L‘attuale governo, nelle politiche migratorie, si è prefissato l’obiettivo primario del contrasto all’immigrazione clandestina, anche a seguito dell’istituzione del trattato con l’Albania.
Al fine di adottare una politica migratoria a livello europeo, anche su impulso dell’Italia, nel dicembre 2025 la Commissione LIBE del Parlamento europeo ha stilato un elenco dei Paesi da ritenersi sicuri nell’intero territorio dell’Unione, mentre il Consiglio dei ministri degli Affari interni e Giustizia ha raggiunto un accordo con l’obiettivo di una più equa condivisione delle responsabilità nel settore dell’asilo, provvedimenti confermati nella seduta plenaria dal Parlamento europeo in data 10 febbraio 2026.
Il Nuovo Patto europeo sulla migrazione e l’asilo è entrato in vigore il 12 giugno 2026 in tutti i 27 Stati membri dell’Unione Europea e ridisegna le regole comuni per la gestione dei flussi, il controllo delle frontiere e la responsabilità condivisa tra i Paesi membri, trovando attuazione in Italia anche attraverso il decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100 (noto come decreto Giustizia-Migranti), convertito in legge n. 145 dell’8 agosto 2026, norma d’urgenza emanata dal Governo italiano per garantire l’immediato adeguamento dell’ordinamento nazionale alle regole del Nuovo Patto UE sulla migrazione e l’asilo.
Tuttavia, nonostante tali interventi, potrebbe ritenersi sostanzialmente ancora in vigore il Regolamento di Dublino che rappresenta una spina nel fianco dei Paesi di primo ingresso dell’Unione Europea (Italia, Spagna, Grecia, Malta e Cipro) e, secondo le stime di Eurostat, l’Italia dovrebbe riaccogliere 24.152 migranti.
1. Cenni sul Regolamento di Dublino
La Convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri dell’Unione Europea, comunemente conosciuta come Convenzione di Dublino, è un trattato internazionale multilaterale in tema di diritto di asilo.
Il corrispondente regolamento di Dublino (formalmente chiamato Regolamento UE n. 604/2013 oppure Regolamento di Dublino III) è un regolamento dell’Unione Europea, che stabilisce «i criteri e i meccanismi per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide», nell’ambito della Convenzione relativa allo status dei rifugiati del 1951 e la relativa direttiva UE.
Il “sistema di Dublino” fu istituito dalla omonima Convenzione di Dublino, firmata a Dublino il 15 giugno 1990 (per l’Italia dal governo Andreotti) ed è entrato in vigore il successivo 1° settembre 1997 per i primi dodici Stati firmatari (Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna e Regno Unito), il 1° ottobre 1997 per Austria e Svezia e il 1° gennaio 1998 per la Finlandia.
Successivamente, il regolamento di Dublino II (regolamento 2003/343/CE) fu adottato nel 2003 (per l’Italia, dal Governo Berlusconi) e sostituì la convenzione di Dublino in tutti gli Stati membri dell’UE, con l’eccezione della Danimarca. Successivamente, un accordo con la Danimarca sull’estensione dell’applicazione del regolamento anche in tale Paese è entrato in vigore nel 2006, insieme al protocollo separato che aveva esteso l’accordo a Islanda e Norvegia. Il 1º marzo 2008 le disposizioni del regolamento sono state applicate anche alla Svizzera, che il 5 giugno 2005 le aveva sottoposte a referendum per la ratifica (votata dal 54,6% dei voti), e al Liechtenstein.
Il regolamento di Dublino III (2013/604/CE) è stato invece approvato nel giugno 2013 (per l’Italia, dal Governo Letta), aggiornando il regolamento di Dublino II e si applica a tutti gli Stati membri dell’UE ad eccezione della Danimarca. Lo stesso entrato in vigore il 19 luglio 2013 e si basa sullo stesso principio dei due precedenti regolamenti: il primo Stato membro in cui viene registrata una richiesta di asilo (o vengono memorizzate le impronte digitali) è responsabile della richiesta d’asilo di un rifugiato. Mentre nel 1990 tale regola rispondeva ad un criterio di buon senso in quanto i flussi migratori erano limitati ed erano comunque ancora presenti le frontiere fra i paesi Europei, nel nuovo millennio tali fattori risultano totalmente cambiati e, pertanto, si è determinato un acceso dibattito sulla necessità che tali regole debbano essere aggiornate per fronteggiare il mutato quadro sociopolitico internazionale.
Il regolamento di Dublino II individua lo Stato membro dell’Unione europea competente a esaminare una domanda di asilo o riconoscimento dello status di rifugiato in base alla Convenzione di Ginevra del 1951 (art. 51). Esso rappresenta la pietra angolare del sistema di Dublino, costituito dal regolamento Dublino II e dal regolamento EURODAC, che istituisce una banca dati a livello europeo delle impronte digitali per chi intende presentare richiesta di asilo e per chi entra irregolarmente nel territorio dell’Unione Europea. Il regolamento di Dublino mira a «determinare con rapidità lo Stato membro competente [per una domanda di asilo]» e prevede il trasferimento di un richiedente asilo in tale Stato. Generalmente lo Stato competente all’esame della domanda d’asilo è lo Stato in cui il richiedente asilo ha fatto il proprio ingresso nell’Unione europea. In particolare, quando viene accertato «che il richiedente ha varcato illegalmente, per via terrestre, marittima o aerea, in provenienza da un Paese terzo, la frontiera di uno Stato membro, lo Stato membro in questione è competente per l’esame della domanda di protezione internazionale. Detta responsabilità cessa 12 mesi dopo la data di attraversamento clandestino della frontiera», trascorsi i quali lo Stato competente diventa l’ultimo nel quale il richiedente ha soggiornato per un periodo di almeno cinque mesi.
Uno degli obiettivi principali del regolamento di Dublino è impedire ai richiedenti asilo di presentare domande in più Stati membri (c.d. asylum shopping). Un altro obiettivo è quello di ridurre il numero di richiedenti asilo “in orbita”, che si recano da uno Stato membro ad un altro Stato membro.
Secondo il Consiglio europeo per i rifugiati e gli esuli (ECRE) e l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), il sistema attuale non riesce a fornire una protezione efficace. È stato dimostrato in diverse occasioni sia dall’ECRE sia dall’UNHCR, che il regolamento non tutela i diritti legali e il benessere personale dei richiedenti asilo, compreso il diritto a un giusto esame della loro domanda d’asilo e, ove riconosciuto, a una protezione effettiva. Esso conduce, inoltre, a una distribuzione ineguale delle richieste d’asilo tra gli Stati membri.
Il sistema di Dublino aumenta anche la pressione sulle regioni di confine esterno dell’UE, dove la maggioranza dei richiedenti asilo entrano e in cui gli Stati sono spesso meno in grado di offrire sostegno per l’asilo e la protezione dei richiedenti, tra cui soprattutto Grecia, Malta, Cipro, Spagna e Italia. (Paolo Gentilucci, Le politiche migratorie del governo italiano e dell’Unione europea: criticità e convergenze, in Democrazia e Sicurezza, maggio 2026, pp. 17-110).
2. L’accordo europeo sulle migrazioni e l’asilo in data 10 aprile 2024
Anche in seguito alle pressioni dei Paesi più esposti alle pressioni migratorie, tra cui l’Italia, il primo significativo intervento in materia migratoria dell’Unione si è avuto con l’accordo europeo sulle migrazioni e l’asilo.
In data 20 dicembre 2023 il Consiglio e il Parlamento europeo, infatti, hanno raggiunto un’intesa sui cinque pilastri principali del “Pact on Migration”, il pacchetto legislativo che modifica la politica migratoria dell’Unione europea.
L’accordo è stato ratificato dal Parlamento europeo il 10 aprile 2024 cui ha fatto seguito l’approvazione formale del Consiglio dell’UE il 14 maggio 2024.
Il pacchetto di leggi sulla politica migratoria era stato presentato dalla Commissione europea già nel settembre 2020. L’obiettivo era una riforma complessiva della politica migratoria europea, che affrontasse sia la “dimensione interna”, cioè la gestione delle richieste d’asilo delle persone migranti entrate irregolarmente nell’Ue dotando i Paesi membri di uno strumento legislativo che permetta loro di collaborare in maniera sinergica, sia la “dimensione esterna”, cioè le strategie e gli accordi con i Paesi africani e asiatici per ridurre i flussi migratori oltre i confini dell’Unione Europea.
Le norme sulle quali è stato raggiunto l’accordo riguardano tutte le fasi della gestione dell’asilo e della migrazione: lo screening dei migranti irregolari al loro arrivo nell’Ue, il rilevamento dei dati biometrici, le procedure per presentare e gestire le domande di asilo, i criteri per determinare quale Stato membro sia responsabile della gestione di una domanda di asilo; ma riguardano anche la cooperazione e la solidarietà tra Stati membri e disciplinano le situazioni di crisi, compresi i casi di strumentalizzazione da parte dei migranti.
In particolare l’accordo del “Pact on Migration” concerne:
1) Il Regolamento screening, che prevede controlli sulle persone straniere che si presentano alle frontiere esterne dell’Unione per raccogliere informazioni su nazionalità, età, impronte digitali e immagine del volto. Le procedure di verifica pre-ingresso devono durare al massimo 7 giorni; all’esito viene decretata l’applicazione della procedura necessaria: rimpatrio alla frontiera, rimpatrio lontano da questa oppure accoglimento dell’asilo.
Il Patto introduce una modifica nei percorsi di richiesta di asilo, stabilendone due possibili e rendendo più veloce il percorso di espulsione: la procedura tradizionale, che di solito richiede diversi mesi per essere completata, o una procedura accelerata che avviene alla frontiera e che dovrebbe durare al massimo 12 settimane, durante le quali i migranti dovrebbero essere tenuti in strutture apposite.
Inoltre, il sistema di screening può essere applicato anche con riguardo alle persone che, arrestate all’interno del territorio, hanno inizialmente eluso i controlli alle frontiere esterne; sono state portate a terra in operazioni di ricerca e soccorso in mare; chiedono protezione internazionale durante le verifiche di frontiera, pur non soddisfacendo le condizioni per l’ingresso nell’UE.
Il meccanismo di controllo in questo modo assolve alla funzione fondamentale di vigilanza sul rispetto del principio internazionale di non respingimento (noto come “non-refoulment”, ai sensi dell’art. 33 della Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status dei Rifugiati) e che vieta il respingimento – e più in generale ogni forma di trasferimento forzato – della persona richiedente asilo presso il Paese d’origine se, presso questo, correrebbe il rischio di essere perseguitato, torturato, condannato a morte o essere vittima di trattamenti disumani e degradanti.
2) Il Regolamento sulle procedure di asilo, che stabilisce le regole per effettuare le richieste di asilo nell’Ue e i criteri per selezionare le persone migranti da sottoporre alla procedura tradizionale e quelli da avviare a una procedura accelerata di frontiera, detta “border procedure”, che viene applicata solo a certe categorie di migranti: quelli che dichiarano il falso alle autorità, sono considerati un pericolo per la sicurezza, provengono da Paesi ai cui cittadini non viene di solito concesso l’asilo, cioè un tasso di riconoscimento inferiore al 20% (percentuale che verrà poi ripresa anche nella normativa europea sui Paesi “sicuri”).
Il predetto Regolamento ha l’obiettivo di fissare una procedura comune per tutti gli Stati membri dell’Unione europea nel momento di valutazione, ed eventuale approvazione, della richiesta di protezione internazionale.
Si tratta della pietra angolare dell’intero assetto attorno al quale si articola la politica comune migratoria e che intende rispondere all’esigenza di equità, efficienza e sostenibilità a lungo termine.
La valutazione delle domande dei richiedenti asilo può, quindi, essere gestita in maniera più rapida e con limiti più ristretti: si parla di un massimo di 6 mesi per ottenere una prima decisione.
La capacità adeguata di accoglienza nell’Unione europea è di 30.000 persone, valutata in base alla proporzione tra numero di attraversamenti irregolari e respingimenti nell’arco di 3 anni.
Inoltre, le procedure di asilo devono essere portate a termine soltanto grazie a negoziati internazionali che consentiranno di raggiungere gli accordi di regolamento necessari all’istituzione di un quadro comune di gestione dell’asilo e della migrazione.
Nel dettaglio, le misure di espulsione sono dirette a limitare la possibilità di richiesta di asilo per chi arriva da Paesi considerati “sicuri”, ora identificati dal Parlamento europeo nella seduta in data 12 febbraio 2026 (vedi paragrafo 3).
3) Il Regolamento sulla gestione dell’asilo e della migrazione che decide quale Stato membro è responsabile di una richiesta d’asilo. A tale riguardo si osserva che sostanzialmente non viene modificato il principio cardine del Regolamento di Dublino: i richiedenti asilo potranno presentare domanda solo presso gli Stati Ue di primo ingresso o di soggiorno regolare anche per scoraggiate le scelte di movimenti secondari.
Il sistema di Dublino è stato quindi sostituito dal citato Regolamento che risponde all’esigenza di affrontare in maniera stabile gli effetti della crisi migratoria. A tale riguardo è evidente che Paesi come l’Italia, Grecia, Spagna, Malta e Cipro hanno il maggiore onere della gestione del fenomeno migratorio, spesso sotto la pressione degli inascoltati accordi in tema di ricollocazione; ed è proprio il Consiglio Ue a definirli “Stati membri in prima linea”.
Infatti, il criterio sinora adottato, ovvero quello secondo cui il primo Paese d’ingresso sia quello competente per il trattamento delle domande di asilo, non è più capace di sopportare la pressione cui quotidianamente le frontiere europee sono esposte. Vengono previste, perciò, più deroghe e, cioè, ricongiungimenti familiari, conoscenza della lingua o ottenimento di un titolo di studio in un Paese, che consentono a un richiedente di presentare la propria domanda a quel Paese; in questo modo possono essere mitigate le previsioni del citato Regolamento.
La responsabilità dello Stato di primo ingresso permane per 20 mesi, 12 per le persone salvate in mare. Per questa ragione nasce il nuovo meccanismo di solidarietà che, attraverso il nuovo impianto, consente di:
- coniugare solidarietà obbligatoria e flessibilità per gli Stati membri per quanto riguarda la scelta dei contributi individuali;
- prevedere una scelta delle possibilità offerte, quali la ricollocazione, contributi finanziari o misure di solidarietà alternative;
- includere ulteriori misure volte a prevenire gli abusi e i movimenti secondari.
Gli Stati membri diversi da quelli di arrivo possono scegliere tra il ricollocare sul proprio territorio i migranti, oppure il versare al Paese di ingresso un contributo finanziario.
In totale il cosiddetto “solidarity pool”, prevede 600 milioni di euro di finanziamenti all’anno, di cui beneficeranno gli Stati soggetti a maggiore pressione migratoria. Gli altri possono scegliere uno dei due modi per intervenire; ciò significa che ogni ricollocamento può essere sostituito con un contributo di 20mila euro. Il calcolo della parte che spetta a ogni Paese in termini di ricollocamenti o finanziamenti tiene conto di due fattori: la popolazione e il prodotto interno lordo.
I finanziamenti non vengono solo redistribuiti fra i Paesi di frontiera, più esposti ai flussi migratori, ma possono essere utilizzati per finanziare «azioni nei Paesi che hanno un impatto diretto sui flussi migratori verso l’UE», ossia Paesi, come la Libia e la Tunisia, da cui i migranti partono per raggiungere l’Europa. Negli ultimi anni l’Unione Europea ha stretto o promosso accordi con questi Paesi in modo che le autorità locali li trattengano con la forza sul proprio territorio, spesso in condizioni disumane.
Gli Stati che si rifiutano di accogliere richiedenti asilo o versare dei contributi potrebbero incorrere in una procedura di infrazione, uno strumento usato frequentemente dalla Commissione Europea per far rispettare le regole agli Stati membri.
4) Il Regolamento sulla crisi, che tiene conto dei numeri degli arrivi irregolari nell’Unione europea, il cui culmine è stato raggiunto nel 2015 con circa 1,04 milioni di persone, prevede norme eccezionali da applicare solo nei casi di arrivi massicci e improvvisi di persone migranti o in situazioni particolari come è stata la pandemia da Covid 19. In queste circostanze un Paese richiede alla Commissione l’attivazione della situazione di crisi e, se accordata, le sue autorità nazionali possono applicare norme più severe, compresi periodi più lunghi per le procedure d’asilo: fino a dieci giorni per la registrazione del richiedente e sei settimane in più per la “border procedure”. Questo sistema si applica anche a chi proviene da uno Stato con un tasso di riconoscimento dell’asilo inferiore al 50%.
Gli altri Paesi membri dell’Ue possono contribuire ad alleviarla in tre modi: ricollocando un certo numero di richiedenti asilo sul proprio territorio, pagando un contributo in denaro, o finanziando mezzi e procedure di accoglienza nel Paese sotto pressione migratoria. In queste circostanze, le autorità nazionali sono autorizzate ad applicare misure più severe, compresi periodi di detenzione più lunghi.
L’equilibrio può essere raggiunto attraverso accordi e negoziati con i Paesi di partenza dei migranti, specialmente nei casi in cui i migranti sono utilizzati da Paesi terzi o da attori non statali ostili per destabilizzare l’Unione europea. Si tratta di situazioni di afflusso massiccio ed eccezionale da parte di persone apolidi o provenienti da paesi extra-Ue che possono portare al collasso il sistema di gestione delle domande di asilo e immigrazione; in tal caso la risposta comunitaria rappresenta la deroga temporanea alle procedure standard di richiesta di asilo.
5) Il Regolamento Eurodac è il sistema istituito per il confronto delle impronte digitali dei richiedenti asilo e di alcune categorie di immigrati clandestini che perfeziona le regole della banca dati con le prove biometriche raccolte durante il processo di screening, per evitare più richieste di asilo da parte della stessa persona. Tale Regolamento intende aggiornare l’assetto normativo già vigente per la Banca Dati europea; a tal fine i dati di coloro che arrivano irregolarmente nell’UE, comprese le impronte digitali e le immagini del volto a partire dai sei anni di età, sono conservati nel nuovo archivio telematico. Inoltre, le autorità possono anche registrare i migranti che possono rappresentare una minaccia per la sicurezza o quelli violenti o armati.
Nella stessa seduta, il Parlamento europeo ha adottato dieci testi legislativi per riformare la politica europea in materia di migrazione e asilo, come concordato con gli Stati membri dell’UE. Il documento è stato approvato nel corso di una sessione plenaria e, in sintesi, cerca di rispondere a un’esigenza di fondo e, cioè, dare regole uniche in tutta Europa, obiettivo che in precedenza non era stato conseguito.
È stato approvato anche il testo legislativo per l’accoglienza dei richiedenti asilo, secondo cui gli Stati membri dovranno garantire standard di accoglienza equivalenti per i richiedenti asilo per quanto riguarda, ad esempio, l’alloggio, la scuola e l’assistenza sanitaria. Inoltre, richiedenti registrati possono iniziare a lavorare al più tardi sei mesi dopo la presentazione della domanda.
Si tratta della più importante ed estesa riforma degli ultimi anni in materia di immigrazione nell’Unione Europea, frutto di un lungo negoziato durato quattro anni e su cui lo stesso Parlamento e i governi dell’Unione avevano trovato un accordo di massima nel dicembre 2023.
3. Il nuovo Patto europeo sulla migrazione e l’asilo entrato in vigore il 12 giugno 2026
In linea con la politica migratoria del governo italiano, data 3 dicembre 2025, la Commissione Giustizia, Libertà Civili e Affari Interni (LIBE) dell’Unione europea ha approvato la bozza della prima lista dei Paesi da considerare sicuri, unitamente al mandato negoziale sull’applicazione delle norme relative a tali Paesi, secondo quanto previsto dalla modifica del regolamento 1348/2024.
L’obiettivo, secondo le intenzioni dei proponenti, sarebbe quello di fornire agli Stati membri strumenti adeguati che consentano decisioni rapide, senza venir meno al pieno rispetto dei diritti fondamentali e degli obblighi internazionali.
Anche i Paesi candidati all’adesione all’UE (Albania, Bosnia-Erzegovina, Georgia, Moldova, Montenegro, Macedonia del Nord, Serbia, Turchia, Ucraina) e il potenziale candidato Kosovo vengono considerati Paesi di origine sicuri, salvo diversa indicazione in circostanze specifiche come, ad esempio, violenza indiscriminata nel contesto di un conflitto armato.
Altre circostanze sospensive riguardano un tasso di riconoscimento delle domande di asilo a livello Ue superiore al 20 per cento o sanzioni economiche legate a violazioni dei diritti e delle libertà fondamentali.
Inoltre, sono stati inseriti nella lista anche sei ulteriori Stati: Bangladesh, Colombia, Egitto, India, Marocco e Tunisia. Questi Paesi sono stati selezionati in base a un’analisi tecnica approfondita condotta dall’Agenzia europea per l’asilo (EUAA), che ha preso in esame dati oggettivi come il basso tasso di riconoscimento delle domande di asilo.
I provvedimenti adottati condividono la direzione tracciata dal governo italiano, prevedendo la creazione della prima lista europea di Paesi di origine sicuri. In particolare, consentono la possibilità di designare Paesi sicuri di origine con eccezioni territoriali e per determinate categorie e di applicare il criterio del 20% del tasso di riconoscimento; fattispecie che renderebbero possibile attivare le procedure accelerate di frontiera ai migranti che arrivano da determinati Stati. Inoltre, nella definizione del concetto di Paese sicuro, si procede alla rimozione dell’obbligo di dimostrare un “collegamento” tra il richiedente e il Paese terzo. In passato, era necessario provare un legame stabile; ora sarà sufficiente un semplice transito da quel Paese prima di arrivare nell’Ue, o un collegamento con un Paese terzo sicuro (per esempio perché il migrante vi ha soggiornato o ha familiari), o un accordo specifico tra lo Stato membro e quel Paese terzo in base al quale quest’ultimo si impegna a esaminare la domanda.
In questa direzione, in data 8 dicembre 2025, il Consiglio dei ministri degli Affari interni e Giustizia ha raggiunto un accordo sulla riserva annuale di solidarietà, il nuovo meccanismo che porterà a una più equa condivisione delle responsabilità nel settore dell’asilo. Il meccanismo di solidarietà, che fa parte del patto sulla migrazione e l’asilo, è entrato n vigore il 12 giugno 2026.
Per quanto riguarda la politica in materia di asilo e migrazione, la presidenza prevede anche che i ministri sosterranno la posizione del Consiglio relativa a tre regolamenti dell’UE: un regolamento sui rimpatri che dovrebbe consentire procedure di rimpatrio più rapide, semplici ed efficaci in tutta l’UE, come anche i regolamenti in materia di Paese terzo sicuro e Paese di origine sicuro, che dovrebbero rendere le procedure di asilo più rapide ed efficaci.
Il Consiglio, pertanto, ha approvato:
- un regolamento che rivede e amplia l’uso del concetto di Paese terzo sicuro nelle procedure di asilo;
- un regolamento che istituisce la prima lista comune Ue di Paesi di origine sicuri sulla falsa riga della decisione della Commissione Giustizia, Libertà Civili e Affari Interni;
- un nuovo regolamento sui rimpatri, con regole armonizzate e la possibilità di creare hub di ritorno fuori dall’Unione.
Gli Stati membri potranno quindi imporre alle persone con un ordine di espulsione l’obbligo di firma, limitazioni agli spostamenti, la consegna dei documenti; ricorrere più agevolmente al trattenimento e, in caso di mancata collaborazione, anche a sanzioni detentive previste dal diritto nazionale; stipulare accordi con Paesi terzi per trattenere i migranti in strutture dedicate in attesa di rimpatrio.
Il nuovo regolamento rimpatri consente, invece, per la prima volta la possibilità di istituire veri e propri hub di ritorno in Paesi terzi, dove concentrare le persone a cui è stato notificato un ordine di lasciare l’Unione e organizzare i rimpatri. Secondo il Viminale, quindi, sarebbe riconosciuta la legittimità di soluzioni esterne al territorio Ue e si consentirebbe ai centri in Albania di tornare a svolgere tutte le funzioni previste originariamente: trattenimento per le procedure accelerate di frontiera e organizzazione dei rimpatri.
Infine, da giugno 2026 sino a fine anno, i Paesi ritenuti soggetti ad un intenso flusso migratorio (Italia, Spagna, Cipro e Grecia) avranno diritto a ricevere aiuti dagli altri. Ciò dovrà tradursi nei ricollocamenti di 21.000 migranti al massimo oppure nella corresponsione di finanziamenti sino a un massimo di 420 milioni di euro o, in alternativa, di sostegni materiali (equipaggiamento tecnico o guardie di frontiera).
Sulla base di questi presupposti, in data 10 febbraio 2026, il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva le modifiche al regolamento sulle procedure di asilo dell’UE per consentire un esame più rapido delle domande di asilo.
In particolare il Parlamento ha approvato la creazione di un elenco UE dei paesi di origine sicuri e il regolamento relativo all’applicazione del concetto di Paese terzo sicuro.
In base alle nuove norme, spetterà al singolo richiedente dimostrare che tale disposizione non dovrebbe applicarsi nel suo caso, a causa di un fondato timore di persecuzione o del rischio di subire gravi danni in caso di rimpatrio. Questa disposizione potrebbe consentire un margine di intervento per le autorità giudiziarie nazionali ed europee.
La Commissione europea monitorerà la situazione nei Paesi inclusi nell’elenco e interverrà qualora le circostanze cambino; potrà decidere temporaneamente che un Paese non è più considerato sicuro o proporne la rimozione permanente dall’elenco. Gli Stati membri potranno inoltre designare ulteriori Paesi di origine sicuri a livello nazionale, ad eccezione di quelli rimossi dall’elenco UE; la lista potrà essere ampliata attraverso la procedura legislativa ordinaria.
Gli Stati membri potranno applicare il concetto di Paese terzo sicuro a un richiedente asilo che non sia cittadino di quel determinato Paese, e quindi dichiarare la sua domanda di protezione a livello UE inammissibile. Per poterlo fare, una delle tre seguenti condizioni deve essere soddisfatta:
- l’esistenza di un legame tra il richiedente e un Paese terzo, come la presenza di familiari, una precedente permanenza nel Paese o legami linguistici, culturali o simili;
- il fatto che il richiedente sia transitato da un Paese terzo prima di arrivare nell’UE dove avrebbe potuto richiedere una protezione effettiva;
- l’esistenza di un accordo o intesa con un Paese terzo, a livello bilaterale, multilaterale o dell’UE, per l’ammissione dei richiedenti asilo, ad eccezione dei minori non accompagnati.
Tali accordi conclusi dall’UE o dai suoi Stati membri con un Paese terzo per applicare il concetto di Paese terzo sicuro devono includere una disposizione che obblighi il Paese terzo a esaminare nel merito qualsiasi richiesta di protezione effettiva presentata dalle persone interessate.
Inoltre, il ricorso contro una decisione di inammissibilità di una domanda di protezione non sospenderà automaticamente una decisione di rimpatrio.
La designazione di un Paese terzo come sicuro, sia a livello UE che nazionale, potrà avvenire anche con eccezioni per specifiche parti del territorio o per categorie chiaramente identificabili di persone; questa precisazione si pone in contrasto con le decisioni dei giudici nazionali ed europei, in particolare con la decisione della Corte di Giustizia europea, Grande Sezione, del 1° agosto 2025.
Pertanto, il Patto rafforza i controlli e nuove procedure preventive di identificazione e screening direttamente agli ingressi dell’Unione, introduce di prassi uniformi e più rapide per l’esame delle richieste di protezione, incluse le procedure di frontiera, sostituisce il vecchio impianto con il nuovo regolamento sulla gestione coordinata, volto a bilanciare il carico tra i Paesi di primo approdo e il resto dell’UE.
Il nuovo Patto europeo sulla migrazione e l’asilo, “Accordo sulla Gestione Europea dell’Asilo e della Sicurezza (GEAS)” è entrato ufficialmente in vigore in tutti i 27 Stati membri dell’Unione Europea il 12 giugno 2026.
Il Governo italiano è intervenuto con disposizioni urgenti per recepire le direttive europee su accoglienza, standard comuni e rimpatri alla frontiera, adottando il decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100 (noto come decreto Giustizia-Migranti) convertito in legge n. 145 dell’8 agosto 2026, per garantire l’immediato adeguamento dell’ordinamento nazionale alle regole del nuovo Patto UE sulla migrazione e l’asilo, entrato in vigore lo stesso giorno.
A livello operativo viene previsto il potenziamento delle strutture di trattenimento e del sistema di giurisdizione e commissioni territoriali per far fronte ai tempi ridotti delle valutazioni.
Le nuove disposizioni modificano solo in parte i criteri di competenza precedentemente fissati dal regolamento di Dublino. Infatti, viene integrato il Regolamento di Dublino III con il nuovo Regolamento sulla gestione dell’asilo e della migrazione, che ne conserva il principio cardine: la domanda d’asilo resta a carico del Paese di primo ingresso. Resta in vigore quindi la norma per cui lo Stato di primo sbarco o transito irregolare è responsabile dell’esame della domanda. I trasferimenti saranno più rapidi: basta una notifica tramite il sistema Eurodac e lo Stato di destinazione non può più rifiutare il trasferimento.
4. Conclusioni
Si osserva preliminarmente che l’attuale governo persegue sostanzialmente tre diverse politiche migratorie.
La prima consiste nella prosecuzione dell’accoglienza dei rifugiati ucraini, varata d’urgenza dal governo Draghi nel marzo del 2022 e che continua anche sotto l’attuale esecutivo. Al riguardo, la Commissione U.E. ha proposto di prorogare di un altro anno, fino al 4 marzo 2027, la protezione temporanea per le persone in fuga dalla guerra in Ucraina, e allo stesso tempo ha delineato un piano per coordinare il rimpatrio degli ucraini una volta concluso il conflitto.
La seconda politica, anch’essa non nuova ma rafforzata dal governo in carica, consiste nell’apertura nei confronti degli ingressi di lavoratori a causa di una diffusa carenza di manodopera per molte occupazioni. Infatti, sono previsti nel triennio 2026-2028 circa 500mila nuovi ingressi, soprattutto per lavoro stagionale, ma anche per occupazioni stabili.
La terza politica, è rappresentata dalla chiusura degli ingressi per ragioni umanitarie. individuando in tale settore la linea strategica dell’esecutivo.
Quest’ultimo obiettivo è stato messo in pericolo dalle numerose richieste di Stati europei che negli ultimi giorni hanno avviato le pratiche per il rimpatrio dei cc.dd. Dublinanti. Infatti, l’entrata in vigore del nuovo quadro europeo ha spinto vari governi a riattivare i trasferimenti verso i confini d’approdo (tra gli altri, Germania, Austria, Svizzera, Svezia, Finlandia, Paesi Bassi e Irlanda).
La migrazione interna all’UE dei migranti e il fatto che in migliaia varcassero i confini prima di presentare la richiesta di asilo, come prevede il regolamento di Dublino, ha spesso generato tensioni tra gli Stati membri; i numeri del resto sono rilevanti. Secondo le stime di Eurostat soltanto in Germania sono quasi 36mila i migranti che non dovrebbero trovarsi sul territorio e il governo tedesco ha presentato domanda di espulsione verso altri Paesi dell’Unione; altri 30mila circa si trovano in Francia. L’Italia per converso dovrebbe riaccogliere 24.152 migranti, mentre la Croazia circa 12mila.
Con l’entrata in vigore del nuovo Regolamento europeo sull’immigrazione e l’Asilo, quiindi, molti Paesi che ospitano i dublinanti hanno deciso di rimandarli negli Stati competenti di primo ingresso, rompendo così il fragile equilibrio che aveva retto per anni, incrinato solo nei momenti di tensione.
Si può, quindi, ragionevolmente ritenere che le criticità segnalate permarranno pur nell’attuale apparente convergenza delle politiche migratorie italiane e di quelle europee.
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