Quali sono i termini per impugnare la revoca dell’invalidità, come funziona l’accertamento tecnico preventivo e cosa fare se l’INPS sospende il pagamento.
Ci scrive un lettore: «L’INPS mi ha revocato l’assegno di invalidità dopo una visita di revisione, sostenendo che le mie condizioni siano migliorate, ma io sto peggio di prima. Entro quanto tempo devo fare ricorso e cos’è l’Accertamento Tecnico Preventivo?».
Molto spesso, dopo una visita di revisione, la commissione medica decide che le patologie non sono più tali da giustificare l’aiuto economico, anche quando il lavoratore sente che la propria salute è invece peggiorata. In queste situazioni, è naturale chiedersi: se l’assegno di invalidità viene revocato dall’INPS, come fare ricorso? La normativa italiana non lascia il cittadino senza difese, ma impone un percorso molto rigido e scandito da date precise che non si possono ignorare. Per ripristinare un diritto che si ritiene calpestato, occorre agire con tempestività e precisione, affrontando prima una fase di dialogo interno con l’ente e poi, se necessario, una vera e propria procedura davanti a un giudice specializzato. In questo articolo analizziamo ogni passaggio necessario per contestare il giudizio dei medici dell’ente, spiegando con parole semplici come funziona la macchina della giustizia previdenziale e quali sono gli strumenti a disposizione di chi combatte contro una revoca che appare ingiusta e immotivata.
Entro quanto tempo si deve presentare il ricorso amministrativo?
Il primo passo da compiere quando si riceve il verbale di revisione che dispone la revoca della prestazione non è andare subito in tribunale. La legge prevede infatti che si debba tentare una via bonaria attraverso il cosiddetto ricorso amministrativo. Questa fase è un passaggio obbligatorio e serve a chiedere all’ente stesso di rivedere la propria posizione. Il termine per presentare questa istanza è di 90 giorni (Circolare INPS n. 48/2023). Questo tempo inizia a correre dal momento esatto in cui il cittadino riceve la notifica ufficiale del provvedimento di revoca. Se, per esempio, ricevete la lettera il 10 maggio, avete tempo fino ai primi di agosto per attivare questa procedura. Esistono tre scenari possibili durante questa fase:
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l’interessato presenta il ricorso entro i novanta giorni previsti;
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l’ente non risponde alla domanda iniziale entro 120 giorni, configurando quello che viene chiamato silenzio-rifiuto (Tribunale di Milano, sent. n. 1056/2018);
- l’organo che deve decidere sul ricorso ha a sua volta 90 giorni per rispondere; se non lo fa, scatta il silenzio-rigetto (Tribunale di Milano, sent. n. 3297/2015).
Solo dopo che questa strada è stata percorsa interamente, e quindi la via amministrativa si considera esaurita, è possibile rivolgersi a un avvocato per iniziare la battaglia legale vera e propria (Cass. Civ. n. 3156/2023). In totale, tra attese e scadenze, questa fase può durare fino a 300 giorni se l’ente rimane inerte.
Cos’è e come funziona l’accertamento tecnico preventivo?
Se il ricorso interno all’ente non porta i frutti sperati, la legge impone una procedura giudiziaria molto particolare prima di iniziare una causa vera e propria. Questo strumento si chiama Accertamento Tecnico Preventivo (ATP) ed è una condizione di procedibilità (art. 445-bis cod. proc. civ.). Significa che, se un cittadino provasse a fare una causa ordinaria senza passare prima dall’ATP, il giudice bloccherebbe tutto dichiarando il ricorso improcedibile (Tribunale di Velletri, sent. n. 1540/2024). Lo scopo di questo passaggio è molto semplice ma fondamentale: serve a verificare esclusivamente le condizioni di salute della persona prima di discutere di soldi, contributi o altri requisiti (Corte Cost. n. 243/2014). È come se il tribunale volesse prima di tutto mettere un punto fermo sulla questione medica. Presentare questa istanza ha un effetto protettivo molto importante perché interrompe la prescrizione, ovvero impedisce che il diritto a ricevere l’assegno svanisca per il troppo tempo trascorso (Tribunale di Bari, sent. n. 3109/2021). Il cittadino, tramite il proprio legale, chiede al giudice di nominare un esperto indipendente che valuti se l’INPS ha sbagliato nel dire che la salute è migliorata.
Quali sono le fasi della procedura giudiziaria con il medico?
Una volta depositato il ricorso per l’ATP presso il tribunale della propria zona di residenza, il motore della giustizia si mette in moto. Il giudice nomina un Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU), che è un medico specialista terzo e imparziale (Corte Cost. n. 243/2014). Questo professionista ha il compito di studiare tutta la documentazione medica prodotta dal cittadino e di sottoporlo a una nuova visita di controllo. Durante questa visita, il cittadino può farsi assistere da un proprio medico di fiducia, mentre anche l’INPS invierà un proprio rappresentante sanitario per sostenere la posizione dell’ente. Si crea così un vero e proprio dibattito scientifico tra esperti. Al termine della valutazione, il medico nominato dal tribunale scrive una relazione dettagliata in cui spiega se, a suo parere, i requisiti sanitari per l’assegno di invalidità sono ancora presenti o meno. Questa relazione viene poi depositata in tribunale. Da quel momento, le parti hanno trenta giorni di tempo per leggere il documento e decidere se accettare le conclusioni del medico o se contestarle. Questa fase è un momento di estrema delicatezza, perché le conclusioni del consulente pesano moltissimo sulla decisione finale del giudice.
Cosa succede se nessuna delle parti contesta la visita?
Se il medico incaricato dal tribunale dà ragione al cittadino e l’INPS decide di non opporsi alla relazione, il procedimento si conclude in modo rapido e favorevole. Quando nessuna delle parti presenta contestazioni entro il termine di 30 giorni, il giudice emette un provvedimento chiamato decreto di omologa (art. 445-bis cod. proc. civ.). Questo decreto è una pietra tombale sulla questione medica: accerta in via definitiva che la persona ha diritto alla prestazione perché le sue condizioni di salute sono compatibili con l’invalidità. Una volta emesso, il decreto di omologa non può essere impugnato né modificato (Corte Cost. n. 243/2014). A questo punto, l’ente previdenziale è obbligato per legge a riprendere i pagamenti e a versare le mensilità arretrate entro 120 giorni. L’unica cosa che l’ente può ancora verificare sono i requisiti non medici, come ad esempio il reddito del cittadino o i contributi versati, se previsti per quel tipo di assegno. Se anche questi requisiti sono in regola, il diritto all’assegno torna a essere pieno ed effettivo, mettendo fine a un periodo di incertezza economica e personale.
Cosa accade se si decide di contestare il parere del medico?
Non sempre la relazione del medico del tribunale soddisfa le parti. Se il cittadino o l’ente previdenziale non sono d’accordo con quanto scritto dall’esperto, devono dichiarare formalmente l’opposizione entro trenta giorni (Tribunale di Velletri, sent. n. 1540/2024). Dopo questa dichiarazione, si hanno altri trenta giorni per iniziare un giudizio di merito ordinario. In questa nuova fase, si discute specificamente dei motivi tecnici e medici per cui si ritiene che la relazione del consulente sia sbagliata. Ad esempio, il cittadino potrebbe sostenere che il medico non ha considerato una specifica patologia aggravante o che ha valutato male i referti ospedalieri. Questo giudizio si conclude con una sentenza definitiva che stabilisce una volta per tutte se l’assegno deve essere ripristinato o meno. La particolarità di questa sentenza è che non può essere oggetto di appello (Corte Cost. n. 243/2014). Anche se il giudice dovesse rigettare la richiesta di ATP per motivi tecnici, il cittadino conserva comunque il diritto di procedere con la causa ordinaria per dimostrare le proprie ragioni (Tribunale di Cosenza, sent. n. 1081/2022). Ogni passaggio è pensato per garantire che la decisione finale sia basata su una valutazione medica il più possibile corretta e approfondita.
Perché è fondamentale conservare ogni documento sanitario?
In tutta questa complessa procedura, l’arma più efficace a disposizione del lavoratore è la documentazione medica. Poiché l’intero ricorso ruota attorno alla dimostrazione che le condizioni non sono migliorate, ogni certificato, lastra o referto diventa una prova essenziale. Durante l’accertamento tecnico preventivo, il medico del tribunale valuterà il peggioramento basandosi su fatti concreti e certificati ufficiali. Se il cittadino sostiene di stare peggio ma non ha documenti nuovi che lo dimostrino, la sua posizione diventa debole. Un esempio pratico può chiarire l’importanza di questo aspetto: se l’invalidità era stata concessa per problemi cardiaci e ora si sono aggiunte difficoltà respiratorie, occorre portare al consulente del tribunale le prove di queste nuove patologie. Senza carte alla mano, il giudizio dell’ente previdenziale resterà difficile da scardinare. La legge tutela il cittadino, ma richiede che la pretesa sia supportata da dati medici oggettivi e inconfutabili (Tribunale di Bari, sent. n. 3109/2021). Pertanto, la preparazione minuziosa del fascicolo sanitario è il primo vero passo per vincere un ricorso contro la revoca dell’assegno di invalidità.
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Paolo Florio
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