Accesso alla dirigenza: no allo scorrimento delle graduatorie interne


Il giudice amministrativo esclude l’equiparazione tra tali procedure e il concorso pubblico aperto all’esterno, valorizzando la diversa struttura soggettiva e funzionale dei due istituti. La decisione chiarisce che il principio dello scorrimento, previsto dall’art. 35, comma 5-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001, opera soltanto rispetto alle graduatorie concorsuali pubbliche. Ne deriva l’insussistenza di un obbligo motivazionale rafforzato in capo all’amministrazione che scelga di non utilizzare graduatorie interne ancora efficaci. La pronuncia offre l’occasione per riflettere criticamente sul rapporto tra valorizzazione delle professionalità interne, principio del concorso pubblico e discrezionalità organizzativa della pubblica amministrazione.


La questione dell’accesso alla dirigenza pubblica si colloca al crocevia tra imparzialità amministrativa, buon andamento, valorizzazione del merito e organizzazione degli apparati pubblici.

In tale ambito, l’art. 28 del d.lgs. n. 165 del 2001 rappresenta la disposizione centrale per la disciplina delle modalità di reclutamento della dirigenza di seconda fascia.
L’introduzione del comma 1-ter, ad opera del d.l. n. 80 del 2021, convertito dalla legge n. 113 del 2021, ha segnato un passaggio significativo, prevedendo procedure comparative riservate al personale interno.

La ratio dell’intervento normativo è dichiaratamente quella di valorizzare le competenze già presenti nell’amministrazione, in coerenza con le esigenze di rafforzamento della capacità amministrativa connesse anche all’attuazione del PNRR. Tuttavia, proprio la natura riservata di tali procedure pone un problema sistematico: se esse possano essere trattate, quanto agli effetti delle graduatorie, alla stregua dei concorsi pubblici ordinari.
La sentenza in commento interviene su tale nodo, respingendo la tesi dell’assimilazione piena e riaffermando la centralità del concorso pubblico come forma ordinaria di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni.

Il Consiglio di Stato individua nella limitazione soggettiva della platea dei partecipanti il tratto distintivo decisivo, tale da impedire l’estensione automatica della disciplina dello scorrimento.

La procedura riservata, pur presentando forme selettive e comparative, resta funzionalmente distinta dal concorso aperto alla generalità dei consociati.

La pronuncia conferma, inoltre, che una prassi amministrativa eventualmente favorevole allo scorrimento non può generare un affidamento tutelabile se priva di base normativa.
Il tema, dunque, impone una riflessione più ampia sul difficile equilibrio tra promozione delle carriere interne e garanzia dell’accesso dall’esterno.

1. La natura giuridica delle procedure comparative riservate ex art. 28, comma 1-ter, d.lgs. n. 165 del 2001: tra valorizzazione interna e principio del concorso pubblico

La sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 1° giugno 2026, n. 4361 (testo in calce), muove da una vicenda concernente alcuni funzionari di ruolo di Roma Capitale, inquadrati nella categoria D, risultati idonei non vincitori all’esito di procedure selettive indette ai sensi dell’art. 28, comma 1-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001 per l’accesso alla qualifica dirigenziale. La questione centrale riguardava la possibilità di pretendere lo scorrimento delle relative graduatorie, a fronte della successiva programmazione assunzionale dell’amministrazione e della scelta di coprire il fabbisogno dirigenziale mediante altre modalità di reclutamento.

Il punto di partenza dell’analisi è rappresentato dalla qualificazione giuridica della procedura riservata. L’art. 28, comma 1-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001, introdotto nel contesto delle misure di rafforzamento amministrativo previste dal d.l. n. 80 del 2021, consente alle pubbliche amministrazioni di riservare una quota non superiore al trenta per cento dei posti disponibili al personale interno a tempo indeterminato, in possesso dei titoli richiesti e con una determinata anzianità di servizio nell’area o categoria apicale. Tale previsione risponde alla finalità, espressamente richiamata anche nella decisione, di “valorizzare le professionalità interne”, premiando l’esperienza maturata nell’amministrazione e incentivando percorsi di crescita professionale.

Tuttavia, secondo il Consiglio di Stato, tale finalità non consente di alterare la natura propria della procedura. La selezione interna, pur essendo costruita secondo moduli comparativi, pur richiedendo il possesso di titoli di studio, pur prevedendo prove valutative e pur presentando alcuni tratti esteriormente assimilabili al concorso pubblico, rimane strutturalmente diversa da quest’ultimo. La ragione di tale diversità risiede nel fatto che la platea dei partecipanti non coincide con la generalità dei cittadini in possesso dei requisiti, ma è circoscritta ai dipendenti già in servizio presso l’amministrazione.

Il Collegio richiama, in tale prospettiva, la nozione di “procedura c.d. riservata”, evidenziandone la funzione di promozione del personale interno, ma anche il carattere derogatorio rispetto alla regola del concorso pubblico. Tale passaggio è decisivo, perché consente al giudice amministrativo di separare due piani che gli appellanti tendevano invece a sovrapporre: da un lato, la legittimità costituzionale e legislativa di una procedura selettiva riservata; dall’altro, la possibilità di estendere a tale procedura tutti gli effetti tipici delle graduatorie concorsuali pubbliche.

La sentenza, infatti, non nega che l’art. 28, comma 1-ter, abbia introdotto una modalità legale di accesso alla dirigenza. Né afferma che le procedure riservate siano estranee al sistema del reclutamento. Il punto è diverso: esse costituiscono una modalità speciale, soggettivamente circoscritta, che non può essere integralmente equiparata al concorso pubblico aperto all’esterno. Il concorso pubblico, nel sistema costituzionale, non è soltanto una tecnica selettiva, ma una garanzia ordinamentale. Esso assicura pubblicità, imparzialità, trasparenza e parità di accesso, consentendo a tutti i soggetti qualificati di concorrere per l’ingresso nei ruoli dell’amministrazione.

È proprio questa apertura alla generalità dei consociati a fondare la speciale forza giuridica della graduatoria concorsuale pubblica. La graduatoria, in tale contesto, non rappresenta soltanto l’esito di una procedura, ma diviene uno strumento di programmazione e razionalizzazione del reclutamento, idoneo a essere utilizzato anche successivamente mediante scorrimento, nei limiti temporali e funzionali previsti dall’ordinamento. Diversamente, la graduatoria interna nasce da una selezione già limitata in origine, nella quale la concorrenza è circoscritta a un segmento di personale già incardinato nell’amministrazione.

Il Consiglio di Stato, richiamando l’orientamento dell’Adunanza plenaria n. 14 del 2011 e i propri precedenti conformi, afferma che l’art. 35, comma 5-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001 “si riferisce ai soli concorsi pubblici”. La formula è particolarmente significativa, poiché restringe il campo applicativo della disciplina sulla validità e utilizzabilità delle graduatorie alle procedure che garantiscono un adeguato accesso dall’esterno. La conseguenza è che lo scorrimento non può essere trasformato in una regola generale applicabile a ogni graduatoria formatasi all’esito di una selezione amministrativa, ma resta ancorato alla natura pubblica e aperta del concorso.

La decisione appare coerente con l’impostazione tradizionale della giurisprudenza costituzionale e amministrativa, secondo cui le deroghe al concorso pubblico devono essere interpretate restrittivamente. La progressione interna e la valorizzazione delle professionalità già acquisite sono obiettivi legittimi, ma non possono comprimere oltre misura il principio dell’accesso dall’esterno. In questo senso, il limite percentuale previsto dall’art. 28, comma 1-ter, non è un dettaglio quantitativo, ma un presidio sistematico: esso consente un canale di valorizzazione interna, purché rimanga compatibile con la prevalenza del reclutamento aperto.

Sotto questo profilo, la pronuncia ribadisce che la procedura riservata non perde la propria specificità per il solo fatto di essere selettiva. La selettività è necessaria per rispettare i principi di imparzialità e buon andamento anche all’interno dei percorsi riservati, ma non basta a mutare la natura dell’istituto. Una procedura può essere comparativa senza essere concorso pubblico in senso pieno. Può essere rigorosa senza essere aperta. Può essere meritocratica senza produrre gli stessi effetti ordinamentali della graduatoria concorsuale pubblica.

La posizione degli appellanti, tuttavia, non era priva di una sua razionalità sistematica. Essi sostenevano che l’art. 28, comma 1-ter, avesse introdotto una nuova modalità ordinaria di accesso alla dirigenza e che, pertanto, la relativa graduatoria dovesse essere trattata secondo le regole generali del reclutamento. L’argomento si fondava anche sulle Linee guida ministeriali per l’accesso alla dirigenza pubblica e sulla previsione regolamentare di Roma Capitale, secondo cui le graduatorie sarebbero rimaste efficaci per la copertura dei posti successivamente vacanti e disponibili. La tesi valorizzava, dunque, il dato dell’ordinaria collocazione della procedura nel sistema dell’accesso alla dirigenza.

Il Consiglio di Stato, però, privilegia una lettura sostanziale e costituzionalmente orientata. L’inserimento della procedura riservata tra le modalità di accesso alla dirigenza non determina automaticamente la sua piena equiparazione al concorso pubblico. La differenza non è meramente nominalistica, ma attiene alla struttura concorrenziale dell’accesso. Il concorso pubblico realizza una competizione aperta; la procedura riservata realizza una competizione interna. Da tale differenza discende un diverso regime degli effetti della graduatoria.

L’approdo della sentenza, pertanto, è netto: la graduatoria interna non è destinata, salvo espressa previsione normativa, a funzionare come bacino ordinario di reclutamento successivo. Essa esaurisce la propria funzione nell’ambito della specifica procedura per cui è stata formata, nei limiti dei posti messi a selezione e delle scelte organizzative dell’amministrazione. La sua eventuale efficacia temporale non implica, di per sé, un obbligo di scorrimento, né trasforma l’idoneità in una posizione giuridica pretensiva all’assunzione.

Da un punto di vista critico, la soluzione accolta dal Consiglio di Stato appare condivisibile nella misura in cui preserva la centralità del concorso pubblico e impedisce che il canale interno, nato come strumento di valorizzazione contenuta, divenga un meccanismo parallelo e stabile di reclutamento dirigenziale. Il rischio, altrimenti, sarebbe quello di produrre una progressiva chiusura corporativa degli apparati, con riduzione della contendibilità esterna delle posizioni dirigenziali. La dirigenza pubblica, per la funzione di impulso, gestione e responsabilità che esercita, deve rimanere aperta a un confronto ampio, in cui esperienza interna e competenze esterne possano misurarsi secondo criteri trasparenti.

Al tempo stesso, la pronuncia lascia aperta una questione non secondaria. Se il legislatore ha inteso valorizzare le professionalità interne e se le amministrazioni possono programmare quote riservate per l’accesso alla dirigenza, occorre evitare che tali procedure diventino selezioni prive di reale utilità oltre i posti immediatamente coperti. Il personale interno che partecipa a procedure complesse e selettive, sostenendo prove e conseguendo l’idoneità, potrebbe legittimamente percepire una frustrazione del principio di buon andamento qualora l’amministrazione bandisca nuove procedure analoghe senza alcuna considerazione per graduatorie ancora recenti e formate all’esito di valutazioni comparative. Il punto, però, non è sufficiente a fondare un obbligo giuridico di scorrimento in assenza di una chiara base normativa.

Ne discende che la soluzione più equilibrata non può essere affidata a un’estensione giurisprudenziale dello scorrimento, ma richiederebbe un intervento normativo o regolamentare puntuale. Il legislatore potrebbe chiarire se, entro i limiti percentuali dell’art. 28, comma 1-ter, le graduatorie interne possano essere utilizzate per future vacanze, per quanto tempo e con quali garanzie di coordinamento con il reclutamento esterno. In assenza di tale chiarimento, la posizione del Consiglio di Stato risulta prudente: impedisce che una procedura riservata produca effetti espansivi non espressamente voluti dalla legge, nella fattispecie uno scorrimento graduatoria.

2. Scorrimento, obbligo di motivazione e affidamento: il perimetro della discrezionalità amministrativa e i suoi limiti critici

Il secondo nucleo problematico della decisione riguarda gli effetti della graduatoria interna e, in particolare, l’esistenza o meno di un obbligo dell’amministrazione di motivare la scelta di non procedere allo scorrimento. La questione si inserisce nel più ampio dibattito sul rapporto tra scorrimento delle graduatorie e indizione di nuove procedure selettive. Nel sistema dei concorsi pubblici, la giurisprudenza ha progressivamente riconosciuto una preferenza per lo scorrimento delle graduatorie valide ed efficaci, imponendo all’amministrazione un onere motivazionale quando intenda bandire un nuovo concorso anziché utilizzare graduatorie ancora vigenti.

Tale principio risponde a esigenze di economicità, efficienza, speditezza e tutela dell’affidamento degli idonei. Se una pubblica amministrazione dispone già di una graduatoria valida, formatasi all’esito di un concorso pubblico, la decisione di non utilizzarla richiede una giustificazione specifica, poiché comporta la duplicazione dell’attività amministrativa e può incidere sulle aspettative di soggetti già positivamente selezionati. Lo scorrimento, tuttavia, non costituisce un principio assoluto, ma opera entro un ambito definito: quello delle graduatorie concorsuali pubbliche.

La sentenza in commento esclude che tale obbligo motivazionale possa essere trasposto alle procedure riservate. Il Collegio afferma che non sono applicabili i principi relativi alla scelta tra scorrimento e nuovo concorso, poiché sussiste una “obiettiva disomogeneità” tra i termini di comparazione. Questa affermazione è centrale. L’amministrazione non è chiamata a scegliere tra due strumenti omogenei, entrambi riconducibili al concorso pubblico, ma tra modalità di reclutamento diverse per fondamento, platea, funzione e impatto sull’accesso dall’esterno.

La disomogeneità strutturale impedisce, secondo il Consiglio di Stato, di costruire un dovere di comparazione motivata. Lo scorrimento della graduatoria pubblica e l’indizione di un nuovo concorso pubblico appartengono allo stesso genus, poiché entrambi presuppongono una selezione aperta. Lo scorrimento della graduatoria interna, invece, determinerebbe l’assunzione di personale già dipendente sulla base di una procedura riservata, con possibile incidenza sulla quota di accesso dall’esterno. Pertanto, l’amministrazione non è tenuta a motivare la mancata utilizzazione della graduatoria interna come dovrebbe fare rispetto a una graduatoria concorsuale pubblica.

La decisione si salda, in questo punto, con una lettura rigorosa dell’art. 35, comma 5-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001. La disposizione, secondo la giurisprudenza richiamata, generalizza la regola dello scorrimento soltanto per le graduatorie dei concorsi pubblici. Non ogni graduatoria valida è, quindi, una graduatoria scorribile. La validità temporale della graduatoria non coincide necessariamente con un obbligo di utilizzo. Essa può rilevare come presupposto astratto di possibile utilizzazione, ma non come fonte di una pretesa soggettiva allo scorrimento.

Questo aspetto merita particolare attenzione. Nel linguaggio amministrativo, la previsione di efficacia temporale di una graduatoria è spesso percepita come apertura alla possibilità di scorrimento. Tuttavia, sul piano giuridico, possibilità e doverosità devono essere tenute distinte. Una graduatoria può rimanere efficace senza che l’amministrazione sia obbligata ad attingervi. L’efficacia conserva l’atto nel tempo; lo scorrimento ne costituisce un possibile impiego successivo. Per trasformare tale possibilità in obbligo occorre una norma che vincoli l’amministrazione o, quantomeno, un principio giurisprudenziale applicabile alla specifica tipologia di graduatoria. Nel caso delle procedure riservate, il Consiglio di Stato nega entrambe le condizioni.

La sentenza affronta anche il tema della precedente prassi amministrativa. Gli appellanti avevano dedotto che Roma Capitale, in passato, avrebbe proceduto allo scorrimento della medesima tipologia di graduatoria, assumendo un candidato idoneo non vincitore. Tale circostanza veniva invocata per sostenere l’incoerenza della successiva scelta amministrativa e, più in generale, l’esistenza di un affidamento in capo agli interessati. Il Consiglio di Stato respinge anche questa prospettiva, richiamando il principio per cui una eventuale prassi illegittima non può fondare una posizione giuridica tutelabile.

Il passaggio è particolarmente rilevante per la teoria dell’affidamento nei rapporti con la pubblica amministrazione. L’affidamento legittimo presuppone un comportamento amministrativo idoneo a ingenerare una ragionevole aspettativa, ma tale aspettativa deve essere conforme all’ordinamento. Non può consolidarsi un affidamento giuridicamente protetto su una condotta contra legem. In questo senso, il Collegio afferma che non può assumere rilievo decisivo una “prassi illegittima dell’amministrazione”. L’eventuale precedente favorevole, anche se non contestato, non muta il quadro normativo né obbliga l’amministrazione a reiterare un comportamento non conforme alla legge.

La pronuncia richiama anche il principio di non contestazione, chiarendo che il fatto non contestato non equivale automaticamente a fatto provato in senso pieno, né vincola il giudice a trarne conseguenze giuridiche non consentite dall’ordinamento. Anche qualora la circostanza dello scorrimento pregresso fosse ritenuta storicamente accertata, essa non sarebbe comunque idonea a fondare la pretesa degli appellanti. Il problema, infatti, non è soltanto fattuale, ma normativo: occorre stabilire se l’amministrazione fosse giuridicamente tenuta a scorrere la graduatoria. La risposta, per il Consiglio di Stato, è negativa.

L’argomentazione appare coerente con la distinzione tra affidamento di fatto e affidamento giuridicamente qualificato. Il primo può sorgere da comportamenti ripetuti dell’amministrazione, da prassi organizzative o da aspettative soggettive degli interessati. Il secondo, invece, richiede un fondamento obiettivo nell’ordinamento, una condotta amministrativa legittima o comunque non manifestamente contraria alla disciplina applicabile, nonché una posizione del privato meritevole di protezione. Nel caso di specie, la natura riservata della procedura e l’inapplicabilità dello scorrimento escludono che l’idoneo possa vantare una pretesa all’assunzione.

Sotto il profilo critico, la scelta del Consiglio di Stato presenta un indubbio pregio di chiarezza: essa evita che le prassi amministrative, spesso frammentarie e disomogenee, diventino fonti improprie di diritto. In materia di reclutamento pubblico, la certezza delle regole è essenziale. Consentire che una precedente scelta di scorrimento interno possa vincolare l’amministrazione per il futuro significherebbe attribuire a comportamenti amministrativi isolati una forza normativa incompatibile con il principio di legalità.

Tuttavia, la pronuncia solleva anche un problema di coerenza amministrativa. Se un’amministrazione, in una prima fase, interpreta il proprio regolamento nel senso della scorribilità della graduatoria interna e, in una fase successiva, assume una posizione opposta, il tema dell’affidamento non può essere liquidato soltanto sul piano della non reiterabilità dell’illegittimità. Anche quando non vi sia una pretesa allo scorrimento, può residuare un’esigenza di trasparenza e di motivazione organizzativa. La buona amministrazione non impone necessariamente di scorrere, ma potrebbe imporre di spiegare con chiarezza il mutamento di indirizzo, soprattutto in presenza di atti regolamentari o programmatori che abbiano alimentato aspettative nei partecipanti.

È qui che la decisione, pur corretta nell’esito, appare più discutibile sul piano sistematico. L’esclusione dell’obbligo motivazionale rafforzato, tipico del rapporto tra graduatoria pubblica e nuovo concorso, non dovrebbe comportare l’irrilevanza assoluta della motivazione. L’amministrazione conserva una discrezionalità organizzativa ampia, ma non arbitraria. Essa deve programmare il fabbisogno, scegliere le modalità di reclutamento e rispettare il bilanciamento tra accesso esterno e valorizzazione interna. In tale cornice, una motivazione minima sulla scelta di non utilizzare graduatorie interne ancora efficaci potrebbe rappresentare una garanzia di coerenza e trasparenza, senza tradursi in un obbligo di scorrimento.

In altri termini, occorre distinguere tra obbligo di preferire lo scorrimento e obbligo di rendere intellegibile la scelta amministrativa. Il primo è escluso dalla sentenza ed è effettivamente incompatibile con la natura riservata della procedura. Il secondo, invece, potrebbe essere ricavato dai principi generali dell’azione amministrativa, specie quando la stessa amministrazione abbia previamente disciplinato la durata delle graduatorie o abbia programmato quote di accesso interno. Una pubblica amministrazione che decide di non utilizzare graduatorie interne non deve giustificarsi come se stesse derogando alla preferenza per lo scorrimento dei concorsi pubblici; tuttavia, dovrebbe comunque assicurare che la decisione sia coerente con il PIAO, con il fabbisogno di personale e con il quadro regolamentare vigente.

La sentenza sembra, invece, concentrare l’attenzione sulla non assimilabilità strutturale tra concorso pubblico e procedura riservata, ricavandone conseguenze molto nette anche sul piano motivazionale. Tale impostazione ha il vantaggio di proteggere il principio dell’accesso dall’esterno, ma rischia di lasciare eccessivamente indeterminata la posizione degli idonei interni. Questi ultimi non sono titolari di un diritto all’assunzione, ma neppure dovrebbero essere collocati in una zona di totale irrilevanza giuridica, soprattutto quando la procedura sia stata bandita nell’ambito di una politica di valorizzazione interna e abbia prodotto una graduatoria formalmente efficace.

Un ulteriore profilo critico riguarda il coordinamento tra disciplina legislativa e regolamenti amministrativi. Se il regolamento dell’ente prevede che le graduatorie rimangano efficaci per la copertura di posti successivamente vacanti e disponibili, occorre stabilire quale sia il significato giuridico di tale clausola. La sentenza pare ridimensionarne la portata, ritenendo che essa non possa derogare al principio di non scorribilità generalizzata delle graduatorie riservate. Questa conclusione è condivisibile nella misura in cui un regolamento locale non può alterare il rapporto tra concorso pubblico e procedura interna. Tuttavia, resta il problema dell’affidamento testuale che una simile clausola può generare nei candidati. Sarebbe auspicabile, sul piano della tecnica regolatoria, che le amministrazioni formulassero con maggiore precisione le disposizioni relative alla durata e all’utilizzabilità delle graduatorie interne, chiarendo se l’efficacia temporale abbia valore meramente conservativo o anche potenzialmente assunzionale.

La sentenza in commento, dunque, consolida un orientamento restrittivo. Le procedure comparative riservate non sono equiparabili ai concorsi pubblici; le loro graduatorie non beneficiano del principio generale dello scorrimento; l’amministrazione non è tenuta a motivare la scelta di non utilizzarle secondo i canoni propri delle graduatorie concorsuali aperte; eventuali prassi difformi non generano affidamento tutelabile. Si tratta di un impianto coerente con il primato del concorso pubblico, ma che richiede una gestione amministrativa particolarmente attenta per evitare che gli strumenti di valorizzazione interna si traducano in aspettative deboli, incerte e difficilmente governabili.

La decisione, in definitiva, segnala alle amministrazioni un duplice monito. Da un lato, esse non possono utilizzare le procedure riservate come canale surrettizio di reclutamento stabile, alternativo al concorso pubblico. Dall’altro, devono costruire le procedure interne con regole chiare, evitando formulazioni ambigue sulla durata delle graduatorie e sulla loro possibile utilizzazione futura. La valorizzazione del personale interno è un obiettivo legittimo e, in molti casi, necessario per rafforzare la capacità amministrativa. Ma essa deve rimanere entro un perimetro compatibile con l’art. 97 Cost., con l’apertura concorrenziale e con la funzione imparziale della dirigenza pubblica.

Conclusioni

La sentenza del Consiglio di Stato n. 4361 del 2026 riafferma con chiarezza la centralità del concorso pubblico nel sistema del reclutamento dirigenziale.

Le procedure riservate ex art. 28, comma 1-ter, d.lgs. n. 165 del 2001 sono strumenti legittimi di valorizzazione interna, ma non sono assimilabili ai concorsi pubblici aperti all’esterno.

La loro natura soggettivamente circoscritta incide sugli effetti della graduatoria e impedisce l’applicazione automatica del principio dello scorrimento.

L’art. 35, comma 5-ter, resta pertanto riferibile alle graduatorie dei concorsi pubblici, in quanto espressione di una selezione aperta, trasparente e contendibile.

Ne consegue che l’amministrazione non è gravata dall’obbligo di motivare la mancata utilizzazione della graduatoria interna secondo i criteri propri del concorso pubblico.

La pregressa prassi favorevole allo scorrimento non è sufficiente a fondare un affidamento giuridicamente protetto, ove non trovi riscontro nella disciplina applicabile.
La decisione è condivisibile nella parte in cui evita l’espansione impropria delle procedure riservate e tutela l’accesso dall’esterno.

Resta, tuttavia, l’esigenza di una maggiore chiarezza normativa e regolamentare sulla durata e sugli effetti delle graduatorie interne. La valorizzazione del personale già in servizio non deve essere svilita, ma deve svolgersi entro limiti certi, trasparenti e coerenti con il principio costituzionale del concorso pubblico. In questa prospettiva, la pronuncia rappresenta un punto fermo, ma anche un invito al legislatore e alle amministrazioni a disciplinare con maggiore precisione il rapporto tra merito interno, programmazione del fabbisogno e imparzialità del reclutamento pubblico.

>> Leggi anche:



#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link

Source link

🚀 #Finsubito | Gruppo Retefin

Affianchiamo imprese e professionisti in tutta Italia nell’accesso alle migliori opportunità di Finanza d’Impresa, Finanza Agevolata, Sostenibilità e Compliance. 🇮🇹

💼 Operiamo esclusivamente attraverso mediatori e operatori autorizzati, offrendo un servizio professionale, trasparente e orientato alle reali esigenze della tua impresa.

Consulenza gratuita e zero costi di istruttoria: analizziamo la situazione della tua azienda, individuiamo le opportunità più adatte e ti supportiamo nella valorizzazione del tuo profilo finanziario e aziendale nei confronti di banche e partner.

📈 Dalla diagnosi iniziale alla strategia finanziaria, siamo al tuo fianco per trasformare le esigenze della tua impresa in concrete opportunità di crescita, investimento e sviluppo.

🔎 Scopri come possiamo supportare la tua impresa. 👉 Contattaci per una prima valutazione.

เติมเกม