la riforma del 2026 ridisegna i limiti temporali del potere del Fisco · ADICU aps


Una nuova regola sulla decadenza che incide profondamente sui rapporti tra contribuente e Amministrazione finanziaria

Il decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 148, entrato in vigore il 12 agosto 2026 e comunemente indicato come “decreto Omnibus”, introduce una delle modifiche più rilevanti degli ultimi anni alla disciplina dell’accertamento dei componenti negativi del reddito d’impresa aventi efficacia pluriennale.

Il punto centrale dell’intervento è contenuto nell’articolo 22 del decreto, rubricato significativamente “Termine per l’accertamento dei componenti a efficacia pluriennale”. La disposizione modifica l’articolo 43 del D.P.R. n. 600 del 1973 e, parallelamente, l’articolo 293 del nuovo Testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, approvato con il d.lgs. 5 agosto 2026, n. 141.

La riforma interviene su una questione che per anni ha prodotto un significativo squilibrio tra l’esigenza dell’Erario di verificare la corretta determinazione del reddito imponibile e quella, altrettanto fondamentale, del contribuente di conoscere entro un arco temporale ragionevole quando una determinata operazione possa considerarsi definitivamente sottratta alla possibilità di contestazione.

Il problema riguarda soprattutto quelle spese che, per loro natura, producono effetti fiscali per molti esercizi: ammortamenti di beni materiali e immateriali, avviamento, costi capitalizzati e, più in generale, componenti negativi la cui deduzione viene frazionata nel corso del tempo.

La novità del 2026 consiste essenzialmente nell’impedire che una contestazione relativa al vizio originario dell’operazione possa essere rinviata sino a molti anni dopo il momento nel quale quel vizio era già pienamente conoscibile dall’Amministrazione finanziaria.

Perché gli ammortamenti pongono un particolare problema in materia di accertamento

Per comprendere la portata della nuova disciplina occorre partire dal funzionamento fiscale dell’ammortamento.

Quando un’impresa acquista un bene strumentale destinato a essere utilizzato per più esercizi, il relativo costo normalmente non viene dedotto integralmente dal reddito imponibile nell’anno dell’acquisto. Esso viene invece ripartito mediante quote che incidono fiscalmente su una pluralità di periodi d’imposta.

Lo stesso fenomeno può verificarsi per determinati beni immateriali o per altre spese relative a più esercizi.

L’operazione economica che dà origine al costo è quindi unitaria, mentre i suoi effetti fiscali si distribuiscono nel tempo.

Da questa struttura nasce il problema: quale dichiarazione deve essere assunta come riferimento per calcolare il termine entro il quale l’Agenzia delle Entrate può contestare l’esistenza stessa del diritto alla deduzione?

Si consideri un bene acquistato per un milione di euro e fiscalmente ammortizzato nell’arco di molti esercizi. Una cosa è verificare, in uno specifico anno, che la quota dedotta sia stata matematicamente determinata nella misura corretta. Altra cosa è sostenere che, sin dall’origine, quel costo fosse privo di inerenza, inesistente oppure comunque privo dei requisiti necessari per partecipare alla determinazione del reddito d’impresa.

È precisamente sulla seconda situazione che si concentra la riforma del 2026.

Il precedente delle Sezioni Unite: la sentenza n. 8500 del 2021

Prima dell’intervento legislativo, il punto di riferimento era costituito soprattutto dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 8500 del 25 marzo 2021.

La pronuncia aveva risolto un contrasto giurisprudenziale adottando una soluzione particolarmente favorevole all’estensione del potere di controllo dell’Amministrazione finanziaria.

Secondo le Sezioni Unite, quando la contestazione riguarda un componente reddituale avente efficacia pluriennale, il termine di decadenza deve essere verificato con riferimento alla dichiarazione nella quale viene indicata ciascuna singola quota del componente pluriennale.

La circostanza che fosse ormai decaduto il potere di accertare la dichiarazione nella quale il componente era comparso per la prima volta non impediva, secondo la Cassazione, di sindacarne nuovamente il presupposto originario in sede di controllo di una dichiarazione successiva nella quale fosse stata dedotta un’altra quota.

La Corte fondava la conclusione essenzialmente sull’autonomia dei periodi d’imposta. Ogni annualità fiscale costituisce un’autonoma obbligazione tributaria e il reddito imponibile di ciascun esercizio deve poter essere verificato integralmente.

Da questa premessa derivava una conseguenza pratica particolarmente significativa: anche quando il fatto originario risaliva a molti anni prima, l’Amministrazione poteva tornare a esaminarlo qualora una sua conseguenza fiscale fosse ancora presente nella dichiarazione sottoposta a controllo.

Il vecchio regime non comportava tecnicamente un potere di accertamento “senza termini”

È tuttavia opportuno correggere una formulazione frequentemente utilizzata nelle ricostruzioni divulgative.

Prima della riforma il contribuente non era, tecnicamente, sottoposto a un accertamento privo di qualsiasi termine decadenziale. Il termine previsto dall’articolo 43 del D.P.R. n. 600 del 1973 continuava ad applicarsi.

In via ordinaria, l’avviso di accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Nel caso di dichiarazione omessa o nulla opera invece il più ampio termine previsto dalla disciplina applicabile.

Il problema consisteva altrove.

Secondo le Sezioni Unite, ogni volta che una nuova quota del costo pluriennale entrava nella determinazione del reddito di un esercizio, il Fisco poteva verificare quella dichiarazione e, nell’ambito di tale controllo, tornare anche sul presupposto originario del componente.

Il risultato era quindi una potenziale ultrattività del sindacato sul fatto generatore, che poteva protrarsi per tutta la durata fiscale del componente pluriennale.

Un ammortamento particolarmente lungo poteva così mantenere aperta per molti anni la possibilità di discutere circostanze verificatesi in un passato ormai remoto.

Il contrasto tra autonomia delle annualità e certezza dei rapporti tributari

La soluzione delle Sezioni Unite trovava un fondamento sistematico nel principio di autonomia dei periodi d’imposta, ma poneva evidenti problemi sotto il profilo della certezza del diritto.

A distanza di molti anni dall’acquisto di un bene può infatti risultare estremamente difficile ricostruire circostanze, documentazione, ragioni economiche, rapporti contrattuali e decisioni imprenditoriali che avevano giustificato l’operazione.

La questione assumeva pertanto una dimensione che andava ben oltre il semplice calcolo dell’ammortamento. Venivano in rilievo il diritto di difesa del contribuente, il legittimo affidamento, la stabilità dei rapporti giuridici e l’onere di conservazione della documentazione.

Anche la giurisprudenza costituzionale, pur affrontando fattispecie differenti da quella degli ammortamenti, aveva affermato il principio generale secondo cui il contribuente non può restare indefinitamente esposto all’azione del Fisco. La nota sentenza della Corte costituzionale n. 280 del 2005 riguardava, in particolare, i termini di notificazione della cartella conseguente alla liquidazione della dichiarazione e non direttamente gli ammortamenti; il principio espresso in quella sede ha tuttavia rappresentato uno dei riferimenti generali del dibattito sulla necessità che l’esercizio della potestà tributaria abbia confini temporali determinabili.

La questione dei componenti pluriennali era dunque diventata uno dei punti nei quali emergeva con maggiore evidenza la tensione tra periodicità dell’imposta e definitività del fatto fiscale originario.

La legge delega del 2023 aveva già indicato la necessità di cambiare sistema

La riforma del 2026 trova il proprio fondamento nella legge 9 agosto 2023, n. 111, recante la delega per la riforma fiscale.

L’articolo 17, comma 1, lettera h), aveva espressamente posto tra i criteri direttivi quello di intervenire sulla decorrenza dei termini di accertamento dei componenti a efficacia pluriennale.

La finalità dichiarata consisteva nell’evitare un’eccessiva dilatazione sia del potere di accertamento sia dei correlati obblighi documentali posti a carico del contribuente.

Significativamente, la legge delega faceva riferimento non soltanto ai componenti reddituali pluriennali, ma anche alle perdite di esercizio, chiedendo che il termine fosse collegato al periodo nel quale si era verificato il relativo fatto generatore.

Il decreto legislativo n. 148 del 2026 rappresenta quindi l’attuazione, sia pure soltanto parziale sotto alcuni profili, di quel criterio direttivo.

La nuova regola: il termine decorre dalla prima dichiarazione nella quale la quota è dedotta

Il nuovo comma 1-bis dell’articolo 43 del D.P.R. n. 600 del 1973 stabilisce che, per i componenti negativi del reddito d’impresa a efficacia pluriennale, il termine di accertamento decorre dalla dichiarazione relativa al periodo d’imposta nel quale, per la prima volta, una quota del componente è stata dedotta.

La stessa disposizione è contemporaneamente inserita nell’articolo 293 del nuovo Testo unico in materia di adempimenti e accertamento.

Si passa quindi da una logica fondata sulla ripetuta rilevanza fiscale della singola quota a una logica che individua un momento iniziale unitario.

Il legislatore individua nella prima manifestazione dichiarativa della deduzione il momento dal quale deve cominciare a decorrere il periodo a disposizione dell’Amministrazione per sindacare i vizi originari.

La prima deduzione assume quindi una funzione di “cristallizzazione temporale” del fatto generatore.

La distinzione fondamentale tra vizio originario e vizio della singola annualità

È questo probabilmente l’aspetto più importante della riforma.

Il nuovo comma 1-ter precisa infatti che, con riferimento alle quote di ammortamento dei beni materiali e immateriali e alle spese relative a più esercizi, la nuova regola opera per le violazioni riscontrabili al momento dell’acquisto del bene o del sostenimento della spesa.

La formulazione delimita con notevole precisione l’ambito della nuova preclusione.

Si tratta dei vizi già esistenti e conoscibili nel momento genetico dell’operazione.

Può rientrare in questa categoria, ad esempio, una contestazione relativa all’inerenza del costo rispetto all’attività imprenditoriale, oppure alla sua qualificazione giuridico-fiscale, quando gli elementi necessari alla verifica erano già disponibili nel momento dell’acquisto.

Se l’Amministrazione lascia decorrere il termine collegato alla prima dichiarazione nella quale il costo è stato dedotto, non dovrebbe poter attendere una quota successiva per rimettere in discussione quello stesso vizio originario.

La nuova norma mira esattamente a impedire questa perpetuazione del controllo.

Gli errori relativi alle singole quote restano autonomamente accertabili

Completamente differente è l’ipotesi nella quale il problema non riguardi il diritto originario ad ammortizzare il bene, bensì il modo in cui la quota viene concretamente determinata in un periodo successivo.

Si immagini che il costo del bene sia pacificamente inerente e fiscalmente ammortizzabile, ma che nell’anno 2031 l’impresa deduca una quota superiore a quella consentita.

In tale situazione il vizio nasce nell’annualità 2031 e non nell’anno dell’acquisto.

L’Amministrazione conserva quindi la possibilità di controllare la dichiarazione relativa al 2031 nei normali termini decadenziali.

La riforma non determina, in altri termini, una generale intangibilità delle quote future.

Essa crea invece una distinzione tra presupposto originario del componente e corretta determinazione fiscale delle singole annualità.

Il primo deve essere contestato entro il termine ancorato alla prima deduzione; il secondo rimane sottoposto all’ordinario controllo dell’esercizio nel quale l’errore si manifesta.

Un esempio rende evidente la portata della riforma

Si consideri, per semplicità, una società con esercizio coincidente con l’anno solare che acquista nel 2027 un bene ammortizzabile e deduce per la prima volta una quota nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2027, presentata nel 2028.

In applicazione dell’articolo 43, il termine ordinario di accertamento collegato a quella dichiarazione scadrà, salvo disposizioni speciali, il 31 dicembre 2033, ossia il quinto anno successivo a quello della sua presentazione.

Se l’Agenzia intende contestare un elemento che era già riscontrabile al momento dell’acquisto — ad esempio un vizio originario dell’inerenza — dovrà farlo entro quel termine.

Non potrà, secondo il nuovo modello, attendere che nel 2035 o nel 2040 venga dedotta un’altra quota dell’ammortamento per riaprire da zero la contestazione del medesimo presupposto originario.

Se invece nel 2035 la società applicasse erroneamente un coefficiente di ammortamento oppure deducesse una quota superiore a quella fiscalmente ammessa, quell’errore rimarrebbe autonomamente accertabile secondo i termini relativi alla dichiarazione del 2035.

La distinzione è quindi sostanziale e non semplicemente cronologica.

L’accertamento tempestivo del vizio originario produce effetti anche sulle annualità successive

Il nuovo comma 1-bis contiene tuttavia una disposizione particolarmente importante, che impedisce di interpretare la riforma come una sorta di sanatoria definitiva delle successive quote.

La norma prevede che, una volta notificato l’avviso di accertamento, per il periodo d’imposta in corso al momento della notifica, per quello precedente e per i periodi successivi torni a operare la disciplina ordinaria.

La ratio appare evidente: il legislatore intende obbligare l’Amministrazione a far emergere tempestivamente la contestazione del fatto originario, ma non vuole impedire che, una volta che quel fatto sia stato tempestivamente contestato, le relative conseguenze possano essere riprese negli esercizi nei quali continuano a prodursi.

Il sistema realizza quindi un equilibrio.

L’Agenzia perde la possibilità di “scoprire” per la prima volta dopo molti anni un vizio originario che avrebbe potuto accertare tempestivamente; qualora invece lo contesti entro il termine previsto, conserva gli strumenti per seguire gli effetti fiscalmente rilevanti che si proiettano nelle annualità successive.

Questo meccanismo è essenziale per comprendere perché la riforma non costituisca una generale immunità fiscale dei costi pluriennali.

Le operazioni inesistenti restano espressamente escluse dalla nuova tutela

Il nuovo comma 1-bis prevede un’importante eccezione: la regola speciale non si applica ai componenti negativi relativi a operazioni inesistenti.

È opportuno utilizzare la stessa formulazione scelta dal legislatore, evitando di restringerla automaticamente alle sole operazioni “oggettivamente inesistenti”, perché il testo dell’articolo 22 utilizza l’espressione più ampia “operazioni inesistenti”.

La ratio della scelta è facilmente comprensibile.

Il legislatore intende rafforzare la certezza del diritto nei rapporti fisiologici tra imprese e Amministrazione finanziaria, ma esclude dalla nuova disciplina le situazioni nelle quali la deduzione sia collegata a un’operazione priva del requisito dell’effettività.

La portata esatta dell’eccezione, soprattutto nelle fattispecie più complesse di inesistenza soggettiva o di divergenza tra operazione documentata e operazione effettivamente realizzata, potrà verosimilmente divenire uno dei primi terreni di interpretazione della nuova disposizione.

Restano integri i poteri dell’Amministrazione in materia di rimborsi

La riforma precisa altresì che restano fermi i poteri di controllo sulla spettanza dei rimborsi eventualmente richiesti.

Anche questa previsione risponde a una logica sistematica.

La decadenza dal potere di emettere un ordinario avviso di accertamento relativo al componente pluriennale non può automaticamente trasformarsi in un obbligo per l’Erario di erogare un rimborso privo dei relativi presupposti.

Il legislatore mantiene dunque separata la disciplina dell’accertamento da quella relativa al controllo delle somme di cui il contribuente chiede la restituzione.

La preclusione temporale del nuovo comma 1-bis non diviene quindi uno strumento per ottenere automaticamente un rimborso che l’Amministrazione ritenga sostanzialmente non spettante.

La dichiarazione integrativa può incidere nuovamente sulla decorrenza dei termini

Un’ulteriore eccezione di notevole importanza deriva dal richiamo espresso all’articolo 1, comma 640, lettera b), della legge n. 190 del 2014, disposizione oggi coordinata anche nel nuovo Testo unico.

Quella disciplina stabilisce, in sostanza, che quando viene presentata una dichiarazione integrativa i termini per l’accertamento decorrono nuovamente dalla presentazione dell’integrativa, limitatamente agli elementi che sono stati oggetto dell’integrazione.

La nuova disciplina dei costi pluriennali deve quindi essere coordinata con questo meccanismo.

Se il contribuente interviene successivamente sulla dichiarazione modificando proprio gli elementi rilevanti ai fini del componente pluriennale, la stabilità temporale acquisita deve essere verificata tenendo conto anche degli effetti della dichiarazione integrativa.

È quindi eccessivamente semplicistico sostenere che la prima dichiarazione costituisca in ogni caso un termine immutabile. Esistono fattispecie nelle quali il comportamento successivo dello stesso contribuente può incidere sul computo della decadenza.

Il problema più delicato è la decorrenza temporale della nuova disciplina

Il decreto legislativo n. 148 del 2026 è entrato in vigore il 12 agosto 2026. Tuttavia, questo dato non coincide con la concreta operatività della nuova disciplina sui componenti pluriennali.

L’articolo 22, comma 3, stabilisce infatti espressamente che le nuove disposizioni si applicano ai beni e servizi acquistati a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027.

Per un’impresa il cui periodo d’imposta coincide con l’anno solare, ciò significa, in termini sostanziali, che la nuova disciplina interessa i beni e i servizi acquistati a partire dal 1° gennaio 2027.

Questa precisazione è importante perché l’entrata in vigore formale del decreto avviene nell’agosto 2026, mentre l’ambito applicativo dell’articolo 22 è espressamente proiettato sui beni e servizi acquistati nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027.

Per i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare occorrerà invece individuare concretamente quale sia il periodo d’imposta che comprende il 31 dicembre 2027.

Gli investimenti anteriori restano soggetti al precedente regime

La scelta legislativa produce una conseguenza particolarmente rilevante.

Un bene acquistato prima del periodo indicato dal comma 3 continuerà a essere disciplinato, quanto alla decorrenza dei termini, dalle regole previgenti anche se alcune quote di ammortamento continueranno a essere dedotte molti anni dopo l’entrata in vigore del decreto.

Pertanto, per un lungo periodo convivranno due diversi regimi.

Da un lato vi saranno i nuovi beni e servizi ricompresi nell’ambito temporale dell’articolo 22, per i quali il vizio originario dovrà essere contestato prendendo a riferimento la prima deduzione.

Dall’altro vi saranno beni acquistati anteriormente, le cui quote continueranno a transitare nelle dichiarazioni successive secondo la disciplina formatasi sulla base dell’articolo 43 e dell’interpretazione resa dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 8500 del 2021.

L’effetto pratico sarà quello di creare un doppio binario che imprese, professionisti e Amministrazione dovranno gestire probabilmente per molti anni.

La scelta di escludere il pregresso riduce significativamente la portata immediata della riforma

Da un punto di vista delle garanzie del contribuente, la disposizione transitoria rappresenta probabilmente l’aspetto maggiormente criticabile dell’intervento.

Il problema che aveva indotto il legislatore delegante a intervenire riguardava proprio la possibilità che fatti molto remoti continuassero a essere sindacabili attraverso le quote fiscalmente rilevanti negli esercizi successivi.

La scelta di applicare la soluzione esclusivamente ai nuovi acquisti significa che una parte consistente delle fattispecie che avevano originato il problema continuerà a restare assoggettata alla disciplina precedente.

La riforma, dunque, risolve il problema prevalentemente per il futuro, mentre non interviene in modo generalizzato sui componenti pluriennali già in corso di deduzione.

È una scelta che tutela maggiormente l’affidamento dell’Amministrazione sull’assetto precedente, ma determina una lenta transizione verso il nuovo modello.

Gli effetti sugli obblighi di conservazione della documentazione devono essere valutati con cautela

Uno degli obiettivi della riforma è anche quello di ridurre l’onere documentale gravante sulle imprese.

La legge delega aveva espressamente collegato la revisione dei termini di accertamento alla necessità di evitare un’eccessiva estensione dell’obbligo di conservazione delle scritture e dei documenti.

Il tema deve però essere coordinato con l’articolo 8, comma 5, dello Statuto dei diritti del contribuente.

A seguito delle modifiche apportate nell’ambito della riforma fiscale, la disposizione prevede che l’obbligo di conservazione a soli effetti tributari di atti, documenti e scritture contabili non possa eccedere dieci anni dalla loro emanazione, formazione o utilizzazione, e stabilisce inoltre una preclusione alla possibilità dell’Amministrazione di fondare pretese sulla documentazione dopo il decorso del termine.

Proprio il riferimento all’“utilizzazione” può tuttavia dar luogo a questioni interpretative quando un documento continui a produrre effetti fiscali in più esercizi.

Pertanto, sarebbe eccessivo sostenere che l’articolo 22 consenta automaticamente alle imprese di eliminare la documentazione originaria non appena sia decorso il termine relativo alla prima dichiarazione.

La gestione documentale dovrà tenere conto contemporaneamente della disciplina fiscale, delle regole civilistiche sulla conservazione delle scritture, delle eventuali controversie pendenti e del momento in cui il documento continua a essere giuridicamente “utilizzato”.

Le perdite fiscali costituiscono il principale nodo rimasto aperto

Uno degli aspetti più significativi del decreto riguarda ciò che l’articolo 22 non disciplina espressamente.

La legge delega n. 111 del 2023 aveva associato nello stesso criterio direttivo i componenti a efficacia pluriennale e la perdita di esercizio.

La perdita fiscale presenta infatti un problema molto simile.

Una società può maturare una perdita in un determinato periodo e utilizzarla molti anni più tardi per compensare redditi imponibili futuri. La domanda è se l’Amministrazione possa sindacare il fatto generatore della perdita nel momento in cui essa viene utilizzata oppure debba farlo entro il termine riferibile all’anno nel quale la perdita si è formata.

La sentenza n. 8500 del 2021 aveva una portata sistematica tale da coinvolgere anche fenomeni di questo genere, fondandosi sul principio dell’autonomia dei periodi d’imposta.

L’articolo 22 del d.lgs. n. 148 del 2026, però, disciplina espressamente i componenti negativi del reddito d’impresa a efficacia pluriennale e dedica una disposizione specifica ad ammortamenti e spese relative a più esercizi, mentre non riproduce espressamente il riferimento alla perdita di esercizio contenuto nella delega.

È difficile assimilare automaticamente una perdita fiscale a un semplice componente negativo, poiché la perdita rappresenta normalmente il risultato complessivo della determinazione del reddito relativo a un esercizio.

Resta dunque un’area normativa che richiederà ulteriori interventi o chiarimenti interpretativi.

Analogo problema può porsi per crediti d’imposta e altri elementi utilizzabili in più annualità

La logica sottostante alla sentenza delle Sezioni Unite aveva una portata più ampia del solo ammortamento.

Ogni situazione nella quale un fatto fiscale originato in un determinato esercizio continua a produrre effetti nelle dichiarazioni successive pone infatti lo stesso interrogativo fondamentale: fino a quando può essere riesaminato il presupposto originario?

Il problema può riguardare, a seconda della disciplina specifica, crediti d’imposta utilizzabili in più periodi, eccedenze riportate, agevolazioni fruite mediante quote pluriennali e altre posizioni soggettive che si proiettano nel tempo.

L’articolo 22 utilizza una categoria relativamente ampia — i componenti negativi del reddito d’impresa a efficacia pluriennale — ma non costruisce una disciplina generale di tutte le posizioni tributarie pluriennali.

Ne deriva che occorrerà verificare caso per caso se una determinata fattispecie rientri nella nozione legislativa oppure continui a soggiacere alle regole ordinarie elaborate dalla giurisprudenza.

La riforma modifica anche il rapporto tra onere della prova e decorso del tempo

La questione dei termini di accertamento ha anche un’importante dimensione processuale.

Quanto più distante è il fatto originario, tanto maggiore diventa la difficoltà per il contribuente di ricostruire la documentazione e le circostanze necessarie a dimostrare l’inerenza, l’effettività e la corretta qualificazione fiscale dell’operazione.

L’estensione temporale del controllo produceva quindi un inevitabile squilibrio probatorio.

Un’impresa poteva trovarsi a dover giustificare, dopo quindici o vent’anni, una decisione economica adottata da amministratori diversi, nell’ambito di una struttura societaria mutata e sulla base di contratti o documenti ormai difficili da reperire.

La nuova disciplina contribuisce a riportare il procedimento tributario verso una maggiore simmetria temporale: se il vizio era già conoscibile nel momento dell’acquisto, l’Amministrazione dispone di un periodo determinato per contestarlo.

Scaduto quel periodo, il trascorrere del tempo non può essere utilizzato per trasferire indefinitamente sul contribuente il rischio della ricostruzione probatoria.

Una norma di garanzia che non elimina il potere di controllo ma ne razionalizza l’esercizio

La riforma non deve quindi essere interpretata come una riduzione indiscriminata dei poteri dell’Agenzia delle Entrate.

Il legislatore non impedisce all’Amministrazione di controllare gli ammortamenti.

Stabilisce, più precisamente, quando deve essere contestato ciascun tipo di violazione.

Il vizio originario deve emergere entro il termine relativo alla prima deduzione.

L’errore commesso nella determinazione di una quota successiva resta autonomamente controllabile.

Le operazioni inesistenti rimangono escluse dalla nuova disciplina.

I poteri sui rimborsi restano integri.

La presentazione di una dichiarazione integrativa può produrre effetti sulla decorrenza dei termini per gli elementi modificati.

E, quando la contestazione originaria sia stata tempestivamente notificata, la legge conserva la possibilità di seguire gli effetti del componente anche nei periodi fiscalmente rilevanti successivi.

Si tratta quindi di una razionalizzazione del potere impositivo piuttosto che di una sua eliminazione.

Il vero significato della riforma: il fatto originario non può restare indefinitamente “aperto”

La modifica introdotta dall’articolo 22 del d.lgs. n. 148 del 2026 esprime, in definitiva, un principio di grande rilevanza sistematica.

Quando la legittimità fiscale di un costo può essere verificata sin dal momento nel quale l’operazione si realizza e la prima quota viene portata in deduzione, l’Amministrazione deve esercitare il proprio potere entro un periodo determinato.

La mera circostanza che lo stesso costo continui a produrre effetti contabili e fiscali negli esercizi successivi non può trasformare il fatto originario in una vicenda permanentemente suscettibile di riesame.

Il legislatore supera così, per le fattispecie alle quali la nuova disciplina è applicabile, il nucleo fondamentale dell’impostazione affermata dalle Sezioni Unite nel 2021.

La periodicità del reddito d’impresa resta intatta, ma viene affiancata da un principio diverso: la definitività temporale del presupposto originario.

Una riforma importante, ma ancora incompleta

Il giudizio complessivo sull’intervento deve dunque essere articolato.

La riforma segna un progresso rilevante sotto il profilo della certezza del diritto, della prevedibilità dell’azione amministrativa, della tutela dell’affidamento e della possibilità per le imprese di organizzare razionalmente la propria documentazione.

Al tempo stesso, la scelta di applicare la nuova disciplina soltanto ai beni e servizi acquistati dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027 determina una fase transitoria particolarmente lunga.

Per molti anni continueranno a convivere investimenti disciplinati dalle nuove regole e componenti pluriennali assoggettati al precedente orientamento.

A ciò si aggiunge il nodo delle perdite fiscali, espressamente considerate dalla legge delega ma non disciplinate con altrettanta chiarezza dall’articolo 22, oltre alle questioni che possono sorgere per crediti d’imposta, eccedenze e altri elementi fiscali destinati a essere utilizzati in più esercizi.

Il decreto n. 148 del 2026 rappresenta quindi una correzione strutturale significativa, più che la soluzione definitiva di ogni problema relativo alla dimensione temporale dell’accertamento.

Il principio che ne emerge, tuttavia, è destinato ad avere notevole importanza anche nell’interpretazione futura del sistema: la pluriennalità degli effetti fiscali di un’operazione non deve automaticamente tradursi nella pluriennalità indefinita del potere di sindacarne il fatto generatore.

È su questa distinzione tra il fatto originario e i suoi successivi effetti fiscali che si costruisce il nuovo equilibrio tra interesse erariale e certezza giuridica del contribuente.


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