ecco perché la legge non ti tutela


Movida, urla, litigi e motorini: le norme ci sono ma di fatto sono inutili o inapplicabili. La maggior parte delle volte non resta che rassegnarsi o cambiare casa.

Il codice civile (art. 844) vieta le immissioni intollerabili di qualsiasi tipo, quindi anche quelle acustiche, consentendo di ricorrere al giudice per ottenere il risarcimento dei danni e l’ordine di cessazione della condotta.

Il codice penale (art. 659) punisce gli schiamazzi e, in generale, i rumori che arrecano molestia o disturbo al riposo delle persone, prevedendo la pena dell’arresto fino a tre mesi o dell’ammenda fino a 309 euro.

Ciononostante, quasi nessuno riesce a ottenere una reale tutela contro le immissioni intollerabili che provengono dalla strada – movida, avventori di bar e locali pubblici, rombo di motori, discoteche, ecc. – o dall’appartamento del vicino – litigi, strumenti musicali, trascinamento di arredi nelle ore notturni, ecc.


Perché la legge non offre una tutela reale contro gli schiamazzi in strada e i vicini rumorosi? Perché la maggior parte delle volte occorre rassegnarsi a subire le ingiustizie degli incivili?

Tutto ciò accade perché gli strumenti approntati dalla legge non consentono di agire con efficacia nei confronti dei responsabili. Vediamo perché.

Perché l’azione civile contro schiamazzi e vicini rumorosi è inutile

L’azione contro le immissioni acustiche intollerabili (art. 844 c.c.) presuppone che si intraprenda un procedimento civile che, com’è noto, in Italia dura anni; ciò significa che, nel frattempo, l’attore continuerà a subire i rumori prodotti dagli incivili.

Ma non solo. Per ottenere giustizia occorre provare che il disturbo sia stato “intollerabile” tenuto conto della «condizione dei luoghi» e del cosiddetto “preuso”: ciò significa ad esempio che non si può lamentare chi, vivendo a un passo dalla strada pubblica, sente sfrecciare i motorini a tutte le ore e gli avventori del bar fare baldoria nottetempo, oppure ancora chi ha comprato un appartamento al di sopra di una discoteca.

La dimostrazione dell’intollerabilità dei rumori non può nemmeno essere affidata a un CTU: se infatti il vicino rumoroso o il barista incivile sapesse dei sopralluoghi del consulente del giudice, sicuramente eviterebbe di fare baccano, comportandosi da cittadino modello ed eludendo l’indagine in corso.


Per non parlare della difficoltà di citare in giudizio l’avventore occasionale del bar oppure la baby gang che percorre le vie del paese con i motorini truccati: in casi del genere, come si potrebbe dimostrare al giudice la responsabilità di soggetti che frequentano occasionalmente i paraggi dell’abitazione?

In pratica, l’azione civile per immissioni acustiche ha senso solamente quando i rumori molesti sono costanti perché provengono da un esercizio pubblico (discoteca, pub, ecc.) oppure da un impianto (condizionatore, ecc.): soltanto in questi casi è possibile sperare che, dopo anni, intervenga una sentenza del giudice a porre fine alla questione, ad esempio ordinando la rimozione del dispositivo da cui provengono le immissioni oppure l’adozione di precauzioni volte ad attutire i rumori (pannello fonoassorbenti, ecc.).

Perché l’azione penale contro schiamazzi e vicini rumorosi è inutile

La tutela penale non è più efficace di quella civile, innanzitutto perché il reato è subordinato a un potenziale disturbo generalizzato causato dalla condotta illecita; in altre parole, affinché il crimine possa dirsi integrato occorre che le immissioni acustiche siano insopportabili non per una sola persona o una singola famiglia ma per una genericità di soggetti.

In altre parole ancora, occorre che il disturbo riguardi – anche solo potenzialmente – una collettività, come ad esempio un intero edificio o isolato.

Di conseguenza, penalmente parlando non si può fare niente contro il vicino che arreca disturbo solo a chi abita di sotto; stessa cosa dicasi per gli schiamazzi in strada che molestano solamente il proprietario che affaccia direttamente sulla via pubblica.


La tutela penale contro i rumori degli incivili è vana anche perché raramente le forze dell’ordine intervengono per sorprendere i colpevoli in flagranza di reato: spesso accade che le autorità siano impegnate in questioni più urgenti e che, pertanto, sopraggiungano solo dopo molto tempo oppure non arrivino affatto.

In questa particolare circostanza, peraltro, nemmeno si può invocare il reato di rifiuto di atti d’ufficio (art. 328 c.p.), il quale presuppone l’indebito rifiuto di un atto che deve essere compiuto senza ritardo «per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico»: l’intervento per schiamazzi non rientra sicuramente tra quelli urgenti e, inoltre, le forze dell’ordine possono sempre giustificarsi adducendo di essere impegnati in altre operazioni (giustificazione più che plausibile, se solo si considera la scarsità di personale).

Vale poi quanto detto in precedenza per quanto riguarda la difficoltà di individuare i responsabili occasionali di questo reato, come ad esempio gli avventori del bar o i ragazzi in motorino.

Anche nell’ipotesi in cui la querela dovesse avere successo, la sentenza di condanna sarebbe praticamente inutile: la pena dell’arresto non viene mai scontata grazie alla sospensione condizionale mentre quella dell’ammenda è irrisoria.

Di conseguenza, il condannato può tranquillamente continuare a fare rumore senza aver subito alcuna conseguenza di rilievo.


Va peraltro ricordato che il giudice penale, a differenza di quello civile, non può ordinare la cessazione della condotta molesta né disporre l’adozione di accorgimenti per evitare che il disturbo si ripeta, per cui il rischio concreto è di affrontare un lungo processo penale per rimanere con un pugno di mosche.

Perché la tutela amministrativa contro schiamazzi e vicini rumorosi è inutile

Anche le ordinanze sindacali e gli atri provvedimenti comunali contro la movida e gli schiamazzi in strada sono inutili se non sono accompagnati da una costante vigilanza da parte della polizia municipale che, però, come sappiamo, solitamente non opera di notte.

Sporgere denuncia per la violazione di un provvedimento locale è inutile: solo le forze dell’ordine possono accertare l’infrazione, per cui non serve a nulla inviare alla polizia municipale foto e video.

Schiamazzi in strada e vicini rumorosi: conviene cambiare casa?

Chi intende porre fine immediatamente a una situazione resa insostenibile da schiamazzi in strada, vicini rumorosi e atti d’inciviltà di questa specie ha un solo rimedio: andare via e cambiare casa.

Contro il proprietario del piano di sopra che rende impossibile riposare la notte, il bar sotto casa che non sorveglia gli avventori e l’inciviltà di chi fa “ruggire” i motori sotto i balconi e le finestre non resta che gettare la spugna: la legge non offre una tutela reale.


È vero che la giurisprudenza ritiene responsabili i locali pubblici per gli schiamazzi dei propri clienti e, da qualche anno, i Comuni per la movida incontrollata nelle vie delle città, ma è altrettanto vero che per ottenere una sentenza che riconosca un minimo di risarcimento – e non, quindi, la tanto agognata pace – occorre attendere anni e anticipare le spese legali e processuali.

Il risultato è di ottenere una vittoria di Pirro, cioè una sentenza favorevole che, però, di fatto lascia immutate le cose.

Chi ha perseveranza e tenacia, fa bene a combattere nelle sedi giudiziarie; chi invece vuole che le leggi siano rispettate immediatamente e non intende – o non può – aspettare i tempi biblici della giustizia italiana, farà bene a preparare le valigie e a cercare una nuova dimora, magari in un luogo ameno lontano dalle nevrosi cittadine.

È una conclusione amara, dettata però dal fatto che, quando si tratta di schiamazzi e rumori, la legge non funziona (quasi mai).





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 Mariano Acquaviva

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