Il contributo approfondisce la recente pronuncia delle Sezioni Unite n. 24825/2026, che ha chiarito i limiti di efficacia temporale del provvedimento di Banca d’Italia n. 55/2005, la sua proiezione sulle fideiussioni specifiche e il rapporto tra clausola “a prima richiesta” e art. 1957 c.c. Si sofferma infine su un recente arresto di un Tribunale di merito, che, richiamando le Sezioni Unite, sembra spostare l’attenzione sulla necessità di un nuovo accertamento da parte dell’AGCM per le fideiussioni post 2005.
Con la sentenza n. 24825 del 28 agosto 2026, le Sezioni Unite tornano sul contenzioso relativo alle fideiussioni conformi allo schema ABI e, cinque anni dopo l’ormai nota sentenza n. 41994 del 30 dicembre 2021, spostano il baricentro della controversia dalla coincidenza testuale delle clausole alla prova dell’intesa anticoncorrenziale “a monte”. Il nuovo arresto chiarisce quindi i limiti di efficacia temporale del provvedimento Banca d’Italia n. 55/2005, la sua proiezione sulle fideiussioni specifiche e il rapporto tra clausola “a prima richiesta” e art. 1957 c.c.
Il punto di partenza è noto.
Con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, Banca d’Italia esaminava lo schema ABI di fideiussione omnibus e individuava nelle clausole di reviviscenza, di rinuncia al termine di sei mesi previsto dall’art. 1957 c.c. e di sopravvivenza (rispettivamente agli artt. 2, 6 e 8 del modello di fideiussione omnibus esaminato dall’Autorità) le previsioni idonee a produrre effetti anticoncorrenziali, ove applicate in modo uniforme.
Non si trattava, pertanto, di un provvedimento volto a sanzionare l’illiceità intrinseca delle singole pattuizioni, bensì il loro inserimento in uno schema standardizzato e adottato dal sistema bancario: peraltro, proprio perché finalizzato a reprimere una prassi bancaria anticoncorrenziale, l’organo di vigilanza aveva riservato una diversa valutazione alla clausola di pagamento “a prima richiesta” o “a semplice richiesta scritta”, ritenuta legittima in quanto funzionale alle esigenze del credito e distinta dalla deroga all’art. 1957 c.c.
Questo, dunque, il perimetro entro il quale le Sezioni Unite del 2021 avevano costruito l’impianto della nullità parziale limitata alle clausole riproduttive dell’intesa vietata, sancendo il seguente principio di diritto: “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall’Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell’art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l’intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
Tale principio, tuttavia, così come formulato, offriva un chiaro inquadramento sistematico della problematica e una soluzione di portata generale, senza tuttavia chiarire i diversi profili di natura più specifica e verticale.
In particolare, le domande che non avevano ancora trovato una risposta e continuavano ad alimentare il dibattito erano tre, ossia:
- se il provvedimento di Banca d’Italia del 2005 poteva considerarsi prova privilegiata anche per le garanzie anteriori al 2002 o successive al 2005;
- se il provvedimento di Banca d’Italia del 2005 poteva considerarsi prova privilegiata anche per le fideiussioni specifiche;
- se un’stanza/diffida di pagamento stragiudiziale poteva impedire la decadenza ex 1957 c.c. in presenza di una clausola di pagamento “a prima richiesta”.
Inevitabile, dunque, che l’assenza di un quadro chiaro generasse incertezza sia nella giurisprudenza di merito che in quella di legittimità e che un rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. fosse solo questione di tempo.
Solo, probabilmente, nessuno si aspettava che i quesiti sottoposti con rinvio pregiudiziale al Corte di Cassazione fossero i seguenti:
- “1. Se una fideiussione contenente le clausole di reviviscenza, di sopravvivenza e di deroga all’art. 1957 c.c., censurate da Banca d’Italia con il provvedimento sanzionatorio n. 55 del 2.5.2005, possa dirsi legata da nesso funzionale alla intesa restrittiva della concorrenza sanzionata dalla autorità di vigilanza, e possa dunque reputarsi nulla, anche se rilasciata al di fuori del periodo compreso tra il 2002 ed il 2005, in relazione al quale soltanto è stato condotto l’accertamento della predetta Banca d’Italia; in caso di risposta affermativa, se tale nullità possa ritenersi dimostrata con la semplice evidenziazione della riproduzione, nella singola fideiussione, delle clausole di reviviscenza, di sopravvivenza o di deroga all’art. 1957 c.c. inserite nello schema predisposto dall’A.B.I. e censurato da Banca d’Italia con il provvedimento n. 55 del 2.5.2005 o se, diversamente, debba essere provato in altro modo il nesso funzionale tra la singola fideiussione e l’intesa restrittiva della concorrenza sanzionata dall’autorità di vigilanza”;
- “2. Se una fideiussione contenente le clausole di reviviscenza, di sopravvivenza e di deroga all’art. 1957 c.c., censurate da Banca d’Italia con il provvedimento sanzionatorio n. 55 del 2.5.2005, possa dirsi legata da nesso funzionale alla intesa restrittiva della concorrenza sanzionata dalla autorità di vigilanza, e possa dunque reputarsi nulla, anche se rilasciata per una specifica operazione e non rientrante nella categoria delle fideiussioni omnibus; in caso di risposta affermativa, se tale nullità possa ritenersi dimostrata con la semplice evidenziazione della riproduzione, nella singola fideiussione, delle clausole di reviviscenza, di sopravvivenza e di deroga all’art. 1957 c.c. inserite nello schema predisposto dall’A.B.I. e censurato da Banca d’Italia con il provvedimento sanzionatorio n. 55 del 2.5.2005 o se, diversamente, debba essere provato in altro modo il nesso funzionale tra la singola fideiussione e l’intesa restrittiva della concorrenza sanzionata dall’autorità di vigilanza”;
- “3. Se, nell’ambito di una fideiussione riproduttiva delle clausole di reviviscenza, di sopravvivenza e di deroga all’art. 1957 c.c. censurate da Banca d’Italia con il provvedimento sanzionatorio n. 55 del 2.5.2005, una volta accertate la nullità di tali previsioni negoziali e la applicabilità (o riespansione) della disciplina suppletiva del codice civile, la pattuizione contemplante la possibilità di ottenere il pagamento a semplice richiesta scritta – del pari contenuta nel testo fideiussorio – valga o meno ad attribuire al creditore la facoltà di evitare la decadenza di cui all’art. 1957 c.c. mediante mera istanza stragiudiziale, senza alcuna necessità di avviare iniziative di carattere giurisdizionale”;
In ogni caso, è proprio da tali questioni che muove le premesse la decisione delle Sezioni Unite n. 24825 del 28 agosto 2026, secondo cui, riguardo ai primi due quesiti è stato formulato, in risposta, il seguente e unitario principio di diritto:
- “Nel caso di fideiussione specifica riproduttiva delle clausole di reviviscenza, di sopravvivenza e di deroga all’art. 1957 cod. civ., costituita in un tempo pregresso e successivo al lasso temporale oggetto del provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2005, il giudice di merito accerta, nell’ambito del suo proprio sindacato, la rispondenza o meno del modello negoziale utilizzato a un’intesa o pratica concordata con effetti restrittivi della concorrenza, tale da determinare la nullità della garanzia “a valle”, a mente dei principî enunciati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 41994 del 2021, utilizzando, quale elemento di prova da solo non sufficiente, il suddetto accertamento amministrativo, previa ricognizione del contenuto e della portata di esso con riferimento sia all’ambito temporale sia all’ambito oggettivo ulteriori rispetto a quelli suoi propri”.
Mentre con riferimento alla clausola di pagamento “a prima richiesta” questo, invece, è il principio di diritto sancito dalle Sezioni Unite:
- “Qualora una fideiussione rechi una clausola di “pagamento a prima richiesta“, il creditore evita, in ragione di essa, d’incorrere in decadenza anche con un’istanza stragiudiziale inviata al garante nei termini previsti dall’art. 1957, cod. civ., seppure la compresente clausola di esenzione dal rispetto dei suddetti termini sia stata dichiarata nulla perché oggetto d’intese o pratiche concordate indebitamente restrittive della concorrenza nel mercato rilevante.”»
E ciò in un contesto in cui, quale quello che ci occupa, la decisione delle Sezioni Unite rappresenta la coda di un iter logico-argomentativo che si muove attraverso alcuni passaggi cruciali in tema di prova dell’intesa anticoncorrenziale (tracciando anche un parallelo con il limite temporale di cui all’art. 7 del d.lgs. 3/2017), di fideiussioni specifiche e di clausola di pagamento “a prima richiesta” o “semplice richiesta” scritta.
Nell’ordine:
I. La prova dell’intesa illecita e il limite temporale del provvedimento n. 55/2005: ciò che serve è una prova qualificata in un giudizio governato da rigore probatorio, non una fotografia permanente del mercato
Sul primo fronte si erano formati due orientamenti.
La linea restrittiva circoscriveva la particolare forza probatoria (c.d. “prova privilegiata”) del provvedimento n. 55/2005 al periodo direttamente scrutinato dall’Autorità (cfr., tra le altre, Cass. civ., Sez. I, 25 novembre 2024, n. 30383; Cass. civ., Sez. I, 17 gennaio 2025, n. 1170; Cass. civ., Sez. I, 1° aprile 2025, n. 8669; Cass. civ., Sez. I, 25 giugno 2025, n. 17163; e Cass. civ., Sez. I, 10 luglio 2025, n. 18851).
Quella estensiva, invece, valorizzava maggiormente la conformità del contratto allo schema ABI censurato da Banca d’Italia e la successione temporale rispetto all’accertamento amministrativo (cfr., tra le tante, Cass. civ., Sez. III, 24 luglio 2024, n. 20648; e Cass. civ., Sez. III, 21 ottobre 2024, n. 27243).
Da qui la sentenza delle Sezioni Unite, che nel comporre il contrasto giurisprudenziale che si era innescato in materia ha escluso ogni forma di automatismo probatorio, senza tuttavia rendere irrilevante il provvedimento del 2005.
L’accertamento di Banca d’Italia resta quindi un elemento di prova, ma da solo non è sufficiente a dimostrare l’intesa o la pratica concordata oltre i suoi originari confini temporali e oggettivi: il giudice, pertanto, dovrà verificare la concreta proiezione dell’illecito nel tempo, accertando se l’uniformità contrattuale fosse già espressione di una prassi preesistente, oppure, con riferimento al tempo successivo, valutando se e per quanto tempo gli effetti dell’intesa siano sopravvissuti alla conclusione dell’istruttoria, vagliando così il c.d. “ritardo” nei tempi commerciali individuati come rilevanti nella specifica lite.
II. L’art. 7 del D.lgs. 3/2017 come chiave di lettura
Uno dei passaggi più interessanti che compone l’iter logico argomentativo delle Sezioni Unite muove le premesse dall’art. 7 del D.lgs. n. 3/2017, attuativo della direttiva 2014/104/UE intervenuta in tema di risarcimento del danno per equivalente causato dalla violazione delle norme sulla concorrenza e il mercato.
La ragione risiede nei commi 1 e 2 di tale disposizione, secondo cui “1. Ai fini dell’azione per il risarcimento del danno si ritiene definitivamente accertata, nei confronti dell’autore, la violazione del diritto della concorrenza costata da una decisione dell’autorità garante della concorrenza e del mercato […] non più soggetto ad impugnazione […] 2. La decisione definitiva con cui una autorità nazionale garante della concorrenza o il giudice del ricorso di altro stato membro accerta una violazione del diritto della concorrenza costituisce prova, nei confronti dell’autore, della natura della violazione e della sua portata materiale, personale, temporale e territoriale, valutabile insieme ad altre prove”.
In altre parole, se è proprio la legge antitrust a perimetrare il campo di intervento di una decisione dell’Autorità Garante passata in giudicato, quale unico elemento idoneo a costituire la prova della violazione delle norme sulla concorrenza limitatamente al periodo di accertamento dell’illecito anticoncorrenziale, è chiaro il perché le Sezioni Unite facciano leva proprio su tale presupposto di diritto.
Il tutto, per poi concludere il proprio ragionamento affermando che “la mera evocazione del provvedimento di Banca d’Italia n. 55/2005 non potrebbe essere considerata sufficiente a dimostrare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie anticoncorrenziale, essendo onere della parte, interessata a ottenere la pronuncia di nullità, fornire la prova dell’esistenza dei relativi presupposti, in specie attraverso la produzione in giudizio della documentazione comprovante l’esistenza di un accordo, antecedente o coevo alla stipula della fideiussione, tra un numero rilevante di istituti di credito all’interno del medesimo mercato, finalizzato a sottoporre alla clientela modelli standard di fideiussione per operazioni negoziali anche specifiche, tale da far venir meno la facoltà di una scelta effettiva fra più prodotti differenti con l’effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato nazionale bancario” (cfr. pag. 13 – Cass., SS. UU., sentenza del 28 agosto 2026, n. 24825).
Le Sezioni Unite, pertanto, non chiudono la porta alla prova dell’illecito antitrust fuori dal perimetro del provvedimento n. 55/2005, ma, al contrario, indicano espressamente la possibilità di ricorrere ai diversi strumenti istruttori, sino all’ordine di esibizione.
III. Fideiussioni specifiche: al bando qualsiasi automatismo e via libera all’accertamento probatorio
Il secondo contrasto riguardava le garanzie rilasciate per una singola operazione.
L’orientamento dominante negava che l’accertamento di Banca d’Italia potesse essere automaticamente trasferito dalle fideiussioni omnibus a quelle specifiche, poiché l’istruttoria del 2005 aveva valutato gli effetti della standardizzazione con riferimento ad un modello di garanzia destinata a coprire una serie indefinita di rapporti, presenti e futuri (cfr., ex multis: Cass., 19 aprile 2024, n. 10689; Cass., 1° luglio 2024, n. 18079; Cass., 15 luglio 2024, n. 19401; Cass., 2 agosto 2024, n. 21841; Cass., 21 ottobre 2024, n. 27243; Cass., 25 novembre 2024 n. 30383; Cass., 10 gennaio 2025 n. 660; Cass., 10 gennaio 2025, n. 657; Cass., 17 gennaio 2025, n. 1170; Cass., 25 giugno 2025, n. 17163; Cass., 1° aprile 2025, n. 8669; Cass., 12 novembre 2025, n. 29805; Cass., 16 novembre 2025, n. 30208; e Cass., 24 dicembre 2025, n. 34049).
Di segno opposto l’altra parte della giurisprudenza, tra cui Cass. civ., Sez. III, 21 ottobre 2024, n. 27243, secondo cui il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 41994/2021 non era circoscritto alle sole fideiussioni omnibus, ma riguardava anche garanzie specifiche stipulate “a valle” dell’intesa anticoncorrenziale.
Questo, dunque, il quadro nel quale si inseriscono le Sezioni Unite, che nel ridimensionare il contrasto tra i due orientamenti, hanno chiarito che il provvedimento n. 55/2005, in quanto specificamente riferito alle fideiussioni omnibus, non è di per sé sufficiente a fondare la nullità di una fideiussione specifica.
Ciò non significa, tuttavia, che quest’ultima sia sottratta all’applicazione della disciplina antitrust, ma solo che la parte che ne eccepisce la nullità resta onerata della prova, esperibile con ogni mezzo istruttorio consentito, dell’esistenza di un’intesa o di una pratica concordata restrittiva della concorrenza che abbia interessato anche lo specifico segmento negoziale nel quale si colloca la garanzia dedotta in giudizio.
In tale prospettiva, il provvedimento della Banca d’Italia del 2005 può allora certamente concorrere alla ricostruzione del quadro probatorio, ma non assume valore dimostrativo autonomo e decisivo rispetto alle fideiussioni specifiche.
Il criterio discretivo, dunque, non risiede nella mera qualificazione formale della garanzia come omnibus o specifica, bensì nell’accertamento, sul piano concorrenziale, che il modello contrattuale concretamente impiegato costituisca espressione di un’intesa o di una pratica restrittiva operante nel mercato rilevante.
È su tale accertamento che si incentra il principio di diritto.
IV. Quando la garanzia personale è salva in ogni caso: la nullità della clausola di deroga dei termini previsti dall’art. 1957 c.c. non riverbera i suoi effetti sulla la clausola di pagamento “a prima richiesta”
Il terzo quesito aveva prodotto un contrasto in grado di generare una risonanza addirittura maggiore dei primi due sin qui esaminati.
Un orientamento, infatti, riteneva che in presenza di una clausola di pagamento “a prima richiesta” o “a semplice richiesta scritta”, il creditore potesse impedire la decadenza ex art. 1957 c.c. mediante una richiesta stragiudiziale tempestiva (cfr., ex multis: Cass., 1° luglio 1995, n. 7345; Cass., 12 dicembre 2005, n. 27333; Cass., 21 maggio 2008, n. 13078; Cass., 9 agosto 20216, n. 16825; Cass., 26 settembre 2017 n. 22346; Cass., 3 novembre 2021, n. 315093; Cass., 14 ottobre 2022, n. 30185; Cass., 27 dicembre 2024, n. 34678; Cass., 13 gennaio 2025, n. 835; Cass., 27 febbraio 2025, n. 5179; Cass., 13 aprile 2025, n. 9680; Cass., 29 aprile 2025, n. 11321; Cass., 19 gennaio 2026, n. 1136; Cass., 29 aprile 2026, n. 11860; Cass., 23 giugno 2026, n. 21402; Cass., 24 giugno 2026, n. 21650; Cass., 30 luglio 2026, n. 24277).
Diverso orientamento, invece, aveva sostenuto la necessità dell’iniziativa giudiziale, osservando che una diversa soluzione avrebbe finito per neutralizzare gli effetti della nullità della clausola ABI di deroga all’art. 1957 c.c.
Una cosa, tuttavia, era la clausola che esonerava la banca dal rispetto dei termini di sei mesi previsto dall’art. 1957 c.c. e, altro, invece, era la pattuizione che disciplinava le modalità della richiesta di pagamento “a prima richiesta”.
Questo, dunque, il contesto in cui le Sezioni Unite hanno chiarito, intanto che la nullità della prima non si riflette automaticamente sulla seconda, e poi che, trattandosi di clausola che ha una differente funzione economico-sociale e grazie alla quale il garante conserva la possibilità di far valere le proprie eccezioni, il suo inserimento in una fideiussione, sia omnibus che specifica, consente al creditore di evitare la decadenza prevista dall’art. 1957 c.c. attraverso una semplice istanza stragiudiziale trasmessa nel termine di sei mesi.
Pacifico, dunque, che d’ora in avanti occorrerà tener conto di tale circostanza e valutare, caso per caso, se l’intimazione di pagamento sia stata trasmessa al garante entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale, tenendo conto, a tal proposito, anche l’invio contestuale alla revoca degli affidamenti.
Il tutto in un contesto in cui, quale quello che ci occupa, è solo il caso di ricordare che la formula “a prima richiesta” può comunque contribuire a qualificare la fideiussione come contratto autonomo di garanzia: pertanto, nell’eventualità in cui la diffida stragiudiziale fosse stata trasmessa oltre il termine di sei mesi, rimarrà pur sempre ferma la possibilità, al ricorrere di certe condizioni, di bypassare l’impasse chiedendo al Giudice di riqualificare la fideiussione come garanzia autonoma, per sua natura svincolata dall’obbligazione principale.
Ovvio, in ogni caso, che questa è comunque una scelta da ponderare con attenzione ed al ricorrere solo di determinate condizioni.
V. Il primo banco di prova: la sentenza del Tribunale di Genova n. 3720 del 14 settembre 2026
Prima di concludere, è interessante osservare come a distanza di pochi giorni dalle Sezioni Unite sia già intervenuta una prima sentenza di merito che si colloca nel nuovo contesto delineato dalla Cassazione.
La decisione è quella del Tribunale di Genova, che con sentenza n. 3720 del 14 settembre 2026, intervenuta a definizione di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso in un contesto in cui era stata prodotta una fideiussione omnibus del 2006, ha offerto una prima rilettura delle Sezioni Unite.
Il giudice genovese, tuttavia, ha affermato che la prova della nuova intesa dovrebbe essere “rigorosa” e “costituita da un nuovo provvedimento dell’Autorità Garante del Mercato e della Concorrenza”, adottato a seguito di adeguata istruttoria.
Il prossimo terreno di confronto sembra quindi destinato a spostarsi proprio qui: non più se la semplice coincidenza con lo schema ABI basti (le Sezioni Unite hanno risposto di no), ma quali elementi, singolarmente e nel loro insieme, siano sufficienti a dimostrare la prosecuzione o l’estensione dell’intesa, fermo restando, in ogni caso, la possibilità che per alcuni giudici sia addirittura necessario provare la presenza/esistenza di un nuovo provvedimento dell’Autorità Garante.
In ogni caso, un dato è certo: il contenzioso sulle fideiussioni ABI è ormai entrato in una nuova fase, in cui la prova del mercato è destinata a giocare un ruolo decisivo, quale unico parametro in grado di orientare le decisioni di merito e di Legittimità.
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