Iperammortamento 2026, comunicazioni al GSE e criticità: i dubbi emersi a Telefisco


L’iperammortamento 2026, nell’ambito del nuovo Piano Transizione 5.0, torna a sostenere gli investimenti delle imprese attraverso una maggiorazione fiscale del costo di acquisizione dei beni strumentali nuovi.

A differenza dei crediti d’imposta Transizione 4.0 e 5.0, il beneficio opera ai fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, riducendo quindi l’imponibile ai fini delle imposte sui redditi.

La misura è stata introdotta dall’articolo 1, commi da 427 a 436, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, Legge di Bilancio 2026. 

Le modalità attuative sono state definite con il decreto interministeriale 7 maggio 2026, adottato anche alla luce del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito dalla legge 22 maggio 2026, n. 88.

Proprio sull’applicazione pratica della misura si è concentrato un approfondimento a Telefisco 2026, dal quale sono emersi alcuni aspetti operativi e diversi punti ancora da chiarire, soprattutto in materia di comunicazioni al GSE, momento di decorrenza della maggiorazione, beni immateriali e cause di decadenza.

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1) Come funziona l’iperammortamento 2026

Sono agevolabili gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 in beni materiali e immateriali nuovi destinati alla trasformazione tecnologica e digitale, ricompresi negli Allegati IV e V alla legge n. 199/2025 e interconnessi al sistema aziendale, oltre agli investimenti in beni strumentali nuovi destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo.

Per gli investimenti agevolabili la maggiorazione è pari al:

Quota di investimento Maggiorazione
fino a 2,5 milioni di euro 180%
oltre 2,5 e fino a 10 milioni 100%
oltre 10 e fino a 20 milioni 50%

La deduzione opera in dichiarazione dei redditi, non ai fini IRAP, secondo il piano di ammortamento fiscale del bene o la durata fiscale del leasing. 

2) Iperammortamento e comunicazioni al GSE: i tre passaggi

Uno dei temi centrali è la procedura di accesso, che passa attraverso il GSE.

La prima è la comunicazione preventiva, nella quale devono essere indicati i dati della struttura produttiva e degli investimenti programmati, compresi categoria, costo, coefficiente di ammortamento e data prevista di completamento. Il GSE effettua le verifiche e comunica l’esito.

Segue la comunicazione di conferma, da trasmettere dopo l’esito positivo della preventiva. Deve documentare, tra l’altro, il pagamento dell’acconto necessario a raggiungere il 20% del costo di acquisizione di ciascun bene e riportare gli estremi delle fatture relative ai costi agevolabili. 

Il MIMIT ha reso operativa questa fase dal 21 luglio 2026. 

Infine vi è la comunicazione di completamento, successiva al completamento dell’investimento e all’avvenuta interconnessione per i beni interessati e comunque entro il termine previsto dalla disciplina.

Perizia tecnica e certificazione contabile

L’accesso al beneficio comporta anche specifici obblighi documentali, la perizia tecnica asseverata deve attestare la conformità dei beni alle caratteristiche richieste dalla disciplina, compresa l’interconnessione per i beni 4.0.

La certificazione contabile attesta invece l’effettivo sostenimento dei costi e la corrispondenza degli stessi alla documentazione contabile.

Il MIMIT conferma che effettività e conformità degli investimenti devono essere comprovate mediante perizia tecnica asseverata e certificazione contabile.

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3) Iperammortamento 2026: da quando parte la maggiorazione

Un passaggio importante riguarda il momento a partire dal quale l’iperammortamento può essere utilizzato.

Il decreto attuativo prevede che la maggiorazione rilevi ai fini delle imposte sui redditi dal periodo d’imposta nel quale l’impresa trasmette al GSE la comunicazione di completamento, a condizione che il bene sia entrato in funzione entro lo stesso periodo. 

La fruizione resta subordinata all’esito positivo delle verifiche del GSE.

È proprio su questo meccanismo temporale che a Telefisco sono state evidenziate alcune questioni applicative.

Comunicazione di completamento nell’anno successivo: il nodo della prima quota

Tra i punti da chiarire figura il caso in cui l’investimento sia completato e il bene entri in funzione e venga interconnesso in un anno, mentre la comunicazione di completamento sia trasmessa nell’anno successivo.

La questione riguarda, in particolare, il calcolo della prima quota di iperammortamento e l’eventuale applicazione della riduzione prevista per il primo esercizio.

Beni immateriali acquistati con licenza d’uso

Un altro dubbio riguarda i beni immateriali dell’Allegato V acquisiti mediante licenza d’uso.

E’ stata evidenziata la necessità di chiarire se, e in quale misura, continuino a trovare applicazione le istruzioni contenute nella circolare n. 4/E/2017.

4) Decadenza dall’iperammortamento: quando si perde il beneficio

Le norme attuative individuano inoltre una serie di ipotesi di decadenza.

Tra queste figurano:

  • cessione del bene o delocalizzazione all’estero nel periodo di deduzione, salvo gli investimenti sostitutivi nei casi previsti;
  • assenza dei requisiti di ammissibilità o documentazione irregolare;
  • mancata conservazione dei documenti necessari a dimostrare i costi agevolabili;
  • false dichiarazioni nelle comunicazioni al GSE;
  • impossibilità di effettuare i controlli per cause imputabili al contribuente;
  • ulteriori violazioni previste dalla disciplina.

Un ulteriore punto riguarda gli effetti della cessione senza investimento sostitutivo.

Risulta da confermare la perdita delle sole quote residue, senza recupero delle maggiorazioni già dedotte.

Controlli GSE e termini di accertamento

Il GSE effettua controlli documentali sui requisiti tecnici e sugli altri presupposti dell’agevolazione. L’impresa deve quindi conservare tutta la documentazione necessaria a dimostrare la spettanza dell’iperammortamento.

Se durante i controlli emergono irregolarità, il GSE ne dà comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

Un ulteriore tema riguarda i termini entro cui il Fisco può effettuare gli accertamenti. Secondo quanto evidenziato, per gli investimenti realizzati dal 2027 dovrebbe trovare applicazione il nuovo termine previsto dall’articolo 22 del D.Lgs. 148/2026 per i componenti negativi con effetti su più periodi d’imposta.

In pratica, per l’iperammortamento il termine di controllo sarebbe collegato alla dichiarazione dei redditi nella quale viene indicata la prima quota della maggiorazione, e non necessariamente alle dichiarazioni dei singoli anni in cui vengono dedotte le quote successive.

Iperammortamento 2026: cosa resta da chiarire

Il quadro operativo è dunque definito nei suoi elementi essenziali, ma il confronto di Telefisco ha messo in evidenza alcuni snodi applicativi che richiedono particolare attenzione.

Tra questi spiccano il trattamento dei beni immateriali acquisiti in licenza, il coordinamento temporale tra entrata in funzione, interconnessione e comunicazione di completamento, la determinazione della prima quota quando le annualità non coincidono e gli effetti della cessione del bene ai fini della decadenza.

Per le imprese diventa quindi centrale non soltanto verificare i requisiti tecnici dell’investimento, ma anche gestire correttamente le comunicazioni al GSE e la documentazione, perché il mancato rispetto degli adempimenti previsti può incidere direttamente sull’accesso e sul mantenimento dell’agevolazione.

5) FAQ

Che cos’è l’iperammortamento 2026?
È una maggiorazione fiscale del costo di acquisizione di determinati beni strumentali nuovi, utilizzabile ai fini della deduzione delle quote di ammortamento o dei canoni di leasing. 

Quali comunicazioni devono essere inviate al GSE?
La procedura prevede comunicazioni relative alla prenotazione dell’investimento, alla conferma e al completamento, secondo le modalità e i modelli definiti dalla disciplina attuativa. 

Quando parte la deduzione dell’iperammortamento?
Dal periodo d’imposta nel quale viene trasmessa la comunicazione di completamento, purché il bene sia entrato in funzione nello stesso periodo e il GSE comunichi l’esito positivo delle verifiche. 


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