TAR Umbria, sentenza 18 giugno 2026, n. 283



Presidente: Ungari – Estensore: Daniele

FATTO E DIRITTO

1. Il sig. G.B. è proprietario di un fabbricato sito nel Comune di Spoleto, in Via Guglielmo Marconi (distinto al catasto al foglio n. 123, particella n. 2436), ricadente su un terreno confinante con l’edificio dei controinteressati, i quali hanno edificato proprio sul confine; sulla parete prospiciente la proprietà del ricorrente è presente ad un’altezza di circa 4 metri dal piano di campagna una luce.


Il ricorrente impugna il diniego di permesso di costruire prot. AOO.SPO.06/06/2024.0038169 emesso dal Comune di Spoleto in data 6 giugno 2024 e relativo al diniego dell’istanza di “completo ampliamento dell’immobile in oggetto per ottemperare il concetto di totale aderenza del construendo fabbricato al fabbricato del vicinante costruito sul confine. Rispetto all’ultimo titolo rilasciato, la presente prevede la chiusura dell’asola che era stata posta in corrispondenza della luce esistente sul muro del confinante, tanto da ottenere una totale aderenza […]”.

2. L’ente denegava la predetta istanza in quanto: «L’intervento, prevedendo la chiusura di una finestra sul muro di confine, contrasta con quanto previsto dall’art. 59, comma 6, delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Spoleto Parte operativa che viene di seguito riportato: “6. Nel caso di un edificio il cui muro sia posto sul confine di proprietà, il vicino può costruire sul confine stesso in aderenza, ma senza appoggiare il suo edificio a quello preesistente e senza chiudere eventuali luci o vedute sul muro stesso”».

3. Nel 2003 il ricorrente, in virtù della concessione edilizia n. 28801/2003 rilasciata dal Comune di Spoleto per un intervento di ristrutturazione ed ampliamento, ha allargato il predetto edificio sul lato confinante con i controinteressati; senonché il Tribunale di Spoleto, con ordinanza emessa in via d’urgenza il 17 dicembre 2008, condannava il sig. G. all’arretramento dell’ampliamento realizzato, ritenuto integrante molestia al possesso dei vicini perché operato in violazione delle distanze legali fissate dall’art. 86 delle NTA del PRG del Comune di Spoleto allora vigente, pari a dieci metri tra i fabbricati e cinque dal confine.

4. A seguito dell’entrata in vigore del nuovo PRG del Comune di Spoleto, il cui art. 59 delle NTA consentiva la costruzione sul confine in aderenza al manufatto del confinante preveniente, il ricorrente otteneva il permesso di costruire n. 13245 del 7 maggio 2015, diretto a realizzare un ampliamento in aderenza al fabbricato dei vicini, lasciando però una zona di rispetto in corrispondenza della luce presente nella parete dell’edificio confinante; tuttavia il Tribunale di Spoleto con sentenza n. 795 del 2016 confermava l’ordinanza interdittale, condannando il sig. G. all’arretramento del fabbricato, ritenendo tuttora applicabile l’art. 86 delle NTA del PRG vigente all’epoca della edificazione, e sancendo comunque che “l’ampliamento della costruzione di parte resistente è, secondo quanto accertato, solo parzialmente aderente all’edificio posseduto da Rita C., ciò da cui conseguirebbe, in ogni caso – vale a dire anche applicando il codice civile – la illegittimità della maggior parte della costruzione, nella parte in cui, violando la distanza legale, non ha raggiunto il confine con il fondo della ricorrente”.

5. Il ricorrente proponeva appello sostenendo che il nuovo permesso di costruire avrebbe dovuto seguire la nuova disciplina di cui all’art. 59 delle NTA al nuovo PRG; la Corte d’appello di Perugia respingeva l’impugnativa, e con sentenza n. 901/2017 del 20 dicembre 2017 ha evidenziato che:


– “il PRG vigente all’epoca, e le relative Norme Tecniche di Attuazione, non consentissero di legittimare l’intervento, a prescindere dalla circostanza relativa al possesso di un permesso a costruire (che, come noto, è sempre rilasciato fatti salvi i diritti dei terzi: si che non è mai decisivo il fatto in sé dell’ottenimento della concessione edilizia a giustificazione dell’intervento edilizio […]”;

– d’altro canto, anche a voler ritenere applicabile la normativa sopravvenuta più favorevole delle NTA del PRG del 2008, “nel caso di specie la costruzione degli appellanti non appare comunque rispettosa della disciplina di cui all’invocato art. 59: da un lato essa non è in aderenza, posto che il primo Giudice, sulla scorta della CTU realizzata in primo grado, ha sottolineato come si trattasse [d]i una costruzione solo in parte in aderenza. Ciò che starebbe in ogni caso a significare la legittimità della maggior parte della costruzione nella parte in cui, violando la distanza legale, non ha raggiunto il confine del fondo della C.; dall’altro, anche a volerla ritenere in aderenza, non sarebbe comunque legittimata dall’art. 59, che prevede la costruzione in aderenza solo a condizione dell’assenza di luci o vedute sul muto, luci che sono invece pacificamente presenti […] In sostanza, è possibile il mancato rispetto dell’ordinaria distanza solo a condizione che vi sia aderenza; quando l’aderenza non può aver luogo, perché c’è una luce o una veduta, il distacco tra fabbricati diventa un atto dovuto e obbligatorio”. La predetta pronuncia veniva confermata dalla Cassazione con ordinanza n. 3890/2019.

6. Nel frattempo il sig. G. chiedeva ai controinteressati di chiudere la luce esistente sul loro edificio, e, in mancanza di accordo, adiva il Tribunale di Spoleto per l’accertamento, ai sensi dell’art. 904 c.c., del suo diritto di chiudere la luce esistente sul muro di confine, consentendogli in tal modo di costruire in aderenza al predetto muro ai sensi dell’art. 877 c.c.

Con sentenza n. 85 del 2024 il Tribunale di Spoleto respingeva la domanda sostenendo, in primo luogo, che “In ordine ai presupposti applicativi dell’art. 904 c.c. va rilevato che il venir meno del diritto del proprietario di mantenere aperte le luci, sia pure aperte soltanto iure proprietatis, è subordinato alla realizzazione piena e concreta della propria costruzione; che secondo cui in tema di rapporto di proprietà e rapporti di vicinato, il sacrificio del diritto del vicino di tenere le luci nel muro è subordinato alla effettiva erezione di una costruzione, in appoggio o in aderenza e non anche, pertanto, in relazione alla semplice intenzione di costruire, che non fa venir meno il diritto del proprietario del muro di mantenere le luci aperte jure proprietatis“. Avverso la predetta sentenza è attualmente pendente impugnazione avanti alla Corte d’appello di Perugia.

7. Medio tempore il 6 maggio 2024 il sig. G. formulava una nuova istanza di permesso di costruire al fine di ampliare l’edificio e renderlo completamente in aderenza al fabbricato confinante di proprietà dei controinteressati: l’istanza veniva respinta dal Comune con provvedimento del 6 giugno 2024, oggetto di odierna impugnativa.


8. Il ricorso risulta affidato a quattro motivi, sintetizzabili come segue.

8.1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 904 c.c.: la pretesa del ricorrente all’edificazione sul confine sarebbe espressamente legittimata dall’art. 904, che gli attribuirebbe un vero e proprio diritto potestativo di chiudere la luce del proprietario confinante, risultando, da questo punto di vista, recessiva la facoltà dei controinteressati di mantenere la luce aperta sul muro dell’edificio costruito a confine in virtù del principio di prevenzione assicurato dall’art. 877 c.c., il quale, però, non accorda una tutela incondizionata a prescindere dalle esigenze del proprietario confinante. Ed infatti l’art. 59, comma 6, del PRG del Comune di Spoleto, quale norma regolamentare, non potrebbe derogare alla disposizione codicistica di cui all’art. 904, avente forza di legge.

8.2. Eccesso di potere nella forma dello sviamento di potere e disparità di trattamento: il Comune, dando erronea applicazione all’art. 59, comma 6, delle NTA del PRG avrebbe eluso le prescrizioni codicistiche, ledendo gli interessi pubblici protetti, tra cui l’imparzialità nella tutela dei diritti dei proprietari confinanti.

8.3. Invalidità dell’art. 59, comma 6, delle NTA del PRG del Comune di Spoleto: in ragione del contrasto di tale previsione regolamentare con l’art. 904 del codice civile – recato da una fonte gerarchicamente sovraordinata – l’art. 59 dovrebbe essere disapplicato dal Giudice, così consentendo l’annullamento del provvedimento illegittimo, conforme al regolamento ma difforme dalla legge.

8.4. Illegittimità costituzionale sopravvenuta: il PRG del 2008 del Comune di Spoleto, sia per la parte strutturale che per quella operativa è stato dichiarato illegittimo dal Consiglio di Stato con sentenza n. 760/2014, e successivamente la Corte costituzionale, con sentenza n. 164/2023, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 22, comma 2, della l.r. Umbria n. 5/2014, che aveva consentito la sanatoria del PRG approvato dal Comune di Spoleto nel 2008, precedentemente oggetto di pronuncia definitiva di annullamento. Discenderebbe da ciò che l’art. 59 delle NTA non è al momento più vigente e non poteva costituire presupposto per il diniego impugnato.


9. Si sono costituiti in giudizio sia il Comune di Spoleto che i controinteressati. In particolare questi ultimi hanno sostenuto che l’impossibilità di edificare in aderenza sul confine anche in presenza di una luce sarebbe stata già sancita dalla Corte d’appello di Perugia con sentenza n. 901/2017, irrevocabile, e, più di recente, dal Tribunale di Spoleto con sentenza n. 85/2024: il giudicato renderebbe la presente azione inammissibile per difetto di interesse.

Inoltre entrambe le parti resistenti hanno sostenuto che la derogabilità del codice civile da parte di regolamenti comunali sarebbe ammessa per l’art. 904 come per l’art. 873, stante l’espressa possibilità prevista in quest’ultima norma: quindi l’art. 59 sarebbe pienamente legittimo, e non disapplicabile. Inoltre il piano regolatore del Comune di Spoleto sarebbe stato sempre valido ed efficace senza soluzione di continuità perché con deliberazione di Consiglio comunale n. 9 del 4 febbraio 2021 è stata approvata la variante al PRG – parte strutturale nel pieno rispetto delle disposizioni di cui all’art. 89 del d.P.R. n. 380/2001, quindi la norma delle NTA al PRG richiamata dal Comune sarebbe tuttora vigente.

10. La parte ricorrente ha contestato partitamente le predette eccezioni. Il Collegio all’udienza pubblica del 10 marzo 2026 ha ordinato alle parti il deposito in giudizio della delibera di Consiglio comunale n. 9 del 4 febbraio 2021, sinora non versata in atti. Il Comune ha provveduto al deposito; quindi all’udienza pubblica del 28 aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.

11. Il ricorso è fondato, per quanto di seguito specificato.

12. Per motivi di priorità logica deve essere esaminato il quarto motivo di ricorso che ha carattere assorbente.


12.1. Il diniego di permesso di costruire oggetto dell’odierno gravame è stato espressamente fondato sul disposto dell’art. 59, comma 6, delle NTA del PRG del Comune di Spoleto, parte operativa, che testualmente dispone: “6. Nel caso di un edificio il cui muro sia posto sul confine di proprietà, il vicino può costruire sul confine stesso in aderenza, ma senza appoggiare il suo edificio a quello preesistente e senza chiudere eventuali luci o vedute sul muro stesso”. La pretesa del ricorrente di ampliare il proprio edificio in aderenza all’edificio di proprietà C.-M. risultava quindi preclusa dal disposto della predetta norma regolamentare che in casi siffatti non consente di chiudere eventuali luci sul muro di confine.

12.2. L’art. 59, comma 6, è però parte integrante del PRG, parte operativa, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 105 del 17 ottobre 2008, che è stata annullata, unitamente alla parte strutturale recata dalla delibera n. 50 del 14 maggio 2008 da questo T.A.R., che con sentenza n. 521 del 14 dicembre 2012 ha rilevato che “Dall’esperita istruttoria, prima ancora che gli aspetti di logicità/illogicità e conformità allo stato dei luoghi del P.R.G. e delle destinazioni di zona contestate, è emerso che lo strumento urbanistico è stato adottato, con delibera consiliare n. 107 del 25 giugno 2003, senza previa acquisizione del parere di compatibilità sismica, in violazione di quanto prescritto dall’allora vigente art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64”. La predetta pronuncia è stata confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 760 del 19 febbraio 2014.

12.3. È vero che in seguito il Comune di Spoleto ha sanato retroattivamente sia la parte strutturale che la parte operativa del PRG con Deliberazione n. 10 del 10 aprile 2014, ma tale operazione era stata compiuta in attuazione del disposto dell’art. 22 della l.r. Umbria 4 aprile 2014, n. 5, che è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 164 del 27 luglio 2024 “nella parte in cui consente che il Comune rilasci esso stesso a sanatoria il parere di compatibilità sismica e anche dopo l’approvazione del PRG”.

In altri termini con la delibera comunale n. 10 del 2014 il Comune di Spoleto aveva superato con valenza retroattiva i motivi di rilevata illegittimità del PRG, rilasciando il parere di compatibilità sismica in via postuma, ovvero dopo l’approvazione del PRG. Ne consegue che detta delibera, approvata sulla base di una norma dichiarata illegittima doveva ritenersi inefficace, così come la relativa sanatoria del PRG annullato.

12.4. Nel frattempo il Comune aveva approvato la deliberazione di C.c. n. 9 del 4 febbraio 2021 di approvazione di apposita variante al PRG – parte strutturale nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 89 del d.P.R. 380/2001; tuttavia è emerso dalla produzione in giudizio del relativo documento che la stessa si riferisce esclusivamente alla parte strutturale del PRG, tanto è vero che in essa si prevede espressamente che nella parte operativa “saranno inserite specifiche norme”, a voler significare che evidentemente la parte operativa deve essere ancora approvata.


Né peraltro il Comune, in replica a tale argomentazione di parte ricorrente ha indicato una differente delibera comunale che avrebbe provveduto ad approvare la parte operativa del PRG oggetto di interesse nella presente sede, né ha ulteriormente dedotto sul punto.

12.5. In casi siffatti, come noto il provvedimento emanato (o come in questo caso, sanato dopo l’annullamento) sulla base di una norma dichiarata successivamente incostituzionale risulta “viziato per illegittimità successiva o derivata e, per essere eliminato dal mondo giuridico, è necessaria una formale rimozione (annullamento), non essendo questo un mero effetto conseguenziale alla dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma in base alla quale è stato emanato o di cui il provvedimento ha fatto applicazione” (ex multis, T.A.R. Lazio, Sez. I, 6 marzo 2025, n. 4816, nonché T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, Sez. I, 20 giugno 2024, n. 165). La parte ricorrente ha provveduto ad impugnare il provvedimento deducendo l’illegittimità costituzionale sopravvenuta del parametro sulla base del quale il regolamento, una volta annullato, era stato sanato.

13. Da quanto sopra discende che il diniego di permesso di costruire risulta illegittimamente adottato dal Comune di Spoleto (seppure in via sopravvenuta) perché basato sull’art. 59, comma 6, della NTA del PRG, parte operativa, che non risulta non più efficace (perché annullato e poi sanato sulla base di una norma dichiarata illegittima) a seguito del sopravvenire della sentenza della Corte costituzionale n. 164 del 27 luglio 2024.

14. Per quanto esposto, il ricorso deve essere accolto.

15. Le spese di lite, in considerazione della particolarità della vicenda, possono essere compensate.


P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti indicati in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.


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