Cosa sono gli arresti domiciliari ristretti?


Il giudice può imporre ulteriori limitazioni all’indagato o all’imputato che si trova ai domiciliari?

Le misure cautelari sono provvedimenti emessi dall’autorità giudiziaria nel corso del procedimento, prima che lo stesso sia definito con sentenza; servono ad anticipare un esito ritenuto prevedibile o, comunque, a evitare che la decisione finale si riveli sostanzialmente inutile perché, nel frattempo, i diritti che dovevano essere protetti sono stati irrimediabilmente lesi. Delle misure cautelari si fa ampio uso all’interno dei processi penali, laddove si ritiene fondamentale agire tempestivamente per tutelare la vittima. In questo contesto si pone il seguente quesito: cosa sono gli arresti domiciliari ristretti?

Come diremo, i domiciliari sono una misura cautelare tipica del procedimento penale che impediscono al soggetto che ne è destinatario di uscire dalla propria casa o da altro luogo di privata dimora. Si tratta di un provvedimento fortemente restrittivo della libertà personale, secondo solamente alla custodia in carcere. Il suo rispetto può essere monitorato tramite l’applicazione del braccialetto elettronico, che consente alla polizia di controllare a distanza che il soggetto non si allontani dal domicilio. Oltre all’applicazione di tali dispositivi, il giudice potrebbe stabilire ulteriori proibizioni in capo all’indagato/imputato. In questo preciso ambito si pone il tema degli arresti domiciliari ristretti. Approfondiamo l’argomento.

In cosa consistono gli arresti domiciliari?

Gli arresti domiciliari rappresentano una misura cautelare personale che impone all’indagato o all’imputato di rimanere all’interno della propria abitazione o di un diverso luogo di privata dimora espressamente indicato dal giudice, come ad esempio l’abitazione di un familiare (art. 284 c.p.p.).

La misura comporta il divieto di allontanamento dal luogo stabilito, purché non si tratti di un immobile occupato abusivamente.

L’applicazione degli arresti domiciliari è subordinata alla presenza di specifiche esigenze cautelari. In particolare, il giudice può disporre tale misura quando esistono concreti elementi che facciano ritenere il rischio di reiterazione del reato, di inquinamento delle prove oppure di fuga dell’indagato o dell’imputato (art. 274 c.p.p.).

La misura non può essere disposta in assenza di gravi indizi di colpevolezza né nei procedimenti relativi a reati di minore gravità, per i quali è prevista una pena massima inferiore a tre anni di reclusione (artt. 273 e 280 c.p.p.).

Durante il periodo di sottoposizione agli arresti domiciliari, il soggetto non può lasciare il luogo indicato nel provvedimento giudiziario.

Qualora l’indagato o l’imputato non sia in grado di provvedere autonomamente alle proprie necessità di vita o versi in condizioni di assoluta indigenza, il giudice può autorizzare l’allontanamento temporaneo dall’abitazione per il tempo strettamente necessario a soddisfare tali esigenze, come ad esempio per fare la spesa.

L’autorità giudiziaria può inoltre consentire l’uscita dal domicilio per lo svolgimento di un’attività lavorativa, qualora essa rappresenti l’unica fonte di sostentamento. Tali autorizzazioni devono essere puntualmente indicate nel provvedimento e limitate a fasce orarie determinate.

Il rispetto delle prescrizioni imposte con gli arresti domiciliari è soggetto a controlli costanti da parte delle forze dell’ordine, che possono verificare in qualsiasi momento l’osservanza della misura.

A supporto dell’attività di vigilanza, il giudice può disporre anche l’utilizzo del braccialetto elettronico, strumento che consente il monitoraggio a distanza, la cui applicazione richiede il consenso della persona sottoposta alla misura (art. 275-bis c.p.p.).

La violazione degli obblighi derivanti dagli arresti domiciliari integra il reato di evasione (art. 385 c.p.). In tali casi, oltre alle conseguenze penali, il giudice può disporre un aggravamento della misura cautelare, arrivando anche alla sostituzione degli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere.

Arresti domiciliari ristretti: cosa sono?

Gli arresti domiciliari sono “ristretti” quando il giudice impone all’indagato/imputato limitazioni ulteriori a quella di non lasciare l’abitazione.

Secondo la legge (art. 284, secondo comma, c.c.), quando è necessario, il giudice impone limiti o divieti alla facoltà dell’imputato di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono.

Si tratta di una restrizione più severa rispetto ai domiciliari ordinari, volta a garantire le esigenze investigative o cautelari, limitando la facoltà di comunicare, anche tramite social, a meno di specifiche autorizzazioni.

In pratica, sono ristretti gli arresti domiciliari a cui si aggiungono limitazioni aggiuntive alle comunicazioni, consistenti nel divieto di avere contatti con persone diverse dai conviventi, limitando quindi l’uso di cellulari e di internet alla mera ricezione di comunicazioni.

Anche nel caso di domiciliari ristretti, resta fermo il diritto di interloquire con il proprio difensore, con le forze dell’ordine e con il personale sanitario (nel caso di emergenze).

Chi è agli arresti domiciliari ristretti può usare internet?

Secondo la giurisprudenza, il divieto di comunicare con persone estranee al nucleo familiare convivente si estende anche alle comunicazioni effettuate tramite strumenti informatici e telematici: l’utilizzo di internet per interagire con terzi rientra a pieno titolo nel concetto di comunicazione vietata, anche nel caso in cui il provvedimento cautelare non menzioni espressamente le comunicazioni online.

Ciò non implica, tuttavia, un divieto assoluto di utilizzo della rete: la persona sottoposta agli arresti domiciliari ristretti può comunque accedere a internet per finalità diverse dalla comunicazione interpersonale, come la consultazione di contenuti informativi, la ricerca online o l’intrattenimento digitale, ad esempio mediante servizi di streaming.

Negli arresti domiciliari ristretti è invece precluso l’uso di chat, social network e applicazioni di messaggistica istantanea finalizzate allo scambio di messaggi con terzi; pertanto, piattaforme come Facebook, Instagram, WhatsApp o Telegram non possono essere utilizzate per instaurare o mantenere contatti con persone diverse da quelle autorizzate.

La giurisprudenza ha precisato che la prescrizione di non comunicare con estranei deve essere interpretata in senso ampio, comprendendo non solo il divieto di conversazioni dirette, ma anche l’impossibilità di stabilire qualsiasi forma di contatto, sia vocale sia attraverso dispositivi elettronici o telematici.

Resta invece consentito l’uso degli strumenti di comunicazione in modalità meramente passiva, ossia per la sola ricezione e lettura di informazioni, purché non vi sia interazione con terzi.

Come ricordato, non subiscono limitazioni le comunicazioni con il difensore, con le forze dell’ordine e con i servizi di emergenza, come quelli sanitari.

In sintesi, la persona sottoposta agli arresti domiciliari ristretti può utilizzare il telefono o internet per comunicare con altri soggetti, salvo che il giudice abbia espressamente disposto, nel provvedimento cautelare, il divieto di intrattenere comunicazioni con persone diverse da quelle conviventi. In presenza di tale prescrizione, ogni contatto attivo con terzi deve ritenersi vietato.




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 Mariano Acquaviva

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