Nullità della richiesta di pagamento da parte dell’Agenzia delle Entrate se manca qualsiasi firma legittima. Ma la firma del delegato con valida delega equivale a quella del direttore. L’onere della prova grava sul fisco. La nullità travolge anche la cartella.
Il contribuente riceve un avviso di accertamento dall’Agenzia delle Entrate. Esaminandolo attentamente, nota che non reca la firma del direttore dell’ufficio, oppure che è firmato da un funzionario di cui non è chiara la legittimazione. Può impugnare l’atto per questo motivo? E se l’avviso è nullo, cosa succede alla cartella di pagamento emessa successivamente?
La risposta dipende da chi ha firmato l’atto, se esisteva una valida delega di firma e se l’Agenzia è in grado di provarla in giudizio. La sottoscrizione dell’avviso di accertamento non è una formalità: è un requisito essenziale la cui mancanza — o irregolarità — produce la nullità dell’atto e, in via derivata, degli atti di riscossione che ne conseguono.
La domanda su se l’avviso di accertamento senza firma del direttore dell’Agenzia delle Entrate sia nullo richiede di conoscere la disciplina dell’art. 42 del D.P.R. n. 600/1973, i requisiti della delega di firma, l’onere probatorio in giudizio e gli effetti sugli atti consequenziali.
Chi deve firmare l’avviso di accertamento
L’art. 42 del D.P.R. n. 600/1973 — la norma cardine in materia di accertamento delle imposte sui redditi — prevede che l’avviso di accertamento debba essere sottoscritto dal direttore dell’ufficio che lo ha emesso oppure da un suo delegato appartenente alla carriera direttiva.
La stessa regola è ribadita dall’art. 5, comma 6, del Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate: il potere di firma può essere delegato a funzionari con qualifica direttiva — ad esempio direttori tributari o funzionari di nona qualifica funzionale.
La giurisprudenza prevalente estende questo requisito anche agli avvisi di accertamento IVA, ritenendoli atti omogenei soggetti agli stessi requisiti formali di validità (Cass. civ., n. 14942 del 14 giugno 2013). Esiste un orientamento isolato contrario (Cass. civ., n. 21562 del 7 novembre 2005), ma non è seguito dalla giurisprudenza più recente.
Un chiarimento importante: l’avviso sottoscritto da un funzionario che abbia perso la qualifica dirigenziale è comunque ritenuto legittimo dalla Cassazione (Cass. civ., n. 22810 del 9 novembre 2015), confermando che la legittimazione deriva dal potere di firma attribuito — non dalla permanenza formale della qualifica.
Le forme valide di firma: autografa, digitale e meccanografica
In via ordinaria la sottoscrizione è autografa — apposta di pugno dal direttore o dal funzionario delegato. La mancanza di qualsiasi firma autografa rende l’atto nullo.
Per gli atti informatici è espressamente ammessa la firma digitale ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 82/2005 — il Codice dell’amministrazione digitale — richiamato espressamente per gli atti di accertamento.
Per specifiche categorie di atti — tra cui avvisi di accertamento parziale, atti di contestazione sanzioni, atti di recupero crediti inesistenti e avvisi di liquidazione per decadenza da agevolazioni — è ammessa la cosiddetta firma meccanografica: l’indicazione a stampa del nominativo del responsabile dell’adozione dell’atto, in sostituzione della firma autografa. Questa modalità è consentita solo quando: l’atto è prodotto da sistemi informativi automatizzati; deriva da attività a carattere seriale con lavorazione accentrata; è stato adottato un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che individua gli atti interessati (Provv. 2 novembre 2010, n. 4114X02112010/1). La base normativa è l’art. 15, comma 7, del D.L. n. 78/2009, convertito nella legge n. 102/2009.
I requisiti della delega di firma
La delega di firma è valida solo se rispetta condizioni precise, verificabili in giudizio.
La delega deve essere antecedente all’atto notificato — non può essere rilasciata a posteriori per sanare una firma già apposta. Deve indicare nominativamente il soggetto delegato: non è sufficiente una delega generica che indichi solo la qualifica. Deve essere completa e priva di cancellazioni, perché potrebbe contenere limiti oggettivi o soggettivi che, se violati, renderebbero invalida la sottoscrizione.
La giurisprudenza di merito ha precisato che la delega deve essere prodotta nella sua interezza proprio per consentire il controllo su eventuali eccezioni o limitazioni (CTP Reggio Emilia, n. 204 del 15 novembre 2013).
L’onere della prova in giudizio: spetta all’Agenzia
Quando il contribuente eccepisce il difetto di sottoscrizione o la mancata legittimazione del firmatario, l’onere di dimostrare l’esistenza e la validità della delega grava sull’Agenzia delle Entrate — non sul contribuente (Cass. civ., n. 17400 dell’11 ottobre 2012; Cass. civ., n. 10513 del 23 aprile 2008).
L’Agenzia può produrre la delega anche nel corso del giudizio: l’avviso non è invalido solo perché la delega non era allegata originariamente, purché venga prodotta in giudizio e risulti regolare (CTP Vicenza, n. 8 del 24 gennaio 2013; Circolare AE n. 12 del 12 marzo 2010). Se l’Agenzia non produce la delega o non dimostra la legittimazione del firmatario, il giudice deve dichiarare la nullità dell’avviso.
Le conseguenze della firma irregolare: nullità, non inesistenza
L’avviso privo di firma — oppure firmato da un soggetto che non appartiene alla carriera direttiva e che è privo di valida delega, come un capo team o un capo area controllo senza delega formale — è nullo per violazione dell’art. 42 del D.P.R. n. 600/1973 (Cass. civ., n. 14942/2013; Cass. civ., n. 17400/2012; CTP Vicenza, n. 46 del 23 maggio 2007; CTP Torino, n. 107 del 19 febbraio 2003).
Non si tratta normalmente di inesistenza dell’atto — categoria più radicale — ma di nullità: l’avviso esiste come documento ma è privo di un requisito formale essenziale. La distinzione ha rilevanza processuale perché la nullità deve essere eccepita nei termini, mentre l’inesistenza è rilevabile in qualsiasi momento.
Se invece l’avviso non reca la firma del direttore ma quella di un funzionario direttivo munito di valida delega, l’atto è pienamente valido: la sottoscrizione del delegato è equiparata a quella del titolare dell’ufficio.
Gli effetti sugli atti consequenziali: ruolo e cartella di pagamento
L’avviso di accertamento costituisce il presupposto del ruolo e della cartella di pagamento. Se l’avviso è nullo per mancanza di sottoscrizione legittima, viene meno il titolo impositivo su cui si fonda l’iscrizione a ruolo.
La cartella di pagamento — atto di riscossione che dà attuazione al ruolo — è illegittima in via derivata se il ruolo si fonda su un avviso nullo. Il contribuente può far valere il vizio originario dell’avviso anche impugnando la cartella, quando l’avviso non sia stato precedentemente notificato o impugnato nei termini.
La cartella ha però anche propri requisiti formali autonomi: deve indicare il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e il responsabile del procedimento di emissione e notificazione da parte dell’agente della riscossione, ai sensi dell’art. 36, comma 4-ter, del D.L. n. 248/2007 e dell’art. 7, comma 2, lettera a), della legge n. 212/2000 (Statuto del Contribuente). L’omessa indicazione del responsabile del procedimento nelle cartelle relative a ruoli consegnati fino al 1° giugno 2008 non comporta automaticamente la nullità, secondo la Corte Costituzionale (sentenza n. 58 del 27 febbraio 2009) e le Sezioni Unite della Cassazione (n. 11722 del 14 maggio 2010).
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Angelo Greco
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