Le reazioni della vittima e i litigi reciproci non escludono il reato. Lo chiarisce la Corte d’Appello di Bari.
Una donna denuncia il marito per anni di violenze fisiche, insulti, minacce e comportamenti intimidatori. In giudizio, l’imputato sostiene che i litigi fossero reciproci, che la moglie a volte reagisse, che non ci fosse un annientamento psichico totale della vittima. Sostiene anche che le sue dichiarazioni, provenendo da chi si è costituita parte civile nel processo, non siano sufficienti da sole per condannare.
La Corte d’Appello di Bari, con la sentenza n. 564 dell’11 febbraio 2026, respinge tutte queste difese e conferma la condanna. Le dichiarazioni della vittima — se ritenute credibili — possono fondare la responsabilità penale anche se provengono dalla parte civile. Le reazioni della vittima e i litigi reciproci non escludono il reato. L’assenza di un completo annientamento psichico non è necessaria.
La domanda su se le parole della vittima bastino per condannare per maltrattamenti chiarisce alcune delle questioni processuali e sostanziali più ricorrenti in questo tipo di processi.
Cos’è il reato di maltrattamenti: struttura e elementi
Il reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi — art. 572 cod. pen. — è un reato abituale: si configura quando la condotta vessatoria è reiterata nel tempo, creando nella vittima uno stato di sofferenza morale e di mortificazione personale continuativa.
La Corte d’Appello di Bari chiarisce due aspetti fondamentali sulla struttura del reato.
Il primo: non è necessario che ogni singolo episodio integri autonomamente un reato. Insulti, minacce, comportamenti intimidatori possono essere singolarmente irrilevanti sul piano penale, ma se inseriti in un contesto di reiterate vessazioni che creano un clima di sopraffazione sistematica, contribuiscono a configurare il reato di maltrattamenti nel suo complesso. Il giudice deve valutare la condotta nel suo insieme, non episodio per episodio.
Il secondo: non è necessario che la vittima sia psichicamente annientata. La soglia di rilevanza penale non richiede che la persona offesa sia ridotta a uno stato di totale prostrazione psicologica. È sufficiente che le condotte dell’agente siano idonee a determinare uno stato di sofferenza morale e di mortificazione personale, anche se la vittima conserva una propria reattività e capacità di resistenza.
Le dichiarazioni della vittima: valore probatorio e standard di valutazione
Uno dei profili più rilevanti della sentenza riguarda il valore probatorio delle dichiarazioni della persona offesa che si è costituita parte civile nel processo.
La difesa sosteneva che quelle dichiarazioni dovessero essere trattate come quelle del coimputato — soggette alla regola dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. — e quindi non potessero fondare la condanna da sole, ma solo come indizi da corroborare con riscontri specifici.
La Corte d’Appello di Bari ha respinto questa tesi, ribadendo l’orientamento consolidato della giurisprudenza: le dichiarazioni della persona offesa — anche se costituita parte civile — non sono equiparabili a quelle del coimputato e non devono essere degradate a meri indizi. Hanno un valore probatorio pieno, purché siano ritenute intrinsecamente credibili all’esito di un vaglio rigoroso della loro attendibilità soggettiva e oggettiva.
Il giudice deve valutare: la coerenza interna del racconto, la sua specificità e precisione, l’assenza di contraddizioni rilevanti, la plausibilità delle circostanze narrate rispetto al contesto. Se la vittima supera questo vaglio di credibilità, le sue dichiarazioni possono fondare la condanna anche senza riscontri diretti, purché il racconto sia corroborato da elementi esterni — anche indiretti o semplicemente confermative della credibilità complessiva del narrato. Testimonianze di familiari o amici che hanno notato cambiamenti nel comportamento della vittima, referti medici, messaggi, segnalazioni precedenti: tutto ciò che conferma la coerenza del racconto è sufficiente.
Le reazioni della vittima escludono il reato?
Un secondo argomento difensivo frequente in questi processi è quello della reciprocità: la vittima non era passiva, a volte reagiva, ci sono stati litigi in cui entrambi hanno alzato la voce o si sono spintonati. Questo, secondo la difesa, dimostrerebbe che non c’era una relazione asimmetrica di sopraffazione ma un conflitto tra pari, incompatibile con la figura del maltrattante e della vittima.
La Corte d’Appello di Bari chiarisce che questo argomento non regge. La reciprocità dei litigi o la presenza di sporadiche reazioni della vittima non escludono la configurabilità del reato di maltrattamenti, quando risulti accertata la sistematicità delle condotte vessatorie dell’agente e la sua consapevole volontà di sottoporre il soggetto passivo a continuative sofferenze fisiche e morali.
Il reato di maltrattamenti non richiede che la vittima sia completamente passiva o incapace di reagire. Richiede che l’agente agisca sistematicamente con l’intenzione di sottomettere l’altro a un regime di sopraffazione. Se questo elemento è accertato, le reazioni occasionali della vittima non cancellano la struttura del reato.
L’elemento soggettivo: la consapevole volontà di maltrattare
La sentenza sottolinea il ruolo dell’elemento soggettivo. Il dolo del reato di maltrattamenti non richiede un proposito criminale elaborato: è sufficiente la consapevole volontà di sottoporre il convivente a continuative sofferenze fisiche e morali, anche se questa volontà si manifesta attraverso comportamenti abituali che l’agente ha interiorizzato come normali.
Chi insulta sistematicamente il partner, lo minaccia, lo umilia davanti ai figli, lo colpisce anche senza causare lesioni gravi, lo fa — se lo fa con continuità e consapevolezza — con il dolo richiesto dall’art. 572 cod. pen. Non occorre che voglia “maltrattare” nel senso astratto del termine: basta che voglia tenere quei comportamenti, sapendo che creano nella vittima uno stato di sofferenza continuativa.
Le aggravanti e le pene accessorie
La sentenza applica anche alcune circostanze aggravanti: la commissione del fatto in presenza di minori — art. 61, n. 2, cod. pen. — e le aggravanti speciali previste dagli artt. 576 e 577 cod. pen. per i maltrattamenti commessi in determinati contesti familiari o con determinate modalità.
Le aggravanti incidono significativamente sulla pena: il reato base di maltrattamenti è punito con la reclusione da tre a sette anni, ma le aggravanti possono portare la pena ben oltre questi limiti.
Cosa significa nella pratica per chi denuncia e per chi è accusato?
Per chi denuncia maltrattamenti: la propria testimonianza — se resa in modo coerente, specifico e credibile — ha pieno valore probatorio e può essere sufficiente per la condanna, anche senza prove documentali o testimoni diretti degli episodi. Non occorre dimostrare di essere stata psicologicamente annientata, né che ogni singolo episodio costituisse un reato autonomo. Non preoccupa il fatto di aver reagito qualche volta ai maltrattamenti: la reattività della vittima non cancella il reato.
Per chi è accusato: la difesa basata sulla reciprocità dei litigi o sulla reattività della vittima è debole se il contesto complessivo evidenzia una sistematicità delle condotte dell’imputato. La chiave è la valutazione globale del comportamento, non la scomposizione in singoli episodi.
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Angelo Greco
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