Durante il preavviso effettivamente lavorato il rapporto prosegue normalmente e il lavoratore matura ferie, ratei di tredicesima e tutte le altre spettanze come in qualsiasi altro periodo dell’anno. Se invece il preavviso non viene lavorato e viene sostituito da un’indennità, il periodo virtuale non produce maturazione di ferie. Le sospensioni del rapporto — malattia, maternità, congedo parentale, cassa integrazione — seguono le regole generali anche durante il preavviso.
Il lavoratore riceve la lettera di licenziamento. Deve lavorare ancora tre mesi di preavviso. Si chiede se in quei tre mesi continui ad accumulare ferie, se maturi i ratei di tredicesima, se un periodo di malattia che interviene adesso faccia slittare la fine del preavviso.
La risposta alla domanda su se durante il periodo di preavviso si maturino le ferie e la tredicesima è sì — ma solo se il preavviso viene effettivamente lavorato. La distinzione tra preavviso lavorato e indennità sostitutiva è fondamentale, e le conseguenze delle due situazioni sono molto diverse.
Preavviso lavorato: il rapporto prosegue normalmente
Quando il preavviso è lavorato, il contratto di lavoro non è ancora terminato. Il lavoratore continua a prestare la propria attività, il datore continua a pagare la retribuzione, e si applicano le stesse regole che valgono in qualsiasi altro momento del rapporto.
In questo periodo il dipendente matura regolarmente le ferie, in proporzione alla prestazione resa e alle assenze che la legge o il contratto collettivo equiparano al servizio effettivo. Matura i ratei di tredicesima — e di eventuali altre mensilità aggiuntive come la quattordicesima — secondo le regole generali di maturazione per mesi di servizio. Matura anche le altre spettanze collegate all’esecuzione del rapporto, incluso il TFR.
Questo vale indipendentemente da chi ha esercitato il recesso: che il licenziamento sia del datore o che le dimissioni siano del lavoratore, ciò che conta è che il rapporto stia ancora producendo i suoi effetti attraverso la prestazione effettiva.
Esempio pratico. Luigi riceve il licenziamento il 1° marzo con tre mesi di preavviso. Lavora regolarmente fino al 31 maggio. In quei tre mesi matura le ferie di competenza del periodo — di regola calcolate in dodicesimi — e i ratei di tredicesima per marzo, aprile e maggio. Al momento della liquidazione finale, queste voci entrano nel conteggio del TFR e delle competenze di fine rapporto.
Preavviso non lavorato: indennità sostitutiva e nessuna maturazione di ferie
La situazione cambia radicalmente quando il preavviso non viene lavorato. In questo caso il datore corrisponde un’indennità sostitutiva pari alla retribuzione che sarebbe spettata per quel periodo — comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive — ma il rapporto si estingue immediatamente.
Secondo l’orientamento oggi prevalente della Cassazione (Cass. n. 13988/2017; Cass. n. 22443/2010), il preavviso ha efficacia obbligatoria: la sua sostituzione con indennità non prolunga la durata del rapporto ma genera solo un credito economico. Il periodo “virtuale” di preavviso non costituisce servizio effettivo e non dà luogo a maturazione di ferie — come confermato dalla giurisprudenza di merito (Pret. Milano 23 luglio 1999).
L’indennità sostitutiva tiene conto dei ratei di tredicesima che sarebbero maturati se il preavviso fosse stato lavorato, ma questo è un elemento di calcolo dell’indennità stessa — non implica una prosecuzione dell’anzianità utile per le ferie oltre la data effettiva di cessazione.
La malattia durante il preavviso lavorato
La malattia e l’infortunio, nei limiti del periodo di conservazione del posto previsto dal contratto collettivo, sono equiparati a servizio effettivo. Questo principio è consolidato: le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 14020/2001 hanno affermato che la malattia non può impedire la maturazione del diritto alle ferie, e la Corte Costituzionale ha ribadito più volte (n. 158/2001; n. 616/1987) che il diritto alle ferie maturate durante la malattia è costituzionalmente garantito.
Quindi se durante il preavviso lavorato il dipendente si ammala, continua a maturare ferie e ratei di tredicesima per il periodo di malattia.
La questione del decorso del preavviso durante la malattia è invece più articolata. La giurisprudenza ha affermato che la gravidanza sopravvenuta dopo la lettera di licenziamento sospende il preavviso per il periodo protetto (Cass. ord. n. 9268/2019). Per la malattia ordinaria le soluzioni variano a seconda della fattispecie e della previsione contrattuale applicabile.
Maternità e congedo parentale nel preavviso
I periodi di congedo obbligatorio di maternità e paternità sono computati ai fini della maturazione delle ferie e delle mensilità aggiuntive — lo stabilisce espressamente il D.Lgs. n. 151/2001 agli artt. 22 e 29. Se questi periodi cadono nel preavviso lavorato, il lavoratore continua a maturare ferie e tredicesima.
Per il congedo parentale, la disciplina è stata modificata dal cosiddetto decreto equilibrio. La nuova regola applicabile, introdotta dalla modifica dell’art. 34, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001, stabilisce che i periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi, tredicesima o gratifica natalizia — salvo diversa previsione della contrattazione collettiva, che può stabilire condizioni meno favorevoli.
La vecchia regola prevedeva invece che il congedo parentale fosse computato nell’anzianità ma con esclusione degli effetti su ferie e tredicesima. Verificare quale CCNL si applica e se contiene clausole specifiche sul punto è quindi importante.
La cassa integrazione durante il preavviso
La giurisprudenza distingue due situazioni con esiti opposti.
La CIG a zero ore — sospensione totale dell’attività — non fa maturare ferie per il periodo di sospensione (Cass. n. 408/1991). Se durante il preavviso lavorato il lavoratore viene messo in cassa integrazione a zero ore, quelle settimane non producono maturazione di ferie.
La CIG a orario ridotto — riduzione dell’orario con prestazione parziale — non riduce proporzionalmente il diritto alle ferie per la parte lavorata: il lavoratore matura le ferie intere sulla parte di lavoro effettivo (Cass. n. 10205/1991; Cass. n. 3603/1986).
Sul fronte INPS, la presenza di ferie pregresse non è ostativa all’accesso alla cassa integrazione, sia a zero ore che in riduzione (Mess. INPS n. 3777/2019; Circ. INPS n. 47/2020).
Sciopero e aspettativa non retribuita
Le giornate di sciopero non generano maturazione di ferie, salvo clausole collettive più favorevoli da interpretare in modo rigoroso (Cass. n. 1315/1985; Cass. n. 5104/1987). La tredicesima si riduce per le giornate non retribuite.
I periodi di aspettativa non retribuita non fanno maturare né ferie né tredicesima. Se l’aspettativa interviene nel preavviso, quelle giornate non entrano nel computo delle spettanze.
La regola pratica in sintesi
Il criterio da tenere a mente è uno solo: il preavviso lavorato è rapporto di lavoro a tutti gli effetti. Tutto ciò che matura durante un normale periodo di lavoro matura anche durante il preavviso — ferie, tredicesima, TFR, contributi. Le sospensioni del rapporto seguono le regole che le governano in qualsiasi altro momento: malattia e maternità fanno maturare le ferie, cassa integrazione a zero ore no, sciopero no.
Il preavviso sostituito da indennità è invece una situazione economicamente compensata ma giuridicamente diversa: il rapporto è già finito, e il periodo virtuale non produce maturazione di diritti futuri.
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Paolo Florio
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