Con la Legge PMI 34/2026, la parola “artigianale” diventa un titolo protetto legalmente: la nuova normativa vieta claim ingannevoli su marchi, etichette e insegne. Chi trasgredisce rischia maxi-multe da 25 mila euro. Ecco come come cambiano le regole per la vendita dei prodotti.
Molti lettori ci chiedono cosa dice la legge sulla tutela dell’artigianato e come avviene il contrasto ai finti prodotti, quelli che vengono spacciati e venduti per artigianali ma che in realtà non lo sono.
Diciamo subito che di recente c’è stata un’importante stretta: dal 7 aprile 2026, con l’entrata in vigore della Legge annuale per le PMI (Legge 11 marzo 2026, n. 34, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 23 marzo 2026), le norme cercano di tutelare l’autentico Made in Italy e arginare l’abusivismo che aveva distorto la concorrenza sul mercato creando gravi danni ai veri artigiani.
Adesso, il termine “artigianale” cessa di essere un semplice claim pubblicitario liberamente utilizzabile da chiunque in modo improvvisato e senza titoli: si è trasformato in un vero e proprio titolo protetto legalmente.
Vediamo tutti gli aspetti pratici di questa disciplina, e anche quali sono le sanzioni per chi non rispetta le nuove norme. È stata introdotta, infatti, una maxi-multa che parte da 25mila euro.
Prodotti artigianali falsi: cosa è cambiato con la legge PMI 2026
Dal 7 aprile 2026 la parola “artigianale” non può più essere usata liberamente come semplice slogan pubblicitario. Con l’articolo 16 della legge 11 marzo 2026, n. 34, la legge annuale sulle PMI ha introdotto una stretta contro l’uso improprio dei richiami all’artigianato.
L’obiettivo dichiarato è tutelare le vere imprese artigiane, il Made in Italy come settore produttivo e i consumatori che acquistano prodotti dichiarati dai venditori come “artigianali”.
La novità non riguarda solo i prodotti contraffatti in senso stretto, cioè le imitazioni materiali di un bene o di un marchio protetto (questi usi abusivi, o comunque impropri e sleali, erano già colpiti dalla precedente normativa). Adesso viene colpita anche la cosiddetta contraffazione “comunicativa”, cioè l’uso di parole come “artigiano”, “artigianato”, “artigianale” e simili quando in realtà non c’è una vera impresa artigiana iscritta all’Albo e responsabile della produzione.
Falsi artigiani: quanti sono e quanto costano
L’intervento normativo si è reso necessario a fronte di un fenomeno di concorrenza sleale di proporzioni enormi. Secondo i dati stimati e diffusi dalle principali associazioni di categoria (come Confartigianato e CNA) e ripresi dalla stampa economico-giuridica specializzata (Il Sole 24 Ore), si contano oltre 850 mila operatori abusivi che si spacciano per imprenditori del settore artigiano nelle proprie attività promozionali.
Questa massiccia presenza di “finti artigiani” danneggia direttamente il tessuto delle circa 588 mila imprese artigiane regolari attive nei settori più esposti, che comprendono praticamente tutte le attività legate al “saper fare” italiano, cioè il fenomeno ormai chiamato, anche ufficialmente, Made in Italy: dalla manifattura d’eccellenza come moda, all’agroalimentare e arredamento, ai servizi alla persona e alla casa come acconciatori e idraulici.
In totale, l’artigianato regolare in Italia conta circa 1,2 milioni di imprese attive, che danno lavoro a 2,5 milioni di addetti. È quindi un settore di estrema importanza economica.
Quando si può usare la parola “artigianale”
La nuova regola inserita nella disciplina sull’artigianato stabilisce un principio molto chiaro: un’impresa può usare riferimenti all’artigianato nella ditta, nell’insegna, nel marchio o nella promozione dei prodotti e servizi (etichettem, pubblicità, ecc.) solo se ricorrono due condizioni.
La prima è l’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane. La seconda è la produzione o realizzazione diretta dei beni o servizi qualificati come artigianali. Non basta, quindi, evocare una lavorazione manuale, tradizionale o “di bottega”: occorre che l’impresa sia formalmente artigiana e che ciò che viene pubblicizzato come artigianale sia effettivamente realizzato da essa.
Questa nuova norma ha un impatto immediato su insegne, siti web, schede prodotto, volantini, cataloghi, packaging, inserzioni sui social network, e-commerce e materiali promozionali. Ad esempio, un’attività commerciale che usa espressioni come “laboratorio artigianale”, “produzione artigianale”, “gelato artigianale”, “mobili artigianali” o “servizio artigiano” deve verificare se possiede davvero i requisiti richiesti.
Non basta fare tutto a mano
Uno degli aspetti più importanti chiariti dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) è che la lavorazione manuale, da sola, non consente di usare il termine “artigianale”.
Le FAQ ufficiali del MIMIT spiegano che, con l’entrata in vigore della Legge PMI 34/2026, imprenditori e imprese non iscritti all’Albo non possono più promuovere come artigianali prodotti o servizi da loro realizzati, anche se il metodo di produzione è manuale, tradizionale o di qualità.
Questo significa, ad esempio, che un bar con laboratorio interno, se non è iscritto all’Albo artigiani, non può vendere il proprio gelato come “artigianale”. Potrà però utilizzare espressioni diverse, come “di produzione propria”, “fatto a mano”, “tradizionale”, “di qualità”, “realizzato con manualità”, “su misura” o “sartoriale”, purché il messaggio non sia ingannevole e non faccia credere al consumatore che l’impresa sia iscritta all’Albo.
La distinzione è sottile ma decisiva: “artigianale” diventa una qualifica giuridica collegata all’iscrizione all’Albo; “fatto a mano” o “di produzione propria” restano espressioni descrittive, che restano utilizzabili solo se corrispondono al vero e se non creano confusione tra i consumatori.
Chi non è artigiano ma compra prodotti artigianali può venderli?
Le FAQ MIMIT chiariscono che un’impresa non artigiana può vendere o somministrare prodotti realizzati da imprese artigiane e promuoverli come artigianali. La norma, infatti, non vuole impedire la commercializzazione di prodotti artigianali altrui, ma evitare che vengano presentati come artigianali prodotti realizzati da soggetti non iscritti all’Albo.
Perciò un negozio, un ristorante, un e-commerce o un bar possono indicare che un prodotto è artigianale se quel prodotto proviene realmente da un’impresa artigiana. È però necessario che il messaggio sia chiaro: il consumatore deve capire se l’artigianalità riguarda l’intero prodotto, un componente o una fase della lavorazione.
Per esempio, un’impresa non artigiana che utilizza semilavorati provenienti da un artigiano può evidenziare che quel componente è artigianale, ma non può presentare come artigianale l’intero prodotto se ciò induce in errore sulla provenienza o sul processo produttivo. Su questo aspetto il Ministero è stato molto chiaro.
Le sanzioni: da 25mila euro fino all’1% del fatturato
La stretta sui falsi prodotti artigianali è accompagnata da multe pesanti. L’articolo 16 della legge 34/2026 prevede una sanzione amministrativa pari all’1% del fatturato dell’impresa, con un minimo di 25.000 euro per ogni violazione.
Il rischio economico è quindi rilevante anche per attività di piccole dimensioni. La violazione può riguardare non solo la pubblicità tradizionale, ma anche un’insegna, un marchio, un claim sul sito internet, una pagina social, una scheda prodotto o un’etichetta.
Va però fatta una precisazione importante: secondo le FAQ MIMIT, le sanzioni sono irrogate dall’autorità regionale competente e la disposizione richiede l’adeguamento della legislazione regionale e delle province autonome alla nuova normativa nazionale. Per la concreta tempistica applicativa delle multe occorre quindi verificare anche la disciplina regionale.
D’altronde la legge PMI richiederà essa stessa, nei prossimi mesi, l’adozione di diversi decreti attuativi e di adeguamento, che ancora devono essere emanati. In sostanza, occorrerà ancora un po’ di tempo per la piena operatività della disciplina definitiva del settore dell’artigianato.
Cosa devono fare imprese e venditori
Le imprese dovrebbero controllare subito tutti i propri canali di comunicazione: insegne, ditta, marchio, sito web, e-commerce, etichette, packaging, cataloghi, menù, pagine social, campagne pubblicitarie e materiali promozionali.
Chi è iscritto all’Albo e produce direttamente può continuare a valorizzare la propria qualifica artigiana. Chi non è iscritto deve evitare riferimenti diretti all’artigianato e usare espressioni alternative solo se veritiere e non ingannevoli. Chi vende prodotti realizzati da imprese artigiane può indicarlo, ma deve poter dimostrare la provenienza e non attribuire a sé una qualifica che non possiede.
Per gli hobbisti, la regola è ancora più semplice: la vendita occasionale non consente di trasformare un prodotto “fatto a mano” in un prodotto “artigianale” ai sensi della legge. Per usare quella parola, oggi, non basta la manualità: serve il titolo. Al caso degli hobbisti e delle vendite occasionali dedichiamo una guida separata, che puoi consultare qui: “Hobbisti e artigiani: quando si può dire che un prodotto è artigianale?“.
Conclusione
Il messaggio complessivo è chiaro: meno burocrazia per chi vuole avviare un’attività artigiana regolare, ma più controlli e sanzioni per chi usa il prestigio dell’artigianato senza averne titolo.
Con la riforma in atto, l’artigianato in Italia ha smesso di essere una categoria meramente merceologica o un espediente di marketing: oggi è un asset giuridico protetto, accessibile solo a chi accetta gli oneri, i doveri e la trasparenza dell’iscrizione all’Albo; altrimenti scattano severe sanzioni.
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Paolo Remer
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