Dal 21 luglio 2026 le imprese che hanno ricevuto esito positivo alla comunicazione preventiva possono procedere con la conferma degli investimenti destinati all’Iperammortamento 2026.
La nuova funzionalità, disponibile sulla piattaforma del Gestore dei Servizi Energetici, rappresenta la seconda fase della procedura prevista dal Nuovo Piano Transizione 5.0. La misura dispone di risorse pari a 9,8 miliardi di euro e sostituisce i precedenti crediti d’imposta Transizione 4.0 e 5.0 con una maggiorazione del costo dei beni, rilevante ai fini della deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing.
Gli investimenti agevolabili devono essere completati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2028.
Cosa prevede la comunicazione di conferma
La comunicazione deve essere trasmessa entro 60 giorni dalla notifica dell’esito positivo da parte del GSE.
In questa fase l’impresa è tenuta ad attestare il pagamento dell’acconto necessario a raggiungere almeno il 20% del costo di acquisizione di ciascun bene e a indicare gli estremi delle fatture relative alle spese ammissibili.
Non è possibile inserire beni differenti o importi superiori rispetto a quelli precedentemente indicati nella comunicazione preventiva.
Soggetti beneficiari
L’Iperammortamento 2026 è rivolto ai titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore di attività o dalle dimensioni aziendali.
Gli investimenti devono riguardare beni destinati a strutture produttive situate in Italia. Le imprese devono inoltre rispettare gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro ed essere in regola con i versamenti contributivi e previdenziali.
Sono escluse le imprese interessate da procedure concorsuali senza continuità aziendale, liquidazione volontaria, fallimento o sanzioni interdittive previste dal Decreto legislativo 231/2001.
Quali investimenti sono agevolabili
La misura riguarda due principali categorie di beni.
La prima comprende i beni materiali e immateriali strumentali nuovi contenuti negli Allegati IV e V della Legge 199/2025, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
La seconda categoria comprende i beni materiali nuovi destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per l’autoconsumo, compresi i sistemi di accumulo.
Il vincolo che limitava l’agevolazione ai beni prodotti nell’Unione europea o nello Spazio economico europeo è stato eliminato dal Decreto-legge 38/2026. Restano tuttavia specifici requisiti per i moduli fotovoltaici.
Tra i beni immateriali sono inclusi i software acquistati come beni ammortizzabili e indicati nell’Allegato V. Al momento rimangono esclusi i canoni relativi a servizi cloud, SaaS e soluzioni “as-a-service”, salvo eventuali future modifiche normative.
Percentuali di maggiorazione
La maggiorazione varia in base all’importo complessivo degli investimenti completati in ciascun anno:
- 180% per la quota fino a 2,5 milioni di euro;
- 100% per la quota compresa tra 2,5 e 10 milioni di euro;
- 50% per la quota compresa tra 10 e 20 milioni di euro.
Per gli investimenti superiori a 20 milioni di euro non è prevista alcuna maggiorazione.
Gli scaglioni vengono calcolati separatamente per ciascun esercizio e si azzerano all’inizio del nuovo anno. Il beneficio fiscale viene quindi distribuito lungo il periodo di ammortamento del bene.
Le fasi della procedura GSE
La procedura prevede tre comunicazioni principali, obbligatorie e consecutive.
La prima è la comunicazione preventiva, da presentare prima dell’avvio dell’investimento, indicando i dati dell’impresa, le caratteristiche dei beni, gli importi previsti e la data stimata di interconnessione.
La seconda è la comunicazione di conferma, da inviare entro 60 giorni dall’esito positivo del GSE, attestando il pagamento di almeno il 20% del costo di ciascun bene.
La terza è la comunicazione di completamento, da trasmettere dopo l’interconnessione e comunque entro il 15 novembre 2028. A questa devono essere allegate la perizia tecnica asseverata e la certificazione contabile.
Per i beni acquisiti attraverso leasing finanziario, il requisito dell’acconto del 20% è considerato soddisfatto attraverso la stipula del contratto e l’ordine di acquisto sottoscritto dalla società concedente.
Le cinque comunicazioni previste
Oltre alle tre fasi principali, le imprese devono rispettare anche due obblighi periodici di monitoraggio.
La comunicazione preventiva deve essere trasmessa prima dell’avvio dell’investimento, mentre la comunicazione di conferma deve essere inviata entro 60 giorni dalla notifica dell’esito positivo del GSE.
La comunicazione di completamento deve essere presentata dopo l’interconnessione dei beni e, in ogni caso, entro il 15 novembre 2028.
Sono inoltre previste due comunicazioni annuali: entro il 20 gennaio devono essere trasmessi i dati relativi agli investimenti effettuati, ai costi sostenuti e alle previsioni di utilizzo dell’agevolazione; entro il 30 giugno deve invece essere inviato il piano di ammortamento con l’indicazione delle quote dell’incentivo riferite ai singoli esercizi.
Il termine dei 60 giorni per la conferma decorre dalla data in cui l’impresa riceve l’esito positivo del GSE e non dalla data di apertura della piattaforma. È quindi importante verificare attentamente la data della notifica e non attendere gli ultimi giorni disponibili per completare la procedura.
Perizia tecnica e certificazione contabile
La perizia tecnica asseverata è obbligatoria per tutti gli investimenti, senza soglie di esonero legate al valore del bene.
Il documento deve certificare le caratteristiche tecniche, l’appartenenza agli Allegati IV e V, l’avvenuta interconnessione e, per gli impianti energetici, il rispetto dei requisiti previsti.
La perizia può essere rilasciata da ingegneri, periti industriali iscritti agli albi professionali o enti di certificazione accreditati. Per il settore agricolo sono ammesse anche specifiche categorie professionali.
La certificazione contabile deve invece attestare l’effettivo sostenimento dei costi e la corrispondenza tra le spese dichiarate e la documentazione aziendale.
Utilizzo dell’agevolazione e cumulo
La maggiorazione può essere utilizzata a partire dal periodo d’imposta nel quale viene inviata la comunicazione di completamento, purché il bene sia entrato in funzione nello stesso periodo e il GSE abbia concluso positivamente le proprie verifiche.
L’Iperammortamento può essere cumulato con altri incentivi nazionali o europei, a condizione che le agevolazioni riguardino quote differenti della spesa e che il sostegno complessivo non superi il costo sostenuto.
Il cumulo può riguardare anche la Nuova Sabatini e il credito d’imposta ZES Unica. Non è invece possibile applicare, sugli stessi beni, anche i crediti d’imposta Transizione 4.0 o 5.0.
Decadenza dal beneficio
L’impresa può perdere totalmente o parzialmente l’agevolazione in caso di cessione del bene, trasferimento all’estero, assenza dei requisiti, irregolarità documentali non sanabili, dichiarazioni false o impedimento delle attività di controllo.
La decadenza può essere evitata quando il bene viene sostituito, nello stesso periodo d’imposta, con un nuovo investimento avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori.
In caso di utilizzo indebito dell’incentivo, il GSE trasmette gli esiti all’Agenzia delle Entrate, che procede al recupero delle somme, con l’applicazione di interessi e sanzioni.
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