Dirigente Scolastico effettua telefonate ai docenti per inviarli a non scioperare. Può farlo? Ecco cosa hanno detto i giudici


Il Tribunale di Bologna ha esaminato un ricorso presentato dai rappresentanti sindacali COBAS  scuola di Bologna contro il Ministero dell’Istruzione e l’Istituto Comprensivo  relativo a presunte condotte antisindacali della Dirigente scolastica durante alcune azioni di sciopero. Il Tribunale accoglie parzialmente il ricorso evidenziando alcuni aspetti giuridici che qui si vogliono ora rimarcare in una vicenda a dir poco singolare, perché forse è la prima volta o una delle rare volte che un Dirigente Scolastico viene condannato  per comportamento antisindacale per i motivi che seguono.

La questione

Nel ricorso per comportamento antisindacale si evidenziavano da parte ricorrente le pressioni indebite della Dirigente scolastica sui docenti per dissuaderli dall’adesione allo sciopero, tramite telefonate e toni accusatori. Tra i vari punti si contestavano altresì la mancata o incompleta informazione alle famiglie e al personale riguardo agli scioperi. Sostituzione dei docenti scioperanti con altri docenti che avrebbero svolto attività didattica (non solo vigilanza), anche con ore eccedenti o distogliendo docenti di sostegno dalle loro funzioni. Considerazione come vincolante della dichiarazione di non adesione allo sciopero. Risposte generiche o incomplete alle richieste di accesso agli atti sindacali.


L’Amministrazione da parte sua invece osservava che le comunicazioni alle famiglie non sono state tempestive a causa della proclamazione urgente dello sciopero. I docenti sostituti hanno svolto solo attività di vigilanza, come risulta dai registri di classe.

Nessuna sanzione o effetto vincolante è stato attribuito alle dichiarazioni di non adesione. Gli episodi di conflitto sono stati episodici e non hanno limitato il diritto di sciopero.

Le richieste di accesso agli atti sono state evase nei limiti della normativa. Il Tribunale accoglie parzialmente il ricorso con decreto R.G.L. n.507/2026 come proposto dall’Avvocato Aleardo Lizzi del Foro di Bologna che ci segnala il decreto in questione, riconoscendosi la condotta antisindacale della Dirigente scolastica per  un fatto singolare, ovvero aver esercitato indebite pressioni telefoniche sui docenti, ostacolando il libero esercizio del diritto di sciopero.

Ordinando pertanto la cessazione di tali condotte e la rimozione degli effetti, astenendosi in futuro da comportamenti simili e condannando la stessa anche al pagamento delle spese processuali.

Quando sussiste la condotta antisindacale 

Per il giudice del lavoro bolognese affinché la condotta datoriale possa considerarsi antisindacale devono ricorrere i seguenti presupposti:


a) l’atto o il comportamento datoriale deve essere illegittimo, dunque in contrasto con la normativa legale o contrattuale;

b) esso deve realizzare l’effetto di conculcare gli interessi collettivi di cui l’organizzazione sindacale è portatrice;

c) è irrilevante l’intento lesivo del datore di lavoro dovendosi aver riguardo, esclusivamente, all’oggettiva lesione delle prerogative partecipative delle organizzazioni sindacali, indipendentemente dalle posizioni individuali dei singoli lavoratori;

d) la condotta antisindacale deve essere persistente, oppure, anche se esaurita nella sua materialità, produrre effetti durevoli nel tempo per la sua portata intimidatoria o per l’incertezza che ne deriva, sicché sussiste l’interesse ad una pronuncia giudiziale che mira a impedirne la reiterazione.

Illegittimo fare effettuare lavoro straordinario per sostituire personale scioperante

Il giudice rileva che al datore di lavoro non è preclusa, in sé, la sostituzione dei lavoratori aderenti allo sciopero, purché tale sostituzione, non si ponga in contrasto con la legge o la contrattazione collettiva e non comporti effetti pregiudizievoli per coloro i quali non vi hanno aderito.


Richiamandosi sul punto orientamenti giurisprudenziali consolidati.  Specificando però che diversamente, verrebbe indirettamente compromessa la posizione dell’organizzazione sindacale che potrebbe essere dissuasa dall’esercizio del diritto di sciopero dal timore che l’iniziativa sindacale si traduca in conseguenze negative per i lavoratori non scioperanti.

Dunque, in linea generale, vanno distinte le forme lecite di riorganizzazione aziendale da quelle che invece finiscono per neutralizzare l’efficacia dello sciopero, con la conseguenza che il datore di lavoro può utilizzare i poteri organizzativi per contenere gli effetti dell’astensione collettiva, purché non impedisca o svuoti di contenuto gli effetti che discendono dall’esercizio del diritto protetto dall’art. 40 cost. Sul punto il giudice specifica che ciò posto, questo giudicante ritiene che debba considerarsi, in astratto, illegittima la condotta del datore di lavoro che, al fine di sostituire i lavoratori scioperanti, faccia ricorso al lavoro straordinario di altri docenti, in assenza di specifiche esigenze di particolare rilievo. Deve dunque ritenersi precluso, al datore di lavoro, adottare misure organizzative che abbiano quale unico effetto quello di neutralizzare i disagi derivanti dallo sciopero, sterilizzandone di fatto l’efficacia. Nel caso di specie non essendosi realizzata questa ipotesi non è stato riconosciuto la sussistenza della condotta antisindacale per tale specifica questione.

Il Dirigente che effettua telefonate per invitare i docenti a non scioperare commette comportamento antisindacale

Il Tribunale del Lavoro bolognese invece ha ritenuto che la Dirigente scolastica, effettuando plurime telefonate ai docenti coinvolti nello sciopero, abbia posto in essere delle pressioni indebite idonee ad incidere negativamente sul libero esercizio del diritto di sciopero delle insegnanti coinvolte; ciò indipendentemente dal fatto che, poi, le docenti abbiano ugualmente aderito all’astensione collettiva. Ciò perché con quel comportamento la Dirigente ha indebitamente ostacolato l’esercizio del diritto di sciopero di alcune docenti. Riconoscendosi pertanto per tale specifica e particolare condotta l’insindacabilità del comportamento attuato dalla stessa. Condotta consistita per il giudice quindi nell’avere esercitato indebite pressioni nei confronti di personale docente mediante contatti telefonici volti a contestare l’adesione allo sciopero e a censurare, quale comportamento asseritamente sleale nei confronti dell’istituzione scolastica, la comunicazione della relativa adesione in tempi tali da porre la scuola in difficoltà organizzativa.


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 Avv. Marco Barone

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