Presidente: Ciliberti – Estensore: Lalla
1. Con il ricorso all’odierno esame del Collegio la società in epigrafe ha domandato a questo Tribunale l’annullamento:
– della comunicazione n. 39280/2026 del 23 marzo 2026 del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi – Area Prima della Regione Molise avente ad oggetto “L.R. n. 11/2015. Contributi per l’editoria locale. Riparto per l’annualità 2025 (spese 2024). Ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Molise delle società Italmedia & C. srls e Media e 1 Servizi Communication srls”;
– della comunicazione n. 28708/2026 del 2 marzo 2026 del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi – Area Prima della Regione Molise avente ad oggetto “L.R. n. 11/2015. Contributi per l’editoria locale. Sospensione cautelativa delle procedure di liquidazione a seguito di ricorso giurisdizionale al TAR Molise con richiesta al CO.RE.COM MOLISE”;
– della nota prot. n. 42681/2026; di ogni ulteriore atto preordinato consequenziale e/o comunque connesso, ivi compresa la nota prot. n. 1241/2026 del 4 marzo 2026 del Servizio supporto al Co.Re.Com. ed altri Organi di Garanzia e della D.D. Area Prima Regione Molise n. 2453 del 29 aprile 2026, tutti nella parte in cui prevedono la sospensione cautelativa, anche parziale, delle procedure di liquidazione dei contributi per l’editoria locale concessi e la correlata liquidazione parziale degli stessi, subordinando tale erogazione alla presentazione di una polizza fideiussoria a copertura dell’intero importo originariamente assegnato.
2. In resistenza al ricorso, per la Regione Molise, si è costituita l’Avvocatura distrettuale dello Stato, la quale ha eccepito l’inammissibilità del gravame per mancata impugnazione del provvedimento finale di liquidazione n. 2453 del 29 aprile 2026, oltre che l’infondatezza complessiva del gravame.
3. Alla camera di consiglio del 10 giugno 2026 il Collegio ha rilevato, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., la possibile inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, indi la difesa della parte ricorrente ha domandato un breve rinvio per dedurre sul punto.
Con la memoria del 19 giugno 2026 la difesa della parte ricorrente ha presentato argomentazioni tese a sostenere la sussistenza della giurisdizione dell’A.G.A. sulla controversia in esame.
Alla camera di consiglio del 24 giugno 2026, uditi i difensori presenti e dato avviso alle parti della possibilità di una definizione della controversia nel merito mediante sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Sussistono i presupposti per l’immediata definizione integrale del giudizio in applicazione dell’articolo appena citato.
5. Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.
5.1. L’esame dell’oggetto dell’impugnativa evidenzia, invero, che le censure con essa dedotte afferiscono in via esclusiva alla violazione della legge regionale n. 11/2015, riguardando la corretta applicazione delle regole da questa dettate per il riconoscimento, la determinazione e l’erogazione del contributo (cfr. T.A.R. Molise, n. 327 del 28 ottobre 2024; n. 25 del 31 gennaio 2022).
Il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in materia di concessione e revoca di contributi e sovvenzioni è stato oggetto di una fondamentale pronuncia dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, la decisione n. 6 del 29 gennaio 2014.
Tenendo conto della situazione giuridica soggettiva azionata, l’Adunanza plenaria ha affermato i seguenti principi:
«- sussiste sempre la giurisdizione del giudice ordinario quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge, mentre alla pubblica amministrazione è demandato soltanto il compito di verificare l’effettiva esistenza dei relativi presupposti senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa l’an, il quid, il quomodo dell’erogazione (cfr. Cass., Sez. un., 7 gennaio 2013, n. 150, cit.);
– qualora la controversia attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione o dall’acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, anche se si faccia questione di atti formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione, purché essi si fondino sull’inadempimento alle obbligazioni assunte di fronte alla concessione del contributo. In tal caso, infatti, il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, attenendo la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all’inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione (cfr. Cass., Sez. un., ord. 25 gennaio 2013, n. 1776, cit.);
– viceversa, è configurabile una situazione soggettiva d’interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, solo ove la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio, oppure quando, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario (Cass., Sez. un., 24 gennaio 2013, n. 1710, cit.; C.d.S., Ad. plen., 29 luglio 2013, n. 17, cit.)» (in termini, l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, 29 gennaio 2014, n. 6).
E siffatti principi hanno trovato costante applicazione nella successiva giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. C.d.S., Sez. V, 30 aprile 2018, n. 2592; Sez. III, 9 agosto 2017, n. 3975; Sez. V, 11 luglio 2016, n. 3051; Sez. V, 7 giugno 2016, n. 2436; Sez. IV, 29 febbraio 2016, n. 835; Cons. giust. amm. Sicilia, Sez. giurisd., 22 dicembre 2015, n. 741; Cass. civ., Sez. un., 11 luglio 2014, n. 15941; Sez. un., 17 febbraio 2016, n. 3057).
5.2. Tanto premesso, si rileva che l’odierna controversia attiene alla fase di erogazione di un contributo che la legge istitutiva, così come il successivo regolamento esecutivo, subordinano al possesso di specifici requisiti soggettivi e oggettivi, nonché all’assenza di impedimenti ivi altrettanto esattamente indicati, con obbligo per l’Amministrazione di procedere alla relativa erogazione previo accertamento oggettivo delle condizioni appena dette, la cui verifica non implica alcun margine di discrezionalità (C.d.S., Sez. V, 1° ottobre 2018, n. 5619).
La situazione soggettiva delle imprese richiedenti il contributo di cui si tratta è, dunque, di diritto soggettivo, cui corrisponde un obbligo dell’Amministrazione regionale.
5.3. Sul punto il Collegio non reputa condivisibili le deduzioni della difesa ricorrente, la quale, con la memoria del 19 giugno 2026, ha dedotto che “L’Amministrazione interviene, al contrario, per gestire discrezionalmente le risorse pubbliche in funzione di un contenzioso che vede come parti altri soggetti – le società escluse che hanno impugnato la graduatoria – del tutto estranei al rapporto tra Regione e ricorrente. Si tratta di una scelta tipicamente pubblicistica, che investe la gestione della spesa pubblica, l’integrità procedurale della graduatoria, la prevenzione di situazioni debitorie non coperte a carico dell’erario. Di fronte a questa scelta discrezionale, la posizione di Teleregione è – necessariamente – di interesse legittimo al corretto esercizio della potestà pubblica, non di diritto soggettivo all’incasso immediato di un credito liquido. È evidente che ci troviamo di fronte ad una fattispecie di “autotutela pubblicistica” poiché la Regione non agisce sul piano paritetico, bensì rimodula autoritativamente il flusso erogativo per ragioni di gestione della spesa pubblica del tutto estranee alla sfera del destinatario del contributo” (cfr. la memoria della difesa ricorrente del 19 giugno 2026 a pag. 7).
Secondo la difesa ricorrente la determinazione impugnata si atteggerebbe “come un provvedimento di autotutela cautelare e conservativa (espressione del potere immanente di cui agli artt. 21-quater e 21-nonies della Legge n. 241/1990)” (cfr. la memoria citata a pag. 9) e l’Amministrazione avrebbe espressamente riconosciuto di aver agito nell’esercizio di un potere amministrativo.
In questa prospettiva, secondo la parte ricorrente, “la giurisprudenza amministrativa ha più volte chiarito che il provvedimento con cui la P.A. rimodula temporaneamente le quote di un contributo per ragioni connesse alla pendenza di un contenzioso sulla graduatoria principale rientra nella giurisdizione del G.A. (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 4561/2015)” (cfr. la citata memoria alle pagine 10 e 11) e “Teleregione S.r.l. non ha agito in giudizio per far valere un credito liquido ed esigibile bensì ha impugnato gli atti con cui la Regione ha disposto la sospensione cautelare di una quota del finanziamento concesso contestando la legittimità dell’esercizio del potere cautelare amministrativo da parte della Regione e cioè l’eccesso di potere per difetto di istruttoria; la violazione e falsa applicazione dell’art. 21-quater L. 241/1990; la carenza dei presupposti di legge; la manifesta sproporzione; lo sviamento di potere. La cognizione dei vizi di legittimità relativi alle modalità di esercizio della potestà amministrativa è l’essenza stessa della giurisdizione generale di legittimità affidata ai Tribunali Amministrativi Regionali dall’art. 103 della Costituzione e dall’art. 7, comma 4, del c.p.a.” (cfr. la citata memoria a pag. 11).
A ben guardare però, nel caso di specie non ci si trova al cospetto della revoca del finanziamento, né di una revoca parziale: la controversia attiene alla fase di erogazione del contributo, come tale devoluta – secondo le coordinate ermeneutiche sopra tracciate – alla giurisdizione dell’A.G.O.
Lo stesso ricorso ha dedotto che “Una volta concluso il procedimento di concessione del contributo con l’adozione della DGR n. 488/2025, la posizione giuridica della società ricorrente si è consolidata in termini di diritto soggettivo perfetto alla percezione dell’intera somma stanziata. L’Amministrazione, a fronte di tale diritto, non detiene un potere discrezionale di sospensione o riduzione dell’erogazione, ma è vincolata all’adempimento dell’obbligazione ex lege e, dunque alla conclusione del procedimento” (cfr. il ricorso alle pagine 8 e 9).
La vicenda in esame si colloca nell’ambito della fase di erogazione di un contributo “riconosciuto direttamente dalla legge”, in relazione al quale “alla pubblica amministrazione è demandato soltanto il compito di verificare l’effettiva esistenza dei relativi presupposti senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa l’an, il quid, il quomodo dell’erogazione”.
In altre parole, le note impugnate non risultano caratterizzate dall’esercizio di poteri autoritativi, essendo state le stesse trasmesse nell’ambito di un rapporto prettamente paritetico quale è quello che, nella fase di erogazione del contributo, intercorre [fra] l’Amministrazione e la società avente diritto.
La premessa logica da cui muove il ricorso è che la società interessata abbia diritto a ricevere l’erogazione immediata dell’intera somma riconosciutale. Ad essere contestato è il comportamento dell’Amministrazione che, in via cautelativa, ha accantonato una parte delle somme all’uopo stanziate, per l’eventualità che, all’esito di giudizi appositamente incardinati da altre società interessate al contributo, dovesse essere riconosciuta la presenza di altri aventi diritto alla ripartizione dei fondi.
L’odierna controversia, ancorché impostata come impugnativa diretta ad avversare un atto amministrativo di sospensione, a ben guardare si configura come esercizio della pretesa ad ottenere l’immediato pagamento dell’intero contributo, senza attendere l’esito dei giudizi nel frattempo incardinati da altre società (ad oggi) non ammesse al beneficio.
In definitiva è stato contestato il comportamento dell’Amministrazione nella fase paritetica di erogazione del contributo in esame, privo di natura autoritativa, giustificato da esigenze di gestione cautelativa delle limitate risorse stanziate.
5.3. In un simile contesto il Collegio ritiene che lo scrutinio del presente giudizio esula dalla giurisdizione del Giudice Amministrativo, spettando alla cognizione del Giudice Ordinario la valutazione della liceità della descritta condotta della Regione Molise.
E il carattere preliminare e assorbente di tale profilo, che va ineludibilmente valutato dal Collegio prima di ogni altro aspetto di causa (cfr. in tal senso C.d.S., Ad. plen., nn. 4/2011, 10/2011 e 9/2014, confermate dal par. 5.3 dell’Ad. plen. n. 5/2015), esclude in radice la possibilità di conoscere in questa sede non solo del merito della controversia, ma anche delle ulteriori eccezioni in rito sollevate dalle resistenti.
5.4. Ai sensi dell’art. 11, comma 1, c.p.a., il Collegio indica pertanto quale giudice deputato alla cognizione della controversia il Giudice Ordinario, al quale dovrà essere riproposta la relativa domanda con le modalità e i termini di cui all’art. 11 del c.p.a.
La salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda proposta nel presente giudizio potrà essere garantita dalla sua riproposizione nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente decisione, ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a.
6. Sussistono, infine, giuste ragioni per procedere alla compensazione delle spese di giudizio tra le parti, avuto riguardo alla peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, in quanto spettante alla cognizione dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria, davanti alla quale il processo può essere proseguito con le modalità e i termini di cui all’art. 11 c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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