Era il 26 settembre 2012 quando un ragazzo di sedici anni, alunno di un liceo scientifico della provincia di Caserta, si ritrovò con il naso rotto e sanguinante dopo una partita di ping pong.
A colpirlo, durante l’ora di scienze motorie, era stato un compagno di classe: un movimento brusco del braccio per ribattere la pallina, una racchetta che sbatte contro il volto, il dolore e il sangue che scorre. La dinamica, in sé, poteva sembrare un incidente banale, di quelli che capitano quando si fa sport. Ma per i giudici non lo è stato affatto.
Quel pomeriggio, nella palestra della scuola, c’erano ventotto alunni stipati in due stanze collegate tra loro. Una era destinata al badminton, l’altra, grande più o meno cinquanta metri quadrati, ospitava due tavoli da ping pong e una rete per il badminton. I ragazzi non impegnati nel gioco aspettavano il loro turno, e lo facevano stando in piedi proprio accanto ai tavoli, a pochi centimetri da chi stava giocando. Nessuno, a quanto pare, aveva detto loro di mettersi in un punto sicuro. O meglio, il professore sosteneva di averlo fatto, ma la realtà dei fatti raccontava un’altra storia.
Il ragazzo colpito, dopo le cure del caso, decise di citare in giudizio la scuola e il ministero dell’Istruzione. La sua tesi era semplice: l’incidente non era stato una fatalità, ma la conseguenza di un ambiente inadeguato e di una sorveglianza insufficiente. Il tribunale di Napoli, nel 2025, gli diede ragione. La scuola fu condannata a risarcirlo per i danni subiti, sia quelli biologici che le spese mediche. A quel punto, però, entrò in scena la compagnia assicurativa dell’istituto, che era stata chiamata in causa proprio dalla scuola per essere manlevata, cioè per coprire l’importo del risarcimento. L’assicurazione, però, non ci stava e decise di fare appello.
Il ricorso dell’assicurazione si basava su diversi punti: secondo la compagnia, la responsabilità della scuola non era configurabile, le prove raccolte erano state valutate male e le spese processuali erano state liquidate in modo eccessivo. Ma la Corte d’Appello di Napoli, con la sentenza n. 4949 del 24 giugno scorso ha risposto punto su punto, chiudendo definitivamente la partita.
Il ragionamento dei giudici parte da un principio fondamentale, più volte ribadito dalla Cassazione: quando uno studente si iscrive a scuola, si instaura un vero e proprio vincolo contrattuale tra lui e l’istituto. Non si tratta di un rapporto qualsiasi, ma di un’obbligazione precisa, che impone alla scuola di vigilare sulla sicurezza e sull’incolumità dell’alunno per tutto il tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica. Come ha chiarito la Corte richiamando la sentenza della Cassazione n. 10516 del 2017, “l’accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell’allievo alla scuola, determina l’instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell’istituto l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo”.
Ciò significa che la responsabilità della scuola non è di tipo extracontrattuale, come quella prevista dall’articolo 2048 del codice civile per i danni causati dai precettori, ma contrattuale. E la differenza non è solo teorica: cambia tutto il peso delle prove. In questo caso, infatti, non è lo studente a dover dimostrare la negligenza della scuola, ma è la scuola a dover provare di aver fatto tutto il possibile per evitare l’incidente. La Cassazione, con la sentenza n. 14910 del 2018, ha stabilito che chi agisce per ottenere il risarcimento deve solo dimostrare che l’evento dannoso si è verificato mentre l’alunno era sotto la vigilanza della scuola. Poi, spetta alla scuola dimostrare che l’evento è stato determinato da una causa a sé non imputabile, o che ha adottato tutte le misure di vigilanza adeguate.
Ed è proprio qui che la scuola e la sua assicurazione hanno perso la partita. Perché, guardando le prove emerse nel corso del processo, i giudici hanno ritenuto che l’evento fosse prevedibile ed evitabile. La testimonianza del professore di educazione fisica, l’insegnante presente quel giorno, è stata decisiva: pur avendo dichiarato di aver dato istruzioni ai ragazzi di posizionarsi ai lati dei tavoli, lo stesso docente ha confermato che l’alunno si stava spostando dietro il compagno che giocava quando è stato colpito. Ma per i giudici questo non basta. Quella stanza di cinquanta metri quadrati, con due tavoli da ping pong e ventotto alunni intorno, era di per sé un rischio. I giocatori, nel fare il loro movimento di gioco, potevano colpire chiunque si trovasse troppo vicino. E la scuola avrebbe dovuto prevederlo.
I giudici scrivono che “disporre 28 alunni di una intera classe intorno a due tavoli da ping-pong le cui dimensioni sono notevoli in rapporto alle dimensioni di una stanza piccola di appena 50 metri quadrati, non poteva far escludere che si verificassero situazioni di pericolo per i medesimi alunni a seguito di azioni di gioco che potevano essere anche particolarmente vivaci o eccessive”. In altre parole, l’ambiente stesso era inidoneo, e la scuola non aveva fatto nulla per rimediare. Non bastava dire che l’incidente era stato imprevedibile o improvviso: la scuola doveva dimostrare di aver predisposto un sistema di vigilanza adeguato, cosa che non ha fatto. Così la Corte ha respinto il ricorso dell’assicurazione, confermando la condanna già emessa in primo grado.
Un ultimo passaggio riguarda le spese processuali, un altro punto contestato dall’assicurazione. La compagnia sosteneva che il tribunale aveva liquidato in modo errato le spese sostenute dalla scuola per difendersi. Ma anche qui i giudici sono stati chiari: la Cassazione, con l’ordinanza n. 10595/2018, distingue tra spese di soccombenza, spese di resistenza e spese di chiamata in causa. Nel caso specifico, la scuola aveva chiesto di essere manlevata dall’assicurazione, e la richiesta era stata accolta. Quindi, se l’assicurazione è soccombente, deve pagare anche le spese legali della scuola. Nessun errore, nessuna ingiustizia.
La sentenza è definitiva e la compagnia assicurativa dovrà pagare il risarcimento al ragazzo, ormai maggiorenne, e rifondere le spese legali della scuola.
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Andrea Carlino
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