le nuove regole UE per la rendicontazione di sostenibilità


Pubblicati il 21 settembre i due Regolamenti delegati UE che completano la revisione della rendicontazione di sostenibilità: nuovi ESRS semplificati e standard volontario per le imprese fuori dagli obblighi CSRD

Il quadro europeo della rendicontazione di sostenibilità entra nella sua nuova fase. Oggi, 21 settembre 2026, sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea i due Regolamenti delegati che completano la revisione degli obblighi di reporting prevista dal pacchetto di semplificazione europeo.

Si tratta del Regolamento delegato (UE) 2026/1563, che modifica il Regolamento delegato (UE) 2023/2772 e sostituisce gli attuali European Sustainability Reporting Standards (ESRS) con una versione semplificata, e del Regolamento delegato (UE) 2026/1560, che introduce uno standard di rendicontazione di sostenibilità a uso volontario per le imprese che non sono soggette agli obblighi di reporting previsti dalla CSRD.

La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale segna il passaggio dalla fase di elaborazione normativa a quella dell’applicazione delle nuove regole. I due testi erano stati adottati dalla Commissione europea il 3 luglio 2026, al termine del successivo periodo di esame da parte del Parlamento europeo e del Consiglio.

Nuovi ESRS semplificati, cosa cambia dal 2027

Il Regolamento delegato 2026/1563 interviene direttamente sugli ESRS, con l’obiettivo di ridurre la quantità di informazioni richieste e rendere più proporzionato il processo di rendicontazione.

La revisione prevede, tra gli altri interventi, una riduzione dei datapoint, una maggiore attenzione alle informazioni quantitative rispetto ai contenuti esclusivamente descrittivi e una distinzione più netta tra informazioni obbligatorie e volontarie. Vengono inoltre fornite indicazioni più precise sull’applicazione del principio di materialità e viene semplificata la struttura complessiva degli standard.

Il principio della doppia materialità resta alla base del sistema. La revisione non modifica quindi l’impostazione secondo cui l’impresa deve considerare sia gli impatti che genera su persone e ambiente, sia i rischi e le opportunità di sostenibilità che possono incidere sulla situazione finanziaria, sui risultati e sui flussi di cassa.

L’obiettivo indicato dalla normativa è concentrare la rendicontazione sulle informazioni effettivamente rilevanti, evitando che le imprese destinino risorse alla raccolta e all’elaborazione di dati non necessari.

Anche la raccolta delle informazioni lungo la catena del valore viene interessata dalla semplificazione. Il nuovo impianto tiene conto delle difficoltà che le imprese possono incontrare nel reperire dati da soggetti che non sono a loro volta sottoposti agli obblighi di rendicontazione.

Quando entrano in vigore i nuovi ESRS

Il Regolamento delegato 2026/1563 entrerà in vigore il 10 novembre 2026 e si applicherà agli esercizi finanziari che iniziano dal 1° gennaio 2027.

Per le imprese che rendicontano su un esercizio finanziario iniziato nel 2026 è previsto, invece, un regime transitorio.

Per questo esercizio le imprese interessate possono scegliere tra tre possibilità:

  • applicare gli ESRS nella versione precedente;
  • applicare gli ESRS precedenti beneficiando di alcune delle semplificazioni introdotte dal nuovo regolamento;
  • applicare direttamente i nuovi ESRS.

Tra le agevolazioni che possono essere utilizzate con la versione precedente rientrano quelle relative all’approccio top-down nella valutazione della doppia materialità, alla limitazione delle informazioni richieste alla catena del valore, alle nuove acquisizioni e dismissioni, alla presentazione delle informazioni sulla Tassonomia europea e alla sintesi introduttiva della rendicontazione.

La scelta dovrà essere resa trasparente: la dichiarazione di sostenibilità dovrà indicare chiaramente quale versione degli standard è stata utilizzata per l’esercizio 2026.

Arriva lo standard volontario per le imprese fuori dalla CSRD

Parallelamente alla revisione degli ESRS, oggi è stato anche pubblicato il Regolamento delegato (UE) 2026/1560, che introduce il nuovo standard volontario di rendicontazione di sostenibilità.

Lo standard è destinato alle imprese che non sono soggette agli obblighi di reporting previsti dagli articoli 19a e 29a della Direttiva 2013/34/UE. Il suo utilizzo è volontario e riguarda, in particolare, le imprese che non superano una media di 1.000 dipendenti nell’esercizio finanziario precedente.

Il nuovo standard è stato concepito come un modello proporzionato rispetto agli ESRS, tenendo conto delle dimensioni e delle capacità delle imprese a cui è rivolto, comprese le microimprese. Pur mantenendo una coerenza con le tematiche di sostenibilità coperte dagli ESRS, non introduce un obbligo legale di rendicontazione.

La Commissione europea individua tre principali finalità: consentire alle imprese di fornire informazioni utili alle aziende soggette alla CSRD che ne fanno richiesta lungo la catena del valore, facilitare l’accesso al credito e agli investimenti e migliorare la gestione delle questioni ambientali e sociali.

Standard Volontario, il value chain cap limita le richieste di informazioni

Lo standard volontario assume inoltre una funzione rilevante nella gestione delle informazioni richieste lungo la catena del valore.

Dal 1° gennaio 2027, le imprese soggette alla rendicontazione obbligatoria non potranno richiedere ai soggetti della propria catena del valore con una media di 1.000 dipendenti o meno informazioni di sostenibilità che vadano oltre il perimetro previsto dallo standard volontario, quando tali informazioni sono richieste per la propria rendicontazione CSRD.

Il cosiddetto value chain cap non impedisce, tuttavia, richieste di informazioni necessarie per adempiere ad altri obblighi previsti dal diritto europeo o nazionale. La limitazione riguarda dunque le informazioni richieste per le finalità di rendicontazione previste dalla normativa sulla sostenibilità.

Il nuovo standard potrà essere utilizzato dalle imprese non soggette agli obblighi CSRD a partire dal 24 settembre 2026, mentre per gli esercizi finanziari che iniziano dal 1° gennaio 2027 entrerà in funzione anche il relativo limite alle richieste lungo la catena del valore.

Una rendicontazione più selettiva

La revisione degli ESRS non elimina il sistema europeo di rendicontazione della sostenibilità, ma ne modifica il livello di dettaglio e le modalità di applicazione. La direzione indicata dai nuovi atti è quella di una rendicontazione maggiormente concentrata sui dati materiali, con meno informazioni richieste e una distinzione più chiara tra disclosure obbligatorie e volontarie.

Per le imprese soggette alla CSRD, il passaggio ai nuovi ESRS dal 2027 richiederà quindi di aggiornare processi, sistemi di raccolta dei dati e attività di valutazione della doppia materialità. Per le imprese che resteranno fuori dagli obblighi, lo standard volontario offre invece un riferimento comune per comunicare informazioni di sostenibilità a clienti, banche, investitori e altri soggetti della catena del valore.

I due Regolamenti delegati sono ora parte del quadro normativo europeo applicabile. La fase successiva riguarda l’adeguamento operativo delle imprese alle nuove regole, in vista dei primi esercizi finanziari cui si applicheranno i Revised ESRS.


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