La Cassazione con la sentenza 24298/2026 afferma che l’inserimento dello stalking aggravato in danno di minorenne tra i reati ostativi ex art. 4-bis ord. pen. — introdotto dalla legge sul femminicidio n. 181/2025 — si applica solo ai fatti commessi dopo il 17 dicembre 2025, data di entrata in vigore della norma. Il principio del favor rei vieta l’applicazione retroattiva di norme penali sfavorevoli. Il giudice di appello che omette di pronunciarsi sulla richiesta di pena sostitutiva viola la legge.
Un condannato per stalking aggravato in danno di un minorenne chiede in appello l’applicazione di una pena sostitutiva — il lavoro di pubblica utilità — ai sensi della riforma Cartabia. Il giudice di appello non si pronuncia sulla richiesta. La Cassazione annulla la sentenza: il silenzio era illegittimo, e comunque lo stalking su minorenne non era ancora un reato ostativo quando i fatti furono commessi.
Cerchiamo di capire se lo stalking su minorenne commesso prima del 17 dicembre 2025 blocca i benefici penitenziari, perché la risposta della Cassazione penale, sentenza n. 24298/2026, è no — con un ragionamento che tocca due profili distinti: il divieto di retroattività delle norme penali sfavorevoli e l’obbligo del giudice di pronunciarsi sulla richiesta di pena sostitutiva.
La legge sul femminicidio e il nuovo regime ostativo
La legge 2 dicembre 2025, n. 181 — la cosiddetta legge sul femminicidio — ha introdotto, con il suo art. 5, una modifica significativa all’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario: lo stalking aggravato perché commesso in danno di persona minorenne — previsto dall’art. 612-bis, comma 3, cod. pen. — è stato inserito tra i reati ostativi alla concessione dei benefici penitenziari.
Questo significa che per i condannati per questo reato l’accesso a misure alternative alla detenzione, permessi premio e altri benefici penitenziari non è automatico: è subordinato a una valutazione positiva del magistrato di sorveglianza, con un regime più restrittivo rispetto ai reati comuni.
La legge è entrata in vigore il 17 dicembre 2025.
Il principio del favor rei: la norma sfavorevole non si applica retroattivamente
Il principio del favor rei — espressione del più ampio principio di irretroattività della legge penale sfavorevole, radicato nell’art. 25, comma 2, Cost. e nell’art. 7 della CEDU — vieta di applicare a un fatto già commesso una norma penale che introduce o aggrava conseguenze sanzionatorie non previste al momento della commissione del fatto.
L’inserimento di un reato nel catalogo dei reati ostativi è una norma sfavorevole all’imputato: restringe l’accesso ai benefici penitenziari che sarebbero stati disponibili con la normativa previgente. Come tale, non può essere applicata retroattivamente ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore.
Nel caso esaminato dalla Cassazione, i fatti di stalking aggravato erano stati commessi prima del 17 dicembre 2025 — prima cioè che la legge sul femminicidio entrasse in vigore. Al momento della commissione del fatto, lo stalking su minorenne non era un reato ostativo: l’imputato aveva il diritto di accedere ai benefici penitenziari secondo le regole ordinarie.
La Cassazione lo afferma con chiarezza: la causa ostativa prevista dall’art. 59, comma 1, lettera d), della legge 689/1981con riferimento allo stalking in danno di minorenne non era applicabile al caso concreto, perché la norma che l’ha introdotta era entrata in vigore dopo la commissione del delitto.
Il vizio della sentenza di appello: il silenzio sulla richiesta di pena sostitutiva
La sentenza ha un secondo profilo di interesse, distinto dalla questione del regime ostativo. La difesa dell’imputato aveva formulato in udienza — con procura speciale e nel rispetto delle forme previste dalla riforma Cartabia — una richiesta di applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 545-bis cod. proc. pen. Il giudice di appello non si era pronunciato su questa richiesta.
La Cassazione — verificando direttamente il verbale di udienza, in quanto si trattava di errore in procedendo — ha accertato che la richiesta era stata ritualmente avanzata e documentata. La giurisprudenza è consolidata: “la richiesta formulata dall’imputato nel corso dell’udienza di discussione nel giudizio di appello impone al giudice del gravame di pronunciarsi sulla invocata sostituzione della pena detentiva con le nuove sanzioni sostitutive”.
Il giudice aveva tre opzioni. Poteva decidere immediatamente. Poteva procedere all’interlocuzione con le parti dopo la camera di consiglio, integrando eventualmente il dispositivo. Oppure, se fossero stati necessari ulteriori accertamenti, poteva fissare apposita udienza entro sessanta giorni, sospendendo il processo.
Non poteva invece ignorare la richiesta — e tantomeno ignorarla sul presupposto implicito che il reato fosse ostativo, quando quella causa ostativa non era applicabile per i motivi già esposti.
Le implicazioni pratiche
Per i condannati per stalking aggravato in danno di minorenne i cui fatti risalgono a prima del 17 dicembre 2025, la sentenza chiarisce che il regime ostativo introdotto dalla legge sul femminicidio non si applica. Hanno diritto di accedere ai benefici penitenziari secondo le regole ordinarie, senza la limitazione aggiuntiva prevista per i reati ostativi.
Per i difensori che assistono imputati in giudizi di appello, la sentenza ribadisce l’importanza di formulare la richiesta di pena sostitutiva con procura speciale in udienza e di documentarla nel verbale. Se il giudice omette di pronunciarsi, il silenzio è censurabile in Cassazione come errore in procedendo — con possibilità di esame diretto degli atti e annullamento della sentenza.
Per i giudici di appello, la sentenza chiarisce che la richiesta di pena sostitutiva formulata in udienza non può essere elusa con il silenzio. Impone una pronuncia espressa — o l’apertura di un sub-procedimento entro sessanta giorni se sono necessari ulteriori accertamenti — indipendentemente dalla valutazione di merito sulla fondatezza della richiesta.
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Angelo Greco
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