La domanda arriva sempre alla fine di un progetto: per quanto tempo bisogna tenere queste carte. La risposta che quasi tutti danno è dieci anni, come per le scritture contabili. La risposta corretta è che i termini sono sette, decorrono da date diverse e non coprono tutti gli stessi documenti. Quello civilistico riguarda solo scritture e fatture. Il fascicolo del progetto, cioè bando, domanda, perizie e relazioni, risponde alla disciplina sugli aiuti di Stato, dieci anni che partono dalla concessione (come minimo, per gli aiuti in esenzione), e a quella dei fondi europei, cinque anni dal 31 dicembre dell’anno dell’ultimo pagamento per la programmazione 2021/2027, con regole diverse per i programmi 2014/2020 e per il PNRR. A tutto questo si aggiunge il fisco, che può chiedere le scritture finché l’accertamento del periodo d’imposta non è definito. Le scadenze non coincidono, e sull’archivio vale la più lontana.
Il rischio non è teorico. Un controllo che arriva al sesto anno dalla chiusura trova un’impresa che ha svuotato l’archivio perché il progetto era finito, il commercialista è cambiato e il file del piano di spesa era su un computer sostituito. Qui sotto trovi i sette termini con la loro decorrenza, un esempio con le date calcolate, cosa va conservato oltre alle fatture e le cause che fermano il conteggio.
La conservazione dei documenti in sintesi
- Cosa è: l’obbligo di tenere disponibili i documenti giustificativi di un progetto agevolato dopo la sua chiusura
- Per chi: il beneficiario, e nella pratica lo studio che ha seguito la pratica
- Quanto: cinque anni dal 31 dicembre dell’anno dell’ultimo pagamento sui fondi 2021/2027, tre anni dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti sui fondi 2014/2020, cinque anni dal saldo sul PNRR, dieci anni dalla concessione sugli aiuti de minimis e, come minimo, sugli aiuti in esenzione
- Quando: il termine decorre da date diverse a seconda della fonte; quello dei fondi si interrompe in caso di procedimento giudiziario o su richiesta della Commissione, quello fiscale dura finché l’accertamento non è definito
- Come: archivio unico per progetto, non documenti sparsi fra contabilità e pratica, con gli originali cartacei tenuti finché la copia digitale non è fatta a norma
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5 anniDal 31 dicembre dell’anno dell’ultimo pagamento, fondi 2021/2027
10 anniDalla concessione (minimo per gli aiuti in esenzione), aiuti di Stato e de minimis
10 anniDall’ultima registrazione, scritture contabili, e oltre finché l’accertamento fiscale è aperto
I sette termini, e da quando decorrono
| Fonte | Durata | Decorrenza | Su chi grava formalmente |
|---|---|---|---|
| Regolamento UE 2021/1060, articolo 82 (programmazione 2021/2027) | 5 anni | Dal 31 dicembre dell’anno in cui è effettuato l’ultimo pagamento dell’autorità di gestione al beneficiario | Autorità di gestione, che lo ribalta sul beneficiario nel bando |
| Regolamento UE 1303/2013, articolo 140 (programmazione 2014/2020) | 3 anni; 2 anni se la spesa ammissibile dell’operazione è pari o superiore a un milione di euro | Dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti in cui è inclusa la spesa dell’operazione | Autorità di gestione, che deve comunicare al beneficiario la data di inizio |
| Regolamento UE 2021/241, articolo 22 paragrafo 2 lettera f, che rinvia al regolamento finanziario, oggi articolo 133 del regolamento UE 2024/2509 (PNRR) | 5 anni; 3 anni se il finanziamento è pari o inferiore a 60.000 euro | Dal pagamento a saldo, e comunque fino alla chiusura di audit, ricorsi, contenziosi o indagini OLAF | Destinatario dei fondi; il termine per il beneficiario sta nell’avviso o nella convenzione |
| Regolamento UE 651/2014, articolo 12 (aiuti in esenzione, GBER) | 10 anni | Dalla data in cui è stato concesso l’aiuto ad hoc o l’ultimo aiuto a norma del regime | Stato membro, con lo stesso meccanismo di ribaltamento |
| Regolamento UE 2023/2831 sul de minimis, articolo 6 paragrafo 3 (per gli aiuti concessi fino al 31 dicembre 2023, articolo 6 paragrafo 4 del regolamento 1407/2013) | 10 anni (dieci esercizi finanziari nel regolamento 1407/2013) | Dalla data di concessione degli aiuti; nei regimi del vecchio regolamento, dall’ultimo aiuto individuale concesso | Stato membro |
| Codice civile, articolo 2220 | 10 anni | Dalla data dell’ultima registrazione | Imprenditore |
| DPR 600/1973, articolo 22 (dal 1° gennaio 2027 articolo 29 del testo unico adempimenti e accertamento, decreto legislativo 141/2026) | Fino alla definizione degli accertamenti del periodo d’imposta: 31 dicembre del quinto anno successivo alla dichiarazione, del settimo se omessa, dell’ottavo per il recupero di aiuti di Stato e de minimis fiscali (articolo 43, dal 2027 articolo 293) | Dall’anno di presentazione della dichiarazione, anche oltre i dieci anni civilistici | Contribuente |
La quarta colonna spiega perché il tema viene sottovalutato. Gli obblighi europei gravano formalmente sull’autorità di gestione (l’ente, di solito la Regione o un ministero, che amministra il programma) e sullo Stato membro, non direttamente sul beneficiario: è il bando che li trasferisce all’impresa, con una clausola che sta nell’articolo sugli obblighi del beneficiario e che nessuno legge fino al controllo. Il Codice degli incentivi (decreto legislativo 184/2025, articolo 6, comma 1, lettera n) prevede che il bando elenchi gli ulteriori oneri a carico dei beneficiari: quella clausola è la fonte dell’obbligo per l’impresa, e va cercata lì.
L’articolo 82 vale per la programmazione 2021/2027. Le operazioni dei programmi 2014/2020, cioè gran parte delle pratiche chiuse fra il 2021 e il 2025, seguono l’articolo 140 del regolamento 1303/2013: tre anni dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti in cui è inclusa la spesa dell’operazione, due anni per le operazioni con spesa ammissibile pari o superiore a un milione di euro. La data di inizio non la conosce l’impresa, perché dipende da quando l’autorità di gestione ha presentato i conti alla Commissione: l’autorità è tenuta a comunicarla, e va cercata nelle comunicazioni di chiusura. Senza quella comunicazione il termine non si può calcolare, e conviene chiederla per iscritto.
Le date che non coincidono mai
Il termine dell’articolo 82 del regolamento 2021/1060 parte dal 31 dicembre dell’anno in cui è effettuato l’ultimo pagamento dell’autorità di gestione al beneficiario. Il termine dell’articolo 12 del regolamento 651/2014 (il regolamento generale di esenzione per categoria, che copre gli aiuti concessi senza notifica alla Commissione) parte dalla data di concessione se l’aiuto è ad hoc; se l’aiuto è concesso nell’ambito di un regime, come accade nei bandi, parte dalla data dell’ultimo aiuto concesso a norma di quel regime, che l’impresa non conosce e che può cadere anni dopo la sua concessione. Per questo la data da annotare è quella del proprio provvedimento di concessione, sapendo che è il punto di partenza minimo e che il bando può fissarne uno più lungo. Per il de minimis (gli aiuti di importo limitato esentati dalla notifica) il regolamento 2023/2831 parla invece della data di concessione, senza il rinvio all’ultimo aiuto del regime.
Prendiamo un caso concreto: un bando FESR 2021/2027 con aiuto in esenzione, decreto di concessione a marzo 2024, saldo erogato a novembre 2027. Il termine decennale dell’aiuto non scade prima di marzo 2034, e slitta se il regime ha continuato a concedere aiuti dopo quella data. Il termine quinquennale dei fondi scade il 31 dicembre 2032. Il primo è più lungo del secondo di oltre un anno, pur essendo partito prima. Le fatture di quel progetto, registrate fino a novembre 2027, seguono però l’articolo 2220 del codice civile: dieci anni dall’ultima registrazione, cioè non prima di novembre 2037, e il libro giornale del 2027 fino al 31 dicembre 2037. Il termine degli aiuti di Stato non è il più lungo in assoluto: è quello che copre i documenti che non stanno in contabilità.
| Termine | Scadenza nell’esempio | Cosa copre |
|---|---|---|
| Fondi 2021/2027, articolo 82 | 31 dicembre 2032 | Tutti i documenti giustificativi dell’operazione |
| Aiuto in esenzione, articolo 12 del regolamento 651/2014 | Non prima di marzo 2034; slitta con l’ultimo aiuto concesso a norma del regime | Documenti che provano il rispetto delle condizioni dell’aiuto: bando, domanda, concessione, perizie, relazioni |
| Scritture e fatture, articolo 2220 del codice civile | Non prima di novembre 2037; libro giornale del 2027 fino al 31 dicembre 2037 | Scritture contabili, fatture, corrispondenza |
| Fisco, articoli 22 e 43 del DPR 600/1973 | 31 dicembre 2033 se la dichiarazione del 2027 è presentata nel 2028; 31 dicembre 2035 se omessa; oltre, finché un accertamento notificato non è definito | Scritture e fatture |
| Se lo stesso progetto fosse PNRR, articolo 133 del regolamento 2024/2509 | Novembre 2032, cinque anni dal saldo; novembre 2030 se il finanziamento non supera 60.000 euro; salvo termine più lungo dell’avviso | Documentazione e giustificativi del finanziamento |
| Se lo stesso progetto fosse 2014/2020, articolo 140 | Non calcolabile senza la data comunicata dall’autorità di gestione | Documenti giustificativi delle spese |
La regola pratica esce da sola: si tiene tutto fino al più lungo dei termini applicabili e non si fanno calcoli separati per pezzo di fascicolo. Nell’esempio l’archivio completo resta fermo fino a marzo 2034 come minimo, e le scritture fino alla fine del 2037.
Attenzione. Il periodo dell’articolo 82 si interrompe in caso di procedimento giudiziario o su richiesta della Commissione, e lo stesso prevede l’articolo 140 per i programmi 2014/2020. Sono due eventi che nessuno annota nel calendario dell’archivio: se sul progetto è pendente un contenzioso, anche non promosso dall’impresa, il conteggio non si può dare per chiuso. L’articolo 12 del regolamento 651/2014 e l’articolo 6 del regolamento de minimis non prevedono interruzioni, ma il Registro Nazionale Aiuti conserva le informazioni sugli aiuti per dieci anni dalla concessione, salvi i maggiori termini legati a contenziosi o ad altri procedimenti (legge 234/2012, articolo 52, comma 4). Prima di distruggere un archivio conviene verificare che non ci siano procedimenti aperti collegati a quel progetto.
Cosa va conservato oltre alle fatture
L’errore ricorrente è conservare i giustificativi di spesa e buttare tutto il resto. In un controllo tardivo i giustificativi sono la parte più facile da recuperare, perché stanno anche in contabilità: quello che manca è il contorno, e senza il contorno le fatture non dimostrano nulla.
- Il bando nella versione applicabile, con gli allegati e le eventuali FAQ ufficiali del periodo. I bandi vengono aggiornati e le versioni vecchie spariscono dai siti.
- La domanda presentata con tutti gli allegati e la ricevuta di protocollo.
- Il provvedimento di concessione e ogni comunicazione successiva dell’ente, comprese proroghe, autorizzazioni a varianti e, per le pratiche 2014/2020, la comunicazione della data da cui decorre il periodo di conservazione.
- La documentazione della congruità: preventivi confrontati, computo metrico, relazioni tecniche.
- L’estratto contabile del progetto con il codice unico di progetto (CUP), che il Codice degli incentivi vuole riportato sulla documentazione di spesa (decreto legislativo 184/2025, articolo 11, comma 2, lettera b), e la riconciliazione con l’importo rendicontato.
- Perizie e certificazioni, con la prova dei requisiti dei firmatari.
- La documentazione di visibilità: fotografie della targa o del poster, stampa della pagina web con la scheda del progetto.
- I verbali dei controlli già subiti e le relative risposte.
Il primo punto è quello che salta sempre e costa di più. Un bando del 2022 richiamato in un controllo del 2029 può non essere più reperibile online nella versione allora vigente, e ricostruire quale regola si applicava diventa un problema del beneficiario, non dell’ente. Salvare il PDF del bando il giorno in cui si decide di partecipare è il gesto più economico di tutta la pratica. La posta in gioco la fissa il Codice degli incentivi: la documentazione incompleta o irregolare, per fatti imputabili al beneficiario e non sanabili, accertata dopo l’ammissione, è una causa di revoca (decreto legislativo 184/2025, articolo 17, comma 2, lettera a). Un fascicolo che non si trova più non è un’irregolarità formale.
Chi conserva materialmente: impresa o studio
Una volta scritto nel bando, l’obbligo è del beneficiario, non dello studio. Nella pratica, su una PMI, l’unico soggetto che ha il fascicolo completo è lo studio che ha seguito la pratica, ed è lì che il cliente torna a cercare i documenti sei anni dopo. Prendiamo posizione: l’archivio va tenuto in doppia copia, una allo studio e una in azienda, e la copia dell’azienda va consegnata alla chiusura del progetto con una lettera che elenca il contenuto e ricorda i termini di conservazione.
Serve a due cose. La prima è proteggere il cliente da un rilievo che nasce da un archivio incompleto. La seconda è proteggere lo studio: quando il fascicolo esiste solo da una parte, l’impresa che perde il contributo per documenti mancanti guarda il consulente, e una consegna documentata chiude quella discussione prima che nasca. Il modo di organizzare l’archivio lato studio, con la struttura delle cartelle e la nomenclatura, è nell’articolo su archiviazione dei documenti dei bandi.
Consiglio operativo. Nella lettera di consegna scrivi la data oltre la quale l’archivio può essere dismesso, calcolata sul più lungo dei termini applicabili, e non la formula generica “conservare secondo i termini di legge”. Se il progetto è 2014/2020 o PNRR, allega la comunicazione dell’autorità di gestione o la pagina dell’avviso da cui hai preso il termine. Una data precisa in una lettera è l’unica cosa che sopravvive al cambio di commercialista, al cambio di gestionale e al cambio di responsabile amministrativo.
Scritture e fatture: dieci anni civilistici, ma il fisco può chiedere di più
Sul lato civilistico l’articolo 2220 del codice civile stabilisce che le scritture devono essere conservate per dieci anni dalla data dell’ultima registrazione e che per lo stesso periodo devono conservarsi le fatture, le lettere e i telegrammi ricevuti e le copie di quelli spediti. È il termine che tutti conoscono, ed è anche l’unico che l’imprenditore controlla da solo, perché la data dell’ultima registrazione è sua.
Sul lato fiscale l’articolo 22 del DPR 600/1973 aggiunge che scritture e fatture si conservano fino a quando non siano definiti gli accertamenti del periodo d’imposta, anche oltre i dieci anni civilistici; il termine ordinario di accertamento è il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, il settimo se la dichiarazione è omessa, l’ottavo per il recupero di aiuti di Stato e de minimis fiscali (articolo 43). Dal 1° gennaio 2027 le stesse regole stanno negli articoli 29 e 293 del testo unico adempimenti e accertamento, decreto legislativo 141/2026. In condizioni normali il termine fiscale cade prima di quello civilistico, come mostra la tabella dell’esempio. Può diventare il più lungo quando un accertamento è stato notificato e impugnato: da quel momento le scritture di quel periodo d’imposta si tengono fino alla definizione del contenzioso, anche se i dieci anni sono passati.
Il formato: la conservazione digitale è ammessa, a due condizioni
La prima condizione la pone lo stesso articolo 2220: scritture e documenti possono essere conservati sotto forma di registrazioni su supporti di immagini, sempre che le registrazioni corrispondano ai documenti e possano in ogni momento essere rese leggibili con i mezzi messi a disposizione dal soggetto che utilizza tali supporti. La leggibilità è quella che si perde con il tempo, e non per motivi giuridici. Un archivio salvato su un formato proprietario di un gestionale dismesso soddisfa la lettera della norma il giorno in cui viene creato e non la soddisfa più cinque anni dopo. Per i documenti di un progetto agevolato il formato che regge è il PDF, con i file nominati in modo parlante e una cartella per progetto.
La seconda condizione è quella che si dimentica. Attenzione a non confondere l’archivio di lavoro con la conservazione a norma: la scansione in cartella non sostituisce l’originale cartaceo. Perché lo sostituisca, la copia deve essere formata secondo le Linee guida AgID (articoli 22 e 43 del Codice dell’amministrazione digitale, decreto legislativo 82/2005) e, per i documenti rilevanti ai fini fiscali, chiusa con firma qualificata o digitale secondo il DM 17 giugno 2014, che consente la distruzione del cartaceo solo dopo il completamento della procedura (articolo 4). Contratti, preventivi firmati e quietanze cartacee restano in originale finché quel passaggio non è fatto. La fattura elettronica ha il suo canale di conservazione; il resto del fascicolo no.
Domande frequenti
Il termine decorre dalla concessione o dall’ultimo pagamento?
Da entrambi, perché i termini sono diversi. Quello dei fondi 2021/2027 decorre dal 31 dicembre dell’anno dell’ultimo pagamento dell’autorità di gestione al beneficiario; quello degli aiuti de minimis dalla data di concessione; quello degli aiuti in esenzione dalla concessione dell’aiuto ad hoc o dell’ultimo aiuto del regime, quindi dalla propria concessione come punto di partenza minimo. Si tiene tutto fino alla più lontana delle scadenze.
Sui bandi regionali quale termine si applica?
Dipende dalla fonte di finanziamento e dal regime di aiuto, che di norma sono entrambi indicati nel bando, perché il Codice degli incentivi chiede al bando la base giuridica e l’inquadramento ai fini degli aiuti di Stato (decreto legislativo 184/2025, articolo 6, comma 1, lettere a e f). Un bando FESR 2021/2027 in regime di esenzione porta con sé tutti e due i termini, e vale la regola del più lungo. Un bando del POR 2014/2020 segue l’articolo 140 del regolamento 1303/2013, con la data di inizio comunicata dall’autorità di gestione.
E per un progetto PNRR?
Il PNRR non è un fondo di coesione e l’articolo 82 non si applica. Il regolamento 2021/241 (articolo 22, paragrafo 2, lettera f) rinvia al regolamento finanziario dell’Unione, oggi l’articolo 133 del regolamento 2024/2509: documenti conservati per i cinque anni successivi al pagamento a saldo, tre se il finanziamento non supera 60.000 euro, e comunque fino alla conclusione di audit, ricorsi, contenziosi o indagini OLAF. A livello nazionale l’articolo 9, comma 4, del decreto legge 77/2021 e le istruzioni tecniche della Ragioneria generale dello Stato (circolare 21 del 14 ottobre 2021) impongono la conservazione in fascicoli cartacei o informatici senza fissare un numero di anni. Gli avvisi e le convenzioni PNRR fissano il termine per il beneficiario, spesso più lungo: è quello che fa fede, e va letto nel proprio avviso.
Per un aiuto de minimis concesso prima del 2024 vale lo stesso termine?
Il regolamento 2023/2831 è in vigore dal 1° gennaio 2024 e si applica fino al 31 dicembre 2030. Gli aiuti concessi fino al 31 dicembre 2023 in base al regolamento 1407/2013 seguono l’articolo 6, paragrafo 4, di quel regolamento: dati conservati per dieci esercizi finanziari dalla data di concessione dell’aiuto e, per i regimi, dalla data in cui è stato concesso l’ultimo aiuto individuale a norma del regime. La sostanza per l’impresa non cambia: dieci anni dalla propria concessione, come minimo.
La fattura elettronica in conservazione sostitutiva basta?
Copre la fattura, non il resto del fascicolo. Preventivi, relazioni tecniche, comunicazioni con l’ente, perizie e documentazione di visibilità non transitano dal Sistema di interscambio e vanno conservati a parte, in originale se cartacei o con una copia formata a norma.
Se il cliente cambia commercialista chi tiene l’archivio?
L’obbligo resta del beneficiario. Il passaggio va gestito con una consegna documentata al cliente o al nuovo studio, con l’elenco del contenuto: senza quell’elenco, a distanza di anni nessuno riesce a stabilire cosa esisteva e cosa no.
Un controllo può arrivare dopo la scadenza dei termini?
Se i termini sono davvero scaduti e non si sono verificate cause di interruzione, l’impresa non è tenuta a esibire quello che non deve più conservare. Con due avvertenze: per i documenti fiscali il termine è quello degli accertamenti, e per gli aiuti di Stato la Commissione può ordinare il recupero entro dieci anni dalla concessione, termine che ogni sua azione fa ripartire da capo (articolo 17 del regolamento 2015/1589). Il punto delicato resta la prova che il termine sia effettivamente scaduto, che richiede di ricostruire le date di concessione e di ultimo pagamento: un’altra buona ragione per conservare il decreto e le quietanze anche quando il resto è stato dismesso.
Vale la pena conservare oltre il termine minimo?
Sul nucleo essenziale sì: decreto di concessione, rendiconto finale, quietanze, verbali di controllo e, per le pratiche 2014/2020 e PNRR, la comunicazione dell’ente o l’avviso con il termine, occupano pochi megabyte e coprono la parte di ricostruzione più difficile. Il resto si può dismettere alla scadenza.
Il registro degli aiuti aiuta a ricostruire?
In parte. Il Registro Nazionale Aiuti conserva le informazioni sugli aiuti concessi per dieci anni dalla concessione, salvi i maggiori termini legati a contenziosi (legge 234/2012, articolo 52, comma 4), ed è il primo posto da cui ripartire per ricostruire date e importi, ma non contiene il fascicolo del progetto. Come si consulta è descritto nell’articolo su Registro Nazionale Aiuti e visura Deggendorf.
Cosa fare adesso
Prendi l’elenco delle pratiche chiuse negli ultimi cinque anni e scrivi, per ciascuna, la fonte di finanziamento e due date: quella del decreto di concessione e quella dell’ultimo accredito. Per le pratiche 2014/2020 aggiungi la data di inizio del periodo comunicata dall’autorità di gestione, per le pratiche PNRR il termine scritto nell’avviso. Da quelle date esce la scadenza dell’archivio, e da quella scadenza esce la lettera da mandare al cliente. È mezza giornata di lavoro che elimina la domanda ricorrente più fastidiosa e mette lo studio al riparo dalla contestazione più difficile da respingere, quella di un documento che non esiste più. Le altre verifiche da tenere sotto controllo lungo il ciclo della pratica sono nella checklist di due diligence pre bando, e le misure aperte su cui si costruiscono i fascicoli nuovi sono nell’elenco aggiornato dei bandi a fondo perduto aperti.
I testi citati, tutti letti alla fonte, sono l’articolo 82 del regolamento UE 2021/1060 su EUR-Lex nel testo consolidato al 1° luglio 2026, l’articolo 140 del regolamento UE 1303/2013, l’articolo 12 del regolamento UE 651/2014, l’articolo 133 del regolamento UE 2024/2509, l’articolo 2220 del codice civile su Normattiva, l’articolo 22 del DPR 600/1973 su Normattiva nel testo in vigore fino al 31 dicembre 2026 e il DM 17 giugno 2014 in Gazzetta Ufficiale.
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