Fatto a mano non significa sempre artigianale: dopo la legge PMI 2026 la dicitura è riservata alle imprese iscritte all’Albo. Ecco quando un prodotto fatto a mano può essere correttamente definito« artigianale» e quali parole usare per venderlo senza rischiare sanzioni.
Un qualsiasi prodotto fatto a mano può essere venduto come “artigianale”? Dopo la legge annuale PMI 2026, la risposta non è più scontata. La nuova disciplina, entrata in vigore il 7 aprile 2026, ha infatti introdotto una stretta sull’uso delle parole “artigiano”, “artigianato” e “artigianale”, che prima venivano usate pressoché liberamente, mentre ora sono riservate alle imprese che hanno i requisiti previsti dalla legge.
La novità nasce per tutelare i veri artigiani e contrastare i finti prodotti artigianali: quelli che vengono presentati al pubblico come frutto di un’attività artigiana, ma che in realtà non provengono da imprese iscritte all’Albo o non sono realizzati direttamente da chi li promuove come tali. Il fenomeno, molto diffuso, è grave: danneggia economicamente le imprese regolari e crea confusione nei consumatori.
Il tema che stiamo affrontando interessa anche e soprattutto hobbisti, creativi, maker e piccoli venditori occasionali: ad esempio chi realizza bijoux, candele, quadri, ceramiche, decorazioni, oggetti in legno, accessori, ricami o altri manufatti può continuare a venderli nei limiti consentiti dalla normativa regionale, ma d’ora in poi deve fare attenzione a come li presenta.
Come scoprirai leggendo questo articolo, adesso per la legge “fatto a mano” non significa automaticamente “artigianale”, e per chi trasgredisce ci sono severe sanzioni.
Cosa prevede la legge PMI 2026
L’articolo 16 della legge 34/2026 interviene sulla legge quadro per l’artigianato del 1985 e vieta l’uso dei riferimenti all’artigianato nella ditta, nell’insegna, nel marchio e nella promozione dei prodotti o servizi – anche attraverso inserzioni sui social e sui siti web – se l’impresa non è iscritta all’Albo delle imprese artigiane e non produce o realizza direttamente ciò che vende come artigianale. Il doppio requisito è quindi essenziale: iscrizione all’Albo e produzione diretta.
Il divieto di abusare del termine “artigianato” e simili non riguarda solo la pubblicità classica, ma qualsiasi forma di promozione: insegne, etichette, packaging, sito internet, e-commerce, schede prodotto, social network, volantini, cataloghi, fiere e mercatini. Secondo le FAQ del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), il concetto di «promozione» va inteso in senso ampio, valutando se il messaggio possa ingannare il consumatore sulla provenienza del prodotto da un soggetto che non possiede legittimamente la qualità di artigiano.
Chi viola la regola rischia una sanzione amministrativa pari all’1% del fatturato, con un minimo di 25.000 euro per ogni violazione. La stessa fonte ministeriale precisa però che le sanzioni sono irrogate dall’autorità regionale competente e che occorre fare riferimento anche all’adeguamento della normativa regionale e provinciale.
Chi è davvero artigiano per la legge?
L’artigiano non è semplicemente chi lavora con le mani. È un imprenditore che esercita personalmente e professionalmente un’impresa artigiana, assumendone responsabilità, rischi e direzione, e che svolge in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo. L’impresa artigiana, a sua volta, deve avere come scopo prevalente la produzione di beni o la prestazione di servizi e deve rispettare i requisiti previsti dalla legge quadro sull’artigianato.
Il punto decisivo, ai fini della nuova disciplina, è l’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane. Senza iscrizione non si può utilizzare la qualifica di “artigianale” per promuovere prodotti o servizi propri, anche se l’attività è svolta manualmente, con cura, con tecniche tradizionali o con materiali di qualità.
È proprio questa la differenza introdotta dalla legge PMI 2026: “artigianale” non è più soltanto una parola descrittiva e tantomeno pubblicitaria, come tale da usare con leggerezza e facilità, ma diventa una qualifica da usare con cautela, perché collegata a requisiti giuridici precisi.
Un prodotto fatto a mano è sempre artigianale?
No. Un prodotto può essere fatto a mano (homemade) senza essere “artigianale” nel senso oggi rilevante per la legge. Il Ministero lo chiarisce espressamente: imprenditori e imprese non iscritti all’Albo artigiani non possono promuovere come artigianali prodotti o servizi da loro realizzati con metodo manuale, tradizionale o di qualità.
Questo significa che un oggetto realizzato a mano da un hobbista, da un creativo o da un titolare di partita IVA non iscritto all’Albo può essere tuttora descritto come “fatto a mano”, “dipinto a mano”, “realizzato a mano”, “di produzione propria”, “su misura”, “tradizionale” o “realizzato con manualità”, purché tali indicazioni siano vere e non ingannevoli. Non dovrebbe invece essere presentato come “prodotto artigianale”, se chi lo vende non ha la qualifica richiesta.
La distinzione pratica è questa: il “fatto a mano” descrive il modo in cui il prodotto è stato realizzato; “artigianale”, dopo la legge PMI 2026, richiama anche la qualifica del soggetto che lo produce o lo promuove.
L’hobbista può usare la parola “artigianale”?
La risposta prudente è no. Le FAQ del Ministero chiariscono che la ratio della norma è evitare che anche hobbisti e titolari di partita IVA non qualificabili come imprese artigiane presentino come artigianali i beni o servizi venduti in eventi fieristici o manifestazioni locali, anche se l’attività è svolta in modo occasionale e saltuario. Per questo il divieto di usare la denominazione “artigianato” o “artigianale” deve essere esteso anche a loro, nei limiti indicati dal Ministero.
Un hobbista potrà quindi esporre cartelli o descrizioni come, ad esempio, “creazioni fatte a mano”, “oggetti realizzati personalmente”, “bijoux dipinti a mano”, “decorazioni handmade”, “pezzi unici realizzati a mano”. Dovrebbe invece evitare formule come “artigianato creativo”, “prodotti artigianali”, “laboratorio artigianale”, “creazioni artigianali”, se non è iscritto all’Albo delle imprese artigiane.
Il rischio non riguarda solo l’etichetta sul prodotto, ma anche la comunicazione online: bio Instagram, descrizioni su marketplace, pagine Facebook, banner, biglietti da visita, volantini, cartelli da banco e nomi commerciali usati nei mercatini.
Chi è l’hobbista?
L’hobbista è, in linea generale, chi vende in modo saltuario e occasionale beni di modico valore, spesso realizzati con la propria abilità manuale, senza svolgere un’attività economica organizzata e abituale. Non esiste però una disciplina nazionale unica e uniforme per tutti gli hobbisti: molte regole sono regionali e possono cambiare da territorio a territorio.
In Piemonte, ad esempio, la Regione definisce venditori occasionali gli hobbisti che vendono, in via del tutto occasionale, per non più di 36 volte all’anno, beni di modico valore nei mercatini del collezionismo, dell’usato, dell’antiquariato e dell’oggettistica varia. I beni possono essere di proprietà, collezionati o realizzati mediante la propria abilità, ma il prezzo di vendita non può superare 150 euro ciascuno; inoltre non possono essere venduti generi alimentari e serve uno specifico tesserino.
In Toscana, invece, la legge regionale prevede che nei mercatini degli hobbisti si possano vendere o barattare, in modo saltuario od occasionale, merci autoprodotte di modico valore, con prezzo unitario non superiore a 100 euro e valore complessivo della merce esibita non superiore a 1.000 euro. Gli hobbisti non possono partecipare a più di sei manifestazioni all’anno e devono avere un tesserino rilasciato dal Comune.
Questi esempi mostrano perché non si può parlare di una regola valida identica in tutta Italia. Prima di vendere in un mercatino occorre controllare la normativa regionale, il regolamento comunale e le condizioni fissate dall’organizzatore.
Quali adempimenti servono per vendere come hobbista
Gli adempimenti variano da Regione a Regione, ma nella pratica ricorrono spesso alcuni obblighi: richiesta del tesserino da hobbista o venditore occasionale, manifestazione di interesse per partecipare al mercatino, elenco dei beni posti in vendita, esposizione dei prezzi, rispetto dei limiti di valore e del numero massimo di partecipazioni.
In Piemonte, ad esempio, per vendere nei mercatini occorre ottenere lo specifico tesserino per la vendita occasionale; dopo il rilascio, per partecipare alla singola giornata di mercatino è necessario presentare la manifestazione di interesse al Comune o al soggetto delegato e, il giorno del mercatino, avere l’elenco dei beni posti in vendita, che deve essere timbrato dal Comune o dal gestore del mercatino.
In Toscana, il tesserino deve essere esposto in modo ben visibile durante la manifestazione, deve essere vidimato dal Comune organizzatore e l’hobbista deve consegnare l’elenco completo dei beni che intende vendere o barattare, con descrizione e prezzo al pubblico.
Non bisogna quindi confondere la vendita occasionale con la vendita “libera” da ogni regola. Anche l’hobbista, pur non essendo un’impresa artigiana, può avere obblighi amministrativi da rispettare.
Quando l’hobby diventa attività d’impresa
L’hobbista resta tale solo se la vendita è realmente occasionale. Se invece l’attività diventa stabile, organizzata, ripetitiva e finalizzata a generare reddito in modo continuativo, si esce dall’hobby e si entra nel campo dell’attività economica vera e propria.
Non conta solo il guadagno annuo. Sono indici rilevanti la continuità delle vendite, la presenza costante su marketplace o social, la produzione su ordinazione, la partecipazione abituale a fiere e mercati, l’acquisto organizzato di materiali, la clientela ricorrente, la pubblicità stabile, l’esistenza di un marchio o di un laboratorio.
In questi casi possono diventare necessari partita IVA, iscrizione al Registro imprese, eventuale iscrizione all’Albo artigiani, posizione previdenziale, adempimenti fiscali, autorizzazioni o comunicazioni previste dalla normativa di settore.
Se l’attività possiede i requisiti dell’impresa artigiana, l’iscrizione all’Albo consente anche di utilizzare correttamente la qualifica “artigianale”, per come abbiamo detto sopra.
Chi vende prodotti realizzati da veri artigiani
Diverso è il caso del negozio, del ristorante, del bar o dell’e-commerce che non è artigiano, ma vende prodotti realizzati da imprese artigiane. Il Ministero chiarisce che un’impresa non artigiana può vendere o somministrare beni realizzati da imprese artigiane promuovendoli come artigianali, perché la norma non vuole restringere il mercato, ma evitare che siano promossi come artigianali prodotti realizzati da chi non ha titolo per usare quella qualifica.
La comunicazione, però, deve essere chiara. Se un prodotto è interamente realizzato da un’impresa artigiana, potrà essere presentato come tale. Se invece solo un ingrediente, un componente o una fase della lavorazione proviene da un artigiano, occorre indicarlo con precisione, evitando di far credere che l’intero prodotto sia artigianale.
Per esempio, un’impresa non artigiana può evidenziare che usa un componente artigianale, ma non può estendere l’artigianalità all’intero prodotto se questo messaggio risulta ingannevole.
Le parole da usare e quelle da evitare
Chi non è iscritto all’Albo dovrebbe evitare espressioni come “artigianale”, “artigiano”, “artigianato”, “laboratorio artigianale”, “creazioni artigianali”, “produzione artigianale”, “artigianato handmade”, “mercatino artigianale” riferite ai propri prodotti.
Sono invece normalmente utilizzabili, se veritiere, espressioni descrittive come “fatto a mano”, “realizzato a mano”, “dipinto a mano”, “creato personalmente”, “pezzo unico”, “su misura”, “realizzato con tecniche tradizionali”, “di produzione propria”, “handmade”. Anche queste formule, però, non devono trasformarsi in messaggi ingannevoli: il consumatore deve capire correttamente chi produce il bene, con quali modalità e con quale qualifica.
La regola pratica è semplice: se si vuole descrivere il metodo di lavorazione, si può parlare di manualità; se si vuole usare la qualifica “artigianale”, serve il presupposto giuridico dell’impresa artigiana.
Cosa cambia per i consumatori?
Per i consumatori la nuova disciplina ha un effetto di trasparenza. Quando acquistano un prodotto presentato come “artigianale”, devono poter confidare che dietro quella parola vi sia un soggetto legittimato a usarla. Non è più un aggettivo generico, ma un’indicazione che richiama una precisa qualifica dell’impresa.
Questo non svaluta i prodotti hobbistici o creativi, che possono avere pregio, originalità e qualità anche elevata. Semplicemente li colloca in una categoria diversa: un oggetto hobbistico può essere bello, unico, fatto a mano e venduto legittimamente nei mercatini, ma non per questo può essere automaticamente definito “artigianale”.
In sintesi
La legge PMI 2026 non vieta agli hobbisti di vendere le proprie creazioni, nei limiti e con gli adempimenti previsti dalle norme regionali e comunali. Vietare l’uso improprio della parola “artigianale” significa però impedire che un prodotto venga presentato come proveniente dal mondo dell’artigianato quando manca la qualifica richiesta.
La distinzione finale è questa: l’hobbista può vendere prodotti fatti a mano, se rispetta le regole sulla vendita occasionale; l’artigiano può vendere prodotti artigianali, perché è iscritto all’Albo e svolge un’attività d’impresa con i requisiti previsti dalla legge. Dopo il 7 aprile 2026, questa differenza non è più solo terminologica: può avere conseguenze anche sanzionatorie.
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Paolo Remer
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