Se entrambi i coniugi chiedono insieme la delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità, la convivenza non è più un ostacolo. Lo dice la Cassazione con la sentenza n. 1495/2015.
Una coppia si sposa in chiesa con rito concordatario. Vivono insieme per molti anni. Ad un certo punto entrambi — non solo uno — decidono di voler ottenere l’annullamento del matrimonio attraverso la Sacra Rota, e chiedono insieme allo Stato italiano di riconoscere quella sentenza. La lunga convivenza che normalmente blocca il riconoscimento vale anche in questo caso?
No. La Cassazione, con la sentenza n. 1495 del 27 gennaio 2015, ha stabilito un’eccezione precisa alla regola fissata dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 19691/2014: quando entrambi i coniugi presentano una domanda congiunta di delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità, la convivenza non costituisce più un ostacolo. Il riconoscimento deve essere accordato.
La domanda su se il matrimonio canonico possa essere annullato anche dopo anni di convivenza quando lo chiedono entrambi i coniugi è il rovescio della medaglia rispetto alla regola generale, e vale la pena capirne i fondamenti giuridici e le conseguenze pratiche.
La regola generale: la convivenza blocca la delibazione
Per comprendere l’eccezione occorre ricordare brevemente la regola. Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 19691/2014, hanno stabilito che la convivenza coniugale protrattasi per almeno tre anni dalla celebrazione del matrimonio concordatario regolarmente trascritto costituisce una condizione di ordine pubblico che impedisce allo Stato italiano di riconoscere la sentenza ecclesiastica di nullità, qualunque sia il vizio contestato.
Il fondamento è preciso: chi convive come coniuge per anni manifesta nei fatti una volontà concreta di accettazione del rapporto matrimoniale. Quella volontà è incompatibile con la successiva contestazione di un vizio originario. La convivenza effettiva è un elemento essenziale del matrimonio come rapporto, e lo Stato italiano la tutela come valore di ordine pubblico.
Questa regola opera però come una eccezione in senso stretto — nel linguaggio processuale, uno strumento di difesa che solo la parte interessata può far valere. E qui sta la chiave dell’eccezione alla regola.
L’eccezione: la domanda congiunta supera l’ostacolo
La Cassazione con la sentenza n. 1495/2015 ha chiarito che quando la domanda di delibazione è presentata congiuntamente da entrambi i coniugi, la convivenza non può essere opposta come ostacolo al riconoscimento della sentenza ecclesiastica.
Il ragionamento è coerente con la natura giuridica dell’eccezione. La convivenza come condizione ostativa è rimessa esclusivamente alla disponibilità della parte che vuole farla valere: è uno strumento di protezione per il coniuge che non voglia l’annullamento e che potrebbe essere “sorpreso” da una sentenza ecclesiastica chiesta unilateralmente dall’altro. Se invece entrambi i coniugi concordano nel voler ottenere il riconoscimento della nullità, nessuno dei due ha interesse a opporre la convivenza come difesa. La protezione non ha più ragion di essere.
La Corte valorizza in modo decisivo la “consapevole concorde manifestazione di volontà delle parti”: quando entrambi i coniugi, liberamente e consapevolmente, chiedono insieme che la sentenza ecclesiastica produca effetti civili in Italia, quella volontà condivisa prevale sulla regola della convivenza come limite temporale.
Il caso concreto: la moglie che sapeva del futuro tradimento
Nel caso esaminato dalla Cassazione nella sentenza n. 1495/2015, la nullità del matrimonio era stata dichiarata dalla Sacra Rota sulla base di una circostanza particolare: la moglie aveva dichiarato davanti ai giudici ecclesiastici di aver sempre saputo che il marito l’avrebbe tradita, e che quindi non poteva essere considerata una sposa inconsapevole da tutelare.
Il tribunale ecclesiastico aveva accolto la domanda. La questione portata davanti alla Cassazione era se quella sentenza — in presenza di una lunga convivenza coniugale — potesse essere riconosciuta in Italia.
La risposta è stata affermativa perché la domanda di delibazione era stata presentata da entrambi i coniugi. Il fatto che la moglie avesse dichiarato di sapere in anticipo delle future infedeltà del marito, e che entrambi ora concordassero nel chiedere il riconoscimento della nullità, ha portato la Corte ad accordare la delibazione nonostante la convivenza protratta.
Perché la domanda congiunta cambia tutto?
Dal punto di vista giuridico, la convivenza come condizione ostativa ha una funzione protettiva specifica: tutela il coniuge che ha costruito una vita matrimoniale effettiva e non vuole vederla travolta da una sentenza ecclesiastica chiesta unilateralmente dall’altro, magari per ragioni opportunistiche o per liberarsi di obblighi economici.
Quando invece entrambi i coniugi chiedono insieme la delibazione, quella funzione protettiva non ha più senso. Nessuno dei due viene sorpreso da una pronuncia indesiderata. Nessuno subisce qualcosa che non ha scelto. La volontà concorde di entrambi — espressa consapevolmente davanti al giudice civile — è una manifestazione di autonomia che l’ordinamento rispetta.
La Corte parla di “prevalenza da dare alla consapevole concorde manifestazione di volontà delle parti”: il principio autonomistico prevale sul limite temporale della convivenza, quando quel limite non serve più a proteggere nessuno.
Le conseguenze pratiche per chi vuole l’annullamento del matrimonio concordatario
Questo principio ha conseguenze concrete per le coppie che vogliono ottenere l’annullamento del matrimonio canonico dopo una lunga convivenza.
Se uno solo dei coniugi vuole l’annullamento e l’altro non è d’accordo, la regola delle Sezioni Unite si applica pienamente: dopo tre anni di convivenza effettiva, la sentenza ecclesiastica di nullità non può essere riconosciuta in Italia. Il coniuge che la chiede unilateralmente spende tempo e denaro nella procedura ecclesiastica senza ottenere effetti civili.
Se invece entrambi i coniugi sono d’accordo e presentano insieme la domanda di delibazione, la convivenza non è più un ostacolo. Il riconoscimento deve essere accordato, qualunque sia la durata della convivenza pregressa.
La strada, in questo caso, è presentare la domanda congiunta di delibazione davanti alla corte d’appello competente, dopo aver ottenuto la sentenza definitiva dal tribunale ecclesiastico. L’accordo tra i coniugi — documentato nella domanda congiunta — è l’elemento che sblocca il riconoscimento.
In sintesi
La convivenza coniugale protrattasi per almeno tre anni impedisce normalmente allo Stato italiano di riconoscere la sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio. Ma questa regola ha un’eccezione precisa: se entrambi i coniugi presentano una domanda congiunta di delibazione, la convivenza non è più un ostacolo e il riconoscimento deve essere accordato. La volontà concorde e consapevole di entrambi le parti prevale sul limite temporale, perché la protezione garantita dalla regola non ha più ragione di operare quando nessuno dei due coniugi la invoca come difesa.
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Angelo Greco
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