Cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza n. 26356/2026 pubblicata il 7 ottobre 2026: cosa cambia per lavoratori, sindacato e imprese, e perché senza formazione permanente non si può dare una consulenza corretta
Nel mio lavoro quotidiano, tra l’attività vertenziale sindacale e la consulenza a lavoratori e aziende, il trattamento di fine rapporto è una delle voci che genera più domande e, quando qualcosa va storto, più contenzioso. Il TFR è spesso la somma più consistente che un lavoratore incassa in tutta la sua vita professionale: quando l’azienda entra in crisi, è anche la prima cosa che si teme di perdere.
Per questo ho letto con grande attenzione la sentenza delle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione n. 26356 del 2026 (R.G. 7593/2024, relatrice la Consigliera Carla Ponterio, presidente il Primo Presidente Pasquale D’Ascola), pubblicata il 7 ottobre 2026. È una pronuncia che risolve un contrasto che negli ultimi tre anni aveva creato incertezza reale nelle aule di giustizia, negli uffici vertenze e nelle procedure concorsuali. E, a mio avviso, è anche una lezione sul valore dell’aggiornamento continuo.
Dal 1° gennaio 2007, per effetto dell’art. 1, commi 755 e seguenti, della legge n. 296 del 2006, i datori di lavoro privati con almeno cinquanta dipendenti devono versare al Fondo di Tesoreria, gestito dall’INPS per conto dello Stato, le quote di TFR che il lavoratore non ha destinato alla previdenza complementare.
La domanda, apparentemente teorica, era questa: quelle quote restano retribuzione differita del lavoratore, con il datore di lavoro come debitore, oppure diventano contributi previdenziali, con l’INPS come unico obbligato e il lavoratore estromesso dal rapporto con l’azienda?
La giurisprudenza si era divisa. Per anni la Sezione lavoro aveva affermato in modo costante la natura retributiva. Poi la sentenza n. 25035 del 2023 aveva cambiato rotta, qualificando il TFR versato al Fondo come prestazione previdenziale e indicando il Fondo di Tesoreria come unico obbligato per le quote maturate dopo il 2007. Altre pronunce, tra cui l’ordinanza n. 10082 del 2025, avevano invece riaffermato l’impostazione tradizionale. Il caso concreto, nato a Reggio Calabria da un lavoratore che chiedeva al Fondo di Garanzia il residuo di TFR non versato al Fondo di Tesoreria, è arrivato così alle Sezioni Unite.
La Corte ha scelto con nettezza la tesi retributiva. Il TFR resta quello disegnato dall’art. 2120 c.c.: retribuzione differita, con funzione solo in senso lato previdenziale. Le ragioni, che riassumo con parole mie, sono diverse e convergenti:
- Il dato letterale. La legge del 2006 limita l’intervento del Fondo alla quota corrispondente ai versamenti effettivamente eseguiti, lasciando espressamente il resto a carico del datore di lavoro. Il Fondo, quindi, non garantisce ciò che non ha ricevuto.
- Niente automaticità delle prestazioni. Se il TFR fosse una prestazione previdenziale, dovrebbe valere il principio dell’art. 2116 c.c., per cui la prestazione spetta anche se i contributi non sono stati versati. Ma la legge lo esclude in radice: una “previdenza” che lascia il rischio dell’omissione sulle spalle del lavoratore sarebbe in tensione con l’art. 38 della Costituzione.
- La vera ratio della riforma. Il Fondo di Tesoreria nasce per due scopi economico-politici: togliere alle imprese l’interesse a scoraggiare l’adesione alla previdenza complementare e trasferire risorse allo Stato, che le può impiegare per opere pubbliche. Nessuna finalità di tutela di uno stato di bisogno, nessuna solidarietà intergenerazionale.
- Il coordinamento con il Fondo di Garanzia. Il datore è esonerato dal contributo al Fondo di Garanzia solo per le quote effettivamente conferite al Fondo di Tesoreria. Per quelle non versate, il contributo resta dovuto e il Fondo di Garanzia continua a coprire il lavoratore in caso di insolvenza. I due Fondi sono complementari, non sovrapposti.
- Un solo TFR per tutti. Sarebbe irragionevole che lo stesso istituto cambiasse natura giuridica a seconda che l’azienda abbia quarantanove o cinquanta dipendenti.
La Corte ha anche respinto la cosiddetta tesi intermedia, secondo cui sarebbe il versamento effettivo al Fondo a trasformare il credito in previdenziale: il Fondo opera come un semplice conto di deposito e resta fuori dal perimetro della previdenza sociale.
Il principio di diritto (Cass. SU n. 26356/2026)
«Il trattamento di fine rapporto disciplinato dall’art. 2120 c.c., anche nel regime introdotto dall’art. 1, commi 755 – 757, della legge n. 296 del 2006, costituisce retribuzione differita, con funzione in senso lato previdenziale, e le quote di t.f.r. che i datori di lavoro, con almeno cinquanta dipendenti, hanno obbligo di versare, a partire dall’1 gennaio 2007, al Fondo di tesoreria gestito per conto dello Stato dall’Inps, costituiscono oggetto di crediti retributivi dei lavoratori la cui esigibilità è subordinata alla cessazione del rapporto. Di conseguenza il lavoratore ha legittimazione alla domanda di ammissione al passivo per le quote di t.f.r. maturate dopo il 1° gennaio 2007 e non versate al Fondo di tesoreria dal datore di lavoro assoggettato a liquidazione giudiziale e quest’ultimo non può considerarsi mero adiectus solutionis causa ma conserva la titolarità passiva dell’obbligazione di corrispondere il t.f.r.»
Sul piano processuale, le Sezioni Unite hanno rigettato il motivo dell’INPS relativo alla natura del TFR e rimesso la causa alla Sezione lavoro per l’esame degli altri motivi.
Qui sta, per me, il cuore della questione. La tesi previdenziale, che a prima vista poteva sembrare più protettiva (“paga lo Stato”), avrebbe prodotto effetti molto pesanti per chi lavora. La sentenza li rende evidenti e li scongiura:
- Il lavoratore resta creditore del datore. Può agire direttamente contro l’azienda per le quote non versate e insinuarsi al passivo della liquidazione giudiziale, senza dipendere dalle iniziative dell’INPS.
- Il privilegio resta quello pieno. Il credito conserva la collocazione dell’art. 2751-bis, n. 1, c.c., al vertice delle prelazioni, anziché quella meno favorevole riservata ai crediti contributivi.
- Il Fondo di Garanzia resta accessibile. Per la quota di TFR non versata al Fondo di Tesoreria, il lavoratore dell’impresa insolvente può chiederne il pagamento al Fondo di Garanzia, con i consueti presupposti della legge n. 297 del 1982.
- La prescrizione non “falcidia” il TFR. Il diritto si prescrive a partire dalla cessazione del rapporto, e non si corre il rischio di vedersi negare quote collegate a contributi prescritti, che il lavoratore non avrebbe potuto in alcun modo interrompere.
- La solidarietà negli appalti resta piena. Il committente risponde in solido ex art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 anche per le quote di TFR, e se vuole liberarsi deve provare che sono state versate al Fondo.
Da tecnico del diritto del lavoro impegnato anche in ambito sindacale, questa sentenza mi restituisce strumenti che, con l’orientamento del 2023, rischiavano di diventare spuntati. Penso in particolare ai settori che seguo più da vicino, come il trasporto pubblico e i servizi in appalto, dove crisi aziendali, cessioni di ramo d’azienda e cambi di appalto sono frequenti e dove le aziende superano quasi sempre la soglia dei cinquanta dipendenti.
In concreto, il ruolo del sindacato si rafforza su tre fronti.
- Il primo è la vigilanza: chiedere e verificare, anche in sede di confronto aziendale, la regolarità dei versamenti al Fondo di Tesoreria, perché ciò che non è stato versato resta un debito dell’azienda.
- Il secondo è la tutela nelle crisi: assistere i lavoratori nelle domande di ammissione al passivo e nelle successive richieste al Fondo di Garanzia, senza che qualcuno possa obiettare che il credito “appartiene all’INPS”.
- Il terzo è la contrattazione nei passaggi di appalto e nei trasferimenti d’azienda, dove occorre chiarire chi risponde delle quote maturate e non versate.
C’è poi un aspetto più generale, che considero importante: la Corte riafferma che il TFR è salario, guadagnato giorno per giorno con la prestazione lavorativa e protetto dall’art. 36 della Costituzione. Non è una concessione dello Stato, ma una parte della retribuzione che il lavoratore ha già maturato. Per chi fa attività sindacale, questa non è una sfumatura dottrinale.
La sentenza parla anche ai datori di lavoro, e non solo in negativo. Fa chiarezza su un punto che, con il contrasto in atto, generava incertezza anche nella gestione del contenzioso. Il messaggio è semplice: l’azienda non è un mero intermediario del Fondo, resta debitrice del TFR e, se sostiene di aver pagato, deve dimostrare l’avvenuto versamento. Ne derivano indicazioni operative precise: tenere sotto controllo la regolarità dei versamenti mensili, conservare la documentazione, presidiare le verifiche nei contratti di appalto in cui si è committenti.
È, in fondo, un tema di compliance, nello stesso spirito con cui affronto con le aziende la sicurezza sul lavoro e la protezione dei dati.
In pratica: cosa verificare subito
Lavoratori: in caso di crisi o insolvenza dell’azienda, il TFR maturato dal 2007 e non versato al Fondo di Tesoreria si chiede all’azienda (ammissione al passivo) e, ricorrendone i presupposti, al Fondo di Garanzia.
Sindacato: nei confronti aziendali e nei cambi di appalto, inserire la verifica dei versamenti al Fondo di Tesoreria tra i punti da monitorare.
Imprese: regolarità dei versamenti e prova documentale sono la vera difesa, anche come committenti in un appalto.
Contenzioso pendente: le posizioni impostate sull’orientamento del 2023 vanno riesaminate alla luce del principio delle Sezioni Unite.
Voglio chiudere su un punto che mi sta particolarmente a cuore e che rappresenta il manifesto della mia attività non solo professionale. Tra il 2023 e oggi, chi si fosse fermato alla sentenza n. 25035 avrebbe potuto dare a un lavoratore un’indicazione sbagliata: per esempio, che non aveva titolo per insinuarsi al passivo del proprio datore fallito, o che doveva rivolgersi esclusivamente all’INPS. Allo stesso modo, un’impresa avrebbe potuto impostare la propria difesa su un orientamento che oggi le Sezioni Unite hanno superato.
Il diritto del lavoro è diritto vivente e in continuo divenire. Le norme restano spesso identiche per anni, ma la loro interpretazione cambia, a volte radicalmente, e cambia la tutela concreta delle persone. Leggere le sentenze per intero, studiarle, confrontare gli orientamenti, capire le ragioni di un contrasto e le sue ricadute pratiche non è un esercizio accademico: è la condizione minima per assistere correttamente chi si rivolge a noi.
Per questo considero la formazione permanente parte integrante della mia professione, non un obbligo da adempiere. Continuo a seguire percorsi di aggiornamento in materia giuslavoristica, tra cui quelli promossi da AGI – Avvocati Giuslavoristi Italiani, e porto questo stesso metodo nelle attività formative che svolgo per i dirigenti sindacali e per le aziende. Un delegato sindacale aggiornato, un consulente aggiornato, un ufficio del personale aggiornato sono la migliore garanzia che i diritti scritti nelle leggi diventino diritti effettivi.
La sentenza n. 26356 del 2026 riporta il TFR al suo posto: è salario del lavoratore. Il nostro compito, come sindacalisti, consulenti e formatori, è fare in modo che ogni lavoratore lo sappia e possa farlo valere.
Nanakorobi yaoki — 七転び八起き
Riferimento: Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza n. 26356/2026, R.G. n. 7593/2024, udienza pubblica del 14 aprile 2026, pubblicata il 7 ottobre 2026. Precedenti citati: Cass. n. 25035/2023; Cass. ord. n. 10082/2025.
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