Nel privato non basta, nel pubblico può bastare: la stessa percentuale di invalidità produce effetti diversi a seconda del datore.

Chi ha ottenuto il riconoscimento dell’handicap ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge 104/1992, senza la connotazione di gravità prevista dal comma 3, pur avendo una percentuale di invalidità elevata, si chiede spesso se questo basti per ottenere la sede di lavoro desiderata. Ci si chiede allora se il dipendente con art. 3 comma 1 e invalidità al 76% abbia diritto alla scelta della sede, e la risposta cambia radicalmente a seconda che il datore di lavoro sia privato o pubblico.

Invalidità civile e handicap sono la stessa cosa?

No, e questa distinzione è il punto di partenza indispensabile per capire l’intera questione. La giurisprudenza ribadisce che invalidità civile e handicap sono accertamenti distinti, con presupposti diversi tra loro. Il riconoscimento di una percentuale di invalidità, anche elevata come il 76%, non comporta automaticamente il riconoscimento dell’handicap grave. Sono quindi tre piani separati: l’invalidità civile in percentuale, l’handicap semplice previsto dall’art. 3, comma 1, e l’handicap grave previsto dall’art. 3, comma 3, della legge 104/1992.

Con solo l’art. 3, comma 1, un dipendente privato ha diritto a scegliere la sede?

No, in linea generale. L’art. 33, comma 6, della legge 104/1992 riconosce il diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, e il divieto di trasferimento senza consenso, esclusivamente alla persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità, cioè con riconoscimento ai sensi dell’art. 3, comma 3. Senza questo riconoscimento, l’art. 33, comma 6, semplicemente non si applica, indipendentemente da quanto sia elevata la percentuale di invalidità civile riconosciuta.

Un lavoratore del settore privato, con invalidità al 76% ma riconoscimento di handicap ai sensi dell’art. 3, comma 1, non può quindi invocare l’art. 33, comma 6, per ottenere la sede più vicina a casa: gli manca il requisito della gravità, che è l’unico presupposto rilevante per questa specifica norma.

E se invece il datore di lavoro è una pubblica amministrazione?

Qui cambia tutto, perché entra in gioco una norma diversa: l’art. 21 della legge 104/1992. Questa disposizione stabilisce che la persona handicappata con invalidità superiore ai due terzi, assunta presso enti pubblici per concorso o ad altro titolo, ha diritto alla scelta prioritaria tra le sedi disponibili, e ha inoltre la precedenza in caso di trasferimento a domanda.

Il punto cruciale è che l’art. 21 non richiede la gravità dell’handicap come invece fa l’art. 33, comma 6. Richiede invece la combinazione di tre elementi: lo status di persona handicappata, anche senza gravità; un’invalidità superiore ai due terzi, e il 76% supera ampiamente questa soglia; e un rapporto di lavoro con un ente pubblico. Se tutti e tre questi elementi sono presenti, l’art. 21 può trovare applicazione, garantendo una tutela concreta sulla scelta della sede, pur diversa da quella prevista per l’handicap grave.

Un dipendente pubblico con riconoscimento di handicap ai sensi dell’art. 3, comma 1, e invalidità al 76%, non può invocare l’art. 33, comma 6, perché manca la gravità, ma può far valere l’art. 21, perché ha uno status di handicap riconosciuto, la sua invalidità supera i due terzi, e lavora per un ente pubblico: la combinazione di questi tre fattori gli apre una tutela specifica sulla sede.

Qual è la differenza pratica tra le due tutele, art. 21 e art. 33?

L’art. 21 è una tutela tipica e specifica del pubblico impiego, riservata a chi ha un’invalidità superiore ai due terzi e uno status di handicap, senza richiedere la gravità. Garantisce la scelta prioritaria tra le sedi disponibili e la precedenza nel trasferimento a domanda. L’art. 33, comma 6, invece, riguarda specificamente la persona con handicap grave, e si applica sia nel settore pubblico sia in quello privato, garantendo il diritto alla sede più vicina al domicilio e il divieto di trasferimento senza consenso.

Questi diritti sono comunque assoluti, una volta che ricorrono i presupposti?

No, nessuno dei due lo è. La giurisprudenza chiarisce che, per l’art. 33, l’inciso “ove possibile” richiede sempre un bilanciamento con le esigenze organizzative del datore di lavoro, specialmente se pubblico: il diritto alla sede più vicina non è assoluto, ma deve conciliarsi con esigenze organizzative ed economiche concrete. Per l’art. 21, pur mancando testualmente l’espressione “ove possibile”, la giurisprudenza ha comunque ritenuto che la precedenza debba operare solo tra i posti vacanti e disponibili, in coerenza con il principio del buon andamento dell’amministrazione. Il Tribunale di Roma ha affermato esplicitamente che anche per l’art. 21 il diritto di precedenza al trasferimento resta subordinato all’effettiva esistenza di posti liberi.

Il 76% di invalidità, da solo, basta a far scattare l’art. 21 nel pubblico impiego?

Una invalidità superiore al 75% non basta da sola a far scattare la tutela sulla scelta della sede di lavoro. Conta molto, perché supera abbondantemente la soglia dei due terzi richiesta dalla norma, ma non è sufficiente in assenza di un riconoscimento di handicap ai sensi della legge 104. Se una persona avesse solo l’invalidità del 76%, senza alcun riconoscimento di handicap, l’art. 21 non troverebbe automaticamente applicazione, perché invalidità e handicap restano presupposti distinti, anche nel pubblico impiego.

Per un’insegnante di scuola pubblica la situazione cambia ulteriormente?

La logica di fondo resta quella del pubblico impiego, ma la giurisprudenza ha confermato in modo specifico che gli artt. 21 e 33 della legge 104 si applicano anche al personale della scuola, comportando precedenza sia nella nomina sia nella mobilità. Diverse pronunce di merito lo hanno ribadito nel tempo.

Nello specifico, un’insegnante pubblica con riconoscimento ai sensi dell’art. 3, comma 1, e invalidità al 76%, può invocare in linea di principio l’art. 21, ottenendo la scelta prioritaria tra le sedi disponibili e la precedenza nel trasferimento a domanda. Se invece avesse il riconoscimento più severo dell’art. 3, comma 3, potrebbe invocare anche la tutela dell’art. 33, comma 6, con il diritto alla sede più vicina al proprio domicilio, ove possibile, e il divieto di trasferimento senza consenso. Anche per il personale scolastico, però, questa tutela non è incondizionata: resta sempre collegata alla disponibilità effettiva di posti vacanti e alle esigenze organizzative dell’amministrazione scolastica.

Qual è, in sintesi, la risposta alla domanda iniziale?

Con il solo riconoscimento dell’art. 3, comma 1, e un’invalidità del 76%, il diritto alla scelta della sede non nasce automaticamente in ogni tipo di rapporto di lavoro. Nel lavoro privato, di regola non spetta, perché l’art. 33, comma 6, richiede specificamente l’handicap grave previsto dall’art. 3, comma 3. Nel pubblico impiego, invece, la combinazione tra il riconoscimento dell’handicap e l’invalidità superiore ai due terzi può far scattare la tutela dell’art. 21, con scelta prioritaria tra le sedi disponibili e precedenza nel trasferimento a domanda. Per il personale scolastico pubblico, questa tutela è stata più volte confermata dalla giurisprudenza anche in sede di mobilità, sempre nei limiti dei posti effettivamente vacanti e disponibili, e delle esigenze organizzative dell’amministrazione.




#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link
 Angelo Greco

Source link

Di