli atti esecutivi. Sbagliare il giudice costa spesso più del debito.

Sul piano sostanziale, l’esame va condotto sull’intera sequenza degli atti e non sull’ultimo ricevuto. Possono assumere rilievo la mancata o invalida notificazione della cartella e degli atti presupposti, la prescrizione, la decadenza, l’avvenuto pagamento, una rateazione regolarmente in corso, una definizione agevolata perfezionata, una sospensione amministrativa o giudiziale e l’erronea quantificazione degli accessori.

Il sistema si muove verso una crescente integrazione tra banche dati e procedure esecutive, e la disciplina è destinata a essere riordinata nel testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al d.lgs. 24 marzo 2025, n. 33, la cui applicazione è prevista, allo stato, dal 1° gennaio 2027. La conseguenza per il contribuente è di metodo prima che di merito. Quando l’atto di pignoramento arriva, il margine di manovra si è già ristretto, perché il vincolo è prodotto e le somme aggredibili possono essere immediatamente sottratte alla sua disponibilità. La verifica della posizione debitoria, il controllo della regolarità delle notifiche e la valutazione dell’eventuale pagamento, della dilazione, delle definizioni agevolate applicabili e degli strumenti di tutela amministrativa o giudiziale vanno collocati prima dell’esecuzione, non dopo.


#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link

Source link

🚀 #Finsubito | Gruppo Retefin

Affianchiamo imprese e professionisti in tutta Italia nell’accesso alle migliori opportunità di Finanza d’Impresa, Finanza Agevolata, Sostenibilità e Compliance. 🇮🇹

💼 Operiamo esclusivamente attraverso mediatori e operatori autorizzati, offrendo un servizio professionale, trasparente e orientato alle reali esigenze della tua impresa.

Consulenza gratuita e zero costi di istruttoria: analizziamo la situazione della tua azienda, individuiamo le opportunità più adatte e ti supportiamo nella valorizzazione del tuo profilo finanziario e aziendale nei confronti di banche e partner.

📈 Dalla diagnosi iniziale alla strategia finanziaria, siamo al tuo fianco per trasformare le esigenze della tua impresa in concrete opportunità di crescita, investimento e sviluppo.

🔎 Scopri come possiamo supportare la tua impresa. 👉 Contattaci per una prima valutazione.