assegno ridotto e niente TFR se maturato prima


La recente sentenza del Tribunale di Bologna detta le regole su assegno divorzile e trattamento di fine rapporto, blindando redditi e patrimonio privato comune.

Quando una coppia giunge allo scioglimento del vincolo coniugale, le pretese economiche devono misurarsi con la rigorosa realtà dei fatti e delle date. La regola generale stabilita in ambito giurisprudenziale traccia confini netti: l’assegno divorzile può assumere una valenza puramente assistenziale, garantendo la sopravvivenza dell’ex partner privo di mezzi adeguati, ma tale importo subisce una drastica riduzione se non viene fornita la prova del sacrificio lavorativo compiuto in costanza di matrimonio a vantaggio della famiglia. Inoltre, in tema di trattamento di fine rapporto, l’ex coniuge perde ogni diritto sulla quota del 40% qualora l’indennità sia maturata in data antecedente al deposito della domanda di divorzio. Il tempismo processuale e le evidenze testimoniali diventano quindi i veri arbitri per stabilire il diritto all’indipendenza economica dopo lo scioglimento del matrimonio.

La genesi del contenzioso e le pretese degli ex coniugi

La vertenza analizzata nasce dal ricorso depositato il 13 gennaio 2025 da un medico bolognese (identificato agli atti come A.V.), da poco andato in pensione, contro l’ex moglie (S.S.) di 63 anni. I due si erano uniti in matrimonio concordatario il 6 aprile 1991, accogliendo successivamente la nascita della figlia V.V., per poi separarsi consensualmente nel 2010. Durante la lunghissima fase di separazione, l’uomo aveva versato un assegno maritale che, nel corso degli anni, era lievitato dai 3.800 euro originari fino a toccare la quota di 4.810 euro mensili, importo che l’ex marito non riusciva più a sostenere per via di pesanti indebitamenti bancari e cambiamenti nel regime di tassazione della sua attività.

L’uomo chiedeva al giudice la cessazione degli effetti civili del matrimonio e l’azzeramento dell’emolumento (o, in subordine, una riduzione a 1.500 euro), ritenendo la donna economicamente indipendente. La controparte si opponeva duramente, pretendendo in via riconvenzionale la conferma dei 4.810 euro mensili, lamentando la totale assenza di redditi propri e l’impossibilità di procurarseli data l’età avanzata. La donna rivendicava inoltre il 40% del Tfr dell’ex coniuge, invocando l’articolo 12-bis della legge 898/1970, sostenendo di aver rinunciato a una promettente carriera nelle lingue straniere per dedicarsi interamente al focolare domestico.

L’analisi dei redditi e delle proprietà immobiliari

I magistrati della prima sezione civile del Tribunale di Bologna, guidati dal Presidente relatore Bruno Perla con la sentenza numero 2676 del 26 marzo 2026, hanno dissezionato analiticamente i bilanci familiari. I documenti depositati hanno fatto emergere un divario netto, ma caratterizzato da specifiche peculiarità immobiliari e gestionali.

La situazione finanziaria dell’ex marito evidenziava entrate in progressivo calo: dai 8.176,25 euro mensili del 2022, la cifra è scesa a 6.935,16 euro nel 2023, fino ad arrivare a 6.761,50 euro nel 2024. Con il pensionamento scattato il primo gennaio 2025, le entrate dell’uomo si sono assestate a circa 2.793 euro mensili. A gravare sul bilancio vi erano due mutui, accesi per far fronte al pagamento delle tasse, per un costo di circa 3.000 euro al mese. Il patrimonio immobiliare dell’uomo, per quanto vasto e comprendente negozi e appartamenti (alcuni in comproprietà al 50% con un cugino), vedeva le esclusive abitazioni residenziali concesse in uso gratuito alla figlia.

Sul fronte opposto, l’ex moglie registrava nei propri quadri fiscali esclusivamente i bonifici dell’assegno maritale, che ammontavano a oltre 56.000 euro annui nel 2024. Tuttavia, la donna vantava la proprietà di due immobili contigui: il primo, di 110 metri quadrati, adibito a propria residenza e il secondo, ben più ampio (145 metri quadrati), lasciato colpevolmente sfitto dal luglio 2022 e non messo a reddito per sua esclusiva negligenza.

L’esclusione della componente perequativa e compensativa

Il vero terreno di scontro si è consumato sulla presunta rinuncia alla carriera da parte della donna. La giurisprudenza della Suprema Corte fissa parametri severissimi: per ottenere un assegno corposo con funzione compensativa non basta aver svolto il ruolo di casalinga, ma occorre provare il nesso causale tra lo squilibrio economico attuale e le scelte familiari condivise che hanno tarpato le ali lavorative al coniuge più debole.

L’istruttoria ha demolito il teorema difensivo della donna, evidenziando le seguenti circostanze:

  • totale assenza di prove documentali su inquadramenti professionali, ruoli aziendali e stipendi a cui la moglie avrebbe materialmente rinunciato;

  • emersione, tramite le parole del teste T. (cugino dell’uomo), del ruolo primario svolto dai nonni paterni e da una collaboratrice domestica nella cura quotidiana della figlia minorenne;

  • testimonianza di E.C., amica della donna, la quale aveva reputato del tutto imprudente e puramente volontaria la scelta dell’ex moglie di abbandonare il lavoro subito dopo le nozze;

  • inerzia prolungata della donna che, una volta separata all’età di 49 anni e con la figlia ormai diciottenne autonoma, non ha mai cercato una nuova occupazione lavorativa o intrapreso percorsi di riqualificazione;

La funzione assistenziale e la rideterminazione della cifra

Accertato che lo squilibrio patrimoniale non derivava da un sacrificio imposto o richiesto dalla famiglia, il giudice ha cancellato ogni pretesa di natura risarcitoria o perequativa, non essendo peraltro la separazione addebitabile all’ex marito in alcun modo. Tuttavia, l’anagrafe ha giocato a favore della donna. A 63 anni compiuti, l’oggettiva impossibilità di reintrodursi utilmente nel mercato del lavoro ha innescato l’attivazione della funzione puramente assistenziale dell’emolumento.

Comparando i mezzi a disposizione e tenuto conto che la donna vive in una casa di proprietà, senza dover sostenere spese per l’affitto o rateizzazioni di mutuo, il tribunale ha sgonfiato in modo netto l’importo. La cifra è precipitata dai 4.810 euro pretesi a soli 1.000 euro mensili, con previsione di rivalutazione annuale Istat. Il versamento di questa somma fortemente ridotta, peraltro, non retroagisce al momento della domanda giudiziale, ma prenderà il via esclusivamente dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, conformemente al potere discrezionale previsto dall’articolo 4, comma 13, della legge 898/1970.

Il paletto temporale sul trattamento di fine rapporto

La seconda sconfitta strategica per l’ex moglie si è materializzata sulla richiesta della quota del 40% del Tfr maturato dall’ex marito al momento del recente pensionamento. La normativa italiana impone un requisito cronologico inscalfibile: il diritto sorge solo se l’indennità viene a maturare in pendenza del giudizio di divorzio.

L’esame incrociato dei documenti ha evidenziato come il medico avesse cessato la propria attività lavorativa il 31 dicembre 2024, maturando il Tfr esattamente in quella data. Il ricorso introduttivo del procedimento giudiziale, invece, recava il timbro del 13 gennaio 2025. Questa sfasatura temporale di appena tredici giorni ha azzerato alla radice il presupposto normativo della ripartibilità. Essendo il diritto dell’uomo nato prima dell’avvio formale della causa di scioglimento, la domanda riconvenzionale della donna è stata dichiarata totalmente infondata e rigettata in tronco. Le spese di lite, considerata la complessa natura delle decisioni e il parziale accoglimento delle istanze, sono state interamente compensate tra i due ex coniugi.




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