Nel divorzio la perizia psichiatrica sul coniuge è possibile, ma solo con prove concrete. Non si può usare per “cercare” patologie. Ecco le regole.
Durante un processo di separazione o divorzio, uno dei coniugi ritiene che l’altro abbia problemi psichici che lo rendono inadatto a occuparsi dei figli. Oppure sostiene che certi comportamenti gravi durante il matrimonio siano riconducibili a una patologia. Può chiedere al giudice di disporre una perizia psichiatrica sull’ex coniuge?
La risposta è sì, ma con condizioni precise che la legge e la giurisprudenza hanno tracciato con chiarezza. Non si tratta di uno strumento offensivo che una parte può usare a piacimento per mettere in difficoltà l’altra. Non è nemmeno uno strumento esplorativo, da attivare nella speranza di trovare qualcosa di utile. È uno strumento tecnico, ammissibile solo quando esistono già elementi concreti che lo giustificano e quando l’accertamento è davvero necessario per decidere le questioni oggetto del giudizio.
La domanda su quando nel divorzio si può chiedere una perizia psichiatrica sul coniuge è frequente proprio perché le aspettative delle parti spesso non coincidono con i limiti che il sistema processuale impone. Questo articolo spiega il quadro normativo, quando la perizia è ammissibile, quando non lo è, e cosa cambia a seconda che ci siano o meno figli coinvolti.
Qual è la base normativa per la perizia psichiatrica nel processo familiare?
Il riferimento principale è l’art. 473-bis.25 cod. proc. civ., introdotto dalla riforma Cartabia (d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022), che disciplina la consulenza tecnica d’ufficio nei procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie.
La norma stabilisce che il giudice, quando dispone una consulenza tecnica d’ufficio, deve precisare l’oggetto dell’incarico e scegliere un consulente dotato di specifica competenza rispetto agli accertamenti da compiere. Per la consulenza psicologica o psichiatrica, la norma è ancora più stringente: le indagini e le valutazioni su caratteristiche e profili di personalità delle parti sono consentite solo nei limiti in cui riguardino aspetti che incidono direttamente sulle capacità genitoriali, e devono essere fondate su metodologie e protocolli riconosciuti dalla comunità scientifica.
Il consulente, nella propria relazione, deve tenere distinti i fatti osservati direttamente, le dichiarazioni delle parti e dei terzi, e le valutazioni da lui formulate. Deve indicare le metodologie seguite e, se del caso, formulare proposte di intervento a sostegno del nucleo familiare e del minore.
La riforma ha quindi codificato e reso più rigorosi i limiti che la giurisprudenza aveva già elaborato nel tempo, rendendo più difficile l’ammissione di consulenze generiche o esplorative.
Quando la perizia psichiatrica è ammissibile?
La consulenza tecnica d’ufficio di natura psichiatrica o psicologica può essere disposta quando ricorrono tre condizioni, che devono sussistere tutte insieme.
La prima è la presenza di elementi concreti che facciano dubitare della capacità genitoriale di uno dei coniugi o della sua idoneità a tutelare l’interesse dei figli. Non bastano supposizioni, antipatie o accuse generiche: occorrono fatti specifici, riconoscibili e documentabili.
La seconda è che la patologia psichica sia stata allegata e supportata da un principio di prova: certificazioni mediche, comportamenti anomali documentati, precedenti giudiziari, segnalazioni da parte di professionisti che hanno avuto contatti con la famiglia. Qualcosa di concreto, insomma, che dia sostanza alla richiesta.
La terza è che la valutazione della personalità del coniuge sia rilevante ai fini della decisione: tipicamente sull’affidamento dei figli o sulla responsabilità genitoriale. Se quell’accertamento non serve a decidere nulla di ciò che è in discussione nel processo, non ha ragione di essere disposto.
La Cassazione ha ribadito che la valutazione delle capacità genitoriali deve essere attuale e concreta, e che la consulenza tecnica va disposta solo in presenza di elementi specifici che la giustifichino (Cass. civ., sez. 1, n. 21213/2019).
Quando invece la perizia non è ammissibile?
La giurisprudenza è netta: non è ammissibile una consulenza di natura meramente esplorativa, cioè disposta al solo scopo di cercare eventuali patologie in assenza di una specifica allegazione e di un principio di prova.
Il Tribunale di Salerno ha affermato con chiarezza che la mancanza di un’adeguata specificazione del vizio psichico non può essere sopperita da una consulenza tecnica d’ufficio che, ove non diretta all’accertamento di una determinata condizione psichica, assume il carattere di un’inammissibile consulenza di natura esplorativa (Trib. di Salerno, sez. 1, n. 3309/2015).
In pratica: non si può chiedere al giudice di disporre una perizia psichiatrica sull’ex coniuge dicendo genericamente “mi sembra che abbia qualche problema”. Occorre indicare quale problema, su quale base si sospetta, e perché quell’accertamento è necessario per decidere le questioni in discussione.
Il giudice, dal canto suo, non è obbligato ad ammettere la perizia anche quando la richiesta è motivata. La decisione rimane un atto di valutazione discrezionale: spetta al giudice stabilire se l’accertamento è davvero necessario o se il quadro probatorio già disponibile è sufficiente per decidere.
Cosa cambia se ci sono figli minori?
La presenza di figli minori è il contesto in cui la perizia psichiatrica trova la sua applicazione più frequente e più giustificata. Quando sono coinvolti minori, la valutazione delle capacità genitoriali diventa centrale, e l’accertamento di una patologia psichica che incide su quelle capacità può essere determinante per le decisioni sull’affidamento e sulla responsabilità genitoriale.
In questi casi, la consulenza può essere disposta per accertare se una patologia psichica del genitore incida negativamente sull’interesse del minore, sulla sua crescita e sul suo benessere psicofisico. Il giudice deve comunque motivare la necessità della perizia e delimitare con precisione l’oggetto dell’incarico, come richiesto dall’art. 473-bis.25 cod. proc. civ.
Un esempio concreto: il Tribunale di Ravenna ha disposto l’affidamento esclusivo alla madre in presenza di una patologia psichica del padre, accertata tramite consulenza tecnica, che incideva sulla capacità di relazionarsi con la figlia (Trib. di Ravenna, sez. 1, n. 980/2020). In questo caso, la perizia non era esplorativa: era mirata a verificare una condizione specifica, già segnalata con elementi di fatto, e il suo esito ha inciso direttamente sulla decisione del giudice.
Nei procedimenti per la decadenza o la limitazione della responsabilità genitoriale — disciplinati dall’art. 330 cod. civ. — la perizia psichiatrica può essere ancora più rilevante, arrivando a costituire uno degli elementi probatori principali per accertare la sussistenza di una patologia tale da giustificare la misura restrittiva (Cass. civ., sez. 1, n. 21213/2019).
E se non ci sono figli? La perizia è ancora possibile?
Sì, ma lo spazio applicativo si restringe notevolmente. Nei procedimenti di separazione o divorzio senza figli, la perizia psichiatrica può essere ammessa solo se incide su profili specificamente rilevanti per la causa.
Un esempio è la domanda di addebito della separazione fondata sull’incapacità di intendere e di volere al momento della celebrazione del matrimonio, ai sensi dell’art. 120 cod. civ., oppure per comportamenti tali da rendere intollerabile la convivenza ai sensi dell’art. 151 cod. civ. Se si sostiene che certi comportamenti durante il matrimonio fossero riconducibili a una patologia psichica e questa circostanza è rilevante per la decisione sull’addebito, la perizia può essere pertinente.
Fuori da questi scenari specifici, nei procedimenti senza figli è molto difficile che una perizia psichiatrica sull’ex coniuge venga ammessa, perché difficilmente risulterebbe necessaria per decidere le questioni in discussione.
Come si svolge la procedura concretamente?
La richiesta di perizia psichiatrica può essere avanzata da una delle parti in causa, ma la decisione spetta sempre e solo al giudice. Non esiste un diritto automatico a ottenere la perizia: la parte che la richiede deve motivarla, indicare gli elementi concreti che la giustificano e spiegare perché è rilevante per le questioni da decidere.
Se il giudice decide di disporla, deve precisare l’oggetto dell’incarico — cioè cosa esattamente il consulente deve accertare — e scegliere un professionista dotato di specifica competenza rispetto a quell’accertamento. Il consulente deve seguire metodologie e protocolli riconosciuti dalla comunità scientifica e deve tenere distinti, nella propria relazione, i fatti osservati, le dichiarazioni delle parti e le valutazioni tecniche.
Il giudice deve inoltre garantire il rispetto della dignità e della riservatezza della persona sottoposta alla perizia. Non si tratta di un esame inquisitorio illimitato: l’accertamento deve restare circoscritto all’oggetto dell’incarico, senza sconfinare in indagini generali sulla personalità o sul carattere del coniuge.
Conclusioni
In sintesi: la perizia psichiatrica sull’ex coniuge nel processo di separazione o divorzio è possibile, ma non è uno strumento da usare liberamente. Serve una base concreta, un’allegazione specifica, una pertinenza diretta con le questioni da decidere. Il giudice valuta e decide. Senza figli, lo spazio è molto ridotto. Con figli, la perizia può diventare uno strumento determinante, ma sempre entro i limiti che la legge e la giurisprudenza hanno tracciato con precisione.
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Angelo Greco
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