Polymarket, blocco ADM in Italia entro il 27 luglio


Il nuovo inserimento sovrappone due barriere con destinatari diversi. Polymarket decide quali operazioni accettare da un indirizzo italiano. ADM ordina alle reti nazionali di impedire il normale raggiungimento del dominio. Confondere i due livelli produce errori sui tempi. Le posizioni pregresse e gli accordi commerciali richiedono esami separati.

Le date da distinguere: il provvedimento è del 10 luglio. Il 27 luglio chiude il termine concesso ai fornitori di connettività. Un accesso ancora riuscito prima della scadenza non equivale a una riammissione.

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Il 27 luglio segna il termine assegnato ai provider

L’obbligo nasce il 10 luglio. La data del 27 riguarda l’esecuzione distribuita tra gli operatori di rete. Alcuni collegamenti possono deviare il dominio in anticipo. Altri possono continuare a raggiungerlo durante il periodo concesso. Una singola linea attesta soltanto lo stato di quella rete in quel momento. Non misura l’efficacia giuridica dell’atto.


Il reindirizzamento porta alla schermata istituzionale che informa l’utente della mancanza delle autorizzazioni per raccogliere gioco in Italia. La tornata integra il prospetto ADM del 26 maggio 2026. L’Agenzia non chiede al provider di esaminare ogni contratto pubblicato. L’ordine tratta polymarket.com come un’unica destinazione web. PressGiochi riporta la medesima scadenza applicata ai 293 indirizzi aggiunti.

La richiesta web viene deviata prima di raggiungere Polymarket

Il blocco affidato al fornitore di connettività opera prima che il browser riceva l’interfaccia ordinaria del sito. Per l’utente l’esito visibile è la pagina ADM. Per la piattaforma la richiesta non arriva lungo il flusso abituale. L’intervento pubblico riguarda il canale italiano di accesso e non il codice del sito ospitato fuori dal Paese.

La base richiamata è l’articolo 102 del decreto-legge 104 del 2020, convertito dalla legge 126 dello stesso anno. La disposizione consente all’Agenzia di ordinare ai soggetti della rete la rimozione o l’inibizione di iniziative che offrono o pubblicizzano servizi in contrasto con le regole dei giochi e dei tabacchi. Jamma ha pubblicato lo stesso richiamo normativo presente nell’avviso.

Dall’Italia erano già vietate le aperture di nuove posizioni

La restrizione territoriale di Polymarket precede il nuovo elenco ADM. La pagina di assistenza indica per l’Italia la possibilità di consultare mercati e prezzi senza effettuare trading. Le schede per l’interfaccia di programmazione aggiungono l’eccezione delle chiusure. Il Paese compare come giurisdizione close-only su interfaccia e API.

Un utente localizzato in Italia non apre una quota Yes o No. Può chiudere una posizione già registrata attraverso i comandi ammessi dalla piattaforma. Dopo l’attivazione del reindirizzamento tale facoltà resta nelle regole dell’account. La connessione italiana però non raggiunge l’interfaccia ordinaria e l’atto ADM non istituisce un canale alternativo. Punto Informatico ha registrato la stessa separazione tra consultazione del sito e nuove operazioni.


Wallet e quote aperte non vengono cancellati dall’elenco ADM

L’atto del 10 luglio è rivolto ai provider. Non contiene un ordine di confisca né impone a Polymarket di azzerare saldi o contratti. Il fornitore di connettività interrompe il normale accesso al dominio senza intervenire sui registri della piattaforma. Le quote già presenti seguono le regole del mercato cui appartengono.

Inibire un dominio non equivale a chiudere un wallet. L’eventuale liquidazione di una posizione dipende dal regolamento del mercato e dallo stato dell’evento. Adnkronos ha consultato l’elenco e conferma il reindirizzamento del dominio. Nessun sequestro individuale figura nell’atto.

La prima inibizione risale al 22 ottobre 2025

Il rapporto tra Polymarket e ADM si apre con l’inserimento del dominio nell’elenco del 22 ottobre 2025. Le società interessate ricorrono al TAR Lazio e chiedono una sospensione urgente. Il presidente della sezione respinge l’istanza il 4 novembre. Una seconda domanda urgente riceve un nuovo diniego pochi giorni dopo.

Quei decreti cautelari mantengono in vigore l’atto nel tratto iniziale del giudizio. Non assegnano però una qualificazione definitiva a tutti i prediction market. Il TAR esamina l’urgenza e la tenuta immediata del potere invocato da ADM. Il successivo diniego conserva il blocco fino alla camera di consiglio già fissata.

Il 15 dicembre tornò l’accesso senza una concessione italiana

Durante il contenzioso ADM ordinò il ripristino immediato del dominio il 15 dicembre 2025. Da quel momento la pagina tornò raggiungibile dalle reti italiane. Polymarket mantenne le restrizioni territoriali sulle operazioni. Il sito mostrava i mercati senza accettare nuove posizioni localizzate nel Paese.


La riapertura non attribuì una concessione e non trasformò la piattaforma in un operatore ammesso alla raccolta italiana. Riguardò l’accessibilità durante la controversia. Legal 500 conserva il passaggio dell’ordine dedicato alle funzioni estranee alla raccolta di prediction market. Il documento del 10 luglio 2026 supera tale assetto imponendo di nuovo il blocco del dominio.

Il TAR non ha definito in via finale la natura dei prediction market

La riapertura di dicembre viene spesso descritta come una vittoria giudiziaria piena di Polymarket. Gli atti disponibili non sostengono questa formula. I primi decreti del TAR respinsero le richieste urgenti. Il ripristino arrivò poi da ADM durante il giudizio. Non emerge una sentenza pubblica di merito che abbia sottratto in via definitiva i contratti su eventi alla disciplina italiana del gioco.

Il reinserimento del 2026 non contraddice una pronuncia finale favorevole alla piattaforma perché una pronuncia di quel tipo non risulta pubblicata. La disputa resta concentrata sulla qualificazione dell’attività offerta e sul titolo richiesto per rivolgersi agli utenti italiani.

La legge 401 contempla anche chi partecipa al gioco abusivo

ADM esercita il potere di blocco previsto dall’articolo 102. La posizione dell’utente entra invece nell’articolo 4, comma 3, della legge 401 del 1989. La disposizione riguarda chi partecipa a giochi o scommesse organizzati abusivamente fuori dalle ipotesi di concorso nel reato. Comprende anche i concorsi. La pena indicata è l’arresto fino a tre mesi oppure l’ammenda da 51 a 516 euro.

L’elenco del 10 luglio non identifica singoli account e non applica sanzioni personali. Registra il dominio e impartisce l’ordine ai provider. L’eventuale rilievo penale della condotta individuale richiede l’accertamento dei fatti e della qualificazione dell’attività svolta. Il solo caricamento della pagina informativa non coincide con l’acquisto di una posizione.


Una quota da 63 centesimi esprime un prezzo e non una certezza

Polymarket costruisce contratti su domande con esiti prestabiliti. Una quota Yes e la corrispondente quota No sono coperte da un dollaro in USDC. Alla risoluzione l’esito vincente paga un dollaro e quello perdente zero. Prima di quel momento gli utenti scambiano le quote tra loro nel libro ordini.

Quando la pagina mostra 0,63 dollari il mercato attribuisce a quell’esito un prezzo vicino a una probabilità implicita del 63 per cento. Non si tratta di una previsione certificata. Il numero nasce dagli ordini disponibili e si muove quando gli utenti comprano o vendono quote.

Il testo del contratto stabilisce quale esito verrà pagato

Ogni mercato contiene una domanda e una data limite. Indica anche la fonte scelta per la risoluzione. Le parole scelte contano quanto l’evento reale. Un contratto sulle elezioni può riferirsi al vincitore proclamato da un’autorità. Un altro può legarsi a una determinata comunicazione pubblicata entro una certa ora. Due domande simili arrivano così a esiti diversi.

Polymarket affida la risoluzione all’Optimistic Oracle di UMA. Una proposta entra nella finestra di contestazione. In assenza di disputa diventa esecutiva. Se qualcuno la contesta si apre l’iter previsto dall’oracolo. L’utente può vendere la quota prima dell’esito finale. Chi la conserva riceve un dollaro soltanto se il lato detenuto risulta vincente.

Lo scambio tra utenti non sostituisce il titolo ADM

Polymarket non stabilisce una quota fissa come un bookmaker tradizionale. Abbina proposte di acquisto e vendita provenienti dagli utenti. La controparte economica cambia. Il pagamento resta collegato all’esito di un avvenimento futuro e alla possibilità di ottenere più denaro oltre l’importo impiegato.


Per ADM tale struttura ricade nel campo sottoposto a concessione. L’etichetta prediction market e l’uso di USDC non producono un’autorizzazione italiana. Neppure l’abbinamento tra pari sostituisce il titolo richiesto. Anche i sistemi di betting exchange ammessi nel Paese operano dentro il regime concessorio. Agimeg ha registrato il reinserimento di polymarket.com proprio tra i domini privi del titolo richiesto.

La VPN viola le restrizioni territoriali pubblicate da Polymarket

Le condizioni della piattaforma vietano l’uso di reti private virtuali per apparire collegati da un Paese ammesso. Cambiare l’indirizzo percepito dal sito aggira il filtro geografico interno. Non attribuisce alcuna autorizzazione italiana e non modifica il contenuto dell’ordine ADM.

Dopo il 27 luglio la VPN tenterebbe di superare anche la barriera applicata dal provider. Polymarket avverte che l’elusione delle restrizioni territoriali espone l’account alle misure previste dai suoi termini. Sky TG24 ha riportato lo stesso divieto contrattuale collegato all’uso di indirizzi simulati.

Polymarket US e la piattaforma internazionale operano separatamente

La registrazione statunitense citata nel dibattito riguarda QCX LLC, denominata Polymarket US. La Commodity Futures Trading Commission la elenca come Designated Contract Market dal 9 luglio 2025. Il perimetro comprende il mercato statunitense amministrato da quella società.

Polymarket precisa nelle proprie pagine legali che il servizio internazionale appartiene a entità separate e non è regolato dalla CFTC. La distinzione chiude un equivoco ricorrente. Il riconoscimento di QCX negli Stati Uniti non funziona come passaporto per polymarket.com in Italia. ADM applica le regole italiane all’offerta raggiungibile dal territorio nazionale.


La maglia della Lazio segue il divieto pubblicitario vigilato da AGCOM

La S.S. Lazio ha annunciato Polymarket come main sponsor il 18 aprile 2026. L’ordine ADM del 10 luglio non contiene disposizioni sulla maglia e non scioglie il contratto. Il destinatario resta il provider. La visibilità del logo e la comunicazione commerciale appartengono a un iter diverso. Lo stesso vale per le attivazioni con il club.

L’articolo 9 del decreto-legge 87 del 2018 vieta la pubblicità anche indiretta di giochi o scommesse con vincite in denaro. Dal 1° gennaio 2019 il divieto comprende le sponsorizzazioni e la visibilità di marchi collegati. AGCOM vigila su tale materia. Al momento della pubblicazione non risulta un provvedimento formale contro la Lazio. L’assenza dell’atto e l’esame in corso compaiono anche su Agipronews.

Pubblicità vietata: il calcolo parte dal 20 per cento

L’inosservanza dell’articolo 9 espone il committente e il proprietario del mezzo di diffusione a una sanzione amministrativa pari al 20 per cento del corrispettivo della sponsorizzazione o della pubblicità. La regola raggiunge anche l’organizzatore dell’evento. La soglia minima è fissata a 50.000 euro per ogni violazione.

Questa previsione non si attiva per il solo inserimento nell’elenco ADM. Serve un’istruttoria AGCOM che individui la comunicazione contestata e i soggetti responsabili. Anche la sorte contrattuale dipende dalle clausole firmate tra club e sponsor. L’atto destinato ai provider non contiene né una penale sportiva né un ordine di rimozione del marchio.

L’accordo con Serie A appartiene al mercato statunitense

Il 13 maggio 2026 Lega Serie A ha nominato Polymarket partner ufficiale ed esclusivo dei prediction market negli Stati Uniti. L’intesa riguarda integrazioni del marchio sui canali americani e l’impiego delle statistiche ufficiali della competizione tramite Genius Sports.


Il territorio indicato nell’annuncio separa quell’accordo dall’inibizione italiana. Il blocco di polymarket.com sulle reti nazionali non annulla da solo una partnership destinata agli Stati Uniti. La pubblicità rivolta al pubblico italiano e quella distribuita su canali statunitensi seguono regole territoriali diverse.

La vicinanza temporale tra accordo Lazio e nuovo blocco ha alimentato un collegamento immediato. Il documento del 10 luglio non indica la sponsorizzazione come causa dell’inserimento. Si limita a collocare il dominio tra i siti privi dell’autorizzazione richiesta per raccogliere gioco.

Associare i due eventi come causa ed effetto aggiungerebbe al provvedimento una motivazione che non compare. Il rapporto accertabile è diverso. L’inibizione rende più esposta la questione pubblicitaria perché il marchio presente sulla maglia rimanda a un dominio che ADM ordina di bloccare. L’eventuale illecito promozionale resta affidato alla competenza di AGCOM.


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 Junior Cristarella

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