La medica che sospende il corso per maternità perde anzianità rispetto ai colleghi?


La Corte Costituzionale con la sentenza 76/2026 dichiara illegittimo l’art. 24 comma 5 del D.Lgs. 368/1999 nella parte in cui non prevede che il diploma di formazione in medicina generale conseguito dopo il recupero del periodo di sospensione per maternità sia considerato acquisito nella sessione ordinaria. Il ritardo nella trasformazione dell’incarico a tempo determinato in tempo indeterminato non può essere la conseguenza della scelta di avere figli.

Una dottoressa frequenta il corso triennale di formazione specifica in medicina generale. Rimane incinta, sospende il corso per maternità come previsto dalla legge, recupera il periodo mancante e consegue il diploma nella prima sessione straordinaria disponibile — qualche mese dopo i colleghi che non hanno avuto interruzioni. Risultato: il suo incarico a tempo determinato con il SSN si trasforma in rapporto a tempo indeterminato in ritardo rispetto ai colleghi di corso, con effetti permanenti sull’anzianità professionale e sulla carriera.

Cerchiamo di capire se la medica che sospende il corso per maternità perde anzianità rispetto ai colleghi, perché la risposta della Corte Costituzionale, sentenza n. 76 del 12 maggio 2026, è che questa situazione è incostituzionale — e la norma che la produceva è stata eliminata.

Il meccanismo che creava la discriminazione

Il corso di formazione specifica in medicina generale ha durata triennale. Al termine, il conseguimento del diploma determina automaticamente la trasformazione dell’incarico convenzionale a tempo determinato con il SSN in rapporto a tempo indeterminato: non è una scelta discrezionale dell’amministrazione, ma un automatismo normativo.


L’art. 24, comma 5, del D.Lgs. 368/1999 prevedeva che, in caso di sospensione del corso per impedimento superiore a quaranta giorni — tra cui la gravidanza e la maternità — il periodo di sospensione dovesse essere recuperato, con conseguente svolgimento dell’esame finale in una sessione straordinaria successiva a quella ordinaria.

Il problema non era il recupero in sé — ragionevole sul piano della completezza formativa — ma le conseguenze. La dottoressa che aveva sospeso per maternità conseguiva il diploma in ritardo rispetto ai colleghi, l’automatismo della trasformazione del rapporto scattava in ritardo, e quel ritardo si consolidava per tutta la durata della carriera come minore anzianità convenzionale.

La doppia discriminazione: anzianità e disciplina collettiva

La Consulta individua due profili di svantaggio distinti e cumulativi.

Il primo è il ritardo nell’anzianità convenzionale: partendo più tardi nel rapporto a tempo indeterminato, la dottoressa accumulava meno anzianità rispetto ai colleghi di corso che avevano concluso nei tempi ordinari. Questo svantaggio non si recuperava nel tempo: si consolidava e si propagava per tutta la carriera professionale, incidendo sui trasferimenti, sulla progressione, sulle graduatorie.

Il secondo è l’assoggettamento a una diversa disciplina collettiva: tra la sessione ordinaria e quella straordinaria possono intervenire modifiche agli Accordi Collettivi Nazionali. Nel caso concreto, la dottoressa aveva conseguito il diploma dopo l’entrata in vigore del nuovo ACN 2024, che aveva introdotto il ruolo unico di assistenza primaria con un assetto organizzativo diverso. I colleghi che avevano concluso nei tempi ordinari erano rimasti disciplinati dall’ACN precedente. Lo stesso evento — la maternità — aveva determinato l’applicazione di una disciplina diversa e potenzialmente meno favorevole.


I parametri costituzionali violati

La questione di legittimità costituzionale era stata sollevata dal TAR Lazio in riferimento a quattro articoli della Costituzione.

L’art. 3 Cost. — il principio di uguaglianza — era violato per la disparità di trattamento tra donne che avevano sospeso per gravidanza e colleghi maschi che avevano potuto frequentare il corso senza interruzioni. A parità di formazione completata e di diploma conseguito, le prime si trovavano in una posizione lavorativa deteriore senza giustificazione ragionevole.

Gli artt. 31 e 37 Cost. — tutela della famiglia e protezione della lavoratrice madre — erano violati perché la prospettiva del ritardo nella carriera produceva un effetto dissuasivo: il timore delle conseguenze professionali poteva indurre le interessate a comprimere l’utilizzo degli istituti di tutela della maternità previsti dall’ordinamento. Una norma che scoraggia di fatto l’esercizio di diritti costituzionalmente garantiti li svuota di contenuto.

L’art. 32 Cost. — tutela della salute — era violato indirettamente, poiché il disincentivo all’astensione per maternità poteva ripercuotersi sulla salute della madre e del nascituro.

Il quadro europeo e la giurisprudenza della Corte di Giustizia

La Consulta si confronta anche con il diritto dell’Unione Europea. La direttiva 2006/54/CE prevede all’art. 15 che al termine del congedo di maternità la donna abbia diritto di riprendere il proprio lavoro “secondo termini e condizioni che non le siano meno favorevoli, e a beneficiare di eventuali miglioramenti delle condizioni di lavoro che le sarebbero spettati durante la sua assenza”.


La Corte di Giustizia UE, sentenza Napoli c. Ministero della giustizia (causa C-595/12/2014), aveva già affermato che l’esclusione dalla partecipazione a un corso e dall’esame conclusivo a causa della maternità — con conseguente perdita di opportunità di miglioramento delle condizioni di lavoro — costituisce trattamento sfavorevole vietato dalla direttiva. La violazione è tanto più grave, precisava la Corte UE, quando l’avvio del corso successivo dipende dalla discrezionalità delle autorità competenti.

La Consulta richiama anche i propri precedenti in materia: le sentenze n. 361/2000, n. 200/2020 e n. 211/2023, che avevano progressivamente costruito un sistema di tutele volto a neutralizzare gli effetti pregiudizievoli della maternità sulla posizione professionale — eliminando sia le norme che determinano menomazioni economiche sia quelle che producono danni permanenti sulla carriera.

La soluzione: equiparare la sessione straordinaria a quella ordinaria

La dichiarazione di illegittimità costituzionale colpisce l’art. 24, comma 5, del D.Lgs. 368/1999 nella parte in cui non prevede che il diploma conseguito nella prima sessione straordinaria disponibile dopo il recupero del periodo di sospensione per maternità sia considerato come acquisito nella sessione ordinaria, ai fini degli effetti giuridici della trasformazione dell’incarico.

La soluzione non elimina l’obbligo di recuperare il periodo formativo: la completezza della formazione resta un requisito legittimo. Elimina invece lo svantaggio che derivava dal ritardo nella trasformazione del rapporto convenzionale, equiparando gli effetti giuridici del diploma — qualunque sia la sessione in cui è stato conseguito — a quelli della sessione ordinaria.

Le implicazioni pratiche

Per le dottoresse in formazione che abbiano sospeso o stiano per sospendere il corso per gravidanza o maternità, la sentenza chiarisce che il diploma conseguito nella sessione straordinaria produce gli stessi effetti giuridici di quello conseguito nella sessione ordinaria — compresa la decorrenza della trasformazione dell’incarico a tempo indeterminato dalla data della sessione ordinaria, non da quella straordinaria.


Per le ASL e le strutture sanitarie che gestiscono il convenzionamento con i medici di medicina generale, la sentenza impone di adeguare le procedure di conferimento dell’incarico definitivo, applicando la data della sessione ordinaria come momento costitutivo della decorrenza anche per le dottoresse che hanno conseguito il diploma in sessione straordinaria per maternità.

Per il legislatore, la sentenza segnala la necessità di adeguare il testo dell’art. 24, comma 5, del D.Lgs. 368/1999 per incorporare il principio affermato dalla Consulta, così da eliminare ogni incertezza applicativa.




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 Angelo Greco

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