Scade il termine di 60 giorni per i neoassunti e il modulo Tfr3 definitivo non c’è. Imprese e consulenti in difficoltà con le bozze ministeriali.

In prossimità della scadenza dei 60 giorni per i lavoratori assunti dal 1° luglio 2026, le aziende italiane attendono ancora la pubblicazione del modello Tfr3 definitivo. Il documento serve a formalizzare la scelta sulla previdenza integrativa e a incanalare i flussi di denaro. Al momento, il ministero del Lavoro ha reso disponibile solo una bozza sul proprio portale telematico. Il testo solleva però interrogativi pesanti tra i consulenti del lavoro. Il cuore del problema risiede nelle ambiguità interpretative su alcuni passaggi chiave, sospesi tra opzioni di adesione automatica ed espressioni di volontà esplicita.

La divisione tra neoassunti e lavoratori esperti

La normativa impone ai datori di lavoro di separare i dipendenti in due macro-categorie. La distinzione primaria separa i soggetti alla prima assunzione in assoluto (a partire dal 1° luglio 2026) dai lavoratori che, prima di tale data, hanno già instaurato un rapporto di lavoro subordinato privato nel quale hanno espresso la scelta sulla destinazione del Trattamento di fine rapporto. Questa classificazione aziendale non prende in considerazione la data della prima iscrizione a una forma di previdenza obbligatoria. Questo ultimo requisito serve ad altri e ben diversi scopi fiscali, per esempio per maturare il diritto alla deduzione extra dei contributi sulla previdenza complementare.

Regole rigide per chi ha già lavorato

Le risposte ufficiali del dicastero (tramite Faq) chiariscono la gestione della seconda categoria di dipendenti. Il datore di lavoro consegna il modello Tfr3 al dipendente non di prima assunzione solo a una condizione: al momento della firma del contratto, la persona deve risultare già titolare di una posizione aperta presso un fondo pensione complementare, al quale versava il Tfr nel precedente impiego.

Se il lavoratore dichiara in modo formale situazioni pregresse diverse, il quadro cambia in modo radicale. Ipotizziamo che il neoassunto abbia in precedenza scelto il mantenimento del Tfr in azienda (in base all’articolo 2120 del Codice civile) oppure abbia riscattato per intero la posizione accumulata nel fondo. In queste specifiche circostanze, l’impresa continua a trattenere il Tfr nelle proprie casse, o lo versa al Fondo di tesoreria Inps se supera i requisiti dimensionali minimi. Resta in ogni caso intatto il diritto del lavoratore di cambiare idea in un secondo momento, per aderire a un fondo pensione in modo volontario e versare il proprio Tfr.

Il nodo percentuale e l’adesione a metà

L’analisi della bozza del Tfr3 rivela criticità strutturali nelle sezioni 1 e 2. La lettera A introduce la possibilità di indicare una percentuale di Tfr da destinare alla forma pensionistica «in modo automatico». Questa dicitura genera immediata confusione, perché il modulo Tfr3 rappresenta lo strumento per eccellenza della scelta esplicita e ponderata.

La radice di questa opzione si trova nella legge madre (D.Lgs. n. 252/2005, articolo 8, comma 7-bis). La norma in questione disciplina l’adesione automatica, ma all’ultimo periodo offre al dipendente una ulteriore via d’uscita. Entro 60 giorni dall’assunzione, la persona ha la facoltà di scegliere di versare una quota parziale di Tfr. La percentuale segue le previsioni del contratto collettivo nazionale applicato oppure, in assenza di disposizioni specifiche, non scende sotto il 50% (per i soggetti iscritti alla previdenza obbligatoria prima del 29 aprile 1993).

Nonostante il richiamo testuale all’automatismo, la lettera A si configura come una scelta del tutto esplicita di versamento parziale al fondo negoziale. Si crea così una opzione ibrida: a metà strada tra l’adesione automatica al 100% (con i contributi di entrambe le parti) e la scelta esplicita classica. I consulenti si chiedono oggi se la spunta sulla lettera A faccia scattare in automatico anche l’obbligo di versare i contributi a carico dell’azienda e del dipendente. Poiché rappresenta un atto volontario, gli effetti non dovrebbero replicare in toto quelli dell’adesione di default, ma il ministero tace.

Esenzioni per redditi bassi e retroattività

Un ulteriore rompicapo normativo riguarda la lettera B del modello. Il lavoratore coinvolto nell’adesione automatica ha il diritto di rinunciare al versamento dei contributi se la sua retribuzione annua lorda non supera l’importo dell’assegno sociale Inps. La bozza ministeriale menziona solo lo stop alla quota del dipendente, mentre la logica sistematica suggerisce il blocco anche per la quota aziendale. Anche in questo caso ci troviamo di fronte a una decisione esplicita e preventiva, richiesta in un contesto nato per viaggiare in autonomia.

Per comprendere il paradosso operativo, applichiamo un esempio reale. Un giovane viene assunto con un contratto part-time orizzontale a 6.000 euro annui, cifra ben inferiore all’assegno sociale. Se non interviene sui moduli, la legge fa scattare l’adesione automatica al fondo negoziale. Tuttavia, per evitare le trattenute in busta paga, il ragazzo deve attivarsi e compilare la lettera B del modulo. Si tratta di un atto esplicito all’interno di una procedura pensata per il silenzio-assenso.

Rimane sul tavolo l’ultimo grande interrogativo temporale. La legge retrodata gli effetti dell’adesione automatica al primo giorno di lavoro. Nessuno ha ancora chiarito se questa medesima retroattività valga per le scelte esplicite o se serva seguire gli statuti interni. I singoli fondi adottano infatti regolamenti diversi: il fondo Cometa, per citare un attore principale, impone il versamento dei contributi solo a partire dal mese successivo all’adesione. Tutte queste anomalie ricadranno a breve sulle case di software, costrette ad aggiornare in fretta le procedure delle buste paga per recepire regole complesse e prive di chiarezza.




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 Paolo Florio

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