Amanuense benedettino o medico di base?


Gentile direttore,
se il fine è nobile e legittimo, ma la procedura per realizzarlo un po’ meno, il giudice amministrativo la annulla e rigetta il ricorso.

Che l’autorità del medico di medicina generale non sia più quella della nostra infanzia, né tantomeno dell’archiatra di corte, è ormai notorio, ma ridurlo a mero amanuense è, forse, eccessivo.

Il caso parte dalla Regione Lazio, ma per l’importanza delle affermazioni del TAR, è destinato ad interessare anche il resto della penisola.

La sentenza infatti precisa che le amministrazioni regionali ben possono adottare strumenti organizzativi per migliorare l’efficienza del Servizio Sanitario nel contenere i tempi di attesa, ma non a discapito della libertà diagnostica e terapeutica del medico di base, o della responsabilità professionale che accompagna ogni atto prescrittivo.

La delibera regionale laziale in merito alle liste di attesa imponeva al medico di famiglia o al pediatra di libera scelta di trasformare in ricetta elettronica tutte le prescrizioni compilate da specialisti di strutture private accreditate non abilitate all’emissione della prescrizione dematerializzata.

Così, senza alcuna valutazione personale.

I giudici hanno detto no, perché la prescrizione è un atto professionale qualificato in quanto richiede una valutazione clinica propria e non può ridursi a un semplice adempimento amministrativo, per la stretta connessione che presenta con l’attività propriamente diagnostica e terapeutica del medico.

Motivo per cui non può essere ridotta a una mera formalizzazione di una decisione assunta da un altro professionista, senza alcuna partecipazione di merito.

Quindi se pienamente legittima è stata ritenuta la finalità perseguita di migliorare l’accesso alle prestazioni sanitarie e ridurre i tempi di attesa, altrettanto legittima non è stata valutata la modalità per l’intrinseca capacità di comprimere l’autonomia professionale del medico prescrittore.

L’annullamento del TAR si è fondato sull’assunto che tale sistema introduceva un vero e proprio automatismo prescrittivo che avrebbe finito per “svuotare completamente la funzione del medico di medicina generale“, costringendolo, di fatto, a trasformare in ricetta elettronica una decisione presa da un altro sanitario senza poter esercitare il proprio giudizio.

Una simile impostazione è stata valutata dai giudici aditi in contrasto con i principi che disciplinano l’attività medica, dal momento che ogni prescrizione comporta l’assunzione di una responsabilità diretta da parte del professionista sottoscrittore il quale allora, per ciò solo, non può limitarsi a recepire passivamente le indicazioni enunciate dallo specialista, ma è chiamato, prima di procedere alla compilazione, ad effettuare una propria valutazione clinica, verificando l’appropriatezza della richiesta alle condizioni complessive del paziente.

Questa analisi deve tenere conto della storia clinica dell’assistito, delle patologie e delle terapie eventualmente in corso, delle possibili controindicazioni, delle interazioni farmacologiche, ma anche della possibile esistenza di approcci terapeutici alternativi.

In una parola, della storia del paziente che solo il MMG conosce.

Solo al termine di tale verifica questi può decidere se procedere con la prescrizione oppure ritenerla inadeguata al caso in esame.

La sentenza, nel richiamare sia la giurisprudenza della Corte costituzionale che l’Accordo Collettivo Nazionale della medicina generale in merito, entrambi in linea con quanto affermato in termini di riconoscimento dell’autonomia decisionale del medico, richiama un aspetto di non poco momento: la responsabilità.

Entrambi rappresentano i principi fondamentali dell’esercizio della professione sanitaria e se l’Accordo riconosce al medico la facoltà di rilasciare prescrizioni esclusivamente sulla base della propria valutazione professionale, la giurisprudenza ricorda la sussistenza del concetto di responsabilità che è strettamente connesso alle scelte terapeutiche derivanti dall’esercizio dell’autonomia decisionale.

Perciò il TAR si è determinato ad annullare la delibera in quella parte che così disponeva, perché questi principi impediscono che il medico di famiglia venga trasformato in un semplice esecutore materiale delle indicazioni provenienti da altri professionisti, poiché ogni prescrizione deve sempre essere il risultato di una valutazione clinica autonoma.

Ma soprattutto perché la responsabilità professionale dell’atto prescrittivo rimane integralmente in capo al medico che firma la ricetta, anche quando la richiesta iniziale proviene da un medico specialista.

Proprio perché la responsabilità non viene trasferita a carico di chi ha formulato l’indicazione, il medico di base deve poter conservare la piena libertà di valutare autonomamente il caso clinico e assumerne la decisione finale.

Questa sentenza, lungi dall’introdurre ulteriori appesantimenti burocratici e/o limitazioni e rallentamenti nel rilascio delle prescrizioni, attiene unicamente alla specifica procedura organizzativa adottata dalla Regione Lazio nell’ambito della gestione delle liste d’attesa.

Purtuttavia, il principio affermato dai giudici potrebbe avere effetti più ampi sul modo in cui vengono interpretati i rapporti tra MMG e specialisti in quanto è stato affermato in sentenza che “qualunque atto prescrittivo richiesto non può estrinsecarsi al di fuori della piena autonomia del medico che licenzia tale atto; e che l’Amministrazione può incidere nell’àmbito prescrittivo di cui trattasi solo imponendo adempimenti che non vadano a incidere sull’ampiezza della possibilità di scelta diagnostico-terapeutica e, pertanto, non può intervenire limitando la libertà del medico nell’adozione delle scelte terapeutiche più necessarie per il trattamento dei pazienti”.

Nei casi in cui sia richiesta la sottoscrizione di una prescrizione da parte del medico di famiglia, quest’ultimo dovrà continuare a esercitare un’autonoma valutazione clinica e non potrà essere obbligato a limitarsi alla mera trascrizione delle indicazioni ricevute. 

Non si ha motivo di ritenere, al momento, che per i pazienti possa cambiare qualcosa, al contrario che per i MMG a carico dei quali la responsabilità per le valutazioni altrui rimane scongiurata.

Al contempo, salva è la dignità professionale del medico di base che non essendo più considerato come il monaco benedettino amanuense del basso Medioevo non è, al pari di questo, costretto a chiudere i propri manoscritti con note personali di sollievo quali “Qui finisce il libro, rendiamo grazie a Dio”.

Fernanda Fraioli
Presidente di Sezione della Corte dei Conti
Procuratore regionale per il Piemonte


#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link
 ironfish_distributor

Source link

Di