Malattia per depressione: fare interviste per strada non è reato ma terapia. La Cassazione ordina la reintegra contro i licenziamenti facili.
Siamo abituati a immaginare il lavoratore in malattia come un recluso, un soggetto obbligato a fissare il soffitto in attesa della visita fiscale, quasi come se la sofferenza dovesse essere esibita attraverso l’immobilità. Eppure, la recente ordinanza n. 13727/2026 della Cassazione spazza via questa visione punitiva e bigotta del diritto alla salute, ricordandoci che la depressione e gli attacchi di panico non si curano con le sbarre alle finestre, ma spesso con il ritorno a una socialità sana. Il punto centrale che sfugge alla maggior parte delle analisi è il riconoscimento implicito di un ambiente di lavoro tossico: se un impiegata di un call center guarisce facendo interviste per strada, significa che il veleno non era nel suo sangue, ma nella scrivania che occupava ogni giorno. La Suprema Corte ha compreso che il licenziamento illegittimo intimato da datori di lavoro troppo solerti nel trasformarsi in investigatori privati è spesso solo l’ultimo atto di una gestione miope delle risorse umane, dove la salute mentale viene trattata come una scusa e non come una patologia debilitante che richiede, paradossalmente, proprio quella libertà che l’azienda vorrebbe negare.
Cosa ha stabilito la Cassazione sulla compatibilità tra malattia e attività ludiche esterne?
La decisione della Suprema Corte, contenuta nell’ordinanza n. 13727/2026, ha confermato un principio di civiltà giuridica che scardina i pregiudizi sulla depressione. I giudici di legittimità hanno respinto il ricorso di una Cooperativa, confermando che un dipendente assente per motivi psichici può legittimamente dedicarsi ad attività che favoriscano il recupero dell’equilibrio psicofisico.
Nel caso specifico, una lavoratrice addetta al CUP di un’azienda ospedaliera, affetta da gravi attacchi di panico, era stata licenziata perché sorpresa a realizzare interviste amatoriali per le strade di Milano per conto di un’associazione socio-culturale. Secondo gli Ermellini, questo comportamento non costituisce affatto un inadempimento contrattuale, poiché l’attività svolta era di natura “ludica” e, secondo i periti, aveva un effetto benefico sul tono dell’umore della donna, accelerandone la guarigione anziché ritardarla.
Il diritto alla salute, tutelato dalla Costituzione, prevale sulla pretesa del datore di lavoro di controllare ogni istante della vita del dipendente in malattia. Non esiste nel nostro ordinamento un divieto assoluto di svolgere altre attività durante l’assenza dal lavoro, a meno che queste non siano palesemente incompatibili con la patologia o non configurino una simulazione fraudolenta dell’infermità stessa.
Quali sono le ragioni che hanno portato alla reintegra della lavoratrice del call center?
Il percorso giudiziario ha visto un ribaltamento totale tra il primo grado e l’appello, segno di quanto il tema della salute mentale sia ancora divisivo nelle aule di tribunale. La Corte d’Appello di Milano ha dichiarato l’insussistenza del fatto, annullando il provvedimento espulsivo e ordinando la reintegra del posto di lavoro per la dipendente, oltre a una condanna per l’azienda al pagamento di dodici mensilità.
Le motivazioni dei giudici milanesi si sono basate sulla distinzione netta tra la mansione lavorativa e l’impegno amatoriale. La donna lavorava in un ambiente ad alta pressione, un ufficio di prenotazione ospedaliera, contesto che aveva riacutizzato la sua forma depressiva e scatenato frequenti crisi di panico durante l’orario di servizio. Al contrario, le interviste di pochi minuti sulla qualità della vita a Milano erano attività occasionali e prive di quello stress coercitivo tipico della prestazione lavorativa subordinata.
Il supporto di un Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) è stato fondamentale per dimostrare che non vi era stata alcuna simulazione. Al contrario, l’esperto medico ha sottolineato come l’impegno per l’associazione culturale fungesse da vera e propria terapia occupazionale, aiutando la lavoratrice a riconnettersi con il mondo esterno senza le pressioni soffocanti che l’avevano portata al collasso nervoso nel suo ufficio.
Su chi ricade l’onere della prova in caso di contestazione della malattia del dipendente?
Un aspetto decisivo che ogni azienda dovrebbe considerare prima di procedere a un licenziamento risiede nella corretta ripartizione del carico probatorio stabilita dalla legge n. 604 del 1966. Secondo la Cassazione, spetta esclusivamente al datore di lavoro dimostrare che la malattia sia stata simulata o che l’attività esterna sia stata potenzialmente idonea a pregiudicare o ritardare il rientro in servizio.
Nel caso della dipendente milanese, la Cooperativa non è riuscita a fornire alcun elemento concreto che facesse pensare a una frode o a un comportamento negligente verso le cure prescritte. La presunzione di colpevolezza che spesso i datori di lavoro applicano ai dipendenti “troppo allegri” durante la mutua non ha alcun valore legale se non è supportata da perizie mediche che confermino un danno effettivo alla guarigione.
La giurisprudenza di legittimità ribadisce che il datore di lavoro deve provare il nesso causale tra l’attività ludica e il mancato recupero delle energie lavorative. Senza questa prova rigorosa, il provvedimento disciplinare crolla come un castello di carte, esponendo l’azienda a costi pesantissimi in termini di risarcimenti e spese legali, oltre all’obbligo di riassumere il lavoratore ingiustamente allontanato.
In che modo il lavoratore deve rispettare i doveri di buona fede e correttezza durante l’assenza?
Nonostante la libertà d’azione riconosciuta dalla sentenza, il dipendente non è esentato dal rispettare i canoni di buona fede e correttezza previsti dal Codice Civile. Anche quando la prestazione lavorativa è sospesa, sopravvivono gli obblighi di fedeltà e diligenza che impongono al lavoratore di non agire in modo da ledere gli interessi legittimi del datore di lavoro o da compromettere la propria integrità fisica.
La sanzione disciplinare scatta inevitabilmente se la diversa attività accertata è sufficiente a far presumere che l’infermità non esista affatto, oppure se essa è tale da pregiudicare o ritardare il rientro in servizio. Durante la malattia, il prestatore d’opera deve comportarsi come un “buon padre di famiglia” che ha come obiettivo primario il ritorno alla piena produttività, evitando stravizi o sforzi che possano aggravare il suo stato.
La lavoratrice coinvolta nell’ordinanza 13727/2026 ha vinto la sua battaglia proprio perché non ha contravvenuto a nessuna cautela terapeutica. Al contrario, ha seguito un percorso che, pur sembrando “divertente” agli occhi esterni del datore di lavoro, era in realtà perfettamente allineato con le necessità di riposo e recupero del proprio equilibrio mentale, dimostrando che la fedeltà all’azienda non significa necessariamente reclusione domestica.
Quali sono le implicazioni di questa sentenza per il futuro del diritto al lavoro e della salute mentale?
Il messaggio che arriva dalla Cassazione è un monito contro la stigmatizzazione dei disturbi psichici nel mondo del lavoro, spesso considerati “malattie di serie B” rispetto a quelle fisiche. Questa sentenza riconosce che la salute mentaleha dinamiche di guarigione peculiari, dove l’isolamento può essere un aggravante e l’attività sociale leggera può rappresentare il farmaco più efficace.
Per i datori di lavoro, la lezione è altrettanto chiara: il controllo ossessivo dei dipendenti tramite pedinamenti o monitoraggio dei social network può trasformarsi in un boomerang giudiziario se non si comprende la natura della patologia denunciata. La reintegra stabilita dai giudici punisce una cultura aziendale che preferisce il sospetto alla comprensione, sottolineando che il benessere del lavoratore è un interesse comune che non finisce con l’emissione di un certificato medico.
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Raffaella Mari
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