L’accesso al credito non dipende soltanto dalla disponibilità di una garanzia, ma anche dalla sua capacità di rispondere alle esigenze dell’impresa e della banca finanziatrice.
Il ricorso al Fondo di Garanzia per le PMI gestito da MCC rappresenta uno dei principali strumenti di supporto all’accesso al credito. Tuttavia, in determinate situazioni, la sola garanzia pubblica può non essere sufficiente a soddisfare le esigenze della banca o può non essere utilizzabile per la specifica operazione.
In questi casi, la garanzia privata rilasciata da un Confidi, pur comportando un costo per l’impresa, può rappresentare uno strumento aggiuntivo in grado, a seconda delle caratteristiche dell’operazione, di facilitare l’accesso al finanziamento, aumentare il livello di copertura del rischio o rendere finanziabile un’operazione che, in assenza di ulteriori garanzie, potrebbe risultare più complessa.
L’obiettivo di questa circolare è quindi evidenziare alcune situazioni concrete nelle quali può essere conveniente valutare l’intervento di un Confidi, anche in presenza della garanzia MCC o quando quest’ultima non è disponibile.
QUANDO LA GARANZIA DEL CONFIDI PUÒ FARE LA DIFFERENZA?
Di seguito vengono illustrate alcune delle principali situazioni nelle quali la garanzia privata di un Confidi può rappresentare un elemento determinante per l’accesso al credito.
Va sempre considerato che la garanzia del Confidi ha un costo e che, pertanto, la sua convenienza deve essere valutata in relazione al beneficio concreto che può produrre sull’operazione di finanziamento.
CASO 1 – Ristrutturazione dei finanziamenti garantiti da MCC per temporanee difficoltà dell’impresa
Un primo caso riguarda le imprese che, a causa di temporanee difficoltà finanziarie, si trovano nella necessità di chiedere alla banca ottenendolo un allungamento della durata di finanziamenti già assistiti dalla garanzia del Fondo di Garanzia per le PMI.
In questa situazione, l’impresa può trovarsi nell’impossibilità di utilizzare nuovamente la garanzia MCC per nuovi finanziamenti fino a quando i finanziamenti precedentemente garantiti e oggetto di allungamento non siano stati estinti.
Il problema può essere rilevante perché le banche fanno ampio ricorso alla garanzia MCC sui finanziamenti alle PMI: la garanzia consente infatti di ridurre il rischio dell’operazione e, per la quota garantita, di beneficiare della ponderazione zero, con conseguente riduzione dell’assorbimento di capitale.
In assenza della garanzia MCC, quindi, la banca potrebbe essere meno disponibile a concedere nuovo credito.
In questo specifico caso, la garanzia privata di un Confidi può rappresentare un’alternativa alla garanzia pubblica, consentendo alla banca di disporre comunque di una copertura del rischio e potendo quindi incidere positivamente sulla decisione di concedere il nuovo finanziamento.
CASO 2 – La percentuale di garanzia MCC non è ritenuta sufficiente dalla banca
Un secondo caso si verifica quando la banca, sulla base delle proprie valutazioni del merito creditizio e del rischio dell’operazione, ritiene insufficiente la percentuale di garanzia pubblica ottenibile attraverso il Fondo di Garanzia per le PMI.
In particolare, la garanzia MCC può intervenire, in relazione alle caratteristiche dell’operazione, con percentuali differenti. Ad esempio, per i finanziamenti destinati alla liquidità aziendale può essere prevista una garanzia del 50%, mentre per determinate operazioni di investimento o a favore di start-up può arrivare all’80%.
Qualora la banca ritenga che una copertura del 50% non sia sufficiente, l’impresa può valutare l’intervento di un Confidi, la cui garanzia può arrivare all’80% del finanziamento e può essere controgarantita da MCC.
In questo modo, la banca può beneficiare di una copertura complessivamente maggiore rispetto a quella ottenibile attraverso il solo intervento diretto del Fondo.
Inoltre, attraverso la controgaranzia MCC, la banca può ottenere la ponderazione zero sulla quota garantita, con conseguente riduzione dell’assorbimento di capitale.
La garanzia Confidi può quindi trasformare un’operazione che, con la sola copertura MCC, potrebbe non risultare sufficientemente garantita, in un’operazione maggiormente sostenibile per la banca.
CASO 3 – Finanziamenti a start-up non innovative
Un ulteriore caso riguarda le start-up non innovative.
In questa situazione, MCC può concedere una garanzia dell’80% per finanziamenti destinati a investimenti, ma non per finanziamenti destinati alla liquidità. Inoltre, è previsto un obbligo di apporto di capitale da parte dell’impresa in misura minima pari al 25% dell’operazione.
L’intervento di un Confidi può consentire, in questo specifico caso, di ottenere un finanziamento garantito all’80% e controgarantito da MCC, sia per investimenti sia per esigenze di liquidità, senza l’obbligo di apportare il 25% di capitale previsto nel caso di intervento diretto del Fondo.
La garanzia del Confidi può quindi risultare particolarmente utile per una start-up che, pur presentando un progetto meritevole di finanziamento, abbia una limitata disponibilità di capitale proprio o necessiti di finanziamento anche per esigenze di liquidità.
CASO 4 – Operazioni con garanzia tripartita Confidi–MCC–Banca
Un ultimo caso riguarda le operazioni nelle quali il rischio viene condiviso tra Confidi, MCC e banca.
La garanzia del Fondo di Garanzia per le PMI è subordinata all’esito della valutazione effettuata da MCC. Qualora l’impresa venga collocata nella fascia 5, la garanzia diretta del Fondo non può essere concessa.
Questo può rappresentare un ostacolo significativo all’accesso al credito, considerato il ruolo che la garanzia pubblica riveste nelle politiche di finanziamento delle banche.
In presenza di un’operazione con rischio tripartito, il Confidi può invece concedere una garanzia del 67%, controgarantita al 100% da MCC, fino a un importo massimo di 120.000 euro, anche a imprese che rientrano nella fascia 5 della valutazione MCC e che, pertanto, non sarebbero garantibili attraverso un intervento diretto del Fondo.
In questo modo, la banca può beneficiare della ponderazione zero sulla quota del finanziamento garantita dal Confidi, pari al 67%, anche nei confronti di imprese che non potrebbero ottenere direttamente la garanzia MCC.
Anche in questo caso, quindi, la garanzia privata del Confidi può consentire di superare un limite che, in assenza di tale intervento, potrebbe rendere più difficile o impedire l’accesso al finanziamento.
IN SINTESI
La garanzia del Confidi non rappresenta necessariamente un’alternativa alla garanzia MCC. In determinate situazioni può invece costituire uno strumento complementare o alternativo in grado di aumentare la copertura del rischio, facilitare la decisione della banca e consentire l’accesso al credito anche in situazioni nelle quali la garanzia pubblica non è disponibile o non è sufficiente.
Prima di sostenere il costo della garanzia, è quindi opportuno valutare il beneficio concreto che l’intervento del Confidi può generare sull’operazione, considerando sia la possibilità di ottenere il finanziamento sia le eventuali ricadute sulle condizioni applicate dalla banca.
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