requisiti per la prima targa


Il calendario contiene due date legate alla stessa sigla. Dal 7 luglio 2024 le autorità hanno cessato di concedere nuove omologazioni UE ai tipi privi della fase C. Il 7 luglio 2026 termina il periodo concesso ai tipi approvati in precedenza. La sigla C dell’allegato II vieta da quel giorno la registrazione ordinaria dei nuovi esemplari non conformi.

La data ripresa da TGCOM24 coincide con il testo pubblicato su EUR-Lex. La distinzione fra omologazione del tipo e registrazione dell’esemplare evita l’equivoco più frequente. Il tipo di veicolo ha dovuto adeguarsi per ottenere una nuova approvazione già nel 2024. Le unità appartenenti a vecchie approvazioni hanno avuto altri due anni per arrivare alla prima targa.

La Road Safety Authority irlandese indica il 6 luglio come ultimo giorno della registrazione ordinaria per i veicoli privi dei requisiti. La formulazione deriva dal fatto che il divieto scatta il 7. Una consegna fissata dopo quella data resta possibile quando la targa risulta già rilasciata entro il giorno precedente.

Ambito principale del pezzo: M1 identifica le autovetture con un massimo di otto posti oltre al conducente. N1 identifica i veicoli destinati alle merci con massa massima fino a 3,5 tonnellate. Le prescrizioni non hanno tutte la stessa estensione. L’ADDW copre le categorie M e N. AEBS per utenti vulnerabili, protezione della testa e visuale anteriore qui esaminate riguardano auto e furgoni secondo le rispettive righe dell’allegato.


Sommario dei contenuti

Ordine e produzione non sostituiscono la registrazione

La firma del contratto prova l’accordo commerciale. La fattura attesta la vendita. Il numero di telaio identifica l’esemplare. Nessuno di questi atti equivale alla prima immatricolazione. L’ufficio esamina la posizione del veicolo nel giorno in cui riceve la domanda e controlla se il certificato di conformità accompagna una versione ancora registrabile.

Un’auto costruita a giugno 2026 e rimasta senza targa oltre il 6 luglio entra nella nuova disciplina. La stessa auto immatricolata il 6 luglio e consegnata l’8 è già un veicolo registrato. Il momento della consegna materiale non riapre l’omologazione. Il passaggio di proprietà successivo riguarda un veicolo usato anche quando il contachilometri segna pochissimi chilometri.

La separazione assume peso nei contratti con consegna vicina alla scadenza. L’acquirente deve farsi comunicare il VIN assegnato, la data prevista per la registrazione e la versione riportata nei documenti omologativi. Un impegno riferito genericamente alla gamma non individua l’unità che riceverà la targa.

Il certificato di conformità collega telaio e omologazione

Il Regolamento UE 2018/858 ammette alla registrazione ordinaria i veicoli accompagnati da un certificato di conformità valido. Il documento associa l’esemplare al tipo, alla variante e alla versione approvati. La denominazione commerciale presente nel listino non sostituisce questa catena documentale. Due auto vendute con lo stesso nome possono appartenere a versioni omologative differenti.


L’ufficio non giudica la vettura contando le icone presenti nel menu degli ADAS. Esamina la documentazione che lega quel VIN all’approvazione europea. Un pacchetto commerciale ricco di funzioni non sana una versione decaduta. Una dotazione descritta con un nome diverso resta ammissibile quando la relativa funzione ha superato la procedura richiesta.

Per l’acquirente il certificato non è un catalogo da decifrare da solo. Serve a ottenere una risposta riferita al veicolo assegnato. Il concessionario deve poter comunicare se l’unità segue l’immatricolazione ordinaria o una pratica autorizzata di fine serie.

La fine serie richiede una domanda del costruttore

Lo stock in piazzale non gode di una franchigia automatica. L’articolo 49 del Regolamento UE 2018/858 consente agli Stati membri di ammettere per un periodo limitato veicoli prodotti quando la loro omologazione era valida e rimasti senza registrazione alla scadenza. L’iniziativa spetta al costruttore. La richiesta va presentata all’autorità di ciascuno Stato interessato e deve illustrare le ragioni che impediscono l’adeguamento.

L’autorità nazionale decide se concedere l’ammissione e stabilisce il numero di unità. Per i veicoli completi la finestra massima è di 12 mesi dalla perdita di validità dell’omologazione. Per i veicoli completati attraverso più fasi sale a 18 mesi. Un furgone trasformato e completato da un secondo allestitore può ricadere nella seconda ipotesi quando la documentazione omologativa segue l’iter multistadio.

Le quantità ammesse restano contingentate. Una delle formule europee pone per M1 un tetto del 10 per cento delle unità dei tipi interessati entrate in servizio nello Stato durante l’anno precedente. Per le altre categorie il tetto arriva al 30 per cento. Quando il calcolo produce meno di cento veicoli lo Stato può autorizzarne fino a cento. Sono massimi europei. La decisione nazionale può fermarsi sotto quelle soglie.


Il venditore non crea la deroga con una dichiarazione interna. Una pratica valida deve ricondurre il telaio al provvedimento emesso dall’autorità competente. In assenza di tale passaggio il veicolo resta soggetto al divieto ordinario del 7 luglio.

Piccole serie e mezzi speciali seguono date separate

Il termine del 7 luglio 2026 descrive i veicoli prodotti in serie illimitata e le righe ordinarie del calendario. Il Regolamento delegato UE 2026/1188 ha definito un regime distinto per alcune piccole serie e per veicoli speciali. Nelle tabelle interessate l’ADDW riceve il 7 luglio 2026 come data di rifiuto della nuova omologazione e il 7 luglio 2028 come data di arresto delle registrazioni.

Alcune voci escludono l’ADDW quando il punto R del sedile del conducente si trova a non più di 450 millimetri dal suolo. La deroga appartiene alle categorie indicate nelle tabelle dedicate. Non si estende alle auto di serie ordinarie con una misurazione isolata del sedile.

I veicoli per usi speciali possono ricevere esenzioni registrate nel certificato di omologazione e nel certificato di conformità. La classificazione del mezzo deve risultare dai documenti. Una modifica commerciale o un accessorio aggiunto dal rivenditore non trasferiscono l’esemplare nel regime riservato alle categorie speciali.

Importazioni e approvazioni individuali non aprono una scorciatoia

Una vettura costruita fuori dall’Unione e mai registrata non ottiene un’esenzione per la sola anzianità di fabbricazione. Per ricevere la prima targa deve appartenere a un tipo ammesso oppure passare attraverso l’approvazione individuale applicabile. Tale via resta nelle mani dell’autorità nazionale e richiede il rispetto delle condizioni previste per il singolo veicolo.


Un’auto già immatricolata in un altro Paese prima del termine presenta una posizione diversa perché arriva come veicolo registrato. La successiva iscrizione in un altro Stato segue le regole sul trasferimento e sui documenti di registrazione. L’annuncio «importazione 2025» non basta. Occorre distinguere la data di costruzione dalla prima registrazione effettiva.

Le approvazioni individuali nazionali hanno validità territoriale nello Stato che le rilascia. Il riconoscimento in un altro Stato passa dalle procedure previste dal Regolamento UE 2018/858. Un venditore che presenta l’approvazione individuale come lasciapassare automatico per ogni Paese trascura tale limite.

L’ADDW riguarda auto, furgoni, autobus e autocarri

La riga E3 dell’allegato II assegna la fase C a tutte le categorie M e N. La prescrizione copre le auto M1 e i furgoni N1. Copre anche autobus M2 e M3 oltre agli autocarri N2 e N3 nelle righe ordinarie. La funzione osserva se l’attenzione visiva del conducente si allontana dai compiti di guida e invia un richiamo attraverso l’interfaccia del veicolo.

La regola stabilisce una prestazione da dimostrare. Non impone una marca di sensore né una collocazione unica. Molti costruttori usano una telecamera rivolta al conducente perché riconosce direzione dello sguardo e orientamento del capo. Altre combinazioni restano ammesse quando superano la procedura omologativa.

La Commissione europea colloca l’ADDW fra le misure applicate in modo progressivo dal regolamento europeo sulla sicurezza dei veicoli. La data del 2026 chiude l’accesso ordinario alla prima registrazione per i veicoli di vecchio tipo che non dispongono della funzione richiesta.


Sopra 20 km/h inizia il controllo della direzione dello sguardo

L’ADDW si attiva in automatico quando la velocità supera 20 km/h. Il costruttore può scegliere una soglia inferiore. Dopo l’attivazione è ammesso un periodo cumulativo fino a un minuto per iniziare la misurazione dello stato del conducente e completare la calibrazione.

Il timer di calibrazione non equivale a un minuto garantito senza sorveglianza a ogni partenza. La norma concede quel margine alla funzione per raggiungere la condizione di lavoro. L’architettura scelta dal costruttore può reagire prima. Il comportamento reale compare nel manuale del veicolo e nei messaggi del cruscotto.

Il sistema deve operare di giorno e di notte. La prova viene svolta in ambiente reale o simulato con entrambe le condizioni quando il sensore risente dell’illuminazione. Occhiali scuri, riflessi, posizione del volto e ostacoli davanti al sensore possono produrre una limitazione temporanea. Il veicolo deve comunicarla al conducente.

A 50 km/h il richiamo arriva entro 3,5 secondi

La zona con la soglia più breve del collaudo è denominata Area 3. Raccoglie lo spazio sotto un piano inclinato di 30 gradi verso il basso a partire dal riferimento degli occhi. In condizioni nominali lo sguardo mantenuto in quell’area deve provocare l’avviso entro 3,5 secondi quando il veicolo viaggia a 50 km/h o più.

Fra 20 km/h e meno di 50 km/h il tempo massimo nominale sale a 6 secondi. Situazioni dichiarate come non nominali consentono fino a 1,5 secondi aggiuntivi. Le prove includono un margine per l’incertezza di misura. I valori descrivono i limiti omologativi e non un invito a distogliere lo sguardo per quel tempo.


Una brevissima uscita dall’Area 3 seguita dal ritorno non azzera per forza il conteggio. Il costruttore stabilisce una tolleranza con un minimo di 50 millisecondi per assorbire movimenti oculari e artefatti di elaborazione. Il sistema può adottare soglie più severe o aggiungere richiami legati alla distrazione cognitiva.

Il collaudo porta lo sguardo su cruscotto, schermo e console

La procedura non si limita allo smartphone. I tecnici scelgono punti di fissazione presenti nell’abitacolo e coerenti con la sua geometria. Il conducente di prova guarda verso le ginocchia, il grembo, il vano piedi del passeggero e il sedile accanto. Altri punti ricadono su cassetto portaoggetti, bocchette, strumentazione e comandi al volante.

Il cambio, i comandi della climatizzazione, lo schermo multimediale e la console centrale entrano nello stesso esame quando presenti. Ogni punto viene provato almeno una volta da 20 a 35 km/h e una volta da 50 a 65 km/h. La sequenza serve a controllare la risposta del sistema nelle due fasce temporali.

Questa costruzione rivela il bersaglio della norma. L’ADDW sorveglia le lunghe deviazioni dello sguardo verso zone interne che sottraggono attenzione alla strada. Un’occhiata breve alla strumentazione non coincide per forza con una violazione. Il test cerca permanenze prolungate e continue.

La legge non impone una telecamera a infrarossi

La telecamera interna è una scelta diffusa e non costituisce l’unico mezzo ammesso. Il Regolamento delegato UE 2023/2590 chiede al veicolo di stabilire quando l’attenzione visiva non è rivolta alla guida. Lascia al costruttore la selezione della tecnologia capace di superare le prove.


La regola esclude due equivoci. La presenza di una telecamera non dimostra da sola che il veicolo soddisfi la fase C. L’assenza di una lente immediatamente visibile non prova l’inadempienza. Il sensore può trovarsi alloggiato nel piantone dello sterzo, nella strumentazione o in un altro alloggiamento. Conta l’approvazione della versione.

Il regolamento ammette anche avvisi aggiuntivi derivati dal comportamento del conducente e dall’ambiente interno. Tali estensioni dipendono dal costruttore. La soglia europea minima resta incentrata sulla distrazione visiva prolungata.

Il sistema non identifica la persona e non conserva un archivio

L’ADDW deve funzionare senza basarsi su informazioni biometriche destinate a riconoscere in modo univoco gli occupanti. Una telecamera può esaminare immagini del volto per ricavare la direzione dello sguardo. La funzione non deve riconoscere chi siede al volante.

Le informazioni necessarie al funzionamento restano in un circuito chiuso. Il regolamento esclude l’accesso di terzi e ordina l’eliminazione immediata dopo il trattamento. La funzione di richiamo dell’attenzione non autorizza la creazione di un archivio remoto dei volti o dei viaggi.

Questa disciplina appartiene all’ADDW e al sistema di avviso di sonnolenza. Il registratore di eventi segue un’altra riga del regolamento e tratta valori connessi a una collisione. Confondere telecamera conducente e registratore di eventi porta ad attribuire all’una le regole dell’altro.


Occhiali e barba non sono vietati a chi guida

Nel protocollo base il conducente usato per il collaudo non indossa occhiali né accessori sulla testa e non porta barba. La frase descrive il campione standard della prova. Non introduce un divieto stradale per chi porta lenti, cappello o barba.

Il costruttore può allargare volontariamente il campione e usare collaudatori con uno o più di quegli attributi. Durante l’uso reale il sistema deve riconoscere quando caratteristiche del volto o condizioni ambientali ne limitano temporaneamente la risposta. Il conducente riceve un messaggio relativo alla limitazione.

Un paio di occhiali compatibile con una vettura non garantisce la stessa risposta su ogni veicolo. Il manuale del costruttore descrive le condizioni nelle quali il sensore lavora e la spia segnala una copertura insufficiente. Il limite temporaneo non autorizza a ignorare il guasto persistente.

L’allerta unisce indicazione visiva e richiamo percepibile

Quando la condotta prevista dalla soglia si presenta l’ADDW presenta un’indicazione visiva e aggiunge un segnale acustico oppure aptico. Il costruttore può usare entrambi. L’allerta può intensificarsi finché lo sguardo resta nella zona che ha attivato il richiamo.

La parte visiva deve risultare riconoscibile sia di giorno sia di notte. Il richiamo aptico può arrivare attraverso un’interfaccia capace di riportare l’attenzione alla guida. Vibrazione del sedile e intervento sul volante sono esempi possibili. La norma non assegna una forma unica.


Il conducente può disattivare manualmente l’avviso o l’intero ADDW quando il costruttore offre una di queste opzioni. Al successivo avvio del veicolo il sistema e i relativi richiami tornano nella modalità ordinaria. Una scelta salvata in modo permanente contrasterebbe con il ripristino previsto a ogni ciclo di accensione.

Sensore coperto e guasto permanente ricevono segnali distinti

Prima di operare l’ADDW esegue almeno un controllo interno. Un guasto elettrico rilevabile produce una spia visiva costante. Il sistema deve riconoscere anche l’oscuramento non temporaneo del sensore. Un oggetto davanti alla telecamera o una copertura applicata sull’alloggiamento non equivalgono a una disattivazione legittima.

Le condizioni transitorie seguono una comunicazione diversa. Riflessi, scarsa visibilità del volto o una posizione che impedisce la misurazione possono far apparire un messaggio di limitazione. La distinzione consente di capire se basta rimuovere l’ostacolo o se serve una diagnosi.

La disciplina prepara anche i controlli periodici. Lo stato della spia si osserva all’avvio. Funzionamento e integrità del software possono essere interrogati attraverso l’interfaccia elettronica quando il veicolo mette a disposizione le informazioni necessarie. Una spia persistente merita lo stesso trattamento riservato agli altri sistemi omologati.

Sonnolenza e distrazione visiva restano funzioni diverse

Il DDAW valuta sonnolenza e attenzione attraverso il comportamento del veicolo o altri segnali ammessi. È entrato nella fase B applicata alle nuove immatricolazioni dal luglio 2024. L’ADDW appartiene alla fase C e osserva la direzione dell’attenzione visiva.


La presenza dell’avviso con la tazzina non dimostra che la vettura possieda l’ADDW. I simboli e i nomi cambiano da marca a marca. La conformità dipende dalla funzione omologata e dalla versione del veicolo. Un unico sensore può alimentare più avvisi senza cancellare la separazione giuridica fra le due prescrizioni.

I due sistemi devono evitare richiami simultanei confusi quando la stessa condotta attiva entrambi. Il costruttore coordina l’interfaccia affinché il conducente riceva un messaggio comprensibile senza duplicazioni inutili.

L’AEBS del 2026 riconosce pedoni e biciclette

La frenata automatica d’emergenza per auto M1 e furgoni N1 è arrivata in due stadi. La fase del 2024 copriva ostacoli e veicoli in movimento davanti al mezzo. Dal 7 luglio 2026 la registrazione ordinaria richiede l’estensione a pedoni e ciclisti.

Il sistema rileva una collisione potenziale, avvisa chi guida e applica i freni secondo le condizioni stabilite dalle prove. La serie 02 del Regolamento ONU n. 152 disciplina l’AEBS destinato ai veicoli leggeri. L’UNECE mantiene separati i casi veicolo contro veicolo e quelli che coinvolgono utenti vulnerabili.

L’aggiornamento non trasforma ogni frenata automatica già presente in una funzione conforme alla fase C. Un’auto del 2024 può avere un AEBS limitato ai veicoli. Un’altra dello stesso anno può già riconoscere pedoni e biciclette perché il costruttore ha anticipato la scadenza. La scheda commerciale va collegata alla versione omologativa.


Il conducente conserva il comando sui freni

Il regolamento impone che il conducente possa superare l’intervento dell’AEBS con un’azione intenzionale. Il sistema torna nella modalità ordinaria a ogni avvio. Lo spegnimento richiede una sequenza di azioni e riguarda una funzione alla volta. La soppressione del segnale acustico non spegne nello stesso momento rilevamento e frenata.

L’omologazione misura prestazioni in traiettorie, velocità e condizioni definite. Sensori sporchi, pioggia forte, geometrie inconsuete o movimenti improvvisi possono restringere la capacità di rilevamento. Il manuale descrive tali confini. La presenza della funzione non trasferisce al veicolo il dovere di sorvegliare la strada.

L’AEBS mira a evitare l’urto quando la situazione rientra nel campo previsto. Quando l’arresto totale non è raggiungibile riduce la velocità di collisione. La distanza disponibile e l’aderenza restano decisive. Pneumatici, freni e visibilità del sensore partecipano alla risposta.

Per i furgoni N1 arriva la prescrizione sulla visuale anteriore

La riga B8 assegna la visuale anteriore alla fase A per le auto M1 e alla fase C per i furgoni N1. Le autovetture erano già comprese nella disciplina. Il termine del 2026 chiude il periodo transitorio dei veicoli commerciali leggeri appartenenti a tipi precedenti.

Il Regolamento ONU n. 125 esamina il campo davanti al conducente a partire da punti oculari stabiliti. Valuta le ostruzioni create da montanti, strumenti e componenti nella zona del campo visivo. Non coincide con una telecamera posteriore o con il sensore di parcheggio.


La prescrizione interessa la geometria del posto guida e la superficie vetrata. Un accessorio fissato sul parabrezza può peggiorare la visuale reale anche quando il veicolo nasce conforme. Supporti per telefono, adesivi e dispositivi aggiunti devono restare fuori dalle zone che ostacolano lo sguardo.

La prova sulla testa raggiunge una fascia più estesa del frontale

La riga B2 riguarda la zona ampliata di protezione dall’impatto della testa per M1 e N1. La serie 04 del Regolamento ONU n. 127 estende l’area sottoposta alle prove con impattatori che rappresentano la testa. Il confine arriva alla distanza avvolgente adulta di 2.500 millimetri oppure alla linea posteriore di riferimento del parabrezza quando questa si trova più avanti.

La distanza avvolgente segue il profilo del frontale a partire dal suolo. Non corrisponde a una misura orizzontale tracciata con un righello sopra il cofano. La sua estensione porta la valutazione verso fasce posteriori del cofano e verso la base del parabrezza su molte carrozzerie.

Il contatto dell’impattatore con montanti anteriori, traversa superiore del parabrezza e zona del cowl viene escluso dai singoli urti previsti. Tali contatti devono comunque essere monitorati durante la prova. L’esclusione non rende quelle strutture irrilevanti nella progettazione del frontale.

Vetri di sicurezza e fascia d’urto appartengono a righe diverse

La linea posteriore di riferimento del parabrezza partecipa al tracciamento della zona di prova. Da qui nasce l’idea che il 2026 introduca genericamente «vetri più sicuri». L’allegato separa però le due materie. La protezione della testa è la riga B2 in fase C. I vetri di sicurezza sono la riga B10 in fase A.


Il Regolamento ONU n. 43 continua a disciplinare materiali e comportamento delle superfici trasparenti. La scadenza esaminata non crea una nuova categoria di parabrezza obbligatoria per tutte le auto. Interviene sulla porzione del veicolo sottoposta alla prova d’urto della testa.

La sostituzione del parabrezza resta legata all’omologazione del ricambio e alle procedure del costruttore. Quando la vettura monta telecamere o sensori dietro il vetro la riparazione può richiedere una calibrazione. Tale esigenza deriva dall’assetto elettronico della vettura e dalla documentazione d’officina. Non nasce da una prescrizione universale identica per ogni auto.

La gomma viene provata sul bagnato anche da usurata

La serie 04 del Regolamento ONU n. 117 aggiunge la prestazione di aderenza sul bagnato nello stato usurato. Il produttore di pneumatici deve dimostrare che un esemplare rappresentativo mantiene la soglia richiesta dopo l’usura artificiale prevista dal protocollo. La prova riguarda l’omologazione del componente prima della vendita.

La misura non introduce una nuova spia nel cruscotto. Non sostituisce il controllo della pressione e non modifica da sola il limite nazionale del battistrada per i veicoli in circolazione. Pressione, profondità residua e danni visibili restano oggetto di manutenzione e delle regole stradali applicabili.

Il test serve a evitare che una gomma ottenga l’approvazione grazie alla sola prestazione da nuova e perda troppo rapidamente aderenza con l’usura. Mescola, disegno e comportamento dei canali entrano nel lavoro del produttore. L’automobilista non deve consumare lo pneumatico per eseguire una prova personale.


Le gomme prodotte prima del termine hanno una finestra fino al 2029

Il Regolamento delegato UE 2025/1122 evita che gli pneumatici già fabbricati diventino inutilizzabili da un giorno all’altro. Le gomme approvate secondo le serie 02 o 03 del Regolamento ONU n. 117 e prodotte prima del 7 luglio 2026 possono continuare a essere montate sui veicoli in uso fino al 6 gennaio 2029.

La data di produzione è decisiva per questa transizione. Una gomma costruita dopo il termine segue la serie richiesta. Un prodotto fabbricato prima può utilizzare la finestra quando possiede la precedente omologazione ammessa. Il codice sul fianco e la marcatura di approvazione permettono agli operatori di risalire alla posizione del componente.

Il periodo transitorio riguarda il montaggio di gomme nuove su veicoli già in uso. Non autorizza la vendita indefinita oltre il 2029 e non proroga la prima registrazione di un’auto priva degli altri requisiti della fase C.

ISA, scatola nera e stop d’emergenza erano già obbligatori

Molti resoconti riuniscono sotto il 2026 dispositivi entrati due anni prima. L’assistenza intelligente alla velocità, il rilevamento in retromarcia e l’avviso di sonnolenza appartengono alla fase B. Anche il segnale di arresto d’emergenza e il registratore di eventi per auto e furgoni seguivano la scadenza delle nuove immatricolazioni del luglio 2024.

Per M1 e N1 erano già presenti il mantenimento d’emergenza della corsia e il primo stadio della frenata automatica. ETSC colloca dal 2024 l’AEBS fra veicoli e dal 2026 l’estensione a pedoni e biciclette. Questa linea temporale impedisce di presentare come appena nate funzioni già richieste sulle auto nuove da ventiquattro mesi.


Il registratore di eventi non è una telecamera che filma l’abitacolo. Conserva valori collegati ai momenti che precedono e seguono una collisione secondo regole proprie. L’ADDW osserva la direzione dell’attenzione e cancella subito le informazioni elaborate nel circuito chiuso. Le due funzioni non condividono lo stesso scopo.

Auto già targate, km zero e usato non ricevono retrofit

Il regolamento agisce sull’omologazione e sulla prima registrazione dei veicoli nuovi. Un’auto immatricolata entro il 6 luglio 2026 non deve essere equipaggiata a posteriori con ADDW o con la nuova versione dell’AEBS per continuare a circolare. La vendita successiva non riapre il controllo della prima targa.

Una km zero autentica è già intestata e registrata. Se la targa è stata rilasciata prima della scadenza il veicolo conserva tale posizione anche quando viene consegnato dopo. Un esemplare pubblicizzato come «da immatricolare» non è una km zero in senso amministrativo. Rimane stock nuovo e deve superare il controllo vigente nel giorno della prima targa.

Lo stesso principio vale per il noleggio e per le flotte. La data di ordine del lotto non sostituisce la registrazione di ciascun telaio. Le unità targate entro il termine entrano nel parco circolante. Quelle rimaste senza targa richiedono conformità aggiornata o una deroga autorizzata.

Urti e sostituzioni possono richiedere il controllo dei sensori

ADDW e AEBS dipendono da sensori installati in punti esposti a interventi di officina. Una sostituzione del parabrezza può coinvolgere la telecamera frontale. Un urto al paraurti o alla calandra può spostare radar e supporti. Lo smontaggio della strumentazione può interessare la telecamera rivolta al conducente.


La procedura corretta dipende dal costruttore e dalla configurazione del veicolo. Alcuni interventi richiedono una calibrazione statica. Altri prevedono una marcia di apprendimento o entrambe. Il documento di riparazione collegato al VIN indica l’operazione da eseguire.

Una spia spenta non prova sempre che l’allineamento sia corretto. Alcuni disallineamenti restano entro la capacità diagnostica senza garantire la prestazione originaria. Dopo un lavoro nelle zone dei sensori la fattura dovrebbe riportare le operazioni effettuate e l’esito dei controlli previsti dal costruttore.

L’Unione non fissa un sovrapprezzo per le nuove funzioni

La norma stabilisce requisiti di omologazione e non assegna un prezzo al singolo dispositivo. La spesa industriale varia con la piattaforma. Una vettura che possiede già telecamera frontale, radar e sensore interno può ricevere parte dell’adeguamento attraverso componenti condivisi e software. Un progetto privo di tali apparati richiede modifiche più profonde.

Il listino finale resta una decisione del costruttore e della rete commerciale. Il cliente non trova una tassa europea separata denominata ADDW. Può incontrare un allestimento aggiornato, un pacchetto reso di serie o la cessazione di una versione non più adeguabile.

La scadenza incide anche sulla gestione degli stock. Un veicolo di vecchia versione può ricevere uno sconto prima del termine. Lo sconto non sostituisce la targa e non garantisce l’accesso alla procedura di fine serie. Il contratto deve precisare chi sopporta le conseguenze di un’immatricolazione che non arriva entro la data concordata.


Il numero di ADAS pubblicizzato non certifica la fase C

Le case raggruppano le assistenze sotto nomi proprietari. Il conteggio commerciale può raccogliere funzioni facoltative, varianti dello stesso sensore e avvisi non richiesti dal regolamento. La conformità europea viene attribuita al tipo, alla variante e alla versione. Non nasce dal numero stampato nella brochure.

Le schede di Sbircia la Notizia dedicate alla Renault Clio con 29 assistenze e al sistema Hyundai SmartSense mostrano architetture che vanno oltre una singola prescrizione. Il loro nome descrive l’offerta del marchio. L’approvazione stabilisce quali funzioni soddisfano gli atti applicabili.

Un equipaggiamento facoltativo può passare nella dotazione di serie su una versione destinata alle targhe dopo il 7 luglio. La versione base può uscire dal listino o ricevere un nuovo codice. Per acquistare un’unità già pronta serve il riferimento al VIN e non una risposta riferita all’intera gamma.

Le prescrizioni appartengono alla guida assistita

L’ADDW richiama l’attenzione e non guida il veicolo. L’AEBS interviene sui freni davanti a una collisione potenziale e lascia al conducente la possibilità di superare l’azione. La visuale anteriore e la protezione della testa sono caratteristiche costruttive. Nessuna di queste voci autorizza l’auto a muoversi senza sorveglianza.

La guida automatizzata usa livelli e regolamenti differenti. Un sistema capace di controllare sterzo e velocità in alcune condizioni può sospendere in automatico l’ADDW soltanto quando prende in carico l’intero compito di guida previsto e dispone di un monitoraggio idoneo del conducente. Alla cessazione di quelle condizioni l’ADDW si riattiva.


L’automobilista continua a dover guardare la strada e intervenire. Il richiamo di distrazione non certifica che il conducente abbia visto ogni pericolo. La frenata automatica non garantisce l’arresto in ogni situazione. Le funzioni lavorano entro confini dichiarati e richiedono manutenzione.

Prima del saldo servono risposte riferite al telaio assegnato

Una consegna vicina alla scadenza va legata a un esemplare identificato. Il venditore deve comunicare il VIN, la data prevista per la prima registrazione e la versione omologativa. Quando l’unità usa la fine serie deve esistere l’autorizzazione nazionale che la comprende. La sola frase «auto prodotta prima del 7 luglio» non risolve la registrabilità.

Chi acquista una km zero deve controllare la data della prima immatricolazione già avvenuta. Chi compra un veicolo nuovo da targare deve sapere se l’ufficio riceverà una pratica ordinaria o derogata. Chi importa un esemplare deve separare costruzione, prima registrazione estera e procedura nazionale.

Il contratto può fissare una data ultima per la targa e disciplinare il caso in cui il veicolo assegnato non venga ammesso. Tale clausola non modifica il diritto europeo. Evita però che il compratore scopra dopo il pagamento di trovarsi davanti a un telaio bloccato o a una versione diversa da quella pattuita.

Dal 7 luglio il controllo avviene prima che il veicolo entri in strada

La fase C agisce nel momento previsto dalla disciplina di omologazione. L’autorità ferma la prima registrazione dell’esemplare privo dei requisiti invece di imporre modifiche a milioni di veicoli già circolanti. Il ricambio del parco introduce le funzioni con il normale ingresso delle auto nuove.


Per il conducente la novità più percepibile sarà spesso l’ADDW. Per il progettista pesano anche la risposta dell’AEBS agli utenti vulnerabili, la forma del frontale e la prestazione della gomma dopo l’usura. Per il concessionario domina il giorno della targa. Sono piani diversi dello stesso calendario e ciascuno richiede documenti propri.

Il 7 luglio non vieta la vendita dell’usato e non espelle dalla strada le vetture precedenti. Chiude la registrazione ordinaria delle unità nuove non adeguate. Da quel momento un veicolo di vecchio tipo entra soltanto attraverso le eccezioni previste e autorizzate.


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 Junior Cristarella

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