conta di più la residenza o il bisogno economico?


La Corte Costituzionale boccia i punteggi basati sulla residenza storica per l’assegnazione delle case popolari, privilegiando chi ha più necessità.

Il tema dell’accesso alle abitazioni pubbliche rappresenta uno dei pilastri del welfare nel nostro Paese, poiché tocca direttamente la vita di migliaia di famiglie che versano in condizioni di fragilità. Spesso le amministrazioni locali cercano di premiare chi vive sul territorio da più tempo, convinte che il radicamento sia un valore da difendere. Tuttavia, questa pratica si scontra frequentemente con i principi di uguaglianza che stanno alla base della nostra convivenza civile. In questo contesto, molti cittadini si chiedono se, per l’assegnazione della casa popolare, conta di più la residenza o il bisogno economico. La risposta della magistratura è arrivata con una chiarezza che non lascia spazio a dubbi, ristabilendo un ordine di priorità che mette al centro la persona e le sue necessità concrete. La giustizia ha il compito di vigilare affinché le risorse pubbliche, come gli alloggi popolari, non vengano distribuite secondo criteri che discriminano chi è costretto a spostarsi per lavoro o chi ha appena iniziato un percorso di vita in una determinata regione. Una decisione della Corte Costituzionale ha smontato pezzo per pezzo le normative che penalizzano i nuovi residenti, ricordando che la povertà e il bisogno non hanno una data di scadenza né una provenienza geografica che possa giustificare un trattamento di serie B.

Cosa ha stabilito la Corte Costituzionale sulle case popolari?

Con una decisione di estrema rilevanza emessa all’inizio dell’anno, la magistratura di massimo grado ha preso una posizione netta sulla gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, comunemente chiamati ERP. La questione riguardava una norma della Regione Toscana (l. n. 2/2019) che introduceva criteri di premialità per chi risiedeva o lavorava nello stesso territorio da molti anni. In particolare, la norma prevedeva l’attribuzione di punteggi crescenti in graduatoria basati sulla durata della permanenza.

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questa pratica (Corte Cost. sent. n. 1/2026). I giudici hanno stabilito che assegnare una casa popolare dando un peso determinante alla “storicità di presenza” è un atto contrario ai principi fondamentali della nostra legge. Anche se la Regione non usava la residenza come un blocco totale per accedere alla domanda, il fatto di dare molti più punti a chi vive lì da tempo finiva per scavalcare chi aveva invece un bisogno economico molto più urgente. In pratica, la legge regionale creava una corsia preferenziale per i “vecchi residenti”, lasciando indietro chi, pur essendo più povero, era arrivato da poco tempo.

Perché la residenza storica non può scavalcare il bisogno economico?

Il cuore della decisione risiede nel bilanciamento tra il radicamento territoriale e lo stato di bisogno. Secondo i giudici costituzionali, le case popolari hanno una finalità specifica: garantire un riparo a chi non ha le risorse economiche per provvedere autonomamente. Questa finalità viene tradita quando si dà un peso eccessivo al tempo trascorso in un comune o in una provincia.


Dare punti extra solo perché si vive nello stesso posto da dieci o vent’anni è considerato irragionevole. Se una persona ha uno sfratto esecutivo o vive in una macchina, il suo bisogno di una casa è immediato e totale. Se questa persona viene superata in graduatoria da qualcuno che sta meglio economicamente ma che risiede in zona da più tempo, il sistema delle case popolari smette di funzionare come servizio sociale e diventa una sorta di premio fedeltà. La Corte ha ribadito che la “storicità di presenza” non è un indicatore della necessità di una casa; il fatto di vivere in un posto da tanto tempo non rende una persona più meritevole di assistenza rispetto a chi sta vivendo un’emergenza abitativa proprio oggi.

Qual è la differenza tra requisiti di accesso e criteri di punteggio?

Per comprendere bene la portata di questa sentenza, bisogna distinguere tra due momenti diversi della domanda per una casa popolare. La legge toscana non diceva che chi non era residente da anni non potesse fare domanda; permetteva a tutti di partecipare. Tuttavia, interveniva nel secondo momento, quello dell’assegnazione dei punteggi in graduatoria.

Questa distinzione è stata giudicata irrilevante dalla Corte ai fini dell’illegittimità. Anche se non si impedisce l’accesso al servizio, l’attribuzione di punteggi sbilanciati produce lo stesso effetto discriminatorio. In parole semplici:

  • se la residenza è un requisito di accesso, la domanda viene rifiutata subito;

  • se la residenza è un criterio di punteggio eccessivo, la domanda viene accettata ma finisce in fondo alla lista dove non ci sono alloggi disponibili;

  • in entrambi i casi, la persona in stato di bisogno non ottiene la casa.

La normativa regionale (l. reg. Toscana n. 2/2019) è stata censurata proprio perché sminuiva la centralità della condizione di fragilità economica. Il punteggio basato sulla residenza diventava un ostacolo insormontabile per chiunque non fosse “storicamente” presente, creando una disparità di trattamento ingiustificata tra cittadini che si trovano nella stessa situazione di indigenza.

Perché il diritto all’abitazione è considerato un diritto sociale?

La sentenza della Corte Costituzionale (sent. n. 1/2026) richiama con forza la natura del diritto all’abitazione. Questo non è un semplice privilegio o un servizio opzionale che lo Stato può distribuire a piacimento, ma è un diritto sociale fondamentale. La sua funzione è quella di assicurare un’esistenza dignitosa a ogni essere umano, specialmente a chi non dispone di mezzi sufficienti per affittare o comprare una casa sul mercato privato.


Il legame tra casa e dignità è indissolubile. Senza un tetto stabile, è impossibile esercitare gli altri diritti, come quello alla salute, al lavoro o all’istruzione. Per questo motivo, il servizio di edilizia residenziale pubblica deve essere orientato esclusivamente a soddisfare questa necessità primaria. Quando le Regioni introducono criteri che non hanno nulla a che fare con l’indigenza, come appunto la durata dell’attività lavorativa in zona, stanno deviando dalla finalità pubblica del servizio. La Corte ha ricordato che la protezione della fragilità è un dovere dello Stato che non può essere limitato da barriere temporali o territoriali arbitrarie.

Qual è il ruolo dell’articolo 3 della Costituzione in questa vicenda?

L’articolo 3 della Costituzione è il pilastro che ha permesso l’annullamento della legge toscana. Questo articolo stabilisce il principio di uguaglianza e impone che tutti i cittadini abbiano pari dignità sociale senza distinzioni. Quando una legge regionale crea una distinzione tra “residenti storici” e “nuovi arrivati” nell’accesso ai servizi essenziali, sta violando proprio questo principio.

La Corte ha giudicato irragionevole la scelta della Regione Toscana. L’irragionevolezza nasce dal fatto che non esiste una connessione logica tra il tempo passato in una regione e il diritto a ricevere assistenza pubblica. Il bisogno di una casa popolare è un dato oggettivo legato alle entrate economiche e alla composizione del nucleo familiare. Creare graduatorie basate su altri fattori determina una ingiustificata disparità di trattamento. In pratica, due persone con lo stesso reddito bassissimo venivano trattate in modo diverso solo perché una viveva in Toscana da cinque anni e l’altra da quindici. Questa disparità è stata dichiarata contraria alla Costituzione poiché colpisce le persone proprio nel momento della loro massima fragilità.

È ancora possibile premiare chi aspetta in graduatoria da anni?

È importante notare che la decisione della Corte non cancella ogni forma di riconoscimento del legame con il territorio, ma ne corregge le modalità. I giudici hanno infatti salvato una parte della legge regionale toscana che attribuisce un punteggio progressivo basato sulla anzianità di permanenza in graduatoria. Questo criterio è stato considerato legittimo e differente rispetto alla residenza storica.

Esiste infatti una distinzione fondamentale tra i due concetti:


  • la residenza storica premia chi ha vissuto in zona in passato, indipendentemente dal bisogno;

  • l’anzianità in graduatoria documenta che una persona ha fatto domanda tempo fa e sta ancora aspettando la casa;

  • questo secondo dato dimostra la persistenza dello stato di bisogno nel tempo;

  • la permanenza in lista indica una prospettiva di stabilità sul territorio e la reale intenzione di stabilirsi lì in modo duraturo.

Dunque, premiare chi è in lista da anni è un modo corretto per gestire le risorse scarse, poiché dà priorità a chi ha già dimostrato di avere necessità e di voler restare in quella comunità. Al contrario, premiare chi ha vissuto in zona per vent’anni ma ha appena fatto domanda di casa popolare (magari dopo un improvviso tracollo economico) non può servire a scavalcare chi sta aspettando da tempo o chi ha un’emergenza più grave.

Cosa succede ora a chi vive o lavora nel territorio da poco tempo?

L’effetto immediato della sentenza della Corte Costituzionale è l’eliminazione dei punteggi basati sulla residenza e sull’attività lavorativa storica dalle graduatorie ERP. Questo rappresenta una grande vittoria per diverse categorie di persone che spesso venivano penalizzate ingiustamente:

  • i lavoratori che si sono trasferiti per occupare un nuovo posto di lavoro e si trovano in difficoltà economica;

  • le giovani famiglie che hanno cambiato comune o regione per cercare migliori opportunità di vita;

  • tutti i cittadini che, pur vivendo in un luogo da pochi anni, versano in una condizione di povertà assoluta.

D’ora in avanti, le amministrazioni dovranno ricalcolare i punteggi mettendo al primo posto la condizione di bisogno. Gli esempi di fragilità che devono pesare di più sono i redditi bassi, la presenza di disabili nel nucleo familiare, la numerosità dei figli o la perdita imminente dell’abitazione attuale. La “storicità di presenza” non potrà più essere usata come una clava per escludere o declassare chi ha bisogno di assistenza oggi. La giustizia ha riaffermato che il servizio pubblico deve servire a chi è in difficoltà, senza guardare da quanto tempo quella persona paga le tasse in quella specifica zona.

Quali sono i limiti delle leggi regionali nell’assegnazione delle case?

Questa decisione (sent. n. 1/2026) fissa un limite invalicabile per tutte le Regioni italiane, non solo per la Toscana. Sebbene le Regioni abbiano il potere di legiferare sull’edilizia residenziale pubblica, esse non possono farlo in modo da violare i diritti sociali fondamentali o i principi di uguaglianza stabiliti a livello nazionale. La Corte ha chiarito che l’autonomia regionale non può servire a creare sistemi di welfare “chiusi” o discriminatori.

Le leggi regionali devono quindi rispettare i seguenti criteri:


  • la finalità del servizio deve rimanere il contrasto alla povertà abitativa;

  • i criteri di assegnazione devono essere ragionevoli e proporzionati;

  • non si possono creare privilegi basati su fattori estranei alla condizione economica;

  • il radicamento territoriale può essere valorizzato solo se indica una stabilità futura e non come premio per il passato.

In sintesi, la Corte Costituzionale ha ricordato a tutti gli amministratori locali che le case popolari appartengono alla comunità e devono andare a chi ne ha più bisogno. La politica non può utilizzare le graduatorie per fare favoritismi elettorali basati sull’anzianità di residenza, poiché la Costituzione impone di guardare alla fragilità delle persone come unico vero metro di giudizio per l’intervento pubblico.




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 Raffaella Mari

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