Nel Question Time del 7 agosto 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino con la partecipazione di Daniela Rosano, rappresentante della segreteria nazionale di ANIEF, è stato affrontato il tema dell’assicurazione sanitaria. L’attenzione si è concentrata sulla differenza tra prestazioni effettuate presso strutture convenzionate e cure ricevute in centri non aderenti alla convenzione.

L’avvio dell’assicurazione sanitaria integrativa destinata al personale scolastico è previsto per la fine di settembre. Questa la data comunicata ai sindacati in un recente incontro al Ministero per la presentazione della misura.

Ad essere interessati docenti e ATA  e i supplenti con contratto al 30 giugno o al 31 agosto, con adesione volontaria. Potranno aderire anche i Dirigenti Scolastici.

La procedura è stata affidata a UniSalute, società del gruppo Unipol, attraverso Consip. L’importo complessivo dell’appalto per il quadriennio arriva a circa 320 milioni di euro. Il procedimento è ai passaggi finali.

Un utente ha chiesto se sarà possibile utilizzare la prestazione sanitaria solo presso le strutture convenzionate.

Il pagamento diretto – ha spiegato Daniela Rosano – è previsto, al momento, soltanto per le prestazioni effettuate presso strutture convenzionate. Se nella propria provincia non sono presenti centri aderenti, il dipendente può comunque rivolgersi a una struttura diversa, ma dovrà anticipare la spesa.

Cosa accade nelle strutture convenzionate

Quando il dipendente si rivolge a una struttura aderente alla convenzione, il pagamento della prestazione può essere gestito direttamente attraverso l’assicurazione.

Questo evita al lavoratore di anticipare l’intero importo della spesa sanitaria, secondo le modalità previste dalla copertura.

Se nella provincia non ci sono strutture aderenti

La situazione cambia quando nel territorio di riferimento non sono presenti strutture convenzionate.

In questo caso resta comunque possibile rivolgersi a una struttura non convenzionata.

“Se nella propria provincia non sono presenti strutture aderenti, sarà comunque possibile rivolgersi a strutture non convenzionate”, ha precisato Rosano.

Il dipendente dovrà quindi sostenere inizialmente il costo della prestazione e conservare la documentazione necessaria per la successiva richiesta di rimborso.

Dopo aver pagato la prestazione, il lavoratore potrà presentare la domanda di rimborso all’assicurazione.

“In questo caso il dipendente dovrà anticipare la spesa e successivamente richiedere il rimborso”, ha chiarito la rappresentante della segreteria nazionale di ANIEF.

La differenza tra i due canali

La distinzione riguarda quindi soprattutto la modalità di pagamento:

  • nelle strutture convenzionate, è previsto il pagamento diretto;
  • nelle strutture non convenzionate, il dipendente anticipa la spesa e chiede successivamente il rimborso.

La copertura resta dunque utilizzabile anche in assenza di centri convenzionati nella provincia, ma cambia il modo in cui viene sostenuto il costo della prestazione.

Quali prestazioni sono coperte

A titolo esemplificativo (atteso un vademecum dettagliato)

  • ricoveri;
  • grandi interventi chirurgici e grandi eventi morbosi;
  • coperture di carattere odontoiatrico

Per  i particolari bisognerà comunque attendere la pubblicazione del decreto.

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