Un lavoratore, appena assunto, aderisce a un fondo pensione prima di ricevere dall’azienda il modulo sul Tfr. Quando lo compila, barra una casella non del tutto corretta. Non è un problema: conta la volontà chiara di destinare il Tfr al fondo scelto.
Dal 1° luglio 2026 sono in vigore nuove regole sull’adesione automatica dei lavoratori dipendenti alla previdenza complementare, e con esse un nuovo modulo, il Tfr3, con cui il lavoratore comunica all’azienda dove destinare il proprio trattamento di fine rapporto. Le regole sono nuove e i moduli non sempre si adattano a tutte le situazioni. È il caso di un lavoratore che ha aderito a un fondo pensione pochi giorni dopo l’assunzione, prima ancora di ricevere dall’azienda l’informativa e il modulo, e che poi si è trovato a compilarlo senza sapere quale casella scegliere. Di qui la domanda: come si compila il modulo Tfr3 se si è già aderito a un fondo pensione dopo l’assunzione?
Secondo l’interpretazione ministeriale fornita nella risposta al quesito, la compilazione imprecisa della prima parte del modulo non ha rilievo, se la volontà del lavoratore di conferire il Tfr al fondo pensione scelto è espressa in modo chiaro. È comunque opportuno che l’azienda fornisca al lavoratore l’informativa prevista dalla legge sulle regole della previdenza complementare e sulle scelte disponibili. Qui di seguito ci occuperemo di spiegare a cosa serve il modulo Tfr3, come va compilato nel caso descritto e quali informazioni deve fornire l’azienda.
A cosa serve il modulo Tfr3?
Il modulo Tfr3 è stato istituito con un decreto interministeriale firmato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministro dell’economia e delle finanze, ed è disponibile sul portale della previdenza complementare, nel sito internet del Ministero del lavoro.
Serve ai lavoratori dipendenti per comunicare per iscritto all’azienda la destinazione del proprio Tfr, nell’ambito delle nuove regole sull’adesione automatica alla previdenza complementare, entrate in vigore il 1° luglio 2026 per i lavoratori dipendenti, con l’esclusione del personale domestico. Il trattamento di fine rapporto che matura ogni anno può restare in azienda o essere destinato a una forma pensionistica complementare, come un fondo pensione, per costruire una pensione aggiuntiva.
Cosa prevede l’adesione automatica?
Con le nuove regole, il lavoratore dipendente che non esprime una scelta diversa viene iscritto automaticamente alla forma pensionistica complementare individuata dagli accordi collettivi applicabili, con il conferimento del Tfr. Il lavoratore può però scegliere una forma pensionistica diversa, o decidere di lasciare il Tfr in azienda, nei modi e nei tempi previsti dalla legge. Il modulo Tfr3 è lo strumento con cui comunica la propria scelta.
Cosa accade se il lavoratore aderisce prima di ricevere il modulo?
Nel caso esaminato, un lavoratore, già dipendente in passato ma mai iscritto a un fondo pensione, era stato assunto da una nuova azienda il 3 agosto. L’8 agosto, cinque giorni dopo l’assunzione, aveva aderito a un fondo pensione, conferendo il Tfr maturando, quando non aveva ancora ricevuto dall’azienda l’informativa e il modulo Tfr3.
A fine agosto l’azienda gli aveva consegnato l’informativa e il modulo. Il lavoratore lo aveva restituito barrando, nella prima parte, l’opzione di avere in essere un’adesione a una forma pensionistica complementare, e, nella sezione 2, la scelta corrispondente alla lettera C, cioè di conferire il proprio Tfr in modo esplicito a una forma pensionistica complementare, indicando il fondo pensione scelto.
Quale casella avrebbe dovuto barrare il lavoratore?
Il dubbio riguardava la prima parte del modulo. Il lavoratore aveva barrato l’opzione di avere in essere un’adesione, ma al momento dell’assunzione non aveva mai aderito ad alcun fondo pensione: l’adesione era successiva all’assunzione. Ci si chiedeva quindi se avrebbe dovuto barrare l’opzione opposta, cioè di non avere in essere un’adesione, indicando poi nella sezione 2 il fondo scelto l’8 agosto.
La sezione 2 del modulo Tfr3 è pensata per il lavoratore, non alla prima assunzione, che abbia già in essere un’adesione a una forma pensionistica complementare. Nel caso descritto, il lavoratore non aveva alcuna adesione al momento dell’assunzione, ma ne aveva sottoscritta una pochi giorni dopo. Secondo l’interpretazione fornita, la volontà espressa dal lavoratore è comunque chiara: destinare il proprio Tfr al fondo pensione a cui aveva aderito. La mancata o imprecisa compilazione della prima parte del modulo, quindi, non ha rilevanza.
Il principio è ragionevole: il modulo serve a far conoscere all’azienda la scelta del lavoratore, e quando questa scelta risulta in modo inequivoco, un’imprecisione formale non può vanificarla.
Cosa deve comunicare l’azienda al lavoratore?
È comunque consigliabile che l’azienda, secondo l’articolo 8, comma 8, del decreto legislativo n. 252 del 2005, fornisca al lavoratore un’informativa completa, che riguardi gli accordi collettivi applicabili in materia di previdenza complementare, il meccanismo di adesione automatica, la forma pensionistica complementare destinataria dell’adesione automatica, le diverse scelte disponibili e la relativa tempistica.
L’informativa consente al lavoratore di scegliere in modo consapevole e permette all’azienda di dimostrare di aver adempiuto ai propri obblighi. Il lavoratore, a sua volta, deve restituire all’azienda il documento firmato, in modo che resti traccia della sua scelta.
Come evitare errori nella destinazione del Tfr?
Il lavoratore che aderisce autonomamente a un fondo pensione subito dopo l’assunzione dovrebbe comunicarlo all’azienda per iscritto il prima possibile, indicando il fondo scelto e allegando la documentazione dell’adesione, senza attendere la consegna del modulo. In questo modo l’azienda sa fin dall’inizio dove versare il Tfr e, se previsto dagli accordi collettivi, il contributo a proprio carico.
Un magazziniere viene assunto il 3 agosto 2026 da una nuova azienda. In passato aveva lavorato per altre imprese, ma non si era mai iscritto a un fondo pensione. L’8 agosto aderisce online al fondo pensione della propria categoria e scrive subito all’ufficio del personale, allegando il modulo di adesione. A fine agosto l’azienda gli consegna l’informativa e il modulo Tfr3. Il magazziniere barra per errore l’opzione di avere già un’adesione in essere, ma nella sezione 2 indica chiaramente di voler conferire il Tfr al fondo a cui ha aderito l’8 agosto, e firma il modulo. La sua scelta è valida: l’azienda deve versare il Tfr al fondo indicato.
L’azienda, dal canto suo, ha interesse a consegnare informativa e modulo il prima possibile dopo l’assunzione, e a verificare con il lavoratore eventuali compilazioni ambigue. Una scelta chiarita subito evita errori nel versamento del Tfr e possibili contestazioni future.
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