Con la Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 21 settembre 2026 si chiude il cantiere regolamentare aperto dalla direttiva Omnibus I.
Sono stati pubblicati i due atti delegati adottati dalla Commissione il 3 luglio 2026 dopo lo scrutinio di Parlamento e Consiglio europeo:
- il Regolamento delegato (Ue) 2026/1563 modifica il regolamento delegato (Ue) 2023/2772 (sostituendone integralmente gli allegati I e II) e introduce la versione semplificata degli standard di rendicontazione di sostenibilità ESRS, e
- il Regolamento delegato (Ue) 2026/1560, che integra la direttiva contabile 2013/34/Ue con lo standard di rendicontazione ad uso volontario destinato alle imprese “protette” dal limite per la catena del valore.
Il contributo si articola in due parti.
La prima, oggetto del presente articolo, riguarda le imprese obbligate al reporting di sostenibilità – ai sensi degli articoli 19-bis e 29-bis della direttiva contabile, come ridisegnati dalla direttiva (Ue) 2026/470
La seconda è dedicata allo standard volontario rivolto a tutte le altre.
Entrambi i regolamenti sono direttamente applicabili negli Stati membri e non richiedono recepimento.
1) Nuovi principi di rendicontazione ESG: tempi di applicazione e finestra per il 2026
L’art. 3 del regolamento 2026/1563 fissa l’entrata in vigore al 10 novembre 2026.
I nuovi principi si applicano agli esercizi fiscali aventi inizio il 1° gennaio 2027 o in data successiva.
Per gli esercizi 2026 si apre una triplice alternativa alle imprese già nel perimetro dell’obbligo:
- continuare ad applicare gli ESRS del 2023 nella versione modificata dal regolamento delegato (Ue) 2025/1416 (il cosiddetto quick fix);
- adottare in via anticipata l’intero set rivisto;
- oppure restare sui vecchi principi innestando otto specifiche esenzioni tratte dal nuovo ESRS 1:
- l’approccio top-down alla doppia materialità,
- la clausola dei costi o sforzi indebiti,
- la limitazione della catena del valore,
- il trattamento delle acquisizioni e cessioni,
- la collocazione dell’informativa sulla tassonomia in un’appendice separata, e
- la facoltà di predisporre una sintesi. In ogni caso la dichiarazione sulla sostenibilità deve indicare in modo esplicito quale versione degli standard è stata applicata.
L’applicazione anticipata, chiarisce il punto 121 dell’ESRS 1, non fa scattare le disposizioni transitorie né limita l’uso delle esenzioni graduali.
2) Nuovi principi di rendicontazione ESG: l’architettura non cambia
L’architettura del Set degli ESRS resta quella nota:
- due principi trasversali (ESRS 1 Prescrizioni generali ed ESRS 2 Informazioni generali)
- dieci principi tematici, dai cambiamenti climatici (E1) alla condotta d’impresa (G1), passando per inquinamento, acque, biodiversità, economia circolare e i quattro standard sociali. L’ESRS 2, tuttavia, cambia impostazione: gli obblighi generali di informativa su politiche, azioni, metriche e obiettivi, Gdr-P, Gdr-A, Gdr-M e Gdr-T, diventano il perno comune cui i principi tematici rinviano, riducendo le ripetizioni e alleggerendo i singoli standard.
3) Nuovi principi di rendicontazione ESG: proporzionalità, contenimento dei costi e minori sforzi.
La novità di maggiore impatto operativo è il capitolo 3 dell’ESRS 1.
Consente all’impresa di concludere sulla rilevanza o non rilevanza di un tema o sottotema, senza ulteriori valutazioni, sulla base dell’analisi della strategia e del modello aziendale, dei settori di attività, delle aree geografiche e delle caratteristiche della catena del valore.
Solo se la conclusione non emerge con evidenza occorre scendere a livello di singoli impatti, rischi e opportunità. Mantiene l’approccio bottom-up e ammette la combinazione dei due metodi per temi diversi. Aggiunge che l’impresa non è tenuta a valutare ogni possibile impatto in tutti gli ambiti delle operazioni e della catena del valore, ma può concentrarsi sui settori in cui è probabile che emergano impatti rilevanti; un’analisi qualitativa è sufficiente e non è richiesta una ricerca esaustiva.
Per la catena del valore l’ESRS 1 legittima l’uso di dati regionali medi, dati settoriali o informazioni generalmente disponibili, senza il contributo diretto delle controparti. Il capitolo 7.4 dell’ ESRS 1 codifica poi la clausola generale delle informazioni ragionevoli e dimostrabili disponibili senza costi o sforzi indebiti, applicabile all’individuazione degli impatti, alla perimetrazione della catena del valore, alla preparazione delle metriche e alla stima degli effetti finanziari.
La valutazione di ciò che costituisce un costo indebito, dipende dalle circostanze dell’impresa e richiede un bilanciamento tra oneri e utilità per i fruitori.
4) Nuovi principi di rendicontazione ESG: catena del valore e tetto alle richieste
Il capitolo 5 dell’ ESRS 1 recepisce il value chain cap introdotto dall’Omnibus.
Stabilisce che il limite alle informazioni richiedibili alle imprese protette, cioè quelle con non più di 1.000 dipendenti in media, riguarda esclusivamente gli elementi elencati nell’allegato II del regolamento delegato (Ue) 2026/1560 e si applica anche alle controparti di paesi terzi.
Autorizza il ricorso a stime basate su medie di settore, analisi campionarie, dati di mercato e variabili proxy; chiarisce che non occorrono informazioni su ciascun singolo attore della filiera.
Nei primi tre esercizi di rendicontazione, se le informazioni sulla catena del valore non sono disponibili, l’impresa spiega gli sforzi compiuti, i motivi della mancata acquisizione e i piani futuri.
Nuovi principi di rendicontazione ESG: effetti finanziari, omissioni e sintesi
Sul fronte più delicato per revisori e amministratori, quello degli effetti finanziari attesi, l’ESRS 2 introduce esenzioni esplicite. Esonera dall’informativa quantitativa quando gli effetti non sono identificabili separatamente o quando il livello di incertezza della misurazione è tale da rendere il dato non utile; il punto 29 aggiunge l’ipotesi in cui l’impresa non disponga delle competenze, delle capacità o delle risorse necessarie. Il capitolo 7.7 dell’ESRS 1 consente inoltre di omettere, in casi eccezionali, le informazioni la cui divulgazione arrecherebbe grave pregiudizio alla posizione commerciale, quelle qualificabili come segreti commerciali, le informazioni classificate e quelle protette da altre norme, a condizione che l’omissione sia dichiarata per ciascun elemento e riesaminata a ogni data di comunicazione. Prevede la possibilità di una sintesi con i messaggi chiave sugli impatti, rischi e opportunità rilevanti, parte integrante della dichiarazione oppure inclusa mediante riferimento.
Sul clima, l’ESRS E1-1 conferma l’informativa sul piano di transizione, ma il punto 13 precisa che l’impresa che non ne dispone si limita a dichiararlo e a indicare se e quando prevede di adottarlo.
5) Nuovi principi di rendicontazione ESG: le imprese italiane
Per le imprese italiane il quadro va letto in combinato con il decreto legislativo 125/2024 e con il disegno di legge di delegazione europea 2026, che dovrà recepire entro il 19 marzo 2027 le modifiche di perimetro e di vigilanza introdotte da Omnibus I.
La finestra tra la pubblicazione di oggi e il 10 novembre è il tempo utile per:
- rivedere la mappatura dei datapoint,
- riorganizzare l’analisi di doppia rilevanza secondo il nuovo approccio top-down
- e decidere, per i bilanci 2026, quale delle tre opzioni adottare (punto 1).
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