Le ore eccedenti dei docenti si calcolano sullo stipendio tabellare, e il contratto 2025-2027 del comparto Istruzione e Ricerca, firmato il 1° luglio 2026, alza il tabellare a partire dal 1° gennaio 2025. L’articolo 5 del contratto dice che gli aumenti hanno effetto “dalle singole decorrenze” su tutti gli istituti economici calcolati sul tabellare. Quindi le ore eccedenti crescono con ogni tranche, comprese quelle già fatte nel 2025 e nel 2026.
Nella secondaria, un’ora settimanale oltre le 18 vale nel 2026 da 108 a 182 euro lordi al mese, a seconda del profilo e della fascia di anzianità.
Punti chiave
- Per le cattedre oltre le 18 ore, ogni ora settimanale in più vale 1/18 dello stipendio mensile, per tutta la durata della prestazione.
- Per le sostituzioni dei colleghi assenti, nella secondaria, ogni ora effettuata vale 1/65 dello stipendio mensile iniziale.
- Il contratto 2025-2027 alza il tabellare dal 1° gennaio 2025, dal 1° gennaio 2026 e dal 1° gennaio 2027: le ore eccedenti salgono a ogni tranche.
- Le ore eccedenti sono reddito da lavoro dipendente: l’IRPEF le tassa all’aliquota più alta che si raggiunge, dal 2026 il 23% o il 33% per la maggior parte dei docenti.
Come si calcolano: le norme in vigore
Il contratto del 2007 non ha riscritto le ore eccedenti: all’articolo 30 rinvia alle regole già in vigore. La norma di riferimento resta quindi l’articolo 70 del contratto scuola del 4 agosto 1995, che a sua volta richiama tre decreti. Le regole sono diverse a seconda del tipo di ora.
| Tipo di ora eccedente | Come si paga | Norma |
|---|---|---|
| Cattedra oltre le 18 ore settimanali | 1/18 del trattamento economico mensile per ogni ora settimanale, per tutto il periodo | art. 88 del DPR 417/1974, richiamato dall’art. 6 del DPR 209/1987 |
| Sostituzione di colleghi assenti, secondaria | 1/78 della retribuzione mensile iniziale, aumentato del 20%, cioè 1/65, per ogni ora effettuata | art. 6 del DPR 209/1987 e art. 3, comma 10, del DPR 399/1988 |
| Altre ore eccedenti non pagate dal fondo d’istituto | 1/78 dello stipendio tabellare in godimento per ogni ora effettuata | art. 70, comma 1, del contratto del 1995 |
Per la scuola dell’infanzia e la primaria, l’articolo 70 prevede che gli stessi criteri si applichino “con i necessari adeguamenti derivanti dal diverso orario obbligatorio di insegnamento”.
Quanto vale un’ora settimanale oltre le 18
La tabella applica la regola di 1/18 agli stipendi tabellari annui fissati dalla tabella A2 del contratto 2025-2027, divisi per 12 mesi. Sono importi lordi mensili per ogni ora settimanale in più, calcolati sul solo tabellare.
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| Profilo e fascia | 2025 | 2026 | dal 2027 |
|---|---|---|---|
| Laureato secondaria di II grado, 0-8 anni | 114,66 € | 116,98 € | 118,98 € |
| Laureato secondaria di II grado, da 35 anni | 178,27 € | 181,86 € | 184,97 € |
| Secondaria di I grado, 0-8 anni | 114,66 € | 116,98 € | 118,98 € |
| Secondaria di I grado, da 35 anni | 169,89 € | 173,32 € | 176,28 € |
| Diplomato secondaria di II grado, 0-8 anni | 105,93 € | 108,07 € | 109,92 € |
| Diplomato secondaria di II grado, da 35 anni | 158,12 € | 161,31 € | 164,06 € |
Un esempio. Un docente laureato di secondaria di II grado nella prima fascia, con una cattedra di 20 ore, ha due ore settimanali oltre le 18. Nel 2026 riceve circa 234 euro lordi al mese in più, 238 dal gennaio 2027.
La norma del 1974 parla di “trattamento economico in godimento”. Il conteggio qui sopra usa il solo stipendio tabellare, che ne è la voce principale: il dato preciso di ciascun docente è quello del proprio cedolino.
Le sostituzioni dei colleghi assenti
Per le ore fatte in sostituzione di un collega assente, nella secondaria, la base è la retribuzione mensile iniziale, cioè quella della prima fascia, qualunque sia l’anzianità di chi fa la sostituzione. Il DPR 209/1987 la prevede per le assenze fino a 6 giorni e, per le assenze più lunghe, per i giorni necessari a nominare il supplente.
| Profilo | 2025 | 2026 | dal 2027 |
|---|---|---|---|
| Laureato secondaria di I e II grado | 31,75 € | 32,39 € | 32,95 € |
| Diplomato secondaria di II grado | 29,34 € | 29,93 € | 30,44 € |
Sono importi lordi per ogni ora effettivamente svolta.
Perché cambiano anche le ore già fatte
L’articolo 5 del contratto 2025-2027 stabilisce che gli aumenti del tabellare “hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un rinvio allo stipendio tabellare”. Le ore eccedenti sono uno di questi istituti.
Tradotto: un’ora eccedente fatta a marzo 2025 va pagata sul tabellare del 2025, non su quello precedente, e la differenza spetta come arretrato. Il contratto però non fissa quando verrà pagata. Attenzione a non confonderla con la stima dell’ARAN, fra circa 815 e 1.250 euro al 30 giugno 2026: quella riguarda gli arretrati dello stipendio, non le ore eccedenti.
Su quando arrivano in busta paga aumenti e arretrati c’è il pezzo sullo stipendio di docenti e ATA di ottobre 2026. Gli importi dell’intero stipendio per fascia sono nella tabella degli aumenti per fascia.
Quanto resta dopo l’IRPEF
Le ore eccedenti sono reddito da lavoro dipendente e si sommano allo stipendio. Per questo pagano l’aliquota IRPEF più alta che il reddito complessivo raggiunge, non la media. Secondo l’Agenzia delle Entrate, dal 2026 gli scaglioni sono:
- 23% fino a 28.000 euro di reddito imponibile;
- 33% fra 28.000 e 50.000 euro, ridotto dal 35% con la legge di Bilancio 2026;
- 43% oltre 50.000 euro.
Un docente con un reddito imponibile fra 28.000 e 50.000 euro vede andare all’IRPEF 33 centesimi di ogni euro di ore eccedenti. A questi si aggiungono le addizionali regionale e comunale, che variano da territorio a territorio, e prima ancora le trattenute previdenziali. Se lo stipendio sta poco sotto i 28.000 euro imponibili, le ore eccedenti possono portare il reddito oltre la soglia: la parte che la supera paga il 33%, non il 23%.
Il TFS, il TFR e chi va in pensione
Il contratto contiene una regola che riguarda chi lascia il servizio mentre il contratto è in vigore. Ai fini della buonuscita e del TFR, dice l’articolo 5, “si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro”. Chi è andato in pensione il 1° settembre 2026 ha quindi la liquidazione calcolata con le tranche del 2025 e del 2026, non con quella del gennaio 2027.
Il contratto non dice invece nulla su come le ore eccedenti entrino nel TFS e nel TFR: su questo contano le regole previdenziali del proprio regime. Per sapere come viene considerata la propria posizione, la strada è la consultazione del TFS o del TFR nell’area riservata INPS, o la richiesta alla segreteria che trasmette i dati. Sui tempi di pagamento della liquidazione c’è il pezzo sul TFS e i suoi termini di pagamento.
Sul sito trovate anche la scheda del 2023 sugli importi delle ore eccedenti con il contratto precedente, superata dalle cifre di questo articolo.
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