È reato diffamare un’impresa o una società?


Si può denunciare chi offende una realtà imprenditoriale oppure la diffamazione tutela solo la reputazione delle persone fisiche?

Il tema della tutela del prestigio professionale e commerciale è diventato centrale nell’attuale contesto digitale, dove la rapidità delle comunicazioni può influenzare pesantemente il successo di un’attività. Molti si chiedono se sia effettivamente configurabile il reato di diffamazione quando l’offesa non colpisce un individuo in carne ed ossa, ma una realtà collettiva come un’impresa o una società.

L’ordinamento giuridico italiano protegge la considerazione sociale di ogni soggetto, includendo in questa tutela anche gli enti dotati di personalità giuridica o le associazioni di fatto. Offendere il buon nome di un’azienda può generare conseguenze legali molto serie, poiché la reputazione aziendale costituisce un valore non solo morale, ma anche economico di rilievo. Ciò significa che è reato diffamare un’impresa o una società? Scopriamolo.

In cosa consiste il reato di diffamazione?

Per comprendere se sia possibile offendere una realtà imprenditoriale, occorre prima definire i confini della diffamazione secondo il sistema penale.


Questo reato si configura quando un soggetto, comunicando con più persone, offende la reputazione di un altro individuo che non è presente al momento dell’offesa o che, comunque, non è in grado di percepire direttamente l’insulto per potersi difendere immediatamente.

Il presupposto fondamentale è dunque la lesione della stima di cui una persona gode all’interno della società, ovvero l’opinione che gli altri hanno di lei.

Con l’avvento dei moderni strumenti di comunicazione e dei social network, la possibilità di commettere questo illecito è aumentata esponenzialmente.

È sufficiente la pubblicazione di un commento sprezzante o di un post denigratorio su una bacheca pubblica per far scattare la rilevanza penale della condotta.

Un aspetto interessante evidenziato dai giudici riguarda l’identificazione della vittima: non è sempre necessario indicare nome e cognome del destinatario. Se le allusioni o il contesto rendono il soggetto facilmente individuabile da una cerchia di persone, il reato si considera ugualmente integrato.


Si deve inoltre distinguere tra la diffamazione e l’ingiuria. Mentre la seconda riguardava l’offesa diretta alla dignità rivolta alla persona presente (ed è stata oggetto di depenalizzazione), la diffamazione resta un reato perseguibile penalmente proprio perché colpisce la proiezione sociale della vittima, arrecando un danno potenzialmente più vasto e difficile da riparare, specialmente quando il messaggio viene veicolato attraverso internet.

Quali sono le pene previste per la diffamazione?

Il codice penale (art. 595) prevede diverse gradazioni di sanzione a seconda della gravità del comportamento e dei mezzi utilizzati per diffondere l’offesa.

Nella sua forma base, la diffamazione è punita con la reclusione fino a un anno o con una sanzione pecuniaria che può arrivare a 1.032 euro.

Tuttavia, esistono delle circostanze che rendono il fatto più grave, portando a un inasprimento della pena. Se l’offesa non è generica ma consiste nell’attribuire alla vittima un fatto determinato, la pena può salire fino a due anni di reclusione o a una multa superiore ai 2.000 euro.

Questo accade perché un’accusa specifica risulta solitamente più credibile agli occhi di chi legge o ascolta, provocando una lesione maggiore alla reputazione della persona colpita.


Un’altra forma particolarmente rilevante è la diffamazione aggravata dal mezzo di pubblicità. Se l’insulto viene diffuso tramite la stampa, la televisione o qualsiasi altro strumento di diffusione pubblica (inclusi i profili social ad alta visibilità), la sanzione diventa ancora più severa, con la reclusione che può variare da sei mesi a tre anni.

Il legislatore ha scelto questo rigore perché il potenziale di diffusione di un messaggio pubblico è enorme e il danno che ne deriva è spesso permanente o difficilmente arginabile.

Ulteriori aumenti di pena sono previsti se l’offesa è rivolta a organi politici, amministrativi, giudiziari o ad autorità costituite in collegio, a testimonianza della volontà di proteggere non solo i singoli ma anche le istituzioni nel loro complesso.

Si può parlare di diffamazione per una società?

Il concetto di reputazione non appartiene esclusivamente alle persone fisiche: anche le persone giuridiche, come le società di capitali, le ditte individuali, le fondazioni o le organizzazioni non profit, godono di una propria immagine pubblica che merita protezione legale.

Quando si parla di diffamazione di un’impresa, ci si riferisce a comportamenti denigratori che mettono in cattiva luce l’attività economica o la correttezza commerciale di un ente.


In questo caso, il bene giuridico protetto non è tanto l’onore inteso in senso psicologico, quanto il danno all’immagine e la fiducia che il mercato e i consumatori ripongono in quella specifica realtà.

Si possono fare alcuni esempi pratici per chiarire meglio questa dinamica:

  • la pubblicazione di un articolo o di una recensione falsa che sostiene che i prodotti di una nota azienda alimentare siano tossici o scaduti;
  • la diffusione di voci infondate sulla solidità finanziaria di una banca o di una compagnia assicurativa con lo scopo di provocare la fuga dei clienti;
  • la propaganda negativa che attribuisce a un’impresa di abbigliamento l’utilizzo di materiali illegali o pericolosi per la salute.

È evidente che azioni di questo tipo possono determinare un crollo delle vendite o una perdita di valore del marchio.

Pertanto, l’ordinamento riconosce che anche un’entità collettiva può essere considerata vittima di diffamazione, poiché l’offesa colpisce la considerazione che l’ente ha saputo costruirsi nel tempo presso la collettività e i propri interlocutori commerciali.

Chi può sporgere querela per conto di un’impresa?

Una volta stabilito che anche un’impresa o una società possa essere diffamata, si pone il problema di chi possa legalmente agire per tutelarla in sede penale.


Poiché l’impresa è un’entità astratta, deve operare attraverso le persone fisiche che ne hanno la gestione. La questione della legittimazione ad agire richiede quindi una distinzione basata su chi sia il reale bersaglio delle offese:

  • se l’attacco è rivolto esclusivamente alla società come entità (ad esempio affermando che un’azienda vende prodotti difettosi), il potere di sporgere querela e di richiedere il risarcimento dei danni spetta al legale rappresentante dell’ente, che può essere l’amministratore unico o il presidente del consiglio di amministrazione;
  • se le offese colpiscono sia l’ente che i singoli individui che lo compongono (ad esempio dichiarando che una società truffa i clienti grazie alla complicità dei suoi dirigenti), allora sia il rappresentante legale per conto dell’azienda, sia i singoli amministratori personalmente offesi, possono agire legalmente;
  • se la critica è diretta solo a singole persone fisiche per fatti privati, senza coinvolgere la struttura o l’operato dell’organizzazione, l’unico a poter denunciare sarà il singolo individuo colpito;
  • se invece l’offesa a un dipendente o a un socio finisce per danneggiare indirettamente anche la rispettabilità dell’ente a cui appartiene, l’azienda potrà intervenire nel procedimento per difendere la propria immagine lesa di riflesso.

Secondo la giurisprudenza (Cass., 7 settembre 2023, n. 36931), non solo le persone fisiche, ma anche le associazioni, le fondazioni e le società possiedono un onore o un decoro collettivo. Questo viene inteso come un patrimonio morale comune a tutti i membri che formano l’organizzazione, i quali vengono percepiti come un’entità unitaria capace di ricevere l’offesa.

In diverse sentenze è stato ribadito che le espressioni denigratorie rivolte ai componenti di un’istituzione possono, simultaneamente, aggredire l’onorabilità dell’intero organismo.

Quando l’offesa ha un carattere diffusivo, ovvero quando la sua portata incide negativamente sulla percezione che il pubblico ha dell’ente, quest’ultimo acquisisce il diritto di presentare querela.





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 Mariano Acquaviva

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