Introduzione
La FAQ n. 58 di Arconet ha definito il percorso da seguire per utilizzare le quote di Fondo crediti di dubbia esigibilità svincolate con il rendiconto. Ma cosa accade agli Enti che, quando la FAQ è stata pubblicata, avevano già approvato il rendiconto 2025 o avevano ormai predisposto lo schema?
È un problema tutt’altro che marginale.
La FAQ è stata pubblicata il 29 aprile 2026, praticamente alla vigilia del termine ordinario del 30 aprile per l’approvazione del rendiconto. Molti Enti, quindi, non hanno avuto materialmente la possibilità di recepire nel risultato di amministrazione la specifica posta tra gli “altri accantonamenti” richiesta dalle nuove indicazioni operative.
Sul tema è intervenuta la Corte dei conti Emilia-Romagna con la deliberazione n. 75/2026, confermando la logica della FAQ n. 58 ma senza risolvere espressamente questo specifico problema transitorio.
Si apre così una questione particolarmente importante in vista della gestione 2026 e, soprattutto, della salvaguardia degli equilibri: l’assenza della specifica voce negli altri accantonamenti impedisce di utilizzare le quote di FCDE svincolate con il rendiconto 2025?
Una lettura sostanziale della disciplina porta a ritenere possibile, limitatamente al 2026, un’applicazione transitoria che salvaguardi la facoltà prevista dall’art. 187, comma 2, del TUEL.
Ma è necessario distinguere con attenzione ciò che afferma espressamente la Corte da quella che, invece, rappresenta una soluzione interpretativa al problema operativo.
Il problema nasce dalle date
La questione ha una particolarità evidente.
La FAQ n. 58 è intervenuta quando il procedimento di approvazione del rendiconto era, per moltissimi Enti, sostanzialmente concluso.
Il termine ordinario era fissato al 30 aprile.
La FAQ è stata pubblicata il 29 aprile.
Molte amministrazioni avevano quindi già approvato il rendiconto oppure avevano predisposto e trasmesso lo schema agli organi competenti.
In queste condizioni risultava praticamente impossibile recepire tempestivamente le nuove indicazioni di Arconet.
Il problema non nasce quindi da un’omissione dell’Ente.
Nasce dalla successione temporale tra approvazione del rendiconto e pubblicazione delle indicazioni operative.
Ed è proprio questa circostanza che rende il 2026 un esercizio particolare.
Cosa prevede la FAQ n. 58
La FAQ n. 58 ha chiarito come debbano essere rappresentate le quote di FCDE svincolate che l’Ente intende utilizzare per finanziare il Fondo dell’esercizio successivo.
Il meccanismo prevede che tali somme siano individuate all’interno del risultato di amministrazione attraverso una specifica posta tra gli “altri accantonamenti”.
La scelta risponde a una precisa esigenza.
Rendere perfettamente tracciabile la destinazione delle risorse e, nello stesso tempo, cristallizzare il risultato di amministrazione approvato con il rendiconto.
La Corte dei conti Emilia-Romagna, nella deliberazione n. 75/2026, ha riconosciuto proprio questa funzione: l’iscrizione della specifica voce consente di mantenere stabile il risultato approvato e impedisce che la sua composizione venga modificata successivamente.
Dal 2027 questa impostazione dovrà quindi diventare parte ordinaria del procedimento di rendiconto.
Il problema riguarda il 2026.
La Corte conferma Arconet, ma non risolve il caso transitorio
È importante evitare un equivoco.
La deliberazione n. 75/2026 della Corte dei conti Emilia-Romagna non afferma espressamente che gli Enti possano utilizzare nel 2026 le quote svincolate anche in assenza della specifica posta tra gli altri accantonamenti.
Il secondo quesito sottoposto alla Sezione riguardava proprio questa situazione, ma la deliberazione non prende posizione sul punto.
La possibilità di procedere comunque per il solo 2026 costituisce quindi una lettura interpretativa della disciplina, fondata sulla particolare situazione transitoria determinata dalla pubblicazione tardiva della FAQ.
La distinzione è importante.
Da una parte abbiamo il principio confermato dalla Corte: la soluzione individuata da Arconet è coerente con la struttura della contabilità armonizzata.
Dall’altra rimane da risolvere il problema degli Enti che non hanno potuto materialmente applicarla nel rendiconto 2025.
Impedire l’utilizzo significherebbe penalizzare gli Enti per una circostanza non imputabile
La questione deve essere letta anche alla luce dell’art. 187, comma 2, del TUEL.
La facoltà di utilizzare le quote svincolate dal FCDE trova infatti fondamento nella disciplina legislativa.
Se si ritenesse indispensabile, già per il 2026, la presenza della specifica voce introdotta dalla FAQ n. 58, molti Enti perderebbero concretamente la possibilità di esercitare questa facoltà.
Non perché abbiano commesso un errore.
Ma semplicemente perché il chiarimento operativo è arrivato quando il procedimento di rendiconto era ormai concluso.
L’interpretazione richiamata nel materiale esaminato considera una conseguenza di questo tipo eccessivamente penalizzante, soprattutto perché priverebbe gli Enti di una leva utile per garantire gli equilibri di bilancio.
Per il 2026 può assumere rilievo una soluzione transitoria
Proprio dalla particolare successione temporale delle regole emerge la possibilità di una soluzione limitata all’esercizio 2026.
Secondo l’interpretazione proposta, gli Enti che abbiano effettivamente svincolato quote di FCDE in sede di rendiconto 2025 potrebbero utilizzare tali risorse per finanziare il FCDE dell’esercizio in corso anche quando il risultato di amministrazione non esponga la specifica voce tra gli altri accantonamenti.
L’utilizzo potrebbe avvenire in occasione della salvaguardia degli equilibri oppure attraverso una successiva variazione nel corso dell’esercizio.
Non si tratterebbe di disapplicare la FAQ.
Si tratterebbe di riconoscere un regime transitorio per gli Enti che, per ragioni temporali oggettive, non erano nelle condizioni di applicarla.
La tracciabilità resta comunque indispensabile
La soluzione transitoria non significa rinunciare alle esigenze di trasparenza che stanno alla base della FAQ n. 58.
Al contrario.
Proprio perché manca la specifica posta nel risultato di amministrazione, l’Ente dovrebbe ricostruire con particolare precisione l’operazione effettuata.
Nel provvedimento con cui vengono utilizzate le risorse dovrebbe risultare chiaramente:
- l’ammontare del FCDE determinato nel rendiconto 2025;
- la quota effettivamente svincolata;
- l’impossibilità temporale di applicare le indicazioni della FAQ n. 58;
- la parte delle risorse che viene utilizzata nel 2026;
- la destinazione al finanziamento del FCDE dell’esercizio.
Il materiale esaminato sottolinea espressamente questa esigenza di trasparenza, indicando la necessità di dare conto dello svincolo effettuato in sede di rendiconto e del successivo utilizzo delle relative somme.
La forma cambia.
La tracciabilità deve rimanere.
Un tema particolarmente importante in sede di salvaguardia
La questione assume particolare rilievo in occasione della salvaguardia degli equilibri.
È proprio in questa fase che l’Ente verifica la congruità del FCDE stanziato nel bilancio e, più in generale, la sostenibilità degli equilibri finanziari.
La possibilità di utilizzare le quote precedentemente svincolate può rappresentare uno strumento significativo per finanziare il Fondo di competenza senza comprimere ulteriormente altre componenti del bilancio.
Ma proprio perché si interviene su uno dei principali presìdi prudenziali della contabilità armonizzata, l’operazione deve essere accompagnata da un’istruttoria particolarmente solida.
Non basta individuare contabilmente le risorse.
Occorre dimostrare con chiarezza la loro origine, il percorso seguito e la destinazione finale.
Il 2026 deve però restare un’eccezione
L’aspetto più importante è probabilmente questo.
L’eventuale soluzione transitoria non può trasformarsi in una modalità alternativa di gestione delle quote svincolate.
La sua giustificazione deriva esclusivamente dalla particolare tempistica con cui è intervenuta la FAQ n. 58.
Dal 2027, gli Enti conosceranno preventivamente le indicazioni operative e potranno quindi predisporre il rendiconto tenendone pienamente conto.
A partire da quell’esercizio, la specifica quota destinata al finanziamento del FCDE dovrà essere correttamente rappresentata tra gli altri accantonamenti, rendendo pienamente operativo il principio di intangibilità del risultato di amministrazione approvato.
Il 2026 rappresenta quindi un anno di raccordo.
Non un precedente destinato a consolidarsi.
Una lezione importante sulla gestione del risultato di amministrazione
La vicenda offre anche uno spunto che va oltre il singolo caso.
Il risultato di amministrazione non è semplicemente un valore numerico dal quale attingere risorse.
È un sistema composto da quote libere, vincolate, destinate e accantonate, ciascuna delle quali risponde a una funzione precisa.
La possibilità di utilizzare una determinata somma dipende quindi non soltanto dalla sua esistenza, ma anche dalla corretta rappresentazione della sua origine e della sua destinazione.
È proprio questo il principio che la FAQ n. 58 ha voluto rafforzare.
La maggiore flessibilità nella gestione delle risorse deve sempre convivere con la necessità di mantenere il rendiconto stabile, trasparente e pienamente ricostruibile.
Conclusioni
La gestione delle quote FCDE svincolate presenta, per il 2026, una situazione particolare.
La FAQ n. 58 di Arconet, pubblicata il 29 aprile, ha introdotto indicazioni operative quando molti Enti avevano già approvato il rendiconto 2025 o ne avevano ormai completato la predisposizione.
La Corte dei conti Emilia-Romagna, con la deliberazione n. 75/2026, ha confermato la coerenza dell’impostazione di Arconet, ma non ha risolto espressamente il quesito relativo agli Enti che non avevano potuto iscrivere la specifica voce tra gli altri accantonamenti.
In questo spazio si colloca la soluzione interpretativa proposta: consentire, esclusivamente per il 2026, l’utilizzo delle quote effettivamente svincolate con il rendiconto 2025 anche in assenza della specifica posta, purché l’intera operazione venga analiticamente ricostruita e resa trasparente.
Dal 2027, invece, il quadro cambia.
Le indicazioni della FAQ n. 58 saranno pienamente conosciute e dovranno essere applicate già nella costruzione del risultato di amministrazione.
Per gli Enti locali il punto centrale è quindi duplice.
Nel 2026 occorre governare correttamente una fase transitoria. Dal 2027 occorrerà programmare già in sede di rendiconto l’eventuale utilizzo futuro delle quote FCDE svincolate.
Perché la questione non riguarda soltanto la possibilità di utilizzare una risorsa.
Riguarda soprattutto la capacità del bilancio di rendere quella risorsa tracciabile, comprensibile e coerente con le decisioni assunte dall’Ente.
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