come chiedere il ripristino all’INPS


Nel messaggio 1791/2026 INPS spiega come riattivare le prestazioni economiche di invalidità civile, cecità e sordità respinte, revocate o sospese per motivi di reddito o altri requisiti socio-economici. In molti casi non serve una nuova visita medica.

Molti si chiedono, in caso di invalidità sospesa, come chiedere il ripristino all’INPS. Va detto subito che chi perde una prestazione economica di invalidità civile, cecità o sordità non deve sempre ricominciare tutto da capo. In molti casi non occorre presentare una nuova domanda sanitaria e sottoporsi a una nuova visita medico-legale.

Con il messaggio n. 1791 del 28 maggio 2026, l’INPS ha chiarito come ottenere la concessione o il ripristino della prestazione quando il problema non riguarda lo stato di salute, ma i requisiti socio-economici.

Il caso tipico è quello della prestazione:


  • respinta perché, al momento della domanda, mancavano i requisiti reddituali o amministrativi;
  • revocata perché quei requisiti sono venuti meno in un secondo momento;
  • sospesa perché la perdita dei requisiti è stata solo temporanea.

La novità pratica è importante: se il verbale sanitario esiste già e il problema riguarda solo reddito, residenza, ricovero, frequenza o altri requisiti amministrativi, l’interessato può chiedere il ripristino della prestazione economica senza riattivare l’intero procedimento sanitario.

Attenzione però: la procedura non è uguale per tutti. Chi sbaglia canale rischia di vedere la pratica respinta o bloccata.

Perché non serve sempre una nuova visita medica?

Nel procedimento per invalidità civile bisogna distinguere il momento dell’accertamento sanitario, che serve a verificare la condizione di invalidità, cecità o sordità e si conclude con un verbale, dalla fase concessoria, in cui si valuta se il richiedente possiede anche gli altri requisiti necessari per ricevere la prestazione economica: reddito, residenza, eventuale ricovero, frequenza scolastica o terapeutica, incompatibilità con altre prestazioni e così via.

Questa distinzione è decisiva. Se viene meno un requisito economico o amministrativo, non significa che venga meno anche l’invalidità che è stata già riconosciuta nel verbale di accertamento.

Esempio: una persona ha già un verbale di invalidità che dà diritto all’assegno mensile, ma in un certo anno supera il limite di reddito. L’INPS può respingere, sospendere o revocare il pagamento. Tuttavia, se l’anno successivo il reddito torna sotto soglia, non è necessario rifare la visita medica solo per questo motivo. Bisogna invece chiedere il ripristino della prestazione economica.


Quando si può chiedere il ripristino dell’invalidità?

Il ripristino può essere chiesto quando la prestazione economica è stata negata, revocata o sospesa per ragioni legate ai requisiti socio-economici e, in particolare, per motivi legati al reddito. Il caso più frequente è quello del temporaneo superamento del limite massimo previsto per accedere alle prestazioni.

Se i requisiti tornano a sussistere, l’interessato può chiedere all’INPS di riattivare la prestazione.

Diverso è il caso in cui la prestazione sia stata revocata per ragioni sanitarie, cioè perché una visita di revisione ha accertato il miglioramento delle condizioni di salute o la perdita del grado di invalidità necessario. In questa ipotesi non si parla di semplice ripristino per motivi socio-economici.

Domanda di invalidità respinta: come chiedere il ripristino?

Il primo caso riguarda la domanda di prestazione economica respinta perché, al momento della richiesta, mancavano i requisiti socio-economici.

Si pensi a chi aveva ottenuto il riconoscimento sanitario, ma non poteva ricevere l’assegno perché il reddito era superiore alla soglia prevista. Se in seguito il reddito diminuisce e rientra nei limiti di legge, l’interessato può chiedere il ripristino della domanda.


In questo caso bisogna utilizzare il modello AP93, disponibile nella sezione “Moduli” del sito INPS.

Poiché la procedura non è ancora interamente telematizzata, il modello AP93 deve essere compilato, firmato e inviato tramite PEC alla struttura INPS territorialmente competente, allegando il modello AP70, con i dati socio-economici aggiornati.

Se l’INPS verifica la presenza di tutti i requisiti, la prestazione decorre dal mese successivo alla presentazione della domanda di ripristino.

Questo significa che non conviene aspettare. Chi presenta tardi l’istanza rischia di perdere i mesi precedenti, anche se nel frattempo era già tornato in possesso dei requisiti.

Prestazione revocata: cosa fare per riattivarla?

Il secondo caso riguarda la prestazione economica già concessa e poi revocata perché, in un momento successivo, sono venuti meno i requisiti socio-economici.


Può accadere, ad esempio, quando la persona resta all’estero per un periodo incompatibile con la prestazione, oppure quando viene liquidato un altro trattamento pensionistico che impedisce il pagamento della provvidenza assistenziale.

Anche in questa ipotesi, se l’interessato torna in possesso dei requisiti richiesti, può chiedere il ripristino della prestazione.

La procedura è la stessa prevista per le domande respinte: compilazione del modello AP93 e del modello AP70, con invio tramite PEC alla sede INPS territorialmente competente, sino a quando la procedura non sarà interamente informatizzata. Occorre allegare il verbale sanitario di riconoscimento solo se era stato rilasciato da un ente diverso dall’INPS prima del 1° gennaio 2010.

Anche qui non serve una nuova visita medica, perché il problema riguarda la fase economica e non l’accertamento sanitario.

Se la domanda viene accolta, la decorrenza dei pagamenti parte dal mese successivo alla presentazione dell’istanza.


Prestazione sospesa: come si sblocca?

Il terzo caso è quello della prestazione sospesa per perdita provvisoria dei requisiti socio-economici.

La sospensione è diversa dalla revoca. Nella revoca il rapporto viene interrotto in modo più netto. Nella sospensione, invece, il pagamento si ferma perché manca temporaneamente una condizione richiesta dalla legge.

Esempi frequenti sono:

  • ricovero ospedaliero o assistenziale;
  • interruzione temporanea della frequenza scolastica, formativa o terapeutica;
  • liquidazione di somme una tantum;
  • altra situazione provvisoria che incide sui requisiti economici o amministrativi.

In questi casi non si deve usare il modello AP93. L’interessato deve presentare una domanda telematica di ricostituzione per motivi documentali.

Ad esempio, se il pagamento era stato sospeso per ricovero, servirà la documentazione che attesta la cessazione del ricovero o il venir meno della condizione che impediva il pagamento.


La domanda serve a dimostrare che la causa della sospensione è venuta meno e che i requisiti sono stati nuovamente perfezionati.

La differenza è importante anche per gli arretrati. Per le prestazioni sospese, infatti, la prestazione può essere riconosciuta di nuovo dal mese in cui si sono ripristinate le condizioni previste dalla legge.

Esempio: se l’assegno è stato sospeso per ricovero e la condizione che impediva il pagamento termina a marzo, la prestazione può essere riattivata da marzo, purché la documentazione dimostri correttamente il ripristino dei requisiti.

Tabella riepilogativa: quale procedura usare?

Situazione Cosa fare Canale Decorrenza
Domanda respinta per mancanza dei requisiti socio-economici Domanda di ripristino con AP93 e AP70 PEC alla sede INPS competente Dal mese successivo alla domanda
Prestazione revocata per perdita dei requisiti socio-economici Domanda di ripristino con AP93 e AP70 PEC alla sede INPS competente Dal mese successivo alla domanda
Prestazione sospesa per perdita temporanea dei requisiti Domanda di ricostituzione per motivi documentali Portale INPS Dal mese di ripristino delle condizioni, se provato
Prestazione revocata per motivi sanitari Non basta il ripristino socio-economico Serve valutare il nuovo iter sanitario Dipende dal nuovo procedimento

Quando non si può usare la procedura di ripristino?

La procedura descritta dall’INPS riguarda le prestazioni respinte, revocate o sospese per motivi socio-economici.

Non può essere usata per aggirare una revoca o un mancato riconoscimento dovuti a ragioni sanitarie.


Se, ad esempio, una visita medica di revisione ha accertato che non esiste più il grado di invalidità necessario per ricevere l’assegno, non basta presentare il modello AP93. In quel caso bisogna valutare gli strumenti ordinari: ricorso, nuova domanda sanitaria, accertamento tecnico preventivo o altra tutela, a seconda della situazione concreta e dei termini ancora disponibili.

Allo stesso modo, il ripristino non opera se manca un requisito essenziale che non si è ancora perfezionato. La domanda va presentata solo quando si può dimostrare di essere rientrati nelle condizioni previste dalla legge.

Cosa fare in pratica per non perdere i pagamenti?

Chi riceve un provvedimento di rigetto, revoca o sospensione dovrebbe prima capire il motivo esatto indicato dall’INPS.

Se il problema riguarda il verbale sanitario, occorre valutare una tutela sanitaria o giudiziaria.

Se invece il problema riguarda reddito, residenza, ricovero, frequenza o altra condizione socio-economica, bisogna distinguere:


  • se la domanda è stata respinta, si presenta il modello AP93 con AP70 via PEC;
  • se la prestazione è stata revocata, si presenta il modello AP93 con AP70 via PEC;
  • se la prestazione è stata sospesa, si presenta domanda telematica di ricostituzione per motivi documentali.

È importante non attendere troppo, soprattutto nei casi di domanda respinta o prestazione revocata. In queste ipotesi, infatti, il pagamento riparte dal mese successivo alla domanda e non sempre è possibile recuperare i mesi precedenti.

In sintesi

Il messaggio INPS n. 1791/2026 – trovi il testo integrale nel box “in pratica” qui sotto – semplifica il ripristino delle prestazioni economiche di invalidità civile, cecità e sordità quando il problema riguarda solo i requisiti socio-economici.

La persona che torna in possesso dei requisiti non deve rifare automaticamente la visita medica. Deve però usare la procedura corretta:

  • modello AP93 e AP70 via PEC per domande respinte o prestazioni revocate;
  • ricostituzione telematica per motivi documentali per prestazioni sospese;
  • attenzione alla decorrenza, perché nei casi di rigetto e revoca i pagamenti ripartono dal mese successivo alla domanda;
  • nessun nuovo accertamento sanitario automatico, salvo eventuali verifiche straordinarie in casi particolari.

La regola pratica è semplice: se l’invalidità è già stata riconosciuta e il problema riguarda solo i requisiti economici o amministrativi, il cittadino può chiedere il ripristino della prestazione senza ripartire da zero e non deve rifare la visita medica.

INPS Messaggio numero 1791 del 28-05-2026


Requisiti socio-economici perfezionati successivamente alla reiezione, alla revoca o alla sospensione della prestazione economica di invalidità civile, cecità e sordità. Richiesta di ripristino delle relative prestazioni economiche

Premessa

Secondo il principio espresso dall’articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, attuato dalle norme del D.P.R. 21 settembre 1994, n. 698, nel procedimento in materia di invalidità civile, cecità e sordità occorre distinguere la fase di accertamento sanitario – che riconosce il soggetto come persona con disabilità – dalla fase concessoria, qualora il grado di invalidità superi la soglia prevista per il riconoscimento del diritto a una provvidenza economica. Tale distinzione comporta che le vicende della fase sanitaria siano distinte da quelle relative alla verifica dei requisiti socio-economici, ferma restando la disciplina delle verifiche sanitarie.

A tale riguardo, ai fini della concessione/ripristino della prestazione economica respinta, revocata o sospesa, con il presente messaggio si forniscono le seguenti indicazioni, che sostituiscono quelle a oggi fornite in materia.

1. Ripristino della domanda di prestazione d’invalidità civile, cecità e sordità respinta per mancanza dei requisiti socio-economici


Qualora la domanda di prestazione economica di invalidità civile, cecità o sordità sia stata respinta per insussistenza dei requisiti socio-economici e, successivamente, l’interessato ritenga che i medesimi si siano perfezionati, lo stesso può presentare una domanda di ripristino tramite il modello “AP93”, reperibile nella sezione “Moduli” del sito istituzionale www.inps.it.

In attesa della telematizzazione della domanda di ripristino, il modulo “AP93”, debitamente compilato e firmato, deve essere trasmesso all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) della Struttura territorialmente competente dell’INPS, unitamente al modulo “AP70”, anch’esso reperibile nella citata sezione “Moduli”, e al verbale sanitario in corso di validità già in possesso dell’interessato, qualora rilasciato da Ente diverso dall’INPS (ante 1° gennaio 2010). Non occorre, pertanto, riattivare il procedimento di accertamento sanitario al fine di ottenere l’erogazione della prestazione economica.

La domanda di ripristino è accolta, qualora sussistano tutti i requisiti socio-economici, con decorrenza dal mese successivo alla data di presentazione della stessa.

2. Rispristino della prestazione economica di invalidità civile, cecità e sordità revocata a causa della sopravvenuta perdita dei requisiti socio-economici

Nel caso in cui la prestazione economica sia stata revocata, ad esempio, per permanenza all’estero per più di un anno dalla sospensione della prestazione (cfr. il messaggio n. 20966 del 20 dicembre 2013) o per la liquidazione di altro trattamento pensionistico a favore della persona con disabilità (cfr. la circolare n. 126 del 24 settembre 2010), qualora, successivamente, l’interessato ritenga di essere tornato in possesso dei requisiti socio-economici che consentono l’erogazione della prestazione, il medesimo deve presentare una domanda di ripristino tramite il modello “AP93”, con le modalità illustrate al precedente paragrafo 1, e pertanto:


– il modello “AP93” deve essere inviato tramite posta elettronica certificata all’indirizzo PEC della Struttura territorialmente competente dell’INPS unitamente al modello “AP70” compilato in ogni sua parte e al verbale sanitario in corso di validità già in possesso dell’interessato, qualora rilasciato da Ente diverso dall’INPS (ante 1° gennaio 2010);

– non è necessario attivare un nuovo iter di accertamento sanitario e la domanda è accolta, qualora sussistano tutti i requisiti socio-economici, con decorrenza dal mese successivo alla data di presentazione della stessa.

3. Ripristino della prestazione economica di invalidità civile, cecità e sordità sospesa a causa della perdita provvisoria dei requisiti socio-economici

Qualora la prestazione economica sia stata sospesa per la perdita temporanea dei prescritti requisiti socio-economici (ad esempio, a causa di ricovero ospedaliero, del venire meno della frequenza o per la liquidazione di un importo una tantum), l’interessato, qualora ritenga che i suddetti requisiti si siano nuovamente perfezionati, deve presentare una domanda telematica di ricostituzione per motivi documentali.

Come nelle fattispecie descritte nei paragrafi precedenti, anche in questo caso non è necessario attivare un nuovo iter di accertamento sanitario. Inoltre, trattandosi di ripristino di una prestazione economica precedentemente sospesa per la perdita provvisoria dei requisiti socio-economici, la prestazione può essere di nuovo riconosciuta con decorrenza dal mese di ripristino delle condizioni socio-economiche.


4. Disposizioni comuni dal punto di vista sanitario

Come sopra evidenziato, in caso di richiesta di ripristino della prestazione economica di invalidità civile, cecità e sordità, precedentemente sospesa o revocata per la perdita dei requisiti socio-economici o respinta per l’insussistenza dei suddetti requisiti, la presentazione della domanda di ripristino/ricostituzione della prestazione economica non comporta la riattivazione dell’intero procedimento di accertamento sanitario.

Qualora l’accertamento sanitario risulti effettuato da due o più anni, il verbale deve essere sottoposto alla valutazione del Responsabile del Centro Medico Legale (CML), che può attivare, in particolari circostanze, un procedimento di verifica straordinaria sulla permanenza della condizione di disabilità precedentemente accertata.

A tale riguardo si precisa che:

1) con l’introduzione, dal 1° gennaio 2025, della Riforma della disabilità di cui al decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, e successive modificazioni, l’INPS è stato individuato quale Ente unico accertatore della cosiddetta “valutazione di base” della condizione di disabilità. Tale ruolo è attualmente svolto dall’Istituto nelle province presso le quali è in corso la fase di sperimentazione della riforma, in attesa dell’entrata a regime prevista a partire dal 1° gennaio 2027.


Ai sensi dell’articolo 6, comma 7, del decreto legislativo n. 62/2024, l’esito della “valutazione di base” è attestato da un certificato con validità non limitata nel tempo, che solo in casi eccezionali ammette la revisione della condizione di disabilità.

Tanto premesso, si precisa che, in attuazione dei principi ispiratori della citata riforma, le circostanze per cui il medico responsabile della UOC/UOS competente può attivare una verifica straordinaria devono essere circoscritte a casi eccezionali;

2) per quanto riguarda, invece, i verbali sanitari ante riforma e antecedenti di due o più anni la domanda di ripristino, l’attivazione da parte del CML della verifica straordinaria deve essere limitata ai soli casi in cui il giudizio medico-legale sia in palese contrasto con i riferimenti tabellari di legge o con le linee guida valutative dell’Istituto.

Il Direttore Generale Valeria Vittimberga





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 Paolo Remer

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