indicazioni sul principio di rotazione



Microaffidamenti sotto i 5000 euro la rotazione si può derogare ma non prendere in giro: focus a cura del Dott. Luca Leccisotti.


Negli appalti pubblici sotto soglia esiste una tentazione amministrativa che continua a riemergere con una costanza quasi commovente: trasformare la semplificazione in scorciatoia, la discrezionalità in automatismo, la deroga in licenza permanente.

Il tema degli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro, con riferimento al principio di rotazione, appartiene esattamente a questa categoria. Il nuovo Codice dei contratti pubblici, all’art. 49, comma 6, del d.lgs. 36/2023, consente espressamente di derogare all’applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.

La norma, letta male, sembra una porta spalancata. Letta correttamente, è una porta stretta, presidiata da programmazione, divieto di frazionamento artificioso, correttezza istruttoria, principio di fiducia e responsabilità del RUP.

Il recente parere del servizio consulenza della Provincia autonoma di Trento n. 535/2026, richiamato in materia di rapporti tra rotazione e microacquisti, ha il merito di riportare la questione sul terreno giusto: non basta guardare meccanicamente al valore del singolo affidamento; occorre verificare che la deroga non sia il risultato di una frammentazione artificiosa del fabbisogno o, peggio ancora, di una carente programmazione degli acquisti.

La fonte esaminata evidenzia proprio questo: la possibilità di derogare alla rotazione, per importi inferiori a 5.000 euro, non può prescindere da un’adeguata programmazione e il RUP deve evitare artificiosi frazionamenti.

La questione nasce da un interrogativo pratico, di quelli che ogni ufficio acquisti, ogni responsabile di servizio e ogni RUP prima o poi si pone: per applicare la deroga dell’art. 49, comma 6, occorre guardare all’importo del singolo affidamento oppure alla sommatoria degli affidamenti disposti verso lo stesso operatore economico, nella medesima categoria merceologica e magari nello stesso anno?

In altri termini: se affido oggi una fornitura da 3.000 euro a un operatore, posso affidargli domani un’altra fornitura analoga da 4.000 euro, sostenendo che ciascun affidamento, isolatamente considerato, è inferiore a 5.000 euro? Oppure devo considerare il comportamento complessivo della stazione appaltante, la prevedibilità del fabbisogno e il rischio di elusione della disciplina codicistica?

Affidamenti sotto i 5.000 euro: cosa prevede il Codice

Il dato letterale dell’art. 49, comma 6, è noto: “È comunque consentito derogare all’applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro”.

La disposizione, in astratto, non introduce ulteriori condizioni testuali. Non dice che la deroga vale una sola volta. Non dice che occorre sommare tutti gli affidamenti dell’anno. E non dice che il limite dei 5.000 euro opera come plafond complessivo per operatore, categoria merceologica o centro di costo.

Ed è proprio qui che inizia l’errore di lettura di molti uffici: confondere l’assenza di un limite aritmetico espresso con l’assenza di qualunque limite giuridico.

Il parere trentino, coerentemente con l’impostazione già emersa nei pareri MIT richiamati dalla fonte, chiarisce che occorre verificare l’importo del singolo affidamento, ma ferma restando l’importanza di una corretta programmazione, al fine di evitare appalti ingiustificatamente frazionati con lo scopo di eludere la normativa applicabile.

Ecco il punto: il limite dei 5.000 euro rileva rispetto al singolo affidamento, ma il singolo affidamento non vive in un universo parallelo, separato dal fabbisogno reale dell’amministrazione.

Se il fabbisogno è unitario, ricorrente, prevedibile o programmabile, non lo si può spezzettare in una sequenza di microaffidamenti solo per restare sotto la soglia di comodo e continuare a chiamare sempre lo stesso operatore economico.

Qui la stizza giuridica è quasi inevitabile. Perché l’art. 49, comma 6, non è stato scritto per legittimare il “bancomat degli affidamenti ripetuti” allo stesso fornitore.

Non è la norma che consente di aggirare il mercato, neutralizzare la rotazione, evitare qualunque comparazione, azzerare la programmazione e costruire una micro-rendita amministrativa permanente in favore dell’operatore già noto all’ufficio.

È, più semplicemente, una clausola di ragionevolezza: per importi realmente minimi, la rotazione può cedere, perché pretendere un’alternanza rigida anche per acquisti di entità marginale rischierebbe di produrre più costi amministrativi che benefici concorrenziali.

Ma questa ratio non può essere violentata fino a trasformarla nel contrario: un meccanismo stabile di reiterazione fiduciaria non programmata.

Il principio di fiducia non è una deroga senza limiti

La deroga alla rotazione per i microaffidamenti deve essere letta insieme ai principi generali del Codice. E il primo principio da richiamare è proprio quello di fiducia, di cui all’art. 2 del d.lgs. 36/2023.

Il principio di fiducia non è una cambiale in bianco rilasciata al RUP. Non significa “fai come vuoi, tanto il Codice si fida”.

Significa, al contrario, che l’ordinamento valorizza la responsabilità, la competenza e la capacità decisionale del funzionario pubblico, ma pretende che tale libertà sia esercitata in modo non arbitrario, non elusivo, non artificioso.

Fiducia non è indulgenza verso la sciatteria amministrativa. Fiducia è responsabilizzazione.

La fonte ricorda correttamente che i pareri MIT richiamati inquadrano la deroga alla regola dell’alternanza come possibile per microacquisti “di default”, ma non come effetto di arbitrario frazionamento o di difetti di programmazione.

Questo passaggio andrebbe stampato e appeso in molti uffici. La deroga vive se il microaffidamento è genuino. Muore se il microaffidamento è costruito artificialmente.

È legittima se il fabbisogno è effettivamente episodico, modesto, non aggregabile o non ragionevolmente programmabile. Diventa problematica se l’amministrazione sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che quel bene o quel servizio sarebbe stato necessario in modo ricorrente, continuativo o seriale.

Il parere MIT n. 2145/2025, richiamato dalla fonte, suggerisce alle amministrazioni di dotarsi di una specifica disciplina interna che consenta l’affidamento diretto in deroga al principio di rotazione, ma nel rispetto dei principi che regolano gli affidamenti pubblici.

È un’indicazione di metodo molto rilevante. La deroga, infatti, non dovrebbe essere affidata all’umore del momento, alla prassi orale dell’ufficio o alla comoda formula “trattasi di importo inferiore a 5.000 euro”.

Serve una disciplina interna minima: quando si può derogare, con quali cautele, con quale motivazione, con quale controllo sulla reiterazione, con quale tracciamento degli affidamenti precedenti, con quale verifica del fabbisogno.

Programmazione degli acquisti e rischio di frazionamento

Un regolamento interno ben scritto può evitare molti abusi e molte ingenuità. Può prevedere, ad esempio, che la deroga alla rotazione sotto i 5.000 euro sia ammessa quando l’acquisto abbia carattere occasionale, non ripetitivo, non programmabile o quando sussistano ragioni oggettive di economicità, tempestività, specializzazione o continuità minima della prestazione.

Può imporre al RUP di verificare gli affidamenti precedenti allo stesso operatore economico per prestazioni analoghe. Infne può richiedere una sintetica motivazione rafforzata in caso di riaffido nello stesso ambito merceologico.

Oppure può stabilire che, quando il fabbisogno si ripete, l’ufficio debba procedere a una programmazione aggregata, anche mediante affidamento di durata più ampia o mediante strumenti di acquisto più coerenti.

Il parere MIT n. 3838/2025, anch’esso richiamato, ribadisce un principio che dovrebbe essere persino ovvio: un appalto non può essere frazionato per evitare l’applicazione delle norme del Codice, salvo che ragioni oggettive lo giustifichino.

La reiterazione di affidamenti aventi ad oggetto lo stesso servizio, allo stesso operatore economico e per importi modesti non può trovare giustificazione se dipende da una carente programmazione dei fabbisogni della stazione appaltante.

Qui il problema non è più la rotazione in senso stretto. Il problema diventa la correttezza complessiva della funzione di acquisto.

La differenza è sostanziale. Una cosa è acquistare occasionalmente un piccolo servizio da 1.500 euro e, per ragioni di semplicità, affidarlo all’operatore già conosciuto.

Altra cosa è acquistare ogni mese lo stesso servizio da 1.500 euro, sempre dallo stesso operatore, senza mai programmare un affidamento annuale, senza mai verificare il mercato, senza mai chiedersi se il fabbisogno fosse prevedibile.

Nel primo caso si può parlare di microaffidamento. Nel secondo caso si rischia di parlare di frazionamento elusivo, con buona pace delle formule tranquillizzanti infilate nella determina.

Riaffidamento allo stesso operatore: quando serve una motivazione

La reiterazione è il campanello d’allarme. Non è vietata in assoluto, perché il Codice non vieta ogni nuovo affidamento sotto i 5.000 euro allo stesso operatore. Ma richiede una spiegazione.

E più la reiterazione è frequente, ravvicinata, omogenea e prevedibile, più la spiegazione deve diventare seria. Non basta scrivere che “l’importo è inferiore a 5.000 euro”.

Quella è una constatazione aritmetica, non una motivazione amministrativa.

Il RUP deve spiegare perché il fabbisogno non è stato aggregato, perché non era programmabile, perché non è stato opportuno procedere con un affidamento più ampio, perché il riaffido allo stesso operatore non altera in concreto la dinamica concorrenziale.

La fonte chiude con un’affermazione che merita piena condivisione: l’assegnazione per brevi periodi di una prestazione ricorrente o di un’esigenza nota sostanzia un’azione contraria a una corretta gestione degli acquisti.

È un passaggio duro, ma necessario. Perché la programmazione non è un adempimento ornamentale. È il presidio che consente alla stazione appaltante di conoscere i propri fabbisogni, scegliere la procedura corretta, evitare il frazionamento, garantire concorrenza proporzionata e spendere meglio.

Chi non programma e poi invoca il microaffidamento sotto i 5.000 euro non sta usando la semplificazione: sta spesso tentando di coprire un difetto organizzativo.

Il RUP, dunque, deve fare una verifica istruttoria minima ma reale.

Primo: individuare l’oggetto dell’affidamento e verificare se si tratti di esigenza occasionale o ricorrente.

Secondo: controllare gli affidamenti già disposti verso lo stesso operatore per prestazioni analoghe.

Terzo: valutare se il fabbisogno avrebbe potuto essere programmato o aggregato.

Quarto: motivare l’eventuale riaffido, soprattutto quando ricorrono identità di operatore, omogeneità merceologica e prossimità temporale.

Quinto: evitare che la determina diventi una sequenza di formule standard prive di contenuto effettivo.

Cosa indicare nella determina di affidamento

Sotto il profilo redazionale, la determina di affidamento diretto sotto i 5.000 euro dovrebbe contenere almeno tre elementi: il richiamo all’art. 49, comma 6; la precisazione che l’importo del singolo affidamento è inferiore alla soglia prevista per la deroga; la verifica che l’affidamento non costituisce frazionamento artificioso di un fabbisogno unitario, ricorrente o programmabile.

In caso di affidamento allo stesso operatore già utilizzato, occorre aggiungere una motivazione specifica, anche sintetica, ma non apparente.

Il punto non è creare burocrazia per un acquisto da poche migliaia di euro. Il punto è evitare che la soglia dei 5.000 euro diventi un alibi.

La semplificazione del Codice non esonera dall’intelligenza amministrativa. Anzi, la presuppone. Più la procedura è semplice, più il RUP deve essere capace di dimostrare che quella semplicità è stata usata correttamente.

Il nuovo Codice ha scelto di responsabilizzare le amministrazioni, non di autorizzarle a spezzettare gli affidamenti fino a renderli invisibili.

In conclusione, la deroga alla rotazione per gli affidamenti inferiori a 5.000 euro è certamente ammessa. Ma non è una zona franca.

Vale per il singolo affidamento, non per una strategia di reiterazione sistematica. Consente di evitare rigidità sproporzionate, non di premiare sempre lo stesso operatore. Aiuta il RUP nei microacquisti veri, non lo protegge dai microfrazionamenti di comodo.

Il messaggio operativo è semplice: sotto i 5.000 euro la rotazione può arretrare; la programmazione, invece, no.

E quando la programmazione manca, la deroga smette di essere semplificazione e comincia ad assomigliare pericolosamente a un’elusione travestita da buon senso.


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