Agenzia delle Entrate, potresti dover pagare le tasse in Italia anche se vivi all’estero: ecco come evitarlo


Ti cancelli dall’anagrafe italiana, fai le valigie e cambi Paese. Ma per il Fisco italiano potresti non aver davvero cambiato residenza: ecco cosa rischia chi si trasferisce in un altro Stato e quali prove possono fare la differenza

La possibilità di operare da un Paese con un diverso regime fiscale può rappresentare, per imprenditori e professionisti, un elemento importante nella pianificazione della propria vita personale e lavorativa.
È, tuttavia, fondamentale sapere che il trasferimento della residenza fiscale all’estero comporta una serie di adempimenti e valutazioni che non possono essere trascurati. Non è sufficiente dimostrare di vivere fisicamente fuori dall’Italia: occorre verificare attentamente dove si trova, sotto il profilo fiscale, il centro effettivo della propria vita personale, familiare ed economica.

Per questo motivo, prima di procedere, è opportuno conoscere le regole che disciplinano la residenza fiscale delle persone fisiche e comprendere quali elementi potrebbero essere utilizzati dall’Amministrazione finanziaria per mettere in discussione l’effettività del trasferimento.
Vediamo, quindi, quali sono gli aspetti da considerare e come affrontare correttamente il trasferimento della residenza all’estero, soprattutto nel caso di un titolare di ditta individuale che continua a lavorare da remoto.

Ecco i principali profili giuridici da prendere in considerazione.

Preliminarmente, ricordiamo che il nostro legislatore, con la formulazione dell’articolo 2 del D.P.R. n. 917 del 1986, ha previsto che i cittadini residenti fiscalmente in Italia siano tassati per tutti i loro redditi, ovunque essi siano percepiti (in Italia e/o all’estero). Mentre, per i cittadini residenti all’estero, la tassazione italiana è applicabile soltanto per i redditi ivi prodotti.

Come chiarito dalla stessa Agenzia delle Entrate, si considerano residenti in Italia le persone fisiche che, per la maggior parte dell’anno d’imposta, hanno il domicilio nel territorio dello Stato. E, ai fini del concetto di “domicilio”, assumono rilievo le relazioni personali e familiari. Di conseguenza, sono residenti nel Paese coloro che, per la maggior parte dell’anno, ossia per 183 giorni (da elevarsi a 184 giorni nel caso degli anni bisestili), instaurano e sviluppano in Italia legami affettivi.
Tra le relazioni personali e familiari rientrano, per quanto si ritiene, non soltanto i rapporti tipizzati come matrimonio e unione civile, ma anche le altre relazioni connotate da stabilità, quali le convivenze di fatto.

Riepilogando quanto appena detto, ne consegue che:

  • se sei presente in Italia per un lasso temporale inferiore a 90 giorni, il periodo viene considerato come vacanza;
  • se il tuo soggiorno si protrae per oltre 90 giorni, ma non supera i 182, si inizia a scorgere la volontà di restare in Italia per coltivare un qualsiasi interesse;
  • la permanenza in Italia per un periodo di tempo superiore a 183 giorni porta a considerarti residente nel nostro Paese.
Non è significativo, pertanto, che si abbia la residenza fisica o il domicilio fiscale in Italia, in quanto ciò che conta è la permanenza. E questo rileva, in particolare, nel caso dei lavoratori in smart working, i quali, se sono nel Paese per la maggior parte del periodo d’imposta, dovranno pagare qui le tasse, in quanto considerati fiscalmente residenti in Italia, indipendentemente dalla sussistenza o meno di altri criteri di collegamento quali residenza civilistica, domicilio, iscrizione anagrafica.

E per quanto riguarda le società? Società ed enti sono considerati “residenti” quando hanno la sede legale o la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale in Italia per la maggior parte del periodo di imposta. I suddetti tre criteri sono alternativi. In particolare, il presupposto della sede dell’amministrazione viene declinato nei concetti della sede di direzione effettiva e della gestione ordinaria in via principale. Non è più considerato, quindi, come criterio per stabilire la residenza, “l’oggetto principale”.

Devi inoltre sapere che l’iscrizione all’anagrafe della popolazione residente in un comune italiano, per la maggior parte del periodo di imposta, costituisce un elemento formale di per sé sufficiente a determinare l’assoggettamento ad IRPEF del soggetto iscritto.

Secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 2 del T.U.I.R. la mancata iscrizione presso l’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) comporta una presunzione legale relativa di residenza in Italia. Cosa significa? Significa che il contribuente, con adeguata documentazione, ha la possibilità di dimostrare la sua effettiva residenza fiscale estera. Peraltro, la medesima Corte di Cassazione, dal canto suo, in più occasioni ha ribadito che, da un punto di vista fiscale, l’iscrizione all’AIRE non costituisce una presunzione assoluta di residenza all’estero (Cass., n. 961/2015 e n. 9723/2015).

Ancora, in occasione più recente, la Corte di Cassazione ha ribadito i seguenti punti:

  • l’articolo 2, comma 2, del TUIR individua tre presupposti alternativi per la residenza fiscale in Italia: l’iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente, il domicilio o la residenza nel territorio dello Stato ai sensi del codice civile;
  • la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che le persone iscritte nell’anagrafe della popolazione residente si considerano, in ogni caso, residenti e, pertanto, soggetti passivi d’imposta in Italia;
  • l’iscrizione anagrafica è preclusiva di ogni ulteriore accertamento, e il trasferimento della residenza all’estero non rileva fino a quando non risulti la cancellazione dall’anagrafe di un Comune italiano (Cass n. 24972/2026).


Come si anticipava, il contribuente ha la possibilità di dimostrare con elementi documentali la propria residenza fiscale all’estero. Esempi di questa documentazione possono essere:

  • certificazione di residenza fiscale rilasciata dallo Stato estero (in caso di Stato in Convenzione con l’Italia, certificazione ex art. 4, par. 1 della Convenzione);
  • documentazione relativa all’abitazione di residenza permanente all’estero;
  • utenze domestiche intestate con evidenza dei consumi;
  • documentazione legata all’attività di lavoro svolta all’estero (es. buste paga, contratti, etc);
  • documentazione relativa alle dichiarazioni dei redditi presentate all’estero, come soggetto ivi residente;
  • pagamenti di imposte fatti all’estero;
  • documentazione nominativa in grado di dimostrare interessi personali, sociali, culturali all’estero;
  • iscrizione dei figli, quando presenti, a scuole o istituti di formazione locali, accompagnata dalla documentazione che dimostri la loro effettiva frequenza;
  • l’apertura di conti correnti presso banche del Paese di destinazione, con movimenti finanziari coerenti con l’effettivo svolgimento della vita quotidiana all’estero;
  • l’eventuale iscrizione alle liste elettorali del Paese di destinazione;
  • l’assenza di immobili in Italia mantenuti a propria disposizione, nonché l’assenza di operazioni o atti significativi, come compravendite, donazioni o costituzioni di società, effettuati nel territorio italiano;
  • l’assenza in Italia di legami economici, familiari, sociali o culturali significativi e duraturi (cfr. circolare n. 140/E del 24 giugno 1999).


È chiaro che il supporto della documentazione è necessario per convincere l’Amministrazione finanziaria di “essere nel giusto”. In caso contrario l’Amministrazione ha la possibilità di far partire una contestazione verso il contribuente che, in mancanza di iscrizione AIRE, non abbia:

  • dichiarato tutti i suoi redditi in Italia ex art. 3 del T.U.I.R.;
  • dichiarato le sue attività patrimoniali e finanziarie detenute all’estero ai fini del monitoraggio fiscale e del pagamento delle eventuali imposte patrimoniali.




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