Ringhiere e distanze legali dal confine: non sempre si applicano le regole previste per le costruzioni. La giurisprudenza chiarisce quando una ringhiera è una semplice recinzione esente dai limiti ex art. 878 c.c.
Quando si decide di installare una ringhiera lungo il confine di proprietà o su un balcone, una delle domande più frequenti riguarda il rispetto delle distanze legali dalle proprietà confinanti e limitrofe.
Se i limiti non fossero rispettati, i vicini avrebbero ragione di lamentarsi, e potrebbero agire in giudizio per chiedere la rimozione dell’opera.
La questione non è solo estetica o di sicurezza, ma ha risvolti giuridici complessi: si tratta innanzitutto di capire una ringhiera può essere considerata una vera e propria “costruzione“, secondo la definizione del Codice civile, perché, se la risposta fosse affermativa, dovrebbe stare ad almeno tre metri dal confine.
In questo articolo esploreremo i criteri utilizzati dai giudici (aggiornati alle sentenze del 2025) per distinguere tra una semplice recinzione – che soggiace alla disciplina, meno rigida, prevista dall’art. 878 c.c. – e una vera e propria costruzione soggetta ai limiti più stringenti imposti dall’art. 873 del Codice civile.
In poche parole, ti stiamo dicendo non tutte le ringhiere sono “costruzioni” e quindi non sempre si applicano ad esse le distanze legali. Vediamo, dunque, perché c’è questa distinzione e quali sono i casi in cui una ringhiera deve o non deve rispettare le distanze.
La nozione di “costruzione” secondo il Codice civile
L’art. 873 del Codice civile stabilisce che le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a una distanza non inferiore a tre metri (salvo distanze maggiori previste dai regolamenti locali).
Ma cosa si intende per “costruzione”? Secondo la giurisprudenza consolidata (da ultimo Cass. Civ. n. 33091/2025), un’opera è definibile costruzione se presenta tre requisiti fondamentali:
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solidità: la struttura deve essere consistente;
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stabilità: deve essere fissa e non precaria;
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immobilizzazione: deve essere stabilmente ancorata al suolo o a un immobile preesistente.
L’obiettivo della norma non è solo regolare i confini, ma evitare la creazione di intercapedini strette e insalubri che impediscano il passaggio di aria e luce.
Quando la ringhiera è una costruzione?
Una ringhiera non è “costruzione” per sua natura, ma può diventarlo a seconda di come è realizzata. I giudici analizzano il caso concreto, valutando l’impatto visivo e volumetrico dell’opera.
Una ringhiera deve rispettare la distanza di tre metri (o quella superiore stabilita dai regolamenti comunali) se presenta una, o più, delle seguenti condizioni:
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è stabilmente infissa in un cordolo o muro di dimensioni rilevanti;
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ha una consistenza tale da essere assimilabile a un’opera muraria;
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crea un ostacolo significativo al passaggio di luce e aria (es. ringhiere molto fitte o con pannellature oscuranti).
Applicando tali criteri, la Corte d’Appello di Firenze (sent. n. 924/2023) ha ordinato l’arretramento di una ringhiera perché, essendo solida e immobilizzata al suolo, è stata giudicata una costruzione a tutti gli effetti, violando i 3 metri di distanza dal confine.
Quando la ringhiera è una semplice recinzione?
Esiste un’”ancora di salvezza” per chi installa ringhiere: l’art. 878 del Codice civile, che disciplina il muro di cinta e le recinzioni.
Se il manufatto ha l’unica funzione di demarcare la proprietà o garantire la sicurezza, l’esonero dalle distanze è molto probabile.
Secondo la recente sentenza n. 7864/2025 della Corte d’Appello di Roma, una ringhiera non è costruzione se:
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è posta su un cordolo di cemento di dimensioni ridotte (es. 30 cm);
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ha un’altezza contenuta (solitamente entro i 3 metri totali);
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è idonea a lasciar passare aria e luce, non creando intercapedini dannose;
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assolve la funzione di mera recinzione o protezione (es. protezione di uno scavo o di una scala).
Tabella riassuntiva: costruzione vs recinzione
| Caratteristica | Ringhiera come costruzione | Ringhiera come recinzione |
| Funzione | Aumento volumetrico / strutturale | Delimitazione / protezione |
| Passaggio luce/aria | Ostruito (es. pannelli chiusi) | Libero (struttura metallica aperta) |
| Distanza dal confine | Minimo 3 metri (ex art. 873) | Può stare sul confine (ex art. 878) |
| Stabilità | Elevata e permanente | Leggera o funzionale alla sicurezza |
Il caso del condominio e il decoro architettonico
Oltre alle distanze legali, se la ringhiera è installata in un contesto condominiale, entra in gioco l’art. 1122 del Codice civile.
Alla stregua di tali criteri, anche se la ringhiera rispetta le distanze, potrebbe essere contestata se:
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arreca danno alle parti comuni;
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pregiudica il decoro architettonico dell’edificio.
Tuttavia, come chiarito dalla giurisprudenza, queste norme si applicano solo se esiste un condominio effettivo (strutture portanti e impianti in comune). Se gli edifici sono solo adiacenti (condominio “orizzontale” non configurato), il vicino non può invocare il decoro architettonico per chiederne la rimozione, ma solo la violazione delle distanze.
Consigli pratici prima dell’installazione
Prima di installare una ringhiera, per evitare costosi contenziosi e richieste di “riduzione in pristino” (cioè demolizione del manufatto), è opportuno:
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consultare il Regolamento edilizio comunale: spesso i Comuni impongono distanze o altezze più restrittive rispetto al Codice civile;
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scegliere materiali “leggeri”: una ringhiera metallica traforata ha molte più probabilità di essere considerata semplice recinzione rispetto a una struttura schermata o massiccia;
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verificare la funzione: se serve come parapetto per un affaccio, bisogna fare attenzione anche alle norme sulle vedute (artt. 905-907 c.c.), che richiedono distanze specifiche per tutelare la privacy del vicino.
Conclusione
In sintesi, la ringhiera non deve rispettare le distanze legali delle costruzioni se è una struttura aperta, leggera e con funzione di semplice delimitazione. Se invece diventa un manufatto solido che chiude lo spazio, il rischio che un giudice la consideri “costruzione” è elevato.
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Paolo Remer
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